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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 577/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Sciortino Rosa Maria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. Aglieri Rinella Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2.07.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6.06.1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Bagheria.
La domanda sullo status va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel
consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia,
essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Bagheria, in data 6.06.1990, trascritto al n. 63, parte II,
serie A, uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1990;
DISPONE
la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
DISPONE
la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA
alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 18/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
R.G. n. 577/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Sciortino Rosa Maria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. Aglieri Rinella Cristina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2.07.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6.06.1990, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Bagheria.
La domanda sullo status va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, sicché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel
consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente da presente controversia,
essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al
Giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese del giudizio va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Bagheria, in data 6.06.1990, trascritto al n. 63, parte II,
serie A, uff. 1, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
1990;
DISPONE
la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
DISPONE
la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA
alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 18/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.