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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 19.11.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 20.05.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'11.06.2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MERONI MARISA OLGA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. LASTRUCCI ALESSIA, presso il cui studio, sito in Firenze, Via Puccinotti n. 61, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 09.12.2024
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCUSIONI
Per TEMPERI EGLE (come precisate all'udienza del 20.05.2025):
pagina 1 di 7 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (RM) in data
08/12/1990 tra la signora e il signor , anche con sentenza non Parte_1 CP_1 definitiva;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VE (RM) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per (come precisate all'udienza del 20.05.2025): CP_1
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (RM) in data
8/12/1990 tra la Sig.ra ed il Sig. e conseguentemente ordinare all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di VE (RM) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) accertati i requisiti ex lege per il riconoscimento in favore del Sig. dell'assegno CP_1 divorzile, porlo a carico della Sig.ra nella misura che sarà ritenuta di giustizia Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VE Parte_1 CP_1
(RM) l'08.12.1990 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VE (RM) al n. 95, parte 2, serie A, anno 1990, nonché del Comune di Pulfero
(UD) al n. 2, parte 2, serie B, anno 1991).
Dalla loro unione sono nate , il 09.11.1992, e il 30.12.1994, entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con sentenza n. 3304/2022 del 30.03.2022 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha posto a carico della un assegno di mantenimento in favore del Pt_1
di euro 550 mensili. CP_1
Con sentenza n. 1188/2023 emessa il 09.03.2023 e pubblicata il 06.04.2023 la Corte di Appello di
Milano ha rigettato l'appello principale proposto da volto a ottenere l'aumento CP_1 dell'assegno di mantenimento in suo favore e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ha revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore del con decorrenza dal Parte_1 CP_1 mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Con ricorso del 31.07.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con successivo verbale del 22.01.2024, il
Giudice Delegato, dott. Giuseppe Gennari, dato atto del perfezionamento della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto e, ordinata la discussione orale della causa, trattandosi di mero status, non ha adottato provvedimenti, rimettendo, sulle conclusioni di parte attrice, gli atti al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con sentenza n. 1307/2024 emessa il 24.01.2024 e pubblicata il 03.02.2024, avverso la quale ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Milano. Quest'ultima, con sentenza n. CP_1
2965/2024 emessa il 17.09.2024 e pubblicata il 07.11.2024, ha dichiarato la nullità della notifica del pagina 2 di 7 ricorso introduttivo e relativo decreto del Tribunale di Milano nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ha rimesso la causa al Tribunale di Milano.
Con comparsa in riassunzione depositata in data 18.11.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.02.2025, si è costituito CP_1 in giudizio e, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto disporsi in suo favore e a carico della un assegno divorzile. Pt_1
Nelle more, in data 13.06.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha depositato richiesta di giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui agli artt. 56, CP_1
575 e 577, comma 1, numeri 1 e 3 c.p. e, con sentenza n. 28/25 del 09.01.2025, il Tribunale di Firenze ha dichiarato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di 8 anni di CP_1 reclusione oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.
All'udienza del 20.05.2025 il Giudice Delegato, sentite separatamente le parti (attesa la condanna a carico del marito alla pena di 8 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio della moglie), ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie articolate dalle parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
***
Sulla pronuncia di divorzio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del
20.01.2021, il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 3304/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Milano il 30.03.2022 e la comparsa in riassunzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata depositata il 18.11.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato – anche tenuto conto della sentenza penale a carico del marito per il tentato omicidio della moglie – che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegno divorzile.
Parte convenuta ha formulato domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile da porre a carico della moglie, rappresentando che i coniugi, durante tutto il corso del matrimonio, avessero congiuntamente prestato attività lavorativa a favore della contribuendo CP_2 entrambi alla conservazione e all'incremento del patrimonio societario in ragione del fatto che del buon andamento della società avrebbe beneficiato l'intero nucleo familiare, e che quindi il si CP_1 troverebbe oggi, oltre che privato della sua principale fonte di reddito (il cui godimento è riservato in pagina 3 di 7 via esclusiva alla che ha estromesso il marito dalla compagine sociale all'esito della vicenda Pt_1 separativa e della condanna penale a carico dello stesso), anche impossibilitato, stante l'età e l'assenza di altra capacità lavorativa, a reperire altra idonea fonte reddituale.
Di contro, parte attrice ha chiesto il rigetto della suddetta domanda, opponendo che il , geometra CP_1 con rilevante esperienza lavorativa (che gli permette di prestare attività di consulenza in favore di soggetti terzi), è titolare di una pensione mensile di invalidità, percepisce reddito da locazione ed è intestatario di un cospicuo patrimonio immobiliare ricevuto dalla successione materna.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n. 11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che la Pt_1
- è titolare di una quota pari al 98% della (società adibita alla locazione immobiliare CP_2 di beni propri o in leasing, operativa dal 10.04.2000) e svolge, al contempo, l'attività di insegnante, per la quale percepisce una retribuzione mensile di circa 1.290 euro;
- nell'ultimo triennio ha prodotto un reddito complessivo sostanzialmente invariato, pari ad € 17.305 nel 2021, ad € 18.293 nel 2022, ad € 19.817 nel 2023 e ad € 20.900 nel 2024 (cfr.
PF2022, PF2023, PF2024, CU2025), al quale devono aggiungersi le somme mensili ricevute dai familiari negli anni 2021 e 2022 per circa 6.000 euro annui;
- è titolare, anche per effetto della successione paterna, di diversi immobili (5 fabbricati e 3 terreni) situati tra i Comuni di Macerata e VE, alcuni dei quali inagibili;
- è intestataria di un conto corrente acceso presso , il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari CP_3
a circa € 17.136, nonché di un deposito titoli il cui controvalore era pari ad € 17.136 (di cui produce documentazione relativa alla compravendita per un introito pari a circa € 1.113).
Quanto, invece, alla situazione economico-patrimoniale del , è emerso che lo stesso: CP_1
pagina 4 di 7 - attualmente domiciliato presso la casa circondariale di Sollicciano in Firenze, non svolge attività lavorativa;
- percepisce circa € 130 a titolo di pensione di invalidità, nonché circa € 4.788 lordi annui a titolo di locazione di immobili (cfr. PF2022, PF2023 e PF2024, che riportano un reddito complessivo di circa € 3.397 nel 2021, € 6.397 nel 2022 ed € 4.228 nel 2023);
- è intestatario di diversi immobili (un fabbricato e 30 terreni) ricevuti dalla successione materna;
- è intestatario di un conto corrente presso Banco Posta, il cui saldo attivo al 15.05.2025 era pari a circa € 3.900, oltre che di una carta PostePay con saldo di circa € 493 al 31.12.2024.
Alle circostanze come sopra individuate deve altresì aggiungersi che:
1. La gode in via esclusiva dei proventi derivanti dall'attività di gestione della Pt_1 CP_2
che tuttavia sembrerebbe pareggiare i debiti con i ricavi, senza offrire alla stessa alcun
[...] utile;
la moglie, inoltre, sostiene un canone di locazione (pari a circa € 6.700 annui) per l'immobile in cui vive.
2. Il – attualmente ristretto presso la casa circondariale sopra indicata – innanzitutto non CP_1 sostiene oneri abitativi (comunque assorbiti dalla circostanza per cui lo stesso, prima della detenzione, viveva in un immobile ereditato dalla successione materna) e, inoltre, a partire dal
2026 potrà godere di una pensione di circa € 800 lordi al mese (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.05.2025). Egli, peraltro, ha omesso di produrre apposita disclosure riepilogativa della propria situazione economico-reddituale, omettendo in particolare di fornire al Tribunale una completa e precisa rendicontazione del proprio patrimonio, con conseguente inevitabile valutazione della sua condotta processuale ex art. 116 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo il convenuto adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere anche tenuto conto della attuale condizione di detenzione, né nella sua funzione compensativo- perequativa, non potendosi affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, del marito alla propria individuale professionalità e ai relativi guadagni per dedicarsi esclusivamente alla la moglie abbia per ciò solo incrementato la propria capacità lavorativa. CP_2
Tutte le questioni relative alla partecipazione dei coniugi/soci nella società allegate, CP_2 potranno essere risolte nelle opportune sedi.
In ultimo ma con assoluta rilevanza si osserva come la pacifica equi-ordinazione di tutti i criteri previsti dall'art. 5 della Legge 898/1970 – pur riconoscendo al Giudicante la possibilità di conferire prevalenza a uno o ad alcuni di essi rispetto agli altri, anche in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata – impone di procedere, nel percorso valutativo in ordine alla debenza dell'assegno divorzile, vagliando tutti i criteri ivi menzionati, compreso quello delle “ragioni della decisione”.
Tale criterio – seppur spesso apprezzato in via residuale e in modo di per sé non dirimente – consente di dar rilievo alla vicenda coniugale complessivamente intesa e quindi alle condotte tenute dai coniugi anche durante la fase disgregativa della stessa, in virtù del fatto che tale fase è rappresentativa di una fattispecie di per sé unitaria, che non si arresta cioè alla pronuncia di separazione (sede connaturata all'accertamento della intollerabilità della convivenza) ma prosegue nella definitiva impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale accertata in sede di divorzio.
pagina 5 di 7 Tutte le condotte coniugali, siano esse antecedenti ovvero successive alla pronuncia di separazione, sono infatti idonee, da un lato, ad illuminare sul comportamento pregresso del coniuge e quindi a porsi in linea di continuità con l'atteggiamento dallo stesso tenuto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 17710/2005; Cass. 15055/2000) e, dall'altro, a fungere da elemento impeditivo del ripristino dell'unione e contributivo quindi della rottura definitiva tra i coniugi1.
In altri termini, il criterio delle ragioni della decisione consente di apprezzare se il comportamento del coniuge, pur successivo alla interruzione della convivenza (e per ciò solo irrilevante ai fini di una dichiarazione di addebito), presenti o meno – oltre che coerenza e continuità con la condotta dallo stesso tenuta in costanza di matrimonio – un'incidenza effettiva sulla possibilità di ripristino dell'unione coniugale, rilevante quindi ai fini della valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore. A tale valutazione non osta l'assenza della dichiarazione di addebito in sede di separazione, considerato che il Tribunale, se sollecitato sul punto, è tenuto comunque a prendere in considerazione tutti quei comportamenti, anche successivi alla separazione, che hanno di fatto impedito il ripristino dell'unione; comportamenti che – sebbene non possano assumere rilievo ai fini dell'imputabilità della responsabilità della rottura dell'affectio coniugalis a uno dei coniugi, posto che il nostro ordinamento conosce l'addebito come istituto desinato ad operare esclusivamente nell'ambito della separazione, quale causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza – ben possono inserirsi nella valutazione complessiva del comportamento tenuto dal coniuge nel corso della definizione della vicenda separativa.
Nel caso di specie, non può non prendersi in considerazione la condotta tenuta dal nel lasso CP_1 temporale immediatamente successivo alla separazione, la quale – oltre a esplicitare il comportamento pregresso del nei confronti della – rappresenta un elemento che inevitabilmente ha CP_1 Pt_1 inciso, escludendola, sulla possibilità ripristino dell'unione coniugale.
In particolare, il ha realizzato una condotta penalmente rilevante, sfociata nell'accertamento, CP_1 ancorché non definitivo, della sua responabilità penale per il delitto di tentato omicidio in danno della moglie con condanna alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 575 e 577, comma
1, numeri 1 e 3 c.p. commesso ai danni della (cfr. sentenza n. 28/25 del 09.01.2025 del Pt_1
Tribunale di Firenze). 1Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13060 del 09/09/2002 (Rv. 557304 – 01), secondo la quale “In tema di assegno di divorzio, il criterio delle "ragioni della decisione", previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo di vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e alla ricostituzione del consorzio familiare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, aveva attribuito rilievo alla convivenza more uxorio del coniuge richiedente protrattasi, successivamente alla separazione, per un periodo pari alla durata del matrimonio).”. pagina 6 di 7 Pertanto, anche alla luce del criterio delle “ragioni della decisione”, il Tribunale ritiene che il comportamento del complessivamente inteso, comprensivo cioè sia delle condotte antecedenti la CP_1 separazione sia di quelle immediatamente successive, considerato che le stesse hanno irrimediabilmente inciso sulla concreta possibilità di addivenire alla ricostituzione della comunione spirituale e materiale e quindi dell'unione coniugale, impediscono – nella valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 5 cit. e in aggiunta ai quelli sopra già ampiamente vagliati – di riconoscere in suo favore l'assegno richiesto e impongono di respingere la domanda a tal proposito formulata dal convenuto.
Sulle spese di lite.
La soccombenza di parte convenuta impone la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali sostenute da iquidate in 5.000,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e Parte_1 previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 40812/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in VE (RM) in data 08.12.1990 (atto trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VE al n. 95, parte II, serie A, nonché del Comune di Pulfero (UD) al n. 2, parte 2, serie B, anno 1991);
2) Respinge la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da per CP_1 Parte_1
l'importo di € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge;
4) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune VE (RM), nonché al Comune di Pulfero (UD) affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 19.11.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 20.05.2025 e discussa nella camera di consiglio dell'11.06.2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MERONI MARISA OLGA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. LASTRUCCI ALESSIA, presso il cui studio, sito in Firenze, Via Puccinotti n. 61, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 09.12.2024
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCUSIONI
Per TEMPERI EGLE (come precisate all'udienza del 20.05.2025):
pagina 1 di 7 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (RM) in data
08/12/1990 tra la signora e il signor , anche con sentenza non Parte_1 CP_1 definitiva;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VE (RM) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per (come precisate all'udienza del 20.05.2025): CP_1
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a VE (RM) in data
8/12/1990 tra la Sig.ra ed il Sig. e conseguentemente ordinare all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di VE (RM) di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) accertati i requisiti ex lege per il riconoscimento in favore del Sig. dell'assegno CP_1 divorzile, porlo a carico della Sig.ra nella misura che sarà ritenuta di giustizia Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VE Parte_1 CP_1
(RM) l'08.12.1990 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VE (RM) al n. 95, parte 2, serie A, anno 1990, nonché del Comune di Pulfero
(UD) al n. 2, parte 2, serie B, anno 1991).
Dalla loro unione sono nate , il 09.11.1992, e il 30.12.1994, entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con sentenza n. 3304/2022 del 30.03.2022 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha posto a carico della un assegno di mantenimento in favore del Pt_1
di euro 550 mensili. CP_1
Con sentenza n. 1188/2023 emessa il 09.03.2023 e pubblicata il 06.04.2023 la Corte di Appello di
Milano ha rigettato l'appello principale proposto da volto a ottenere l'aumento CP_1 dell'assegno di mantenimento in suo favore e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ha revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore del con decorrenza dal Parte_1 CP_1 mese successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Con ricorso del 31.07.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano la pronuncia di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con successivo verbale del 22.01.2024, il
Giudice Delegato, dott. Giuseppe Gennari, dato atto del perfezionamento della notifica, ha dichiarato la contumacia del convenuto e, ordinata la discussione orale della causa, trattandosi di mero status, non ha adottato provvedimenti, rimettendo, sulle conclusioni di parte attrice, gli atti al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con sentenza n. 1307/2024 emessa il 24.01.2024 e pubblicata il 03.02.2024, avverso la quale ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Milano. Quest'ultima, con sentenza n. CP_1
2965/2024 emessa il 17.09.2024 e pubblicata il 07.11.2024, ha dichiarato la nullità della notifica del pagina 2 di 7 ricorso introduttivo e relativo decreto del Tribunale di Milano nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. ha rimesso la causa al Tribunale di Milano.
Con comparsa in riassunzione depositata in data 18.11.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.02.2025, si è costituito CP_1 in giudizio e, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto disporsi in suo favore e a carico della un assegno divorzile. Pt_1
Nelle more, in data 13.06.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha depositato richiesta di giudizio immediato nei confronti di per il reato di cui agli artt. 56, CP_1
575 e 577, comma 1, numeri 1 e 3 c.p. e, con sentenza n. 28/25 del 09.01.2025, il Tribunale di Firenze ha dichiarato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di 8 anni di CP_1 reclusione oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.
All'udienza del 20.05.2025 il Giudice Delegato, sentite separatamente le parti (attesa la condanna a carico del marito alla pena di 8 anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio della moglie), ritenuta la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie articolate dalle parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
***
Sulla pronuncia di divorzio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del
20.01.2021, il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 3304/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Milano il 30.03.2022 e la comparsa in riassunzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata depositata il 18.11.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato – anche tenuto conto della sentenza penale a carico del marito per il tentato omicidio della moglie – che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegno divorzile.
Parte convenuta ha formulato domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile da porre a carico della moglie, rappresentando che i coniugi, durante tutto il corso del matrimonio, avessero congiuntamente prestato attività lavorativa a favore della contribuendo CP_2 entrambi alla conservazione e all'incremento del patrimonio societario in ragione del fatto che del buon andamento della società avrebbe beneficiato l'intero nucleo familiare, e che quindi il si CP_1 troverebbe oggi, oltre che privato della sua principale fonte di reddito (il cui godimento è riservato in pagina 3 di 7 via esclusiva alla che ha estromesso il marito dalla compagine sociale all'esito della vicenda Pt_1 separativa e della condanna penale a carico dello stesso), anche impossibilitato, stante l'età e l'assenza di altra capacità lavorativa, a reperire altra idonea fonte reddituale.
Di contro, parte attrice ha chiesto il rigetto della suddetta domanda, opponendo che il , geometra CP_1 con rilevante esperienza lavorativa (che gli permette di prestare attività di consulenza in favore di soggetti terzi), è titolare di una pensione mensile di invalidità, percepisce reddito da locazione ed è intestatario di un cospicuo patrimonio immobiliare ricevuto dalla successione materna.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n. 11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che la Pt_1
- è titolare di una quota pari al 98% della (società adibita alla locazione immobiliare CP_2 di beni propri o in leasing, operativa dal 10.04.2000) e svolge, al contempo, l'attività di insegnante, per la quale percepisce una retribuzione mensile di circa 1.290 euro;
- nell'ultimo triennio ha prodotto un reddito complessivo sostanzialmente invariato, pari ad € 17.305 nel 2021, ad € 18.293 nel 2022, ad € 19.817 nel 2023 e ad € 20.900 nel 2024 (cfr.
PF2022, PF2023, PF2024, CU2025), al quale devono aggiungersi le somme mensili ricevute dai familiari negli anni 2021 e 2022 per circa 6.000 euro annui;
- è titolare, anche per effetto della successione paterna, di diversi immobili (5 fabbricati e 3 terreni) situati tra i Comuni di Macerata e VE, alcuni dei quali inagibili;
- è intestataria di un conto corrente acceso presso , il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari CP_3
a circa € 17.136, nonché di un deposito titoli il cui controvalore era pari ad € 17.136 (di cui produce documentazione relativa alla compravendita per un introito pari a circa € 1.113).
Quanto, invece, alla situazione economico-patrimoniale del , è emerso che lo stesso: CP_1
pagina 4 di 7 - attualmente domiciliato presso la casa circondariale di Sollicciano in Firenze, non svolge attività lavorativa;
- percepisce circa € 130 a titolo di pensione di invalidità, nonché circa € 4.788 lordi annui a titolo di locazione di immobili (cfr. PF2022, PF2023 e PF2024, che riportano un reddito complessivo di circa € 3.397 nel 2021, € 6.397 nel 2022 ed € 4.228 nel 2023);
- è intestatario di diversi immobili (un fabbricato e 30 terreni) ricevuti dalla successione materna;
- è intestatario di un conto corrente presso Banco Posta, il cui saldo attivo al 15.05.2025 era pari a circa € 3.900, oltre che di una carta PostePay con saldo di circa € 493 al 31.12.2024.
Alle circostanze come sopra individuate deve altresì aggiungersi che:
1. La gode in via esclusiva dei proventi derivanti dall'attività di gestione della Pt_1 CP_2
che tuttavia sembrerebbe pareggiare i debiti con i ricavi, senza offrire alla stessa alcun
[...] utile;
la moglie, inoltre, sostiene un canone di locazione (pari a circa € 6.700 annui) per l'immobile in cui vive.
2. Il – attualmente ristretto presso la casa circondariale sopra indicata – innanzitutto non CP_1 sostiene oneri abitativi (comunque assorbiti dalla circostanza per cui lo stesso, prima della detenzione, viveva in un immobile ereditato dalla successione materna) e, inoltre, a partire dal
2026 potrà godere di una pensione di circa € 800 lordi al mese (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20.05.2025). Egli, peraltro, ha omesso di produrre apposita disclosure riepilogativa della propria situazione economico-reddituale, omettendo in particolare di fornire al Tribunale una completa e precisa rendicontazione del proprio patrimonio, con conseguente inevitabile valutazione della sua condotta processuale ex art. 116 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo il convenuto adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere anche tenuto conto della attuale condizione di detenzione, né nella sua funzione compensativo- perequativa, non potendosi affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, del marito alla propria individuale professionalità e ai relativi guadagni per dedicarsi esclusivamente alla la moglie abbia per ciò solo incrementato la propria capacità lavorativa. CP_2
Tutte le questioni relative alla partecipazione dei coniugi/soci nella società allegate, CP_2 potranno essere risolte nelle opportune sedi.
In ultimo ma con assoluta rilevanza si osserva come la pacifica equi-ordinazione di tutti i criteri previsti dall'art. 5 della Legge 898/1970 – pur riconoscendo al Giudicante la possibilità di conferire prevalenza a uno o ad alcuni di essi rispetto agli altri, anche in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata – impone di procedere, nel percorso valutativo in ordine alla debenza dell'assegno divorzile, vagliando tutti i criteri ivi menzionati, compreso quello delle “ragioni della decisione”.
Tale criterio – seppur spesso apprezzato in via residuale e in modo di per sé non dirimente – consente di dar rilievo alla vicenda coniugale complessivamente intesa e quindi alle condotte tenute dai coniugi anche durante la fase disgregativa della stessa, in virtù del fatto che tale fase è rappresentativa di una fattispecie di per sé unitaria, che non si arresta cioè alla pronuncia di separazione (sede connaturata all'accertamento della intollerabilità della convivenza) ma prosegue nella definitiva impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale accertata in sede di divorzio.
pagina 5 di 7 Tutte le condotte coniugali, siano esse antecedenti ovvero successive alla pronuncia di separazione, sono infatti idonee, da un lato, ad illuminare sul comportamento pregresso del coniuge e quindi a porsi in linea di continuità con l'atteggiamento dallo stesso tenuto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 17710/2005; Cass. 15055/2000) e, dall'altro, a fungere da elemento impeditivo del ripristino dell'unione e contributivo quindi della rottura definitiva tra i coniugi1.
In altri termini, il criterio delle ragioni della decisione consente di apprezzare se il comportamento del coniuge, pur successivo alla interruzione della convivenza (e per ciò solo irrilevante ai fini di una dichiarazione di addebito), presenti o meno – oltre che coerenza e continuità con la condotta dallo stesso tenuta in costanza di matrimonio – un'incidenza effettiva sulla possibilità di ripristino dell'unione coniugale, rilevante quindi ai fini della valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore. A tale valutazione non osta l'assenza della dichiarazione di addebito in sede di separazione, considerato che il Tribunale, se sollecitato sul punto, è tenuto comunque a prendere in considerazione tutti quei comportamenti, anche successivi alla separazione, che hanno di fatto impedito il ripristino dell'unione; comportamenti che – sebbene non possano assumere rilievo ai fini dell'imputabilità della responsabilità della rottura dell'affectio coniugalis a uno dei coniugi, posto che il nostro ordinamento conosce l'addebito come istituto desinato ad operare esclusivamente nell'ambito della separazione, quale causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza – ben possono inserirsi nella valutazione complessiva del comportamento tenuto dal coniuge nel corso della definizione della vicenda separativa.
Nel caso di specie, non può non prendersi in considerazione la condotta tenuta dal nel lasso CP_1 temporale immediatamente successivo alla separazione, la quale – oltre a esplicitare il comportamento pregresso del nei confronti della – rappresenta un elemento che inevitabilmente ha CP_1 Pt_1 inciso, escludendola, sulla possibilità ripristino dell'unione coniugale.
In particolare, il ha realizzato una condotta penalmente rilevante, sfociata nell'accertamento, CP_1 ancorché non definitivo, della sua responabilità penale per il delitto di tentato omicidio in danno della moglie con condanna alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 56, 575 e 577, comma
1, numeri 1 e 3 c.p. commesso ai danni della (cfr. sentenza n. 28/25 del 09.01.2025 del Pt_1
Tribunale di Firenze). 1Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13060 del 09/09/2002 (Rv. 557304 – 01), secondo la quale “In tema di assegno di divorzio, il criterio delle "ragioni della decisione", previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, postula una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l'intero periodo di vita coniugale, e quindi in una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e alla ricostituzione del consorzio familiare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, aveva attribuito rilievo alla convivenza more uxorio del coniuge richiedente protrattasi, successivamente alla separazione, per un periodo pari alla durata del matrimonio).”. pagina 6 di 7 Pertanto, anche alla luce del criterio delle “ragioni della decisione”, il Tribunale ritiene che il comportamento del complessivamente inteso, comprensivo cioè sia delle condotte antecedenti la CP_1 separazione sia di quelle immediatamente successive, considerato che le stesse hanno irrimediabilmente inciso sulla concreta possibilità di addivenire alla ricostituzione della comunione spirituale e materiale e quindi dell'unione coniugale, impediscono – nella valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 5 cit. e in aggiunta ai quelli sopra già ampiamente vagliati – di riconoscere in suo favore l'assegno richiesto e impongono di respingere la domanda a tal proposito formulata dal convenuto.
Sulle spese di lite.
La soccombenza di parte convenuta impone la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali sostenute da iquidate in 5.000,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e Parte_1 previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 40812/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in VE (RM) in data 08.12.1990 (atto trascritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VE al n. 95, parte II, serie A, nonché del Comune di Pulfero (UD) al n. 2, parte 2, serie B, anno 1991);
2) Respinge la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da per CP_1 Parte_1
l'importo di € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge;
4) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune VE (RM), nonché al Comune di Pulfero (UD) affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l'11 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
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