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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 293/2025 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronuncia- to la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 12/02/2025 da avv. MONICA PILOT (C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato CodiceFiscale_1 in calce al predetto ricorso, dall'avv. Aldo Sam e presso il suo studio in Pordenone via Be- nedetto Cairoli n. 1 elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- convenuta contumace -
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa iscritta a ruolo il 12/02/2025 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10/10/2025.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso:
“Nel merito: liquidare a favore della ricorrente avv. Monica Pilot i compensi per l'assistenza prestata alla resistente nel processo n. 2942/17 r.g. Tribunale di Por- Controparte_1 denone, nella misura di € 6.381,57, oneri compresi, o in quella minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda al saldo ef- fettivo, con condanna della resistente al pagamento. Controparte_1
Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giunge in decisione la presente causa, proposta dall'avv. Monica Pilot al fine di ot- tenere la liquidazione del compenso maturato per l'assistenza professionale prestata in fa- vore della convenuta avanti al Tribunale di Pordenone nella causa n. Controparte_1
2942/2017 Ruolo Generale di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pag. 1 di 3 Domanda che merita accoglimento, alla luce dell'esaustiva documentazione offerta in comunicazione e delle motivazioni di seguito esposte.
Appare, anzitutto, assorbente richiamare il noto arresto delle Sezioni Unite (cfr.
Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. n. 13533 del 30 ottobre 2001), le quali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, se ne ha, in ordine all'an debeatur, che l'avv. Pilot ha provato di aver svolto, su mandato della convenuta, l'opera professiona- le prospettata in ricorso, giacché ha allegato le circostanze, in fatto e diritto, da cui rinviene la pretesa creditoria qui azionata e, nel contempo, ha prodotto la relativa documentazione
(vedasi, in particolare, i suoi documenti sub allegato 1), dimostrando, quindi, di aver esple- tato l'incarico sino alla decisione del giudizio sopra indicato.
Di contro, la signora , che nel presente giudizio è rimasta contumace, ben- CP_1 ché regolarmente citata (nonostante abbia rifiutato la notifica degli atti), nulla ha dedotto in relazione all'integrale estinzione dell'altrui pretesa.
Sul versante del quantum, applicati i valori medi suggeriti dai parametri forensi in vigore all'epoca della prestata attività defensionale per lo scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, vanno liquidati alla professionista € 6.095,00 complessivi (in ra- gione di € 875,00 per la fase di studio, di € 740,00 per la fase introduttiva, di € 420,00 per l'attivazione della fase di mediazione, di € 840,00 per la fase di mediazione, di € 1.600,00 per la fase istruttoria e di trattazione e di € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre € 266,00 per anticipazioni ed € 8,45 per spese imponibili relative al sollecito di pagamento.
Dalla somma sopra indicata di € 6.095,00 deve detrarsi l'acconto ricevuto dall'avv.
Pilot di € 1.911,08 complessivi, oltre oneri (vedasi i documenti 2 e 3 della parte ricorrente), sicché il compenso dovuto per l'opera professionale de qua è pari a residui € 4.183,92, ol- tre ad € 266,00 per anticipazioni, € 8,45 per spese imponibili, spese generali ed accessori come per legge, e così ad € 6.381,57 totali.
Sull'importo spettante alla ricorrente vanno computati, come da domanda, gli inte-
Pag. 2 di 3 ressi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dal 12 febbraio 2025 al saldo.
Per l'effetto, la domanda va accolta nei termini sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i va- lori minimi dei vigenti parametri forensi, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate e delle caratteristiche dell'attività difensiva in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigra- fe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare Controparte_1 alla ricorrente avv. Monica Pilot il compenso per l'assistenza prestata nel procedimento ci- vile di che trattasi, compenso che liquida in € 6.381,57 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compenso ed € 287,29 per spese escluse, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone l'11/10/2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronuncia- to la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 12/02/2025 da avv. MONICA PILOT (C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato CodiceFiscale_1 in calce al predetto ricorso, dall'avv. Aldo Sam e presso il suo studio in Pordenone via Be- nedetto Cairoli n. 1 elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- convenuta contumace -
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa iscritta a ruolo il 12/02/2025 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10/10/2025.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso:
“Nel merito: liquidare a favore della ricorrente avv. Monica Pilot i compensi per l'assistenza prestata alla resistente nel processo n. 2942/17 r.g. Tribunale di Por- Controparte_1 denone, nella misura di € 6.381,57, oneri compresi, o in quella minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda al saldo ef- fettivo, con condanna della resistente al pagamento. Controparte_1
Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giunge in decisione la presente causa, proposta dall'avv. Monica Pilot al fine di ot- tenere la liquidazione del compenso maturato per l'assistenza professionale prestata in fa- vore della convenuta avanti al Tribunale di Pordenone nella causa n. Controparte_1
2942/2017 Ruolo Generale di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pag. 1 di 3 Domanda che merita accoglimento, alla luce dell'esaustiva documentazione offerta in comunicazione e delle motivazioni di seguito esposte.
Appare, anzitutto, assorbente richiamare il noto arresto delle Sezioni Unite (cfr.
Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. n. 13533 del 30 ottobre 2001), le quali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, se ne ha, in ordine all'an debeatur, che l'avv. Pilot ha provato di aver svolto, su mandato della convenuta, l'opera professiona- le prospettata in ricorso, giacché ha allegato le circostanze, in fatto e diritto, da cui rinviene la pretesa creditoria qui azionata e, nel contempo, ha prodotto la relativa documentazione
(vedasi, in particolare, i suoi documenti sub allegato 1), dimostrando, quindi, di aver esple- tato l'incarico sino alla decisione del giudizio sopra indicato.
Di contro, la signora , che nel presente giudizio è rimasta contumace, ben- CP_1 ché regolarmente citata (nonostante abbia rifiutato la notifica degli atti), nulla ha dedotto in relazione all'integrale estinzione dell'altrui pretesa.
Sul versante del quantum, applicati i valori medi suggeriti dai parametri forensi in vigore all'epoca della prestata attività defensionale per lo scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, vanno liquidati alla professionista € 6.095,00 complessivi (in ra- gione di € 875,00 per la fase di studio, di € 740,00 per la fase introduttiva, di € 420,00 per l'attivazione della fase di mediazione, di € 840,00 per la fase di mediazione, di € 1.600,00 per la fase istruttoria e di trattazione e di € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre € 266,00 per anticipazioni ed € 8,45 per spese imponibili relative al sollecito di pagamento.
Dalla somma sopra indicata di € 6.095,00 deve detrarsi l'acconto ricevuto dall'avv.
Pilot di € 1.911,08 complessivi, oltre oneri (vedasi i documenti 2 e 3 della parte ricorrente), sicché il compenso dovuto per l'opera professionale de qua è pari a residui € 4.183,92, ol- tre ad € 266,00 per anticipazioni, € 8,45 per spese imponibili, spese generali ed accessori come per legge, e così ad € 6.381,57 totali.
Sull'importo spettante alla ricorrente vanno computati, come da domanda, gli inte-
Pag. 2 di 3 ressi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dal 12 febbraio 2025 al saldo.
Per l'effetto, la domanda va accolta nei termini sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i va- lori minimi dei vigenti parametri forensi, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate e delle caratteristiche dell'attività difensiva in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigra- fe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a pagare Controparte_1 alla ricorrente avv. Monica Pilot il compenso per l'assistenza prestata nel procedimento ci- vile di che trattasi, compenso che liquida in € 6.381,57 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compenso ed € 287,29 per spese escluse, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone l'11/10/2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
Pag. 3 di 3