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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE EN IA - Presidente
NZ IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1385/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Bongiorno SE) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Bongiorno SE) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 26 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
26.09.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, all'udienza del .11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AC (AG) il 9 settembre 2009 da nato a [...] il [...] e nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1
05/12/1985, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AC al n.34, parte
II, seria A dell'anno 2009; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 26.09.2025. nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
2 di AC, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 27.11.2025
L'ESTENSORE
NZ IC
IL PRESIDENTE
SE EN IA
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE EN IA - Presidente
NZ IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1385/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Bongiorno SE) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Bongiorno SE) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 26 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
26.09.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, all'udienza del .11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AC (AG) il 9 settembre 2009 da nato a [...] il [...] e nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1
05/12/1985, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di AC al n.34, parte
II, seria A dell'anno 2009; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 26.09.2025. nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
2 di AC, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 27.11.2025
L'ESTENSORE
NZ IC
IL PRESIDENTE
SE EN IA
(atto firmato digitalmente)
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