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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6068/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero di Ruolo Generale 6068/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Ferraro, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del 19 marzo 2025, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra (NA) alla via Santolo Riemma, n. 4 opponente contro
1
R.G. 6068/2022
(p.i.: , c.f. , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv. Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati e con gli stessi elettivamente domiciliati in La Spezia
(SP) alla via Paolo Emilio Taviani, n. 170 opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 168/2022 emesso dal Tribunale di Nola, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 20.178,41 - oltre interessi, spese e compensi Controparte_1
del procedimento monitorio - per il mancato versamento delle rate dovute in virtù del contratto di finanziamento n. 0010363011485400.
L'opponente, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente la nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti derivante Controparte_1
da incertezza ed indeterminabilità assoluta della persona fisica che ha firmato la stessa (pag. 3 atto di citazione), nonché la prescrizione del credito azionato in via monitoria. Nel merito la ha Pt_1 domandato l'esibizione dell'originale del contratto di finanziamento al fine di poterne disconoscere le sottoscrizioni ed ha, in ogni caso, contestato il quantum ingiuntole atteso che, avendo provveduto a pagamenti parziali (pag. 7), sullo stesso potrebbero essere stati applicati interessi usurari. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la la quale, in via preliminare, ha contestato sia la genericità del Controparte_1 disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente (pag. 13) sia la fondatezza della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva esponendo le specifiche vicende societarie a sostegno della propria legittimazione (pagg. 6 e ss.); ha, poi, contestato quanto asserito nel merito dall'opponente concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e onorari.
Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. , in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'articolo 281- sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda per essere stato esperito il tentativo di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 sebbene con esito negativo (si veda il verbale
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R.G. 6068/2022
del 6 aprile 2023).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di ius postulandi per invalidità della procura alle liti conferita al difensore della opposta: l' opponente lamenta che la procura alle liti sarebbe generica e non consentirebbe di evincere e accertare la titolarità del potere di rappresentanza in giudizio del ricorrente da parte del sottoscrittore (pag. 3).
Viceversa, occorre dare atto che dall'esame congiunto della procura generale alle liti e della visura di (prodotte da ricorrente nel procedimento monitorio come allegati 1 e 2) è Controparte_1
possibile ricavare che è amministratore unico di e che tra i suoi Persona_1 Controparte_1
poteri vi è quello di assumere consulenti esterni, quali a titolo esemplificativo, avvocati (pag. 5 visura), sicché la procura generale alle liti rep. 2496, racc. 909 risulta regolarmente conferita dallo stesso agli avvocati Zurlo e Ornati per l'attribuzione dello ius postulandi.
Venendo all' esame del merito, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cogni-zione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della pro-va gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c.
(così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
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R.G. 6068/2022
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di
Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione e per la sussistenza di una adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
In particolare, è da rilevare che l'opposta ha provato il credito producendo, fin dalla fase monitoria, la copia del contratto di finanziamento sottoscritto da e l'estratto conto Parte_1
certificato ex articolo 50 T.U.B. nonché, in sede di integrazioni ex art. 640 c.p.c., perizia di parte contenente indicazione del calcolo degli interessi richiesti;
a fronte di tale produzione documentale le eccezioni proposte dalla opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
In via del tutto preliminare occorre rilevare l'inidoneità del disconoscimento della sottoscrizione sia del contratto stesso sia di eventuali clausole vessatorie in essa contenute (pag. 7) in quanto operato dall'opponente in modo generico e, comunque, solo in via residuale.
Ed invero l'onere di contestazione della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5461; Cass. civ., sez. trib., 13 agosto 2004, n. 15856). Occorre, inoltre, che il disconoscimento venga operato tempestivamente, e non con riserva, poiché, come precisato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 5755 del 24 febbraio 2023, “… in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”.
Nella fattispecie, il disconoscimento appare del tutto generico e, come tale, inefficace.
Va, del pari, disattesa l'eccezione - invero anch'essa generica - relativa al difetto di
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R.G. 6068/2022
legittimazione attiva in capo a avendo quest'ultima compiutamente esposto e Controparte_1
comprovato le vicende societarie che hanno interessato la cessione del credito da a CP_2 CP_3
(all. 5 produzione opposta), da a AN FI (all. 6) e da quest'ultima a
[...] Controparte_3 CP_1
(all.ti 7 e 8 fascicolo monitorio).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Invero, il contratto di finanziamento sotteso al monitorio non ha natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo: il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011). Nel caso di specie, considerato che il contratto è stato sottoscritto in data 6 giugno 2006 per la concessione di finanziamento da restituirsi in n. 84 rate mensili, è agevole rilevare che la data di scadenza dell'ultima rata - e dunque il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale - va individuata nel 6 giugno 2013.
Ebbene, la decorrenza del termine di prescrizione risulta regolarmente interrotta per effetto della raccomandata n. 61507614545-4 (si vedano gli all.ti 7 e 8 della produzione di parte opposta), notificata alla nel 2017, con cui l'ha notiziata dell'intervenuta cessione del Pt_1 Controparte_1
credito ed ha, al contempo, costituito in mora la stessa.
L'eccezione di prescrizione va quindi respinta.
Risulta altresì infondata l'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in esame. Sull'argomento giova, anzitutto, ricordare che, in ossequio alle regole generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte attrice l'allegazione specifica dei fatti posti alla base della domanda e l'onere di fornire la relativa prova.
Con particolare riferimento al diritto bancario, il mutuatario che domandi la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca in quanto usurarie “… ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass., SS.UU. sent n. 19597/2020).
Incombe, dunque, su chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte di un istituto di credito indicare i trimestri di riferimento, producendo, al contempo, i decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati, nonché indicare la percentuale di
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R.G. 6068/2022
sconfinamento rispetto a ciascun trimestre.
Sulla scorta dei principi dinanzi richiamati, la domanda in esame si palesa carente già in punto di allegazione atteso che l'opponente si è limitata a dedurre nel proprio atto di citazione in opposizione la natura usuraria del contratto di finanziamento oggetto di lite senza, tuttavia, esporre per quale motivo gli interessi originariamente pattuiti in contratto e quelli successivamente pagati alle singole scadenze sarebbero in contrasto con la legge n. 108/1996, né ha rappresentato rispetto a quale parametro sarebbero da considerare illegittimi gli interessi pattuiti - e neppure in riferimento a quali pagamenti si sarebbe determinato il superamento dei limiti stabiliti dalla legge n. 108 del 1996 - né ha dato conto del procedimento logico di determinazione e quantificazione degli interessi usurari;
a fronte della genericità della eccezione, neppure avrebbe potuto disporsi ctu contabile la quale, com'
è noto, non può sopperire alle carenze di allegazione della parte.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie e per la assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata da e conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento, in favore della opposta in persona Parte_1 Controparte_1
del l. r. p. t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero di Ruolo Generale 6068/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Ferraro, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore del 19 marzo 2025, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acerra (NA) alla via Santolo Riemma, n. 4 opponente contro
1
R.G. 6068/2022
(p.i.: , c.f. , in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv. Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati e con gli stessi elettivamente domiciliati in La Spezia
(SP) alla via Paolo Emilio Taviani, n. 170 opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 168/2022 emesso dal Tribunale di Nola, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €. 20.178,41 - oltre interessi, spese e compensi Controparte_1
del procedimento monitorio - per il mancato versamento delle rate dovute in virtù del contratto di finanziamento n. 0010363011485400.
L'opponente, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente la nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti derivante Controparte_1
da incertezza ed indeterminabilità assoluta della persona fisica che ha firmato la stessa (pag. 3 atto di citazione), nonché la prescrizione del credito azionato in via monitoria. Nel merito la ha Pt_1 domandato l'esibizione dell'originale del contratto di finanziamento al fine di poterne disconoscere le sottoscrizioni ed ha, in ogni caso, contestato il quantum ingiuntole atteso che, avendo provveduto a pagamenti parziali (pag. 7), sullo stesso potrebbero essere stati applicati interessi usurari. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la la quale, in via preliminare, ha contestato sia la genericità del Controparte_1 disconoscimento delle sottoscrizioni operato dall'opponente (pag. 13) sia la fondatezza della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva esponendo le specifiche vicende societarie a sostegno della propria legittimazione (pagg. 6 e ss.); ha, poi, contestato quanto asserito nel merito dall'opponente concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e onorari.
Concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. , in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'articolo 281- sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda per essere stato esperito il tentativo di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 sebbene con esito negativo (si veda il verbale
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R.G. 6068/2022
del 6 aprile 2023).
Venendo all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di ius postulandi per invalidità della procura alle liti conferita al difensore della opposta: l' opponente lamenta che la procura alle liti sarebbe generica e non consentirebbe di evincere e accertare la titolarità del potere di rappresentanza in giudizio del ricorrente da parte del sottoscrittore (pag. 3).
Viceversa, occorre dare atto che dall'esame congiunto della procura generale alle liti e della visura di (prodotte da ricorrente nel procedimento monitorio come allegati 1 e 2) è Controparte_1
possibile ricavare che è amministratore unico di e che tra i suoi Persona_1 Controparte_1
poteri vi è quello di assumere consulenti esterni, quali a titolo esemplificativo, avvocati (pag. 5 visura), sicché la procura generale alle liti rep. 2496, racc. 909 risulta regolarmente conferita dallo stesso agli avvocati Zurlo e Ornati per l'attribuzione dello ius postulandi.
Venendo all' esame del merito, giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cogni-zione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della pro-va gravante sulle parti.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c.
(così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
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raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di
Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione e per la sussistenza di una adeguata prova del credito azionato in via monitoria.
In particolare, è da rilevare che l'opposta ha provato il credito producendo, fin dalla fase monitoria, la copia del contratto di finanziamento sottoscritto da e l'estratto conto Parte_1
certificato ex articolo 50 T.U.B. nonché, in sede di integrazioni ex art. 640 c.p.c., perizia di parte contenente indicazione del calcolo degli interessi richiesti;
a fronte di tale produzione documentale le eccezioni proposte dalla opponente non sono idonee a configurare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
In via del tutto preliminare occorre rilevare l'inidoneità del disconoscimento della sottoscrizione sia del contratto stesso sia di eventuali clausole vessatorie in essa contenute (pag. 7) in quanto operato dall'opponente in modo generico e, comunque, solo in via residuale.
Ed invero l'onere di contestazione della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5461; Cass. civ., sez. trib., 13 agosto 2004, n. 15856). Occorre, inoltre, che il disconoscimento venga operato tempestivamente, e non con riserva, poiché, come precisato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 5755 del 24 febbraio 2023, “… in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”.
Nella fattispecie, il disconoscimento appare del tutto generico e, come tale, inefficace.
Va, del pari, disattesa l'eccezione - invero anch'essa generica - relativa al difetto di
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legittimazione attiva in capo a avendo quest'ultima compiutamente esposto e Controparte_1
comprovato le vicende societarie che hanno interessato la cessione del credito da a CP_2 CP_3
(all. 5 produzione opposta), da a AN FI (all. 6) e da quest'ultima a
[...] Controparte_3 CP_1
(all.ti 7 e 8 fascicolo monitorio).
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Invero, il contratto di finanziamento sotteso al monitorio non ha natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo: il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011). Nel caso di specie, considerato che il contratto è stato sottoscritto in data 6 giugno 2006 per la concessione di finanziamento da restituirsi in n. 84 rate mensili, è agevole rilevare che la data di scadenza dell'ultima rata - e dunque il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale - va individuata nel 6 giugno 2013.
Ebbene, la decorrenza del termine di prescrizione risulta regolarmente interrotta per effetto della raccomandata n. 61507614545-4 (si vedano gli all.ti 7 e 8 della produzione di parte opposta), notificata alla nel 2017, con cui l'ha notiziata dell'intervenuta cessione del Pt_1 Controparte_1
credito ed ha, al contempo, costituito in mora la stessa.
L'eccezione di prescrizione va quindi respinta.
Risulta altresì infondata l'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in esame. Sull'argomento giova, anzitutto, ricordare che, in ossequio alle regole generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte attrice l'allegazione specifica dei fatti posti alla base della domanda e l'onere di fornire la relativa prova.
Con particolare riferimento al diritto bancario, il mutuatario che domandi la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca in quanto usurarie “… ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass., SS.UU. sent n. 19597/2020).
Incombe, dunque, su chi intenda dimostrare l'applicazione di tassi usurari da parte di un istituto di credito indicare i trimestri di riferimento, producendo, al contempo, i decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati, nonché indicare la percentuale di
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sconfinamento rispetto a ciascun trimestre.
Sulla scorta dei principi dinanzi richiamati, la domanda in esame si palesa carente già in punto di allegazione atteso che l'opponente si è limitata a dedurre nel proprio atto di citazione in opposizione la natura usuraria del contratto di finanziamento oggetto di lite senza, tuttavia, esporre per quale motivo gli interessi originariamente pattuiti in contratto e quelli successivamente pagati alle singole scadenze sarebbero in contrasto con la legge n. 108/1996, né ha rappresentato rispetto a quale parametro sarebbero da considerare illegittimi gli interessi pattuiti - e neppure in riferimento a quali pagamenti si sarebbe determinato il superamento dei limiti stabiliti dalla legge n. 108 del 1996 - né ha dato conto del procedimento logico di determinazione e quantificazione degli interessi usurari;
a fronte della genericità della eccezione, neppure avrebbe potuto disporsi ctu contabile la quale, com'
è noto, non può sopperire alle carenze di allegazione della parte.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto opposto che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi per la scarsa complessità della fattispecie e per la assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata da e conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento, in favore della opposta in persona Parte_1 Controparte_1
del l. r. p. t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 15 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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