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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4384/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4384 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza n. 854/2019 del Tribunale di Santa
Maria capua Vetere, pubblicata in data 26.3.2019 e non notificata con OGGETTO: risarcimento danni verso la P.A.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Controparte_1 P.IVA_1
Rachiero (c.f.: ) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_1 C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
p.t. avv. Antonio Mirra, con sede in alla via Albana Palazzo Controparte_2
Lucarelli, elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico, alla Via Appia n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto de Lucia (c.f.: ) che lo C.F._3
rappresenta e difende, giusta decreto sindacale n. 2087 del 15/10/2019 e procura alle liti redatta su foglio a parte ed allegata alla comparsa.
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha adito il tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
deducendo:
- di essere una impresa artigiana che svolge lavori di meccanica generale,
- che alla fine del 2008, in occasione della realizzazione dello svincolo che avrebbe collegato la superstrada Caserta-Capua, nonché l'autostrada A1, con la viabilità esterna del comune di S. Maria C.V., veniva attivata una rotonda stradale che avrebbe dovuto svolgere la funzione di raccordo fra le predette arterie urbane ed extraurbane;
- che tale rotonda stradale, realizzata su progetto del comune di S. Maria C.V., per le sue caratteristiche strutturali, nonché per la nuova viabilità che ne è derivata, ha reso sin da subito praticamente impossibile l'accesso diretto all'azienda per chiunque provenisse dalla superstrada o dall'uscita autostradale;
- che questa evenienza è stata determinata dalla grave negligenza e imperizia degli
CP_ interventi posti in essere dall' convenuto non solo in fase di progettazione della rotonda stradale, ma anche nella successiva fase di predisposizione della segnaletica stradale e di regolamentazione della viabilità.
Ciò posto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- condannare il comune di a ripristinare il libero e regolare accesso Controparte_4
alla proprietà della società così come lo stesso era prima della Controparte_1
realizzazione della rotonda stradale de qua, con i rimedi tecnici ritenuti più opportuni;
- condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società dal momento della realizzazione della rotonda stradale, con vittoria delle spese di lite.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
2. Il tribunale, dopo aver sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione, invitando le parti a dedurre su di essa, ha deciso la causa declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di lite.
3. La società ha impugnato la decisione, invocando la giurisdizione Controparte_1
del Giudice Ordinario e chiedendo che la Corte rimetta gli atti al primo giudice, o, in subordine che completi l'attività istruttoria di cui è stato chiesto l'espletamento già in primo grado, con vittoria di spese.
_______________________________________________________________________________________
R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 2
O.T.M. Controparte_1 Controparte_2 3.1. Con comparsa in data 30.12.2019 si è costituito il Controparte_2
che ha chiesto con varie argomentazioni respingersi il ricorso, con vittoria di
[...]
spese ed onorari.
4. All'esito di udienza svolta in trattazione scritta il 26.2.2025, acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza resa e comunicata alle parti in data 27.2.2025, con cui sono stati concessi termini ordinari ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.
Le parti hanno depositato le memorie conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
§§§
5. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
5.1. Assume l'appellante, con il primo motivo, che il giudice di primo grado ha errato nell'interpretazione della domanda, atteso che la stessa non ha mai riguardato l'impugnativa di atti amministrativi, del resto inesistenti, non avendo essa comparente subito atti di esproprio e comunque non opponendosi alla realizzazione dell'opera pubblica in sé, ma alle modalità di esecuzione dell'opera ed ai difetti di costruzione, rimarcando che essa ha interesse ad impugnare non un atto amministrativo, ma un mero comportamento.
5.2. Il secondo motivo è sostanzialmente ripetitivo delle stesse censure: la parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato il capo sub 1 delle conclusioni del ricorso introduttivo, asserendo che “la domanda non può essere inquadrata come censura delle risultanze progettuali, laddove la stessa è riferita, per lo più, alla esecuzione dell'opera, che per come eseguita ha determinato i pregiudizi lamentati dalla OTM”.
§§§
6. I motivi di appello, connessi, sono infondati.
6.1. L'affermazione dell'appellante che il danno derivi dalla esecuzione materiale dell'opera e non dalla sua progettazione è infondata e costituisce un mero esercizio di stile.
Tentativo inutile di “riscrivere” la domanda, perché urta direttamente con quanto allegato in citazione che “la rotonda stradale, interamente realizzata su progetto del
Comune di Samta Maria C. Vetere, per le sue caratteristiche strutturali, nonché per la sua viabilità, ha reso … impossibile l'accesso diretto all'azienda… tale impossibilità di
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 3
O.T.M. Comune di Controparte_1 Controparte_2 accedere all'azienda … si veniva a creare a causa della grave negligenza ed imperizia degli interventi …, non solo in fase di progettazione della rotonda stradale, ma anche nella successiva fase di predisposizione della segnaletica stradale”.
Anche nelle lettere stragiudiziali inviate dalla O.T.M. al e nelle comunicazioni CP_2 con i clienti risulta che l'installazione della rotonda è conseguenza dell'apertura di un nuovo svincolo stradale, insieme al quale è stata creata anche la rotonda antistante la sede della società.
Ancor più, risulta da queste comunicazioni (cf. in atti), che nel tratto antistante la sede si sono create difficoltà di accesso a causa del restringimento della strada da due ad una corsia, sempre in connessione con il nuovo svincolo stradale.
A ciò aggiungasi, ed il rilievo è dirimente, che ripetutamente la società si lamenta nell'atto introduttivo che la situazione attuale è stata determinata dalla progettazione della rotonda stradale e che il Comune di nel porre in essere Controparte_2 opere di viabilità “evidentemente inappropriate e errate progettualmente, che, di fatto, hanno imposto un limite alla proprietà”, si è comportato come se la sua impresa non esistesse.
Su questa prospettazione della causa del paventato danno, osserva la Corte che non può che condividersi la valutazione del giudice di prime cure che la giurisdizione spetti al
G.A., essendo in contestazione certamente la fase di progettazione dell'opera.
6.2. A riprova della corretta decisione impugnata, si può solo aggiungere che se fosse vero che la società ha censurato l'operato della P.A. per le modalità di esecuzione dell'opera della sua realizzazione, per la negligenza e l'imperizia nella materiale costruzione, vi sarebbe, negli scritti difensivi, la necessaria indicazione delle difformità dell'esecuzione dalla sua iniziale e complessiva progettazione, che coinvolge la costruzione di un nuovo svincolo stradale, che collega, dal 2008, la variante Caserta
Capua e l'autostrada A1 Milano- Napoli con la viabilità esterna del Comune sammaritano.
Ritiene il Collegio che ciò di cui veramente si lamenta la società, è la realizzazione dell'opera in sé come progettata e installata, per le conseguenti e vincolate modalità di svolgimento della viabilità stradale, attulmente organizzata secondo un percorso che impedisce – a suo dire - l'accesso dei suoi clienti all'area operativa dell'attività svolta.
6.3. Pare appena il caso di aggiungere che, sia in primo grado, sia in fase di gravame, il ha precisato che la progettazione dell'opera che reca il denunciato danno è CP_2
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 4
O.T.M. Controparte_1 Controparte_2 stata fatta nell'ambito della più ampia progettazione di Autostrade per l'Italia s.p.a., per mettere in collegamento varie strade, inoltre con il ricorso a Conferenze di Servizi a cui hanno partecipato i Comuni interessati, allo scopo di adotatre una progettazione concordata.
6.4. Il giudice di prime cure ha fatto, perciò, corretta applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte a Sezioni unite nel 2017, in una pronuncia che il giudice stesso ha richiamato, secondo la quale, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la
"cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere” (Cass S.U. sent. n. 21975/2017, est. Lombardo).
I suddetti canoni ermeneutici sono stati ribaditi in recente promnuncia, anche questa resa a Sezioni Unite, con ordinanza n. 6100 del 1°.03.2023 in cui si legge che: “come è stato ben chiarito ― nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la «legittimità» dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della «cattiva esecuzione» dell'opera pubblica, contestando le «modalità esecutive» dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. U. 21 settembre 2017, n. 21975)”.
La sentenza impugnata è confermata, anche a prescindere dalla decisione – di merito – del TAR sulla medesima questione, acquisita agli atti solo con gli scritti difensivi finali.
7. Seguono la soccombenza le spese della presente fase, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità, con esclusione degli onorari per la fase istruttoria, non svoltasi.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art.
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 5
O.T.M. Capua Vetere Controparte_1 Controparte_2 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
854/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 26.3.2019 e non notificata, così provvede:
--respinge l'appello;
--condanna la società appellante alla refusione, in favore del Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 8.500,00 per onorario, oltre
[...]
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
--dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 6
O.T.M. Controparte_1 Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4384 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza n. 854/2019 del Tribunale di Santa
Maria capua Vetere, pubblicata in data 26.3.2019 e non notificata con OGGETTO: risarcimento danni verso la P.A.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Controparte_1 P.IVA_1
Rachiero (c.f.: ) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_1 C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
p.t. avv. Antonio Mirra, con sede in alla via Albana Palazzo Controparte_2
Lucarelli, elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico, alla Via Appia n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto de Lucia (c.f.: ) che lo C.F._3
rappresenta e difende, giusta decreto sindacale n. 2087 del 15/10/2019 e procura alle liti redatta su foglio a parte ed allegata alla comparsa.
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha adito il tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
deducendo:
- di essere una impresa artigiana che svolge lavori di meccanica generale,
- che alla fine del 2008, in occasione della realizzazione dello svincolo che avrebbe collegato la superstrada Caserta-Capua, nonché l'autostrada A1, con la viabilità esterna del comune di S. Maria C.V., veniva attivata una rotonda stradale che avrebbe dovuto svolgere la funzione di raccordo fra le predette arterie urbane ed extraurbane;
- che tale rotonda stradale, realizzata su progetto del comune di S. Maria C.V., per le sue caratteristiche strutturali, nonché per la nuova viabilità che ne è derivata, ha reso sin da subito praticamente impossibile l'accesso diretto all'azienda per chiunque provenisse dalla superstrada o dall'uscita autostradale;
- che questa evenienza è stata determinata dalla grave negligenza e imperizia degli
CP_ interventi posti in essere dall' convenuto non solo in fase di progettazione della rotonda stradale, ma anche nella successiva fase di predisposizione della segnaletica stradale e di regolamentazione della viabilità.
Ciò posto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- condannare il comune di a ripristinare il libero e regolare accesso Controparte_4
alla proprietà della società così come lo stesso era prima della Controparte_1
realizzazione della rotonda stradale de qua, con i rimedi tecnici ritenuti più opportuni;
- condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società dal momento della realizzazione della rotonda stradale, con vittoria delle spese di lite.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
2. Il tribunale, dopo aver sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione, invitando le parti a dedurre su di essa, ha deciso la causa declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di lite.
3. La società ha impugnato la decisione, invocando la giurisdizione Controparte_1
del Giudice Ordinario e chiedendo che la Corte rimetta gli atti al primo giudice, o, in subordine che completi l'attività istruttoria di cui è stato chiesto l'espletamento già in primo grado, con vittoria di spese.
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 2
O.T.M. Controparte_1 Controparte_2 3.1. Con comparsa in data 30.12.2019 si è costituito il Controparte_2
che ha chiesto con varie argomentazioni respingersi il ricorso, con vittoria di
[...]
spese ed onorari.
4. All'esito di udienza svolta in trattazione scritta il 26.2.2025, acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza resa e comunicata alle parti in data 27.2.2025, con cui sono stati concessi termini ordinari ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali.
Le parti hanno depositato le memorie conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
§§§
5. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
5.1. Assume l'appellante, con il primo motivo, che il giudice di primo grado ha errato nell'interpretazione della domanda, atteso che la stessa non ha mai riguardato l'impugnativa di atti amministrativi, del resto inesistenti, non avendo essa comparente subito atti di esproprio e comunque non opponendosi alla realizzazione dell'opera pubblica in sé, ma alle modalità di esecuzione dell'opera ed ai difetti di costruzione, rimarcando che essa ha interesse ad impugnare non un atto amministrativo, ma un mero comportamento.
5.2. Il secondo motivo è sostanzialmente ripetitivo delle stesse censure: la parte appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe mal interpretato il capo sub 1 delle conclusioni del ricorso introduttivo, asserendo che “la domanda non può essere inquadrata come censura delle risultanze progettuali, laddove la stessa è riferita, per lo più, alla esecuzione dell'opera, che per come eseguita ha determinato i pregiudizi lamentati dalla OTM”.
§§§
6. I motivi di appello, connessi, sono infondati.
6.1. L'affermazione dell'appellante che il danno derivi dalla esecuzione materiale dell'opera e non dalla sua progettazione è infondata e costituisce un mero esercizio di stile.
Tentativo inutile di “riscrivere” la domanda, perché urta direttamente con quanto allegato in citazione che “la rotonda stradale, interamente realizzata su progetto del
Comune di Samta Maria C. Vetere, per le sue caratteristiche strutturali, nonché per la sua viabilità, ha reso … impossibile l'accesso diretto all'azienda… tale impossibilità di
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 3
O.T.M. Comune di Controparte_1 Controparte_2 accedere all'azienda … si veniva a creare a causa della grave negligenza ed imperizia degli interventi …, non solo in fase di progettazione della rotonda stradale, ma anche nella successiva fase di predisposizione della segnaletica stradale”.
Anche nelle lettere stragiudiziali inviate dalla O.T.M. al e nelle comunicazioni CP_2 con i clienti risulta che l'installazione della rotonda è conseguenza dell'apertura di un nuovo svincolo stradale, insieme al quale è stata creata anche la rotonda antistante la sede della società.
Ancor più, risulta da queste comunicazioni (cf. in atti), che nel tratto antistante la sede si sono create difficoltà di accesso a causa del restringimento della strada da due ad una corsia, sempre in connessione con il nuovo svincolo stradale.
A ciò aggiungasi, ed il rilievo è dirimente, che ripetutamente la società si lamenta nell'atto introduttivo che la situazione attuale è stata determinata dalla progettazione della rotonda stradale e che il Comune di nel porre in essere Controparte_2 opere di viabilità “evidentemente inappropriate e errate progettualmente, che, di fatto, hanno imposto un limite alla proprietà”, si è comportato come se la sua impresa non esistesse.
Su questa prospettazione della causa del paventato danno, osserva la Corte che non può che condividersi la valutazione del giudice di prime cure che la giurisdizione spetti al
G.A., essendo in contestazione certamente la fase di progettazione dell'opera.
6.2. A riprova della corretta decisione impugnata, si può solo aggiungere che se fosse vero che la società ha censurato l'operato della P.A. per le modalità di esecuzione dell'opera della sua realizzazione, per la negligenza e l'imperizia nella materiale costruzione, vi sarebbe, negli scritti difensivi, la necessaria indicazione delle difformità dell'esecuzione dalla sua iniziale e complessiva progettazione, che coinvolge la costruzione di un nuovo svincolo stradale, che collega, dal 2008, la variante Caserta
Capua e l'autostrada A1 Milano- Napoli con la viabilità esterna del Comune sammaritano.
Ritiene il Collegio che ciò di cui veramente si lamenta la società, è la realizzazione dell'opera in sé come progettata e installata, per le conseguenti e vincolate modalità di svolgimento della viabilità stradale, attulmente organizzata secondo un percorso che impedisce – a suo dire - l'accesso dei suoi clienti all'area operativa dell'attività svolta.
6.3. Pare appena il caso di aggiungere che, sia in primo grado, sia in fase di gravame, il ha precisato che la progettazione dell'opera che reca il denunciato danno è CP_2
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R.G. n. 4384/2019 Sentenza Pagina 4
O.T.M. Controparte_1 Controparte_2 stata fatta nell'ambito della più ampia progettazione di Autostrade per l'Italia s.p.a., per mettere in collegamento varie strade, inoltre con il ricorso a Conferenze di Servizi a cui hanno partecipato i Comuni interessati, allo scopo di adotatre una progettazione concordata.
6.4. Il giudice di prime cure ha fatto, perciò, corretta applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte a Sezioni unite nel 2017, in una pronuncia che il giudice stesso ha richiamato, secondo la quale, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la
"cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere” (Cass S.U. sent. n. 21975/2017, est. Lombardo).
I suddetti canoni ermeneutici sono stati ribaditi in recente promnuncia, anche questa resa a Sezioni Unite, con ordinanza n. 6100 del 1°.03.2023 in cui si legge che: “come è stato ben chiarito ― nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la «legittimità» dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della «cattiva esecuzione» dell'opera pubblica, contestando le «modalità esecutive» dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. U. 21 settembre 2017, n. 21975)”.
La sentenza impugnata è confermata, anche a prescindere dalla decisione – di merito – del TAR sulla medesima questione, acquisita agli atti solo con gli scritti difensivi finali.
7. Seguono la soccombenza le spese della presente fase, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità, con esclusione degli onorari per la fase istruttoria, non svoltasi.
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art.
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O.T.M. Capua Vetere Controparte_1 Controparte_2 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
854/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 26.3.2019 e non notificata, così provvede:
--respinge l'appello;
--condanna la società appellante alla refusione, in favore del Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in euro 8.500,00 per onorario, oltre
[...]
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
--dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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O.T.M. Controparte_1 Controparte_2