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19 febbraio 1994
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24 dicembre 1996
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15 settembre 2016
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24 febbraio 2018
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Art. 10. (Segretariato generale) 1. Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell' ((Autorita' di sistema portuale)) , scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili.
3. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato di gestione.Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , nonche' sui limiti retributivi di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 . Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle ((Autorita' di sistema portuale)) .
4. Il segretario generale:
a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato di gestione;
f) elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle soppresse ((Autorita' di sistema portuale)) , in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle ((Autorita' di sistema portuale)) e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle ((Autorita' di sistema portuale)) per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle ((Autorita' di sistema portuale)) per la parte sindacale.
2. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell' ((Autorita' di sistema portuale)) , scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili.
3. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato di gestione.Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , nonche' sui limiti retributivi di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 . Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle ((Autorita' di sistema portuale)) .
4. Il segretario generale:
a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato di gestione;
f) elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle soppresse ((Autorita' di sistema portuale)) , in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle ((Autorita' di sistema portuale)) e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle ((Autorita' di sistema portuale)) per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle ((Autorita' di sistema portuale)) per la parte sindacale.
Commentari • 13
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Giurisprudenza • 100
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