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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
ER CE, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3029/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1647/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01215-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01215-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01215-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TD305PF01215/2022 l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero delle imposte non versate in ordine alla contestazione di indebita percezione dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS. Nella parte motiva dell'avviso di accertamento, infatti, specificava che dal controllo effettuato dalla Guardia di Finanza–Compagnia di Rossano (PVC del 22/02/2020) per gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 nei confronti della sig.ra Resistente_1, è risultato che questa risultava invalida al 100% e titolare di assegno di invalidità per accompagnamento. Dalle indagini effettuate dalla GdF, la quale è ricorsa ad appostamenti effettuati con prove fotografiche e video, è emerso che la sig.ra Resistente_1 svolge, invece, in piena autonomia tutte le normali attività quotidiane. La GdF è ricorsa ad attività ispettive, innescate da precedenti indagini di Polizia Giudiziaria espletate nell'ambito del procedimento penale n. 4598/18 RGNR - Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Castrovillari. Considerata l'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento, che per l'anno d'imposta 2016 viene quantificata in € 6.148,08;
considerato che
le somme derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, rientrano nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del TUIR, come stabilito dall'art. 14 comma 4 della Legge n. 537 del 24/12/1993, e in quanto tali sono da assoggettare a tassazione;
l'Ufficio ha proceduto ad accertare ai fini delle II.DD., per l'anno d'imposta 2016, redditi percepiti e non dichiarati per un totale di € 6.148,00. La contribuente proponeva ricorso deducendo: - la nullità dell'atto per violazione dell'art. 2697 del C.c. ed illegittimità delle presunzioni operate unitamente - difetto assoluto di motivazione e di prova per violazione dell'art. 2727 del C.c.; - la nullità dell'atto per violazione dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010; - il difetto di motivazione del contraddittorio per omessa valutazione della perizia del CTU nominato dal Giudice;
- la nullità dell'atto per difetto di motivazione – Violazione art. 42 del DPR n.600/73, art. 56 del DPR n. 633/72 e art. 7 della
Legge n. 212/2000; - l'Illegittimità delle sanzioni per violazione del D.Lgs. n. 472/97.
I Giudici di prime cure con la sentenza 1647/08/2024 , riconoscevano la bontà dell'operato dell'Ufficio, nella misura in cui “Gli accertamenti condotti dalla guardia di finanza, richiamati nell'atto di accertamento, giustificano l'attivazione della procedura di revoca del beneficio, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite” tuttavia si stabiliva che, “nella persistente vigenza del titolo che riconosce la prestazione, non possono dar luogo, di per sé, senza un accertamento amministrativo o giudiziale, all'accertamento di maggior reddito indebitamente percepito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza proponeva appello
In disparte le questioni relative all'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Deve rilevarsi che l'Agenzia ha fornito ampia prova, che dettaglia nel provvedimento impugnato, dei presupposti del recupero a tassazione .. Le attività svolte dalla GdF sono state formalizzate nel PVC del
22/02/2020, atto già in possesso della parte, avente ad oggetto gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017,
2018. Del resto la persistenza del provvedimento amministrativo che riconosce il diritto all'indennità è proprio il presupposto su cui si fonda l'attività di recupero delle imposte operata con l'avviso d'accertamento impugnato. È di tutta evidenza infatti, che se le somme qualificate quali indebitamente percepite fossero state restituite, sarebbe venuto meno il presupposto stesso d'imposta. Non è dunque dalla persistenza (o meno) del provvedimento amministrativo di riconoscimento dell'indennità, bensì dall'attività d'indagine svolta dalla GdF che va tratta la qualificazione delle somme come prodotto di fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, rientranti nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del TUIR. Come evidenziato nelle difese di primo grado, l'attività probatoria di parte, attivatasi secondo il più volte ribadito schema logico della provocatio ad opponendum, riguarda fatti avvenuti in epoca successiva a quella oggetto di contestazione. Nella perizia del 9.5.2020 agli atti, il CTU, Dott. Nominativo_1, afferma che la sig.ra Resistente_1 versa in uno stato di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento con decorrenza dal 6/3/2019; pertanto, nulla dimostra relativamente all'anno 2016 oggetto dell'accertamento. Anche nel Decreto di Omologa, ex art. 445bis, co. 5, c.p.c. del
Tribunale di Castrovillari si riconosce la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 6/3/2019. I fatti oggetto della presente attività di recupero, invece, per l'anno 2016, dipendono strettamente dall'attività della GdF, la quale è ricorsa ad appostamenti effettuati con prove fotografiche e video, è emerso che la sig.ra Resistente_1 svolge, invece, in piena autonomia tutte le normali attività quotidiane. La GdF è ricorsa ad attività ispettive, innescate da precedenti indagini di Polizia Giudiziaria espletate nell'ambito del procedimento penale n. 4598/18 RGNR
- Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, dei quali lo scrivente ufficio non può che prendere atto. Detti fatti, riportati per relationem nella motivazione dell'avviso, sono racchiusi nel PVC del 22/02/2020 . La peculiarità della fattispecie esaminata con documentazione che sebbene riferita a periodi diversi determina conclusioni diverse in ordine alla disabilità della
P.Q.M.
La Corte ACCOGLIE l'appello, pertanto, IN RIFORMA della sentenza impugnata, conferma l'atto opposto con il ricorso introduttivo. Spese compensate
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
ER CE, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3029/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1647/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 8 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01215-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01215-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD305PF01215-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TD305PF01215/2022 l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero delle imposte non versate in ordine alla contestazione di indebita percezione dell'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS. Nella parte motiva dell'avviso di accertamento, infatti, specificava che dal controllo effettuato dalla Guardia di Finanza–Compagnia di Rossano (PVC del 22/02/2020) per gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 nei confronti della sig.ra Resistente_1, è risultato che questa risultava invalida al 100% e titolare di assegno di invalidità per accompagnamento. Dalle indagini effettuate dalla GdF, la quale è ricorsa ad appostamenti effettuati con prove fotografiche e video, è emerso che la sig.ra Resistente_1 svolge, invece, in piena autonomia tutte le normali attività quotidiane. La GdF è ricorsa ad attività ispettive, innescate da precedenti indagini di Polizia Giudiziaria espletate nell'ambito del procedimento penale n. 4598/18 RGNR - Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Castrovillari. Considerata l'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento, che per l'anno d'imposta 2016 viene quantificata in € 6.148,08;
considerato che
le somme derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, rientrano nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del TUIR, come stabilito dall'art. 14 comma 4 della Legge n. 537 del 24/12/1993, e in quanto tali sono da assoggettare a tassazione;
l'Ufficio ha proceduto ad accertare ai fini delle II.DD., per l'anno d'imposta 2016, redditi percepiti e non dichiarati per un totale di € 6.148,00. La contribuente proponeva ricorso deducendo: - la nullità dell'atto per violazione dell'art. 2697 del C.c. ed illegittimità delle presunzioni operate unitamente - difetto assoluto di motivazione e di prova per violazione dell'art. 2727 del C.c.; - la nullità dell'atto per violazione dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010; - il difetto di motivazione del contraddittorio per omessa valutazione della perizia del CTU nominato dal Giudice;
- la nullità dell'atto per difetto di motivazione – Violazione art. 42 del DPR n.600/73, art. 56 del DPR n. 633/72 e art. 7 della
Legge n. 212/2000; - l'Illegittimità delle sanzioni per violazione del D.Lgs. n. 472/97.
I Giudici di prime cure con la sentenza 1647/08/2024 , riconoscevano la bontà dell'operato dell'Ufficio, nella misura in cui “Gli accertamenti condotti dalla guardia di finanza, richiamati nell'atto di accertamento, giustificano l'attivazione della procedura di revoca del beneficio, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite” tuttavia si stabiliva che, “nella persistente vigenza del titolo che riconosce la prestazione, non possono dar luogo, di per sé, senza un accertamento amministrativo o giudiziale, all'accertamento di maggior reddito indebitamente percepito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza proponeva appello
In disparte le questioni relative all'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Deve rilevarsi che l'Agenzia ha fornito ampia prova, che dettaglia nel provvedimento impugnato, dei presupposti del recupero a tassazione .. Le attività svolte dalla GdF sono state formalizzate nel PVC del
22/02/2020, atto già in possesso della parte, avente ad oggetto gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017,
2018. Del resto la persistenza del provvedimento amministrativo che riconosce il diritto all'indennità è proprio il presupposto su cui si fonda l'attività di recupero delle imposte operata con l'avviso d'accertamento impugnato. È di tutta evidenza infatti, che se le somme qualificate quali indebitamente percepite fossero state restituite, sarebbe venuto meno il presupposto stesso d'imposta. Non è dunque dalla persistenza (o meno) del provvedimento amministrativo di riconoscimento dell'indennità, bensì dall'attività d'indagine svolta dalla GdF che va tratta la qualificazione delle somme come prodotto di fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, rientranti nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del TUIR. Come evidenziato nelle difese di primo grado, l'attività probatoria di parte, attivatasi secondo il più volte ribadito schema logico della provocatio ad opponendum, riguarda fatti avvenuti in epoca successiva a quella oggetto di contestazione. Nella perizia del 9.5.2020 agli atti, il CTU, Dott. Nominativo_1, afferma che la sig.ra Resistente_1 versa in uno stato di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento con decorrenza dal 6/3/2019; pertanto, nulla dimostra relativamente all'anno 2016 oggetto dell'accertamento. Anche nel Decreto di Omologa, ex art. 445bis, co. 5, c.p.c. del
Tribunale di Castrovillari si riconosce la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 6/3/2019. I fatti oggetto della presente attività di recupero, invece, per l'anno 2016, dipendono strettamente dall'attività della GdF, la quale è ricorsa ad appostamenti effettuati con prove fotografiche e video, è emerso che la sig.ra Resistente_1 svolge, invece, in piena autonomia tutte le normali attività quotidiane. La GdF è ricorsa ad attività ispettive, innescate da precedenti indagini di Polizia Giudiziaria espletate nell'ambito del procedimento penale n. 4598/18 RGNR
- Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, dei quali lo scrivente ufficio non può che prendere atto. Detti fatti, riportati per relationem nella motivazione dell'avviso, sono racchiusi nel PVC del 22/02/2020 . La peculiarità della fattispecie esaminata con documentazione che sebbene riferita a periodi diversi determina conclusioni diverse in ordine alla disabilità della
P.Q.M.
La Corte ACCOGLIE l'appello, pertanto, IN RIFORMA della sentenza impugnata, conferma l'atto opposto con il ricorso introduttivo. Spese compensate