Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00625/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2021, proposto da
SS ED LI, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’avv. Fabio Loscerbo, del Foro di Bologna, con studio legale in Bologna, Via Ermete Zacconi n. 3/A, e dall'avv. Marco Ruggeri, con studio in Bologna Piazza della Resistenza n. 1, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato al ricorso, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Prefettura di Ferrara - Sportello unico per l’immigrazione di Ferrara, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del provvedimento amministrativo prot. n. 101342 SUI (emersione 2020) emesso dalla Prefettura di Ferrara – Sportello Unico per l'Immigrazione, privo di data di emissione, ricevuto dal lavoratore in data 16/06/2021, con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare per lavoro domestico, presentata in favore del ricorrente (lavoratore) da parte del sig. ED SS (datore di lavoro)».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Prefettura di Ferrara - Sportello unico per l’immigrazione di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 28 luglio 2021, il sig. SS ED LI, cittadino del Marocco, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento prot. n. 101342 SUI (emersione 2020) emesso dalla Prefettura di Ferrara – Sportello Unico per l'Immigrazione, ricevuto dal lavoratore in data 16 giugno 2021, con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare per lavoro domestico, presentata in favore del ricorrente (lavoratore) da parte del sig. IK AS (datore di lavoro).
2. Queste le motivazioni del rigetto: “ Richiamata la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90 e s.m.i, concernente i motivi ostativi alla procedura di emersione, notificata con raccomandata A.R al Sig ED AS; Considerato che la suddetta comunicazione con la quale si richiedeva l'integrazione documentale necessaria alla valutazione dell'istanza è stata restituita dall'ufficio postale per "compiuta giacenza"; Considerato altresì, che non è stata fatta pervenire alcuna documentazione; Ritenuto, pertanto, per insufficienza degli elementi di valutazione di non accogliere l'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro e intesa alla regolarizzazione del cittadino straniero sopracitato ”. La documentazione richiesta e non pervenuta era la seguente: “ documento d'identità del richiedente e del lavoratore; dichiarazione dei redditi 2020...; ricevuta del pagamento del contributo forfettario; . . . dichiarazione circa la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 . . . ”.
3. Si è sostenuto in ricorso che la comunicazione in data 9 settembre 2020 di richiesta di integrazione documentale sarebbe stata inviata al solo datore di lavoro il quale, tuttavia, non provvedeva al ritiro della corrispondenza, che faceva ritorno al mittente per compiuta giacenza, mentre di tale comunicazione il ricorrente ne aveva conoscenza soltanto in data 13 luglio 2021 quando, a mezzo del proprio difensore, svolgeva un accesso agli atti presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Bologna, ed apprendeva la circostanza dell'invio della comunicazione e della compiuta giacenza. Si riferisce altresì che il ricorrente aveva quindi prodotto la documentazione richiesta, ovvero “ quella in possesso del lavoratore poiché rientrante nel proprio dominio: passaporto rilasciato dalle competenti autorità del paese di origine (allegato 7); documentazione attestante la presenza del ricorrente sul territorio nazionale (certificato medico Pronto Soccorso Ospedale di Budrio) (allegato 6); ricevuta pagamento f24 di euro 500 per l'importo forfettario (allegato 7) ”, ma non anche quella del datore di lavoro (documento di identità del datore di lavoro, sua dichiarazione dei redditi e ricevuta di pagamento del contributo forfettario), trattandosi di documentazione in possesso di quest'ultimo, che non rientrava nel dominio di parte di ricorrente.
4. Questi i motivi dedotti nel ricorso: “ Violazione di legge – Violazione art. 10 bis l. 241/90 – Omessa notificazione della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 – Omessa motivazione della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 ”: non risulta che sia stato notificato al ricorrente il preavviso di rigetto di cui all'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990; in ogni caso, la comunicazione inviata al solo datore di lavoro non potrebbe considerarsi “comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90”, essendo intitolata “ Integrazione documentale per istanza di emersione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari... ” ed essendo priva dell'indicazione del responsabile del procedimento e del termine entro il quale presentare le osservazioni.
4.1. “ Violazione di legge – Vizio di motivazione – Difetto di istruttoria ”: nel caso di specie sussisterebbe un difetto di istruttoria, atteso che dal provvedimento amministrativo non risulta che lo Sportello unico per l’immigrazione abbia provveduto a svolgere l'attività istruttoria prevista dalla legge, in particolare, non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto a richiedere il parere al “ competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ”; vi sarebbe infine un vizio di motivazione, nella parte in cui il provvedimento amministrativo richiama in modo generico la comunicazione datata 9 settembre 2020.
5. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile in data 4 agosto 2021.
6. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 9 settembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 394/2021 del 9 settembre 2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per il cittadino marocchino odierno ricorrente, tenuto anche conto della correttezza dell’operato della Prefettura di Ferrara nell’operare la richiesta di integrazione documentale per la sanatoria di cui all’art 103, c.1 D.L. n° 34/2020, richiesta rimasta inevasa da parte del ricorrente ”).
7. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di settembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
8. In data 12 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di interesse alla decisione del ricorso (“ Per parte ricorrente si comunica la persistenza dell'interesse al proseguimento della causa ”).
9. Nella predetta udienza pubblica di smistamento del 26 febbraio 2025 è comparso, oltre all’Avvocatura dello Stato, l’avv. Ruggeri per la parte ricorrente, che ha dichiarato di non essere riuscito a ricontattare il cliente, riservandosi di svolgere ulteriori ricerche.
10. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 28 maggio 2025, nella quale, oltre all’Avvocatura dello Stato, è comparso l’avv. Loscerbo per la parte ricorrente, che ha confermato l’oggettiva impossibilità di ricontattare il ricorrente. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
11. Ritiene il Collegio che la generica e immotivata dichiarazione di permanenza di un interesse alla decisione di merito, come depositata in data 12 febbraio 2025 (“ Per parte ricorrente si comunica la persistenza dell'interesse al proseguimento della causa ”), non sia idonea a superare il convincimento della sopravvenuta carenza di un interesse concreto e attuale, meritevole di tutela, alla decisione della causa nel merito.
12. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula l’acquisizione, ad onere della parte che vi ha interesse, di elementi informativi certi e aggiornati sulle condizioni attuali dello straniero richiedente idonei a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
12.1. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia deposito di atti, documenti o scritti difensivi della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, nella quale peraltro è stata già fornita una motivata risposta di giustizia con una valutazione di infondatezza del gravame;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva”, motivata anche sulla carenza del fumus boni juris e dunque con una prima delibazione negativa circa la possibile fondatezza del ricorso, non appellata dalla parte ricorrente;
- la dichiarazione del difensore di parte ricorrente che, correttamente e nella leale collaborazione tra parti e giudice (art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), ha riferito dell’oggettiva impossibilità di reperire il ricorrente, nonostante gli sforzi diligentemente posti in essere in un ampio arco di tempo, ciò che è indice sicuro della sopravvenuta carenza delle condizioni di procedibilità dell’azione.
13. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
14. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO