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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11781.2020 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. Avv. Cito
CONTRO
Controparte_1
Avv. Macrì
Parte ricorrente ha adito, in data 23.11.20, questo Tribunale chiedendo accertarsi che è intercorso un rapporto di lavoro dal 12.1.18 al 20.3.18 tra la ricorrente e parte convenuta (con svolgimento di mansioni di bracciante agricola I livello con prestazione resa per 10 ore al giorno per 14 gg a gennaio, 20 gg a febbraio, 10 gg a marzo) e la condanna di parte convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, lavoro straordinario e tfr ed alla CP_ corresponsione ad dei contributi dovuti;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Lamenta di vantare un credito di euro 3564,27 a titolo di retribuzione, lavoro straordinario e tfr non avendo ricevuto alcunchè.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la nullità del ricorso di cui chiede il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come la ricorrente abbia lavorato a gennaio 2018 per parte convenuta e come a gennaio la stessa si sia allontanata dal posto di lavoro per problemi familiari;
che “detta attività era riferita alla lavorazione delle AT/Viti americane selvatiche ed innestate sul terreno di proprietà della Sig.ra
[...]
nel senso che in quel periodo si lavoravano le AT;
come la ricorrente abbia Parte_2 lavorato con orario 8\15 ivi compresa una pausa di 30 min.; come la ricorrente sia stata addetta alla sola lavorazione delle AT ricevendo il salario settimanalmente in contanti
[ già dipendente di parte convenuta]; come la ricorrente forse a gennaio e febbraio Per_1
2017 abbia lavorato per la resistente;
come prestasse attività in un capannone e non sui campi
[ , già dipendente di parte convenuta e che lavorava per 6 ore al giorno ivi compresi Per_2
30 minuti di pausa]; come la ricorrente abbia lavorato dai primi giorni di gennaio 2018 sino al 20.3.18, lavorando nella stessa squadra del teste e di con prestazione resa per 10 Per_2 ore al giorno;
come la ricorrente abbia lavorato sia nella sede di e sia presso Parte_2
l'affittacamere Le dune a Otranto e come non abbia mai ricevuto alcuna somma [ , figlio Tes_1 della ricorrente]; come la ricorrente abbia lavorato per parte convenuta le AT già raccolte con orario 8\15 e talvolta 14,30 dal lunedì al sabato con pausa di 30 min e due pause di 5\10 min [ che aveva lavorato per circa 10 anni sino al 2018\19]; come la Persona_3 ricorrente abbia lavorato per la resistente dai primi giorni di gennaio 2018 sino al 20.3.18 con orario 7\18 con prestazione resa sia sui campi che nel laboratorio;
come dopo avere lavorato nel laboratorio la ricorrente si recasse sui campi [ figlio della ricorrente e che ha CP_3 introdotto analogo giudizio definito bonariamente]; come la ricorrente abbia lavorato da gennaio a marzo 2018 quale addetta alla manipolazione della barbatella raccolta nell'anno precedente con orario 8\14,30 e raramente sino alle 14,45 con pausa pranzo di 30 min e due pause caffè di 5 min. e come la ricorrente si allontanasse con l'auto [ , Persona_4 già dipendente di parte convenuta nel 2018].
In corso di causa parte ricorrente ha, mediante rinunzia al capo relativo alla posizione contributiva, di fatto limitato la domanda alle rivendicazioni retributive. Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale della parte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande;
tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte [Cassazione civile, sez. II, 08/01/2002, n. 140]. All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite e chiesto la compensazione delle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 07/10/2025
ZO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11781.2020 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. Avv. Cito
CONTRO
Controparte_1
Avv. Macrì
Parte ricorrente ha adito, in data 23.11.20, questo Tribunale chiedendo accertarsi che è intercorso un rapporto di lavoro dal 12.1.18 al 20.3.18 tra la ricorrente e parte convenuta (con svolgimento di mansioni di bracciante agricola I livello con prestazione resa per 10 ore al giorno per 14 gg a gennaio, 20 gg a febbraio, 10 gg a marzo) e la condanna di parte convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione, lavoro straordinario e tfr ed alla CP_ corresponsione ad dei contributi dovuti;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Lamenta di vantare un credito di euro 3564,27 a titolo di retribuzione, lavoro straordinario e tfr non avendo ricevuto alcunchè.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la nullità del ricorso di cui chiede il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come la ricorrente abbia lavorato a gennaio 2018 per parte convenuta e come a gennaio la stessa si sia allontanata dal posto di lavoro per problemi familiari;
che “detta attività era riferita alla lavorazione delle AT/Viti americane selvatiche ed innestate sul terreno di proprietà della Sig.ra
[...]
nel senso che in quel periodo si lavoravano le AT;
come la ricorrente abbia Parte_2 lavorato con orario 8\15 ivi compresa una pausa di 30 min.; come la ricorrente sia stata addetta alla sola lavorazione delle AT ricevendo il salario settimanalmente in contanti
[ già dipendente di parte convenuta]; come la ricorrente forse a gennaio e febbraio Per_1
2017 abbia lavorato per la resistente;
come prestasse attività in un capannone e non sui campi
[ , già dipendente di parte convenuta e che lavorava per 6 ore al giorno ivi compresi Per_2
30 minuti di pausa]; come la ricorrente abbia lavorato dai primi giorni di gennaio 2018 sino al 20.3.18, lavorando nella stessa squadra del teste e di con prestazione resa per 10 Per_2 ore al giorno;
come la ricorrente abbia lavorato sia nella sede di e sia presso Parte_2
l'affittacamere Le dune a Otranto e come non abbia mai ricevuto alcuna somma [ , figlio Tes_1 della ricorrente]; come la ricorrente abbia lavorato per parte convenuta le AT già raccolte con orario 8\15 e talvolta 14,30 dal lunedì al sabato con pausa di 30 min e due pause di 5\10 min [ che aveva lavorato per circa 10 anni sino al 2018\19]; come la Persona_3 ricorrente abbia lavorato per la resistente dai primi giorni di gennaio 2018 sino al 20.3.18 con orario 7\18 con prestazione resa sia sui campi che nel laboratorio;
come dopo avere lavorato nel laboratorio la ricorrente si recasse sui campi [ figlio della ricorrente e che ha CP_3 introdotto analogo giudizio definito bonariamente]; come la ricorrente abbia lavorato da gennaio a marzo 2018 quale addetta alla manipolazione della barbatella raccolta nell'anno precedente con orario 8\14,30 e raramente sino alle 14,45 con pausa pranzo di 30 min e due pause caffè di 5 min. e come la ricorrente si allontanasse con l'auto [ , Persona_4 già dipendente di parte convenuta nel 2018].
In corso di causa parte ricorrente ha, mediante rinunzia al capo relativo alla posizione contributiva, di fatto limitato la domanda alle rivendicazioni retributive. Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale della parte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande;
tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte [Cassazione civile, sez. II, 08/01/2002, n. 140]. All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite e chiesto la compensazione delle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 07/10/2025
ZO LL