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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OV LE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Perugia 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250005550914000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250005550914000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250005550914000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento sopra indicata eccependo preliminarmente la prescrizione dei termini per la riscossione delle imposte.
L'Ufficio si costituiva ammettendo la decadenza del potere di riscossione.
All'udienza del 12.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia ritiene si debba dichiarare cessata la materia del contendere.
La cartella di pagamento impugnata consegue al controllo sulla detrazione dei Bonus Casa e Bonus Mobili, da recuperare mediante avviso di accertamento. La fonte normativa che disciplina gli accertamenti deve rinvenirsi nell'art. 36 TER D.P.R. 600/73, comma 2 lett. b) secondo cui l'Agenzia delle Entrate può escludere in tutto o in parte le detrazioni di imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti. Il recupero delle imposte va poi eseguito mediante notifica della cartella di pagamento, la quale, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. 602/73) deve essere notificata perentoriamente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto trattandosi di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 TER D.P.R. 600/73 su dichiarazione dei redditi modello 730/2020 – anno di imposta 2019 – il termine sancito a pena di decadenza risulta spirato inutilmente al 31/12/2024. La cartella impugnata è infatti stata notificata in data 23/06/2025, quando l'Ufficio era già decaduto dal potere di riscossione.
Si deve pertanto concludere dichiarando cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio preso atto della decadenza dal potere riscossivo. Si dispone conseguentemente la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio per
€ 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OV LE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 378/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Perugia 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250005550914000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250005550914000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250005550914000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento sopra indicata eccependo preliminarmente la prescrizione dei termini per la riscossione delle imposte.
L'Ufficio si costituiva ammettendo la decadenza del potere di riscossione.
All'udienza del 12.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Perugia ritiene si debba dichiarare cessata la materia del contendere.
La cartella di pagamento impugnata consegue al controllo sulla detrazione dei Bonus Casa e Bonus Mobili, da recuperare mediante avviso di accertamento. La fonte normativa che disciplina gli accertamenti deve rinvenirsi nell'art. 36 TER D.P.R. 600/73, comma 2 lett. b) secondo cui l'Agenzia delle Entrate può escludere in tutto o in parte le detrazioni di imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti. Il recupero delle imposte va poi eseguito mediante notifica della cartella di pagamento, la quale, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. b) D.P.R. 602/73) deve essere notificata perentoriamente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto trattandosi di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 TER D.P.R. 600/73 su dichiarazione dei redditi modello 730/2020 – anno di imposta 2019 – il termine sancito a pena di decadenza risulta spirato inutilmente al 31/12/2024. La cartella impugnata è infatti stata notificata in data 23/06/2025, quando l'Ufficio era già decaduto dal potere di riscossione.
Si deve pertanto concludere dichiarando cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio preso atto della decadenza dal potere riscossivo. Si dispone conseguentemente la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese del giudizio per
€ 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.