Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
e con l'intervento di
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- in data 27 febbraio 2023 recante parere negativo e ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, premettendo di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra, nonché parziale piano seminterrato, adibito a civile abitazione -che dichiara essere stato ultimato prima del 31.12.2003 in assenza di titolo edilizio- con il ricorso in epigrafe, notificato in data 8.5.2023 (con rinnovazione della notifica del 27.7.2023, in adempimento di ordinanza n.-OMISSIS-) e depositato il 6.6.2023, ha impugnato la nota del 27.2.2023, notificata in data 8.3.2023, prot. n. 3512 con cui la Regione Siciliana - Dipartimento dei beni culturali dell'identità siciliana - Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di parere tendente a ottenere la sanatoria ex art. 32 l. n. 326 del 2003 e l.r. n. 37/1985 dell’abuso e ha ordinato alla parte stante la rimessione in ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione art. 7, 8 e 10 bis L. 241/1990 – Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Nullità e/o invalidità dell’ordinanza-ingiunzione per vizio di violazione di legge.
Con il primo motivo si lamenta la violazione delle garanzie procedimentali, avendo l’Amministrazione omesso la comunicazione sia dell’avvio del procedimento sia delle ragioni ostative all’accoglimento; omissione non avallata, in tesi, da “ragioni derivanti da particolare esigenze di celerità del procedimento” e, perciò, ritenuta lesiva della finalità collaborativa e difensiva della partecipazione del privato.
II. Violazione dell’art.3 L.241/90 – Difetto ed incongrua motivazione del provvedimento – Nullità per violazione degli artt. 146 e 167 del D. Lgs. n.42/2004 – Equivocità del dispositivo – Violazione diritto di difesa.
La motivazione dell’atto sarebbe apparente in quanto non suffragata da sufficiente individuazione della collocazione dell’immobile, delle dimensioni del fabbricato, dell’area di sedime occupata e, in radice, della natura del vincolo paesaggistico contestato. Sotto altro profilo sarebbe mancata una concreta ponderazione comparativa circa la compatibilità delle opere con i valori tutelati.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 D.Lgs. n.42/2004 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Nullità per vizio di violazione di legge
L’intervento edilizio sarebbe ascrivibile alla fattispecie di esenzione di cui all’art. 142 comma 2 lett. b) D.lgs. 42/2004, e perciò non soggetto a vincoli paesaggistici, in quanto non essendo il Comune di -OMISSIS-, a motivo della sua ridotta dimensione, tenuto all’adozione dei piani pluriennali di attuazione, a questi sarebbe equipollente il Programma di Fabbricazione del 1981 che già configurava l’area in cui è sito l’immobile come zona omogena -OMISSIS-.
Ha resistito in giudizio La Soprintendenza dei Beni Culturali che ha eccepito l’infondatezza delle superiori ragioni di doglianza, instando per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare, non ravvisando l’imminenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.
Con atto notificato il 7.4.2025 e depositato il 17.4.2025, hanno spiegato intervento adesivo volontario i sig.ri -OMISSIS-, figli della ricorrente, a seguito di cessione dell’immobile dalla madre per atto pubblico di donazione del 20.6.2024.
Con memoria del 11.4.2025 la parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del predetto atto d’intervento.
Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, all’udienza pubblica calendarizzata per il giorno 22 maggio 2025 -a seguito di rinvio per indisponibilità del difensore unico di parte ricorrente- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Preliminarmente dev’essere vagliata l’ammissibilità dell’intervento svolto dai successori a titolo particolare per atto inter vivos nella proprietà dell’immobile di cui è ingiunta la demolizione.
La questione dell’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 111 cod. proc. civ. (“ Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ” -comma 1-; “ In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso ” -comma 3-) è, invero, controversa in giurisprudenza e interseca quella del carattere strettamente personale e intrasmissibile dell’interesse legittimo (per una compiuta ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali in argomento: Cons. Stato, sez. III, 8.1.2025 n. 104 e Cons. Stato sez. II, 1.4.2025 n. 2767).
In sintesi, a fronte di un indirizzo che ammette la “ cessione a titolo particolare ” dell’interesse legittimo, sia isolatamente che unitamente al trasferimento di un diritto soggettivo sottostante (Cons. Stato, Sez. VI, 30.11.2020, n. 7520), l’impostazione prevalente, che il collegio fa propria, (affermata a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7.3.2013, n. 1403) è nel senso che la posizione di interesse legittimo, per le sue caratteristiche peculiari rispetto al diritto soggettivo, non è, di regola, suscettibile di trasferimento a terzi.
Ciò che può essere oggetto di trasferimento è il diritto soggettivo (cui si è aggiunto, nel caso di precedente esercizio di potere, la posizione di interesse legittimo), ma giammai una posizione di interesse legittimo "sganciata" dal preesistente diritto soggettivo.
In questi sensi non appare trasferibile una posizione di interesse legittimo collegata ad una posizione di diritto soggettivo di natura "personale" e non reale; così come non appare trasferibile una posizione di interesse legittimo cd. pretensivo, il cui retroterra non è rappresentato da preesistenti posizioni di diritto soggettivo (nei termini fin qui riportati: Cons. Stato n. 2767/2025 cit.).
Applicando le superiori coordinate interpretative al caso concreto, reputa il collegio che l’intervento dei donatari e aventi causa dell’immobile (sig.ri -OMISSIS-) sia ammissibile atteso che l’oggetto della vicenda circolatoria per atto tra vivi è la posizione dominicale sul bene -e, dunque, un diritto soggettivo reale-, sottostante alla situazione azionata nel presente giudizio.
Peraltro, non si ravvisano i presupposti per disporre l’estromissione della dante causa e ricorrente (sig.ra -OMISSIS-) -invero, neppure richiesta dalle parti- tenuto conto che la stessa è la destinataria del provvedimento impugnato, quale soggetto ritenuto responsabile dell’abuso contestato (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 3.1.2025 n. 7).
Di conseguenza, mentre il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 comma 1 cod. proc. civ.), per altro verso la presente sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti dei successori a titolo particolare e odierni interventori (art. 111 comma 4 cod. proc. amm.) i quali, peraltro, sono tenuti ad accettare il giudizio nello stato e grado esistente al momento del loro intervento.
B) Nel merito il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
Si rende opportuna una premessa circa il contesto normativo applicabile, già più volte ricostruito da numerose sentenze di questo Tribunale (cfr. T.A.R. NI, V, 20.2.2024, n. 596; T.A.R. NI, I, 28.3.2023, n. 1029; TAR NI, I, 30.3.2023 n. 1089; TAR NI, II, 11.4.2023, 1196).
Segnatamente, in Sicilia il c.d. terzo condono è regolato dall’art. 24 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano "congiuntamente" determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l'inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
La più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 ("1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate perla regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente"), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell'art. 32, che attribuisce "carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta";
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l'altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch'essa recepita dalla citata legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell'ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l'applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare "tra le possibili varianti di senso del testo originario" dell'art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz'altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento regionale dei beni culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326 del 2003 nei termini citati.
C) Alla stregua dei superiori principi normativi e giurisprudenziali, il provvedimento resiste alle critiche ricorsuali.
In assenza di graduazione dei motivi, ritiene il collegio di dover prendere le mosse dal terzo motivo di ricorso in ragione della maggiore pregnanza del vizio denunciato (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015), che attinge direttamente il presupposto dell’esercizio del potere: e cioè l’esistenza di cogenti vincoli paesaggistici.
Nella specie, secondo la ricorrente l’ubicazione dell’immobile in area già identificata come zona omogenea “E” dal programma di fabbricazione del Comune di -OMISSIS- approvato nel 1981 renderebbe applicabile la clausola di riserva prevista dall’art. 142 comma 2 lett. b) D.lgs. 42/2004, a tenore del quale: “ la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: […] b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ”. Ciò sul rilievo che nelle realtà comunali più ridotte, e per ciò stesso non tenute all’adozione di piani pluriennali attuativi (già previsti dall’art. 13 Legge n. 10/1977), quale il Comune di -OMISSIS-, l’esenzione opererebbe per la semplice esistenza di strumenti urbanistici in grado di regolare l’espansione del territorio, purché sempre di epoca antecedente alla data fissata dalla norma.
Il collegio, dando atto di giurisprudenza di segno diverso (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13.11.2002 n. 2904 che richiama Cons. Stato, Sez. V., n. 1563 del 20 dicembre 1996), non condivide tale costrutto interpretativo.
In primo luogo per la sua portata derogatoria rispetto alla generale disciplina dei vincoli tutori stabiliti dal comma 1, il menzionato art. 142 comma 2 lett. b) D.lgs. 42/2004 è norma di stretta interpretazione (art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale). Per l’effetto, l’espresso riferimento alle sole zone omogenee “ ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ” rifugge da integrazioni analogiche o interpretazioni estensive. D’altro canto non è ragionevole ritenere che la prospettata applicazione dell’esclusione ivi prevista anche alle zone omogenee individuate dal piano di fabbricazione (antecedente al 1985) di un Comune non tenuto all’adozione dei piani pluriennali di attuazione dia luogo a interpretazione estensiva, stante la diversa natura e funzione degli istituti in esame: il primo integrante uno strumento urbanistico generale; i secondi, dei programmi attuativi.
In questo senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale il collegio aderisce, secondo la quale: “ La natura derogatoria della disposizione in esame ne impone un'interpretazione strettamente aderente al dato letterale, limitata ai soli piani pluriennali di attuazione contemplati dall'art. 13 l. 10/1977, mentre non trovano spazio interpretazioni estensive o analogiche, volte ad estenderne la portata ad altri strumenti attuativi ” (Cons. Stato sez. II, 17/09/2024, n. 7611).
Si soggiunga, poi, che la fattispecie dei Comuni sprovvisti di piani attuativi pluriennali è espressamente disciplinata dalla lett. c) del medesimo art. 142 comma 2 D.lgs. n. 42/2004, che circoscrive ulteriormente la portata dell’eccezione “ ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ”. Onde è lo stesso legislatore a distinguere i Comuni provvisti (lett. b) da quelli privi (lett. c) di piani pluriennali di attuazione. La distinzione risulta aderente al canone di ragionevolezza ove si consideri che alla diversa estensione e densità demografica dei centri abitati corrisponde anche una diversa modulazione del bilanciamento tra tutela dei valori paesaggistici e preservazione dell’attività edificatoria preesistente.
In ogni caso, poi, anche i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono autonomamente dotarsi di piani pluriennali di attuazione. Ciò che, mentre, per un verso, avvalora la conformità al canone di ragionevolezza del superiore impalcato normativo, per altro verso preclude la prospettata (automatica) equiparabilità tra piani pluriennali attuativi e altri strumenti ove approvati da Enti municipali minori. Come, infatti, condivisibilmente affermato in giurisprudenza, il mancato esercizio della facoltà dell’Amministrazione comunale di dotarsi del predetto strumento di dettaglio, privando il territorio di una definitivamente ponderata valutazione della destinazione delle aree, impedisce ai proprietari di beneficiare del regime derogatorio previsto per i casi in cui le scelte urbanistiche del Comune abbiano invece trovato sufficiente concretizzazione attraverso detti programmi attuativi (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 21.12.2007 n. 2376).
D’altronde pur a voler accedere alla tesi ricorsuale, l’invocata equiparazione non si palesa declinabile al caso concreto.
Intanto, se la ratio della riserva posta dall’art. 142 comma 1 lett. c) D.lgs. 42/2004 è di non compromettere le utilizzazioni edilizie ed urbanistiche da tempo consolidatesi nei centri edificati, una simile esigenza appare recessiva in zona omogenea “E”, quale quella in cui è sito il manufatto per cui è causa, attesa la sua destinazione agricola: e quindi con una limitata vocazione edificatoria, strumentale alle esigenze di conduzione dei fondi.
Per l’operatività dell’eccezione non basta, poi, che (già alla data del 6 settembre 1985) la zona omogenea fosse compresa nei piani attuativi pluriennali (o, secondo la tesi della ricorrente, in altri strumenti urbanistici preesistenti), ma occorre altresì che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.
Orbene, parte ricorrente, mentre ha allegato la condizione “programmatica” (esistenza dello strumento urbanistico), ha tuttavia omesso di dimostrare, come pure sarebbe stato suo onere, l’integrazione anche dell’ulteriore condizione “esecutiva” (compiuta attuazione dello strumento), in difetto della quale l’esenzione prevista dall’art. 142 comma 2 lett. b) non è comunque applicabile. Ed anzi l’allegata antropizzazione dell’area depone in contrario.
Anche sotto questo profilo, quindi, la doglianza non può trovare accoglimento.
D) In ordine al primo motivo, tenuto conto che con il provvedimento impugnato è ingiunta la demolizione del manufatto, è sufficiente richiamare il costante indirizzo, di recente ribadito anche da questo Tribunale, per cui il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato (cfr., T.A.R. Sicilia - NI, sez. V, 16 aprile 2025, n. 1254; T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2842; sez. III, 7 gennaio 2020, n. 78).
E) Da quanto precede, anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Premesso che parte ricorrente ha documentato di essere consapevole della natura del vincolo contestato (ex art. 142 comma 1 lett. c D.lgs. 42/2004: doc. 2 di parte ricorrente e pag. 2 del ricorso), dall’evidenziata natura vincolata dell’atto consegue che esso non richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per la loro adozione è costituito esclusivamente dalla constatata l’individuazione degli abusi commessi.
F) In conclusione, riconosciuta l’ammissibilità dell’atto d’intervento, il ricorso dev’essere respinto siccome infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare, anche in via indiretta, la parte ricorrente e gli intervenienti.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.