Art. 46.
I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacita' tecniche, adattandole alla necessita' della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilita' di emigrazione.
Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attivita' professionale oggetto del corso.
I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi piu' progrediti di eguale durata, per gli stessi allievi che abbiano frequentato 1 corsi di addestramento.
I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacita' tecniche, adattandole alla necessita' della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilita' di emigrazione.
Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attivita' professionale oggetto del corso.
I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi piu' progrediti di eguale durata, per gli stessi allievi che abbiano frequentato 1 corsi di addestramento.