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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14001/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 14001/2018, vertente fra le parti: in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Secondo, presso il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla piazza Mons. A. Marena n. 8 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del titolare e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: contratto di fornitura.
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 13.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
IM RR Con atto di citazione notificato il 04.10.2018, la società Controparte_1
Contr (d'ora innanzi per brevità “ ”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...] di Bari, la ditta individuale , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “- dichiarare la domanda attrice fondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere, Controparte_1 come da contratto sottoscritto ed esibito, il pagamento dell'importo meglio specificato in narrativa di € 11.844,80 - euro undicimilaottocentoquarantaquattro/ottanta - oltre IVA e quale esatto adempimento dello stesso contratto;
- per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_2 al pagamento della somma di € 11.844,80 - euro
[...] undicimilaottocentoquarantaquattro/ottanta - oltre IVA in favore della società attrice, oltre interessi
e svalutazione monetaria nei termini di legge;
- subordinatamente accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto ed esibito;
- per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_2
, al pagamento di tutti i danni derivanti all'odierna attrice, quantificabili allo stato
[...] degli atti, in € 11.844,80 - euro undicimilaottocentoquarantaquattro/ottanta - oltre IVA (importo pari, perlomeno, al valore dell'adempimento del contratto e specificato dettagliatamente in tutto il corpo del presente atto, oltre che reiterato nei conteggi esibiti) e/o comunque, in quella maggiore o minore somma che sarà accertata dall'Adito Giudice all'esito di espletando C.T.U., oltre interessi e svalutazione monetaria nei termini di legge;
- condannare, in ogni caso, la odierna convenuta, al pagamento pure delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, il quale ultimo ha anticipato le prime spese
e non ha ancora ricevuto le seconde”.
La società attrice, esponeva in fatto di Controparte_1 esercitare l'attività di commercializzazione di prodotti alimentari non deperibili, con particolare riferimento al caffè torrefatto in grani, in polvere e solubile, selezionato e confezionato per proprio conto da aziende primarie del settore;
nell'ambito di detta attività, l'attrice aveva stipulato un contratto di fornitura/vendita, prodotto in giudizio, con la ditta . Controparte_2
In esecuzione del predetto contratto, la deduceva di aver provveduto a Controparte_1 fornire alla controparte caffè torrefatto per un valore complessivo pari a €. 5.000,00; tuttavia, dopo l'acquisto di soli 129 Kg. di prodotto, la aveva interrotto unilateralmente e senza P_ preavviso i rapporti commerciali, omettendo altresì il pagamento delle fatture n. 185 e n. 235 del
2018, per un importo complessivo di €. 368,00.
La società attrice lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale della convenuta, la quale, in violazione delle clausole contrattuali e delle penali ivi previste, si era resa debitrice dell'importo complessivo di €. 11.844,80 oltre Iva, come da conteggi depositati in atti.
IM RR Richiamando gli artt. 1218 e 1453 c.c., l'attrice chiedeva, in via principale, l'adempimento del contratto mediante condanna della convenuta al pagamento dell'importo sopra indicato, e, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente risarcimento del danno, quantificato almeno nella medesima somma di €. 11.844,80 oltre Iva, riservandosi eventuale ulteriore specificazione dell'importo spettantele all'esito di idonea istruttoria contabile.
Parte attrice rappresentava, altresì, il fallimento di ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, come comprovato dalla missiva di costituzione in mora, trasmessa a mezzo raccomandata a/r, tornata al mittente. Contr Sulla scorta di tali allegazioni, la formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.
La parte convenuta, regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 25.10.2019.
Depositata la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ad opera della parte attrice, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale assunta con l'escussione del teste;
il titolare e legale rappresentante della ditta convenuta contumace, Testimone_1 P_
, seppure regolarmente citato per rendere l'interrogatorio formale, non compariva all'udienza
[...] fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio formale deferitogli dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione - dopo taluni rinvii determinati dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione - veniva rinviata all'udienza del 13.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
La parte attrice ha assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., documentando per tabulas il contratto intercorso con la controparte e l'effettività delle prestazioni eseguite.
A fronte della contumacia della convenuta, il comportamento processuale di quest'ultima, unitamente all'omessa presentazione all'interrogatorio formale regolarmente deferito al legale rappresentante, consente, ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attrice.
In particolare, il teste escusso ha confermato integralmente le circostanze Testimone_1 indicate nella memoria istruttoria della parte attrice, rafforzando ulteriormente l'attendibilità del quadro probatorio.
La mancata contestazione della ditta convenuta, priva di qualsiasi allegazione difensiva o
IM RR giustificazione, rafforza l'assunto dell'inadempimento contrattuale.
In ragione dell'accoglimento della domanda principale di adempimento, deve ritenenrsi assorbita la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., avanzata in via subordinata dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste integralmente a carico della parte convenuta contumace, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento individuato in relazione al valore della causa (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, con riduzione del 50% dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, trattandosi, nella specie, di causa contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Controparte_1 con atto di citazione notificato il 04.10.2018 nei confronti di , ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta dalla parte attrice Controparte_1
e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta
[...] Controparte_2
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €. 11.844,80 più Iva, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in Controparte_2 favore della parte attrice delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali
15% e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 03.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM RR
IM RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 14001/2018, vertente fra le parti: in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Secondo, presso il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla piazza Mons. A. Marena n. 8 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del titolare e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: contratto di fornitura.
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 13.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
IM RR Con atto di citazione notificato il 04.10.2018, la società Controparte_1
Contr (d'ora innanzi per brevità “ ”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
[...] di Bari, la ditta individuale , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “- dichiarare la domanda attrice fondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere, Controparte_1 come da contratto sottoscritto ed esibito, il pagamento dell'importo meglio specificato in narrativa di € 11.844,80 - euro undicimilaottocentoquarantaquattro/ottanta - oltre IVA e quale esatto adempimento dello stesso contratto;
- per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_2 al pagamento della somma di € 11.844,80 - euro
[...] undicimilaottocentoquarantaquattro/ottanta - oltre IVA in favore della società attrice, oltre interessi
e svalutazione monetaria nei termini di legge;
- subordinatamente accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto ed esibito;
- per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_2
, al pagamento di tutti i danni derivanti all'odierna attrice, quantificabili allo stato
[...] degli atti, in € 11.844,80 - euro undicimilaottocentoquarantaquattro/ottanta - oltre IVA (importo pari, perlomeno, al valore dell'adempimento del contratto e specificato dettagliatamente in tutto il corpo del presente atto, oltre che reiterato nei conteggi esibiti) e/o comunque, in quella maggiore o minore somma che sarà accertata dall'Adito Giudice all'esito di espletando C.T.U., oltre interessi e svalutazione monetaria nei termini di legge;
- condannare, in ogni caso, la odierna convenuta, al pagamento pure delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario, il quale ultimo ha anticipato le prime spese
e non ha ancora ricevuto le seconde”.
La società attrice, esponeva in fatto di Controparte_1 esercitare l'attività di commercializzazione di prodotti alimentari non deperibili, con particolare riferimento al caffè torrefatto in grani, in polvere e solubile, selezionato e confezionato per proprio conto da aziende primarie del settore;
nell'ambito di detta attività, l'attrice aveva stipulato un contratto di fornitura/vendita, prodotto in giudizio, con la ditta . Controparte_2
In esecuzione del predetto contratto, la deduceva di aver provveduto a Controparte_1 fornire alla controparte caffè torrefatto per un valore complessivo pari a €. 5.000,00; tuttavia, dopo l'acquisto di soli 129 Kg. di prodotto, la aveva interrotto unilateralmente e senza P_ preavviso i rapporti commerciali, omettendo altresì il pagamento delle fatture n. 185 e n. 235 del
2018, per un importo complessivo di €. 368,00.
La società attrice lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale della convenuta, la quale, in violazione delle clausole contrattuali e delle penali ivi previste, si era resa debitrice dell'importo complessivo di €. 11.844,80 oltre Iva, come da conteggi depositati in atti.
IM RR Richiamando gli artt. 1218 e 1453 c.c., l'attrice chiedeva, in via principale, l'adempimento del contratto mediante condanna della convenuta al pagamento dell'importo sopra indicato, e, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, con conseguente risarcimento del danno, quantificato almeno nella medesima somma di €. 11.844,80 oltre Iva, riservandosi eventuale ulteriore specificazione dell'importo spettantele all'esito di idonea istruttoria contabile.
Parte attrice rappresentava, altresì, il fallimento di ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, come comprovato dalla missiva di costituzione in mora, trasmessa a mezzo raccomandata a/r, tornata al mittente. Contr Sulla scorta di tali allegazioni, la formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.
La parte convenuta, regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 25.10.2019.
Depositata la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ad opera della parte attrice, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale assunta con l'escussione del teste;
il titolare e legale rappresentante della ditta convenuta contumace, Testimone_1 P_
, seppure regolarmente citato per rendere l'interrogatorio formale, non compariva all'udienza
[...] fissata per l'espletamento del mezzo istruttorio formale deferitogli dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione - dopo taluni rinvii determinati dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione - veniva rinviata all'udienza del 13.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
La parte attrice ha assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c., documentando per tabulas il contratto intercorso con la controparte e l'effettività delle prestazioni eseguite.
A fronte della contumacia della convenuta, il comportamento processuale di quest'ultima, unitamente all'omessa presentazione all'interrogatorio formale regolarmente deferito al legale rappresentante, consente, ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attrice.
In particolare, il teste escusso ha confermato integralmente le circostanze Testimone_1 indicate nella memoria istruttoria della parte attrice, rafforzando ulteriormente l'attendibilità del quadro probatorio.
La mancata contestazione della ditta convenuta, priva di qualsiasi allegazione difensiva o
IM RR giustificazione, rafforza l'assunto dell'inadempimento contrattuale.
In ragione dell'accoglimento della domanda principale di adempimento, deve ritenenrsi assorbita la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., avanzata in via subordinata dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste integralmente a carico della parte convenuta contumace, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento individuato in relazione al valore della causa (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, con riduzione del 50% dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, trattandosi, nella specie, di causa contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Controparte_1 con atto di citazione notificato il 04.10.2018 nei confronti di , ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta dalla parte attrice Controparte_1
e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta
[...] Controparte_2
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di €. 11.844,80 più Iva, oltre interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in Controparte_2 favore della parte attrice delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali
15% e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 03.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM RR
IM RR