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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4499/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , rappresenta e difesa dall'Avv. Ugo Cardosi (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina via Francesco C.F._2
Petrarca n. 39, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, dagli Controparte_1 C.F._3
Avvocati Diego Tortis del foro di Velletri (C.F. ) e Valerio Masci (C.F. C.F._4
), giusta delega in atti C.F._5
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO-
E on sede legale a Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14 (iscrizione Controparte_2 nel registro Imprese di Treviso C.F. e P.I. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva P.IVA_1
Bernardini (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in RO, C.F._6
alla Via Cicerone n. 49, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina, n. 753/2019, pubblicata in data 25.03.2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato al IG. la IG.ra citava chiamava in giudizio l'odierno Controparte_1 Parte_1
convenuto affinché fosse dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del per CP_1
omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini Irpef, Iva ed Irap relative alle annualità 2006 e 2007 relative all'azienda , e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno in Parte_1 favore dell'attrice, derivante dai due avvisi di accertamento dell' di Latina di Controparte_3
cui in premessa, nella misura complessiva di Euro 39.419,6 od in quella maggiore o minore accertata in corso di causa. Si costituiva in giudizio il IG. depositando la comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo in causa presso la cancelleria dell'intestato Tribunale in data 28.11.2011 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Giudice Monocratico adito, contrariis rejectis, IN VIA
PRELIMINARE: disporre il differimento dell'udienza onde consentire all'odierno attore Dott. di chiamare in causa la , ai sensi degli artt. 106 e 269 CP_1 Controparte_4
c.p.c., ragion per cui si chiede ai sensi dell'art. 269 c.p.c. 2 comma lo spostamento della prima udienza e l'ordine di notifica al terzo;
2) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3) IN
VIA SUBORDINATA NEL MERITO, qualora fosse riconosciuta la responsabilità del Dott. per CP_1
le omissioni denunciate, ordinare e/o condannare la a manlevare e tenere Controparte_4 indenne il Dott. di qualsiasi somma quest'ultimo sia tenuto a pagare quale civilmente CP_1
responsabile; 4) in via riconvenzionale condannare la IG.ra , al risarcimento dei danni Parte_1
per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. della somma di Euro 10.000,00 o della somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa;
salvo ogni altro diritto, ragione ed azione. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi come da separata nota spese in favore del procuratore istante che se ne dichiara antistatario a norma dell'art.93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Compagnia Controparte_5 chiedendo che fosse dichiarata l'inoperatività della garanzia ai sensi delle CGA, nonché
[...]
l'applicazione dell'art.1892 e segg. c.c., e quindi respingere la domanda di manleva. Nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In corso
2 di causa, depositate dalle parti le memorie ex art.183, comma VI, c.p.c., il Giudicante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2014, con provvedimento del 19.01.2015 ammetteva le prove per testi così come richieste dalle parti nei rispettivi atti e rinviava per l'interrogatorio formale all'udienza del 09.02.2015. Durante l'istruttoria, oltre agli interrogatori formali delle parti, venivano escussi tre testi di parte attrice e un teste di parte convenuta e all'udienza del 01.03.2018, il
Giudicante, Dr. A. Gabrielli, rinviava all'udienza del 03.07.2018 per la precisazione delle conclusioni. In detta udienza ilGiudice, tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica”.
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “1) rigetta la domanda attorea. 2) compensa integralmente le spese tra parte attrice e parte convenuta. 3) Condanna Controparte_6
rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00
[...] Controparte_2 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese forfettarie”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di RO , in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del dott. per omessa Controparte_1
presentazione delle dichiarazioni ai fini Irpef, Iva ed Irap relative alla annualità 2006 e 2007 della ditta della sig.ra , e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento in favore Parte_1 dell'appellante del danno derivante dai due avvisi di accertamento dell' di Controparte_3
Latina di cui in premessa, nella misura complessiva di € 39.419,6 od in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali…Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale e così Controparte_1 concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per i motivi di cui al punto 1 del presente atto e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda.
2. Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla IG.ra T_
, avverso la sentenza n. 753/2019, R.G. n. 301015/2011, emessa dal Tribunale di Latina, Dr.
[...]
Antonio Gabrielli, poiché destituito ogni di fondamento in fatto e in diritto e comunque per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa.
3. In via subordinata di merito, ove fosse in questa sede riconosciuta l'eventuale, anche parziale, responsabilità del Dr per falli a lui ascritti, ordinare e/o condannare le CP_1 Controparte_2 garante per la R.C.T. a manlevare e tenere indenne il Dr da qualsiasi somma CP_1 Controparte_6 questi risulterà tenuto a pagare a titolo di danno e/o quale civilmente responsabile.
3
4. In via incidentale, previa riforma parziale della sentenza n. 753/2019, R.G. n. 301015/2011, emessa dal Tribunale di Latina, Dr. Antonio Gabrielli, nei termini e per i motivi di cui alla parte incidentale del presente atto e, previo accertamento, condannare la IG.ra al risarcimento dei danni Parte_1 patiti anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura di € 10.000,00 o in quella diversa, minore o maggiore, che verrà ritenuta provata in corso di causa o di giustizia, con compensazione totale delle spese tra l'appellato ed il terzo chiamato Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e distrattario”.
Infine, si è costituita proponendo anch'ella appello incidentale Controparte_2
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo poiché infondato in fatto e in diritto. In subordine, in caso di accoglimento, si chiede accogliersi l'appello incidentale condizionato spiegato e per l'effetto nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale dichiarare l'inoperatività della garanzia ai sensi delle CGA, nonché l'applicazione dell'art. 1892 e segg. c.c. e respingere la domanda di manleva avanzata dal dott. nei confronti della ora CP_1 Controparte_4 Controparte_2
. Vittoria di spese”.
[...]
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata dalle appellate. Ebbene, essa non ha pregio.
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
4 Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 1176 c.c. – Mancato accertamento dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto di indagare se nell'incarico professionale del CP_1
fosse o meno compresa anche la presentazione delle dichiarazioni 2006 e 2007. L'appellante, infatti, deduce che essendo invece provato il contratto professionale sin dal 2004, doveva dirsi evidente l'inadempimento del per non aver questi redatto ed inviato le dichiarazioni dei redditi della ditta CP_1
Rossi Gina, relativamente a siffatti anni.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 1223 c.c. - mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno – mancata liquidazione del danno”, lamenta la l'erroneo T_
mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni. Rileva, a tal proposito di essere ancora gravata dall'obbligo di pagamento delle sanzioni conseguenti alle omissioni del e che per ciò CP_1
solo sussisterebbe il danno lamentato.
Soggiunge l'appellante che sarebbe irrilevante il fatto che nel 2016 e 2018 vi fosse, in virtù delle sanatorie fiscali previste, la possibilità di ottenere lo sgravio delle sanzioni, posto che ella non esercitava più l'attività. Pertanto, il riconoscimento del danno non avrebbe comportato alcun ingiustificato arricchimento, come paventato dal giudice di prime cure ma, al contrario, il risarcimento sarebbe stato la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale subita dalla T_
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo il lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale e contesta la statuizione CP_1
in ordine alla compensazione delle spese. A tal riguardo si duole del fatto che sarebbe stato presunto un rapporto professionale tra le parti, pur mancando prova alcuna circa l'esistenza del mandato, presunzione favorita da un'erronea ricostruzione dei fatti oltre che da un impianto probatorio alterato dalle prove testimoniali espletate. Asserisce che senza un mandato specifico conferito dal cliente al professionista, come nel caso di specie, quest'ultimo doveva ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità per eventuali omissioni. Pertanto, insiste sulla domanda di risarcimento di danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo la parte appellante agito con mala fede o colpa grave.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale impugna la sentenza sul capo afferente alla domanda di manleva come da lui avanzata. Nello specifico, contesta il provvedimento impugnato per aver ritenuto arbitraria la domanda di garanzia.
Con appello incidentale condizionato evidenzia che risultando la polizza Controparte_2
sottoscritta in data 3.12.2010 e l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta
2006, la garanzia non sarebbe operante trattandosi di fatti posti in essere dall'assicurato oltre i tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione.
5 La sentenza impugnata è così motivata: “Dall'esame delle prove documentali risulta che all'epoca dell'acquisizione della documentazione contabile da parte della in Parte_2
data 19.11.2010 parte della documentazione contabile fosse detenuta presso lo studio del Dott.
[...]
ed in particolare fatture e registri IVA degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Questa CP_1
circostanza documentale contraddice quanto sostenuto dal convenuto che il suo interessamento CP_1 nell'accertamento sarebbe avvenuto a titolo di “cortesia” arrivando a negare ogni rapporto professionale con l'attrice. Sul punto inoltre risulta documentato che la dichiarazione 2008 sia stata presentata dallo stesso convenuto. La mancanza di fatture per le prestazioni professionali (sia nei periodi in contestazione che dopo) non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un rapporto professionale, come pure che all'epoca dei fatti il convenuto fosse un semplice praticante non abilitato. La teste di parte convenuta non è stata in grado di precisare la data in cui Testimone_1
la avrebbe portato la documentazione fiscale degli anni precedenti dal per farla T_ CP_1
esaminare, quindi non si può escludere che fosse documentazione diversa rispetto a quella sequestrata dalla Guardia di Finanza. Quanto alla dedotta incapacità a testimoniare del signor
[...]
, ove pure questi fosse stato il marito dell'attrice, l'incapacità andava eccepita al Testimone_2
termine della prova, per cui la testimonianza è utilizzabile quale prova, ove questi abbia mentito sui propri rapporti di parentela con l'attrice ne risponderà nelle opportune sedi. Sulla base di tale testimonianza e degli altri due testi di parte attrice ( e ) Testimone_3 Testimone_4 che tra le parti vi fosse un rapporto di assistenza fiscale sin dall'anno 2004 appare provato, non si giustificherebbero altrimenti né la consegna dei documenti fiscali (fatture e quant'altro) presso lo studio del né il ritiro degli stessi direttamente presso il negozio dell'attrice. Non è stato dedotto CP_1
dal convenuto che il rapporto di assistenza fosse in essere con lo studio del Dott. (di Persona_1 cui il si dichiara essere stato all'epoca dei fatti ausiliario). Stante la mancanza di prova del CP_1
danno (di cui diremo in seguito) è del tutto ultroneo indagare sull'ampiezza dell'incarico professionale e se in questo fosse compreso anche la presentazione delle dichiarazioni 2006 e 2007, come pure se le somme di cui all'accertamento siano il risultato delle sole sanzioni o la sommatoria anche delle imposte non versate. Ai fini del risarcimento dei danni da responsabilità professionale, ex art. 1223 è onere dell'attore fornire la prova dell'effettivo danno subito, quindi non del semplice danno potenziale. (Cass. civ. sez. III 15676/2005). Nel caso specifico, parte attrice non ha fornito la prova di aver subito la perdita patrimoniale lamentata, in sostanza non ha provato di aver pagato nemmeno in parte le somme di cui chiede il ristoro, il che ad oltre 8 anni dai fatti appare indicativo.
In particolare essendo intervenute nel corso di questi anni numerose sanatorie fiscali (alcune con riduzione anche del 90%,) l'attribuzione di un qualsiasi risarcimento sarebbe arbitraria, perché oltre
a non corrispondere agli esborsi effettuati (che dobbiamo presumere non vi siano ancora stati) non
6 vi è certezza neppure sull'entità dell'obbligazione di eventuali esborsi futuri. “Il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito. Cassazione civile, sez. III, 05/06/2012, n. 8992.”. Quanto alla riconvenzionale di parte convenuta di condanna ex art. 96 cpc. la stessa è infondata, perché le motivazioni del rigetto della domanda, escludono la natura temeraria dell'azione. La reciproca soccombenza è giusto motivo per la compensazione delle spese, tra parte attrice e convenuta. In relazione alla chiamata in garanzia delle , tale chiamata appare arbitraria , risultando CP_2 palese la non operatività della polizza per periodi in cui il convenuto non era abilitato all'esercizio della professione , come pure l'estensione della garanzia ai periodi pregressi, essendo stata stipulata la polizza immediatamente dopo l'accesso della guardia di Finanza ( rispettivamente 03.12.2010 e
19.11.2010), quindi le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo
i parametri attualmente vigenti, (Cass. civ. sez. II 25541/2015)”.
Con il primo motivo di appello principale si censura la parte della sentenza nella quale il giudice, stante la mancanza di prova del danno, ha ritenuto ultroneo indagare sull'ampiezza dell'incarico professionale conferito al e se in questo fosse compresa anche la presentazione CP_1
delle dichiarazioni 2006 e 2007; come pure se le somme di cui all'accertamento fossero il risultato delle sole sanzioni o la sommatoria anche delle imposte non versate. In particolare, secondo l'appellante essendo provato il contratto professionale sin dal 2004 il giudice avrebbe dovuto accertare l'inadempimento del per non avere redatto ed inviato le dichiarazioni dei CP_1
redditi relative agli anni di imposta 2006 e 2007 relativi alla ditta Parte_1
La doglianza non coglie nel segno.
Il dovere di diligenza come invocato da parte appellante non può prescindere dall'esistenza della prova di un valido rapporto professionale e, in particolare, per il caso di specie, di uno specifico mandato a redigere ed effettuare le dichiarazioni dei redditi annuali.
L'assunto trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale ha, a più riprese, stabilito che l'obbligo di presentare la dichiarazione non possa farsi discendere dal solo fatto che il contribuente abbia conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendosi ritenere che l'inoltro del documento fiscale richieda uno specifico incarico, potendo il contribuente provvedervi in via autonoma. (cfr ex plurimis Corte di Cassazione sentenza n.
13138/2014).
Ebbene, nella specie, a prescindere dalla prova del conferimento dell'eventuale incarico di tenuta della contabilità e di assistenza fiscale non essendo stato fornito sul punto alcun documento da parte dell'attrice, va rilevato che certamente non è stata addotta prova alcuna dello specifico incarico di redigere ed inviare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2006 e 2007.
7 La circostanza si pone come dirimente ove si consideri che la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione, non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al consulente fiscale per cui, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale.
Nella citata sentenza citata (Cass. n. 13138/2014) tale impostazione, ampiamente argomentata, discende direttamente dall'applicazione delle norme di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. 322/98, che impongono l'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione fiscale, a pena di nullità, al contribuente, ovvero a carico di chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale o, in caso di dichiarazione in via telematica, a carico di intermediario a ciò specificamente delegato.
Afferma invero la Corte di legittimità che “tale incarico deve essere conferito lex praevia, scripta et certa, e rinnovato ogni anno, poiché in assenza di un incarico ad hoc all'invio telematico
è possibile, come espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sostenere la nullità/inesistenza della dichiarazione, potendo il contribuente anche eccepire la propria estraneità rispetto alla dichiarazione, precisando che l'imposizione di tale adempimento inerisce ad ogni dichiarazione fiscale, ancorché "autonomamente" predisposta dall'intermediario (v. art. 1 comma 4
D.P.R. 322/1998)”; principio che si pone come del tutto coerente ove si consideri che l'omessa o inesatta trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati costituisce una violazione autonoma (articolo 7 bis D.Lgs. 241/1997).
Nel corso del giudizio, quindi, nessun contratto è stato depositato dalla controparte, né aliunde provato, non essendo stata rinvenuta agli atti alcuna prova scritta della sua esistenza, né tantomeno del suo contenuto, con ciò indicando che parte attrice non ha assolto all'onere impostole dall'art. 2697
c.c.
Oltretutto, vale evidenziare che la Corte di legittimità ricorda che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente agenzia, essendo egli tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto;
sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento
(cfr. Cass. 12409/2021, 28290/2020 e 11832/2016). Sul punto, in particolare, la Cassazione con l'ordinanza n. 12409 del 2021 rileva che le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione gravano sul contribuente che non ha vigilato sull'attività del commercialista al quale ha conferito mandato. Solo una condotta dolosa del professionista (mascheramento del proprio inadempimento) potrebbe farlo andare esente dal carico sanzionatorio, non essendo neppure sufficiente una condanna dello stesso per truffa. E, nella specie, non risulta alcuna condotta dolosa del nel senso voluto CP_1
dalla giurisprudenza richiamata;
quindi la vrebbe dovuto vigilare affinché l'eventuale mandato T_
8 fosse regolarmente adempiuto e non potendo per ciò solo chiedere di essere tenuta indenne dal carico sanzionatorio di cui agli avvisi di accertamento per la semplice ragione che detto carico è la conseguenza diretta del proprio inadempimento.
In altri termini sul contribuente che affida l'incarico ad un professionista per gli adempimenti tributari, incombe un onere di vigilanza sul corretto adempimento dell'incarico affidato. La mancanza di colpevolezza va cioè dimostrata anche provando l'assenza di colpa omissiva, nel caso di specie l'assenza della culpa in vigilando. Le sanzioni amministrative per cui la hiede di essere risarcita T_
sono infatti irrogate anche a fronte della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa.
In definitiva, gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione;
la prova è tuttavia superabile a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto (cfr. Cass. 12473/2010 e, da ultimo, Cass. 29561/2019 e 5661/2020).
Il motivo dunque deve essere respinto.
Neppure il secondo motivo dell'appello principale come proposto può essere accolto.
Premettendo che la domanda non potrebbe in ogni caso comprendere la condanna del convenuto al pagamento delle imposte relative a IRPEF e IVA, oltre a quant'altro la avrebbe dovuto T_
corrispondere per tutti i tributi, comunque dovuti, non potendosi ritenere che fosse il tenuto ad CP_1 adempiervi, vi è che manca la prova dell'avvenuto pagamento neppure parziale delle suddette cartelle e quindi della conseguente deminutio patrimoniale invocata, in un contesto pure sottolineato dal giudicante in cui a distanza di molti anni neppure sussiste prova che sia ancor oggi gravata Parte_1 dall'obbligo di pagamento delle sanzioni. L'assunto poi della avvenuta chiusura anticipata dell'attività ed anzi la cancellazione dal registro delle imprese della impresa a causa del Parte_1
peso delle imposte e delle sanzioni da sostenere, non fa altro che avvalorare la circostanza del mancato pagamento delle cartelle almeno fino all'epoca della cancellazione avvenuta il 10.2.2012, mentre dopo tale data, alcuna prova dell'attualità del debito in capo all'attrice, debito peraltro molto risalente nel tempo, è stata da questa fornita. A fronte di tale incertezza circa la persistenza e l'attualità del debito, il riconoscimento della posta risarcitoria rappresenterebbe in modo indubbio un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito.
Pertanto anche il siffatto motivo deve essere respinto.
Venendo al primo motivo dell'appello incidentale proposto dal deve dirsi che neppure CP_1
questo coglie nel segno.
9 Rileva l'appellante incidentale, sulla scorta dei rilievi pure esposti a confutazione della fondatezza della domanda proposta da che la stessa sarebbe per ciò solo temeraria e Parte_1 mirata, anche attraverso l'introduzione nel processo di discutibili elementi probatori, esclusivamente a gettare discredito sulla persona e sulla professionalità del che si era visto trascinare in giudizio CP_1
nel quale non era stata data prova degli elementi minimi che la legge e la giurisprudenza richiedono ai fini della prova, finanche del rapporto di prestazione d'opera tra le parti.
Senonché, quanto alla domanda di cui all'art. 96 primo comma, cod. proc. civ., essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass.
8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010). In difetto di tali situazioni che non ricorrono obiettivamente nella specie l'infondatezza rilevata e pure prospettata dal non può assurgere, per ciò solo, a comportamento abusivo, non CP_1
essendosi peraltro evidenziati altri contegni di natura sleale o fraudolenta in capo alla neppure T_
sotto il profilo del discredito del professionista, trattandosi a ben vedere di azione di responsabilità in cui ontologicamente deve allegarsi l'omissione colpevole del convenuto, a prescindere, si ripete, da ogni questione in punto di fondatezza dell'azione; la doglianza pertanto non merita di essere accolta.
Venendo al secondo motivo di appello incidentale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Rileva il che si sarebbe dovuto provvedere a compensare, almeno parzialmente, le spese CP_1
di giudizio tra la compagnia ed il chiamante, eventualmente addebitandole in tutto o in quota parte all'attrice, totalmente soccombente in primo grado. A tal fine rileva che mancherebbe nella sentenza l'analisi delle date relative alla decorrenza della polizza, stipulata pacificamente in data 03/12/2010,
10 rispetto al momento di verifica della eventuale operatività della stessa, tenuto conto della stipulazione di una clausola di retroattività triennale. Rileva ancora che l'arbitrarietà della chiamata sarebbe da escludere perché qualora fosse stata riconosciuta la responsabilità in capo al questa sarebbe CP_1
stata coperta da garanzia assicurativa quantomeno per i fatti contestati per l'anno 2007, il cui termine per la presentazione delle dichiarazioni scadeva ad ottobre 2008 e dunque entro il triennio antecedente.
La doglianza merita di essere condivisa nei termini che seguono.
Ed invero l'evento colposo sarebbe stato posto in essere nel periodo intercorso tra l'ottobre del
2007 ed il settembre 2008, termine ultimo rispettivamente per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2006 e 2007.
A norma dell'art. 7 “Inizio e termine dell'Assicurazione” della Sezione II del Mod R.50 che regola la Polizza sottoscritta con “…..L'Assicurazione è operante per le richieste di CP_2 risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il periodo di efficacia Parte_3 dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo…”. L'art. 8 “Errori pregressi” precisa: “L'assicurazione è altresì operante, sempreché la presente Polizza non sostituisca altra in corso con la Società per il medesimo rischio, per la richiesta di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall' nei tre anni antecedenti la data di effetto Parte_3 dell'assicurazione …”.
Sicché, per lo meno in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2007, con termine di presentazione ad ottobre 2007, la polizza doveva ritenersi operativa.
Da ciò consegue che non si pone come manifestamente arbitraria la chiamata in garanzia di CP_2
valutazione da operarsi con giudizio ex ante e dunque a prescindere dalla concreta fondatezza della chiamata, fondatezza invero che non è stata scandagliata nel merito atteso il rigetto della domanda principale proposta dalla A tal fine soccorre l'insegnamento del Supremo Collegio secondo T_ cui “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato. (Cass. Ordinanza n. 6144 del
07/03/2024 (Rv. 670458 – 01)
La sentenza in punto di spese nei rapporti tra l'assicurato e la compagnia di Assicurazione CP_1
deve essere pertanto riformata non potendosi addossare le spese di lite di sul Polli;
attesa CP_2
tuttavia la decisione del primo grado che ha ritenuto di compensare le spese tra l'attrice ed il convenuto decisione sul punto non impugnata da quest'ultimo, si ritiene di poter disporre la CP_1
11 compensazione anche per quelle dovute a di fatto chiamata su impulso della prima. CP_2
Rimane conseguentemente assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da CP_2
Per quanto riguarda infine le spese del grado, attese le ragioni della decisione che ha visto la soccombenza dell'appellante principale e quella dell'appellante incidentale in ordine alla domanda proposta in primo grado ex art. 96 c.p.c. ed il peculiare ruolo, del tutto marginale, assunto nei fatti dalla garante anche nel presente giudizio, la Corte reputa che vi siano le ragioni per disporne CP_2
la integrale compensazione tra tutte le parti.
Poiché l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza definitiva del Controparte_1
Tribunale di Latina n. 753/2019, pubblicata in data 25.03.2019, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, che per il rimanente conferma, compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
-compensa le spese del secondo grado di giudizio tra tutte le parti.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in RO il 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
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