Ordinanza collegiale 20 maggio 2022
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Istanza di riesame in autotutela: non coercibile tramite il silenzio-inadempimentoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 14/03/2023, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04521/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2022, proposto da
NO IN, CO NZ, SO AG, CE BA, MA TO, OR ED, PO TA, IM ER, AL BI, AL BI, UC IO CC, NO LL, ST GI, TI ON, AL OR, UC AN, RE RE, CH LI, AL AG, AR TA, NI CA, IO LL, IA SA, AL HI, EA TA, IO NI, EP OL, AL AS, GI ST, ST IO, CE SI, CO AZ, SO AZ, LU De TR, MA De OS, RI De IT, IO Di NO, FR GE, IE ER, EA FE, OR NG, GU ES, RI CE, EA LL, TI TE, LE AT, NI NE, EP GA, AL ON, UC ON, MA PP, AR RE, NO UC, EA RItti, VO ME, RI CO IA, MA RE, IV NI, NO BI, IO PA, EO AN, MO TT, NU NA, PO LL, SA RA, IM ED, CE LL, IM OS, AS DO, IO US, EA AL, IC SA, CE ON, IE LO, NO SI, MA NI, DA CI, IA RI, EN MB, IO TE, CO VI, MA TI, AV IO, IO LA e IM TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NO Raviola, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall'amministrazione in ordine alla istanza di riesame in autotutela degli atti e provvedimenti con i quali è stata preclusa ai ricorrenti la partecipazione alla “ Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ”, bandita con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018, notificata alla resistente amministrazione in data 26 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Agatino EP Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione resistente in ordine all’istanza dagli stessi avanzata in data 26 maggio 2021 al fine di ottenere il riesame in autotutela dei provvedimenti con i quali il Ministero ha precluso loro di partecipare alla « Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» , bandita con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018.
1.1. A sostegno della loro pretesa, i ricorrenti hanno evidenziato che l’illegittimità delle scelte compiute dall’amministrazione nell’ambito della predetta procedura concorsuale – con provvedimenti che non erano stati tempestivamente impugnati dai ricorrenti – era già stata accertata con sentenza Consiglio di Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 501 (resa su ricorsi proposti da altri vigili del fuoco volontari avverso i provvedimenti che li avevano esclusi dal concorso in oggetto).
1.2. Alla luce di tale premessa, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. nei confronti della loro istanza di annullamento in autotutela – proposta dai ricorrenti in data 26 maggio 2021, proprio alla luce di quanto accertato dal Consiglio di Stato – per « violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Cost. [nonché per] eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed iniquità [e] violazione dei principi di correttezza, buona fede, trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 della Costituzione », sostenendo – in sintesi – che nel caso di specie la p.a. aveva il dovere di riesaminare la posizione dei ricorrenti (ricorrendo un’ipotesi di cd. autotutela doverosa per ragioni di giustizia sostanziale), in quanto:
- la sentenza Consiglio di Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 501 costituiva un fatto nuovo e sopravvenuto che « ha radicalmente modificato il presupposto originario sulla cui base l’amministrazione aveva (erroneamente) limitato fortemente la platea dei partecipanti »;
- nessun prevalente interesse pubblico poteva giustificare « il non esercizio dello ius poenitendi da parte dell’amministrazione ».
2. Con memoria del 15 giugno 2022, il Ministero dell’Interno ha insistito per il rigetto del ricorso, rilevando che per costante giurisprudenza amministrativa deve escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela, e ciò specie laddove l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 ottobre 2012, n. 5188 e Consiglio di Stato, VI 25 maggio 2020 n. 3277).
3. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 20 maggio 2022, n. 6566, questo Tribunale – anche « al precipuo fine di valutare una possibile dimensione doverosa del provvedimento di autotutela richiesto » – ha chiesto all’amministrazione di chiarire: « a) se tutti i ricorrenti si trovano nella stessa identica condizione dei concorrenti riammessi alla procedura a seguito della sentenza Consiglio di Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 501; b) se la procedura di reclutamento speciale bandita con D.M. Interno 14 novembre 2018, n. 238 è allo stato conclusa, ovvero se la stessa è ancora in corso; c) se – in caso di conclusione della procedura – la p.a. ha provveduto a coprire tutti i posti disponibili ai sensi dell’art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017, ovvero se vi sono concorrenti che, pur collocati in graduatoria, non sono stati reclutati … o comunque se – in caso di procedura ancora in corso – il numero dei concorrenti ammessi in graduatoria e non ancora reclutati è superiore al numero di posti allo stato disponibili; e) se – tenuto conto della peculiarità della procedura in oggetto e di tutti gli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo nella presente vicenda – sussistono ragioni ostative all’adozione del provvedimento di autotutela richiesto ».
4. In data 15 giugno 2022, l’amministrazione ha depositato una relazione nella quale ha specificato che solo « alcuni [dei ricorrenti] si trovano nella medesima situazione di merito degli appellanti di cui al giudizio amministrativo conclusosi con la citata sentenza del Consiglio di Stato », atteso che altri sono stati esclusi dalla procedura per ulteriori ragioni.
5. In data 1 luglio 2022, l’amministrazione ha depositato una relazione integrativa nella quale ha evidenziato che nella graduatoria della procedura concorsuale – ancora non conclusa – sono collocati « 7204 candidati non ancora assunti, a fronte della previsione di una assunzione annua di circa 120 unità ».
6. In data 26 luglio 2022, il Ministero ha depositato una nuova relazione in ordine alla posizione dei ricorrenti, specificando che molti tra questi non avevano proposto neppure domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
7. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, sicché può prescindersi dall’analisi dei possibili profili di inammissibilità dello stesso.
9. È noto, infatti, che – ancora di recente – il giudice d’appello ha sottolineato che « non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto (ex multis Cons. Stato, Sent. IV, 4 novembre 2020, n. 6809) »; di specificare che « ciò discende dalla inconfigurabilità di un obbligo della p.a. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale – soprattutto nell’an – del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (Cons. Stato, Sent. IV, 9 luglio 2020, n. 4405) ; e di evidenziare che « questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (Cons. Stato, Sent. V, 24 settembre 2019, n. 6420) » (v. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2022, n. 2564).
10. La pronuncia sopra richiamata ha inoltre evidenziato il carattere eccezionale delle fattispecie in cui è possibile configurare un obbligo per la p.a. di effettuare il riesame per ragioni di equità e di giustizia (affermato dalla giurisprudenza in relazione a fattispecie connotate da tratti di evidente peculiarità, cfr. Consiglio di Stato, VI, 9 gennaio 2020 n. 183), sottolineando che « un richiamo generalizzato alle esigenze di giustizia ed equità per ritenere doverosa l’autotutela … comporterebbe l’introduzione di un ulteriore rimedio rispetto al sistema di impugnativa degli atti ledendo il principio di inoppugnabilità degli stessi e quindi la definizione delle controversie », e specificando che una tale ipotesi non può integrarsi quando con l’istanza di annullamento si prospettino « “ordinari” vizi … da far valere eventualmente con gli ordinari strumenti di tutela » (v. ancora Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2022, n. 2564).
11. Ciò premesso, il Collegio ritiene che – anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla p.a. – la fattispecie odierna non sia caratterizzata da quell’insieme di circostanze che avrebbero consentito di qualificare come doveroso un riesame della posizione dei ricorrenti.
11.1. Infatti – in disparte la circostanza che i ricorrenti versano in condizioni diverse e non hanno potuto partecipare alla procedura concorsuale (o sono stati esclusi dalla stessa) per ragioni differenti (secondo quanto puntualmente ricostruito dalla p.a. e non contestato dai ricorrenti, con ciò che ne consegue anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) – va innanzitutto notato che nell’istanza di riesame i ricorrenti prospettano che la loro esclusione dal concorso sia stata determinata da errori della p.a. (ascrivibili alla categoria dei “vizi ordinari”, v. ancora Consiglio di Stato, VI, n. 2564/2022) che gli stessi avrebbero dovuto e potuto far valere impugnando i provvedimenti lesivi adottati a suo tempo dall’amministrazione.
11.2. Né può ritenersi, come pure sostenuto dai ricorrenti, che la sentenza Consiglio di Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 501 costituisca un fatto nuovo e sopravvenuto che « ha radicalmente modificato il presupposto originario sulla cui base l’amministrazione aveva (erroneamente) limitato fortemente la platea dei partecipanti », atteso che tale sentenza ha solo disposto la riammissione al concorso di alcuni candidati che (diversamente dagli odierni ricorrenti) avevano (tutti proposto domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e) tempestivamente impugnato i provvedimenti lesivi adottati nei loro confronti dalla p.a.
11.3. Infine, non meno rilevante è il fatto che – secondo quanto evidenziato dal Ministero – nella graduatoria della procedura alla quale i ricorrenti pretendono di essere riammessi vi sono collocati « 7204 candidati non ancora assunti, a fronte della previsione di una assunzione annua di circa 120 unità », sicché è evidente che la scelta della p.a. di (rimanere inerte e) non avviare il procedimento di riesame risponde (non solo alla generale esigenza di non compromettere la certezza delle situazioni giuridiche e di preservare il buon andamento della p.a.) ma anche a condivisibili e specifiche ragioni di tutela del legittimo affidamento dei candidati collocati in graduatoria (in numero di gran lunga superiore ai posti ancora effettivamente disponibili) i quali, dopo oltre due anni dall’avvio del concorso, avrebbero visto messa in discussione la propria posizione in favore di altri soggetti che non avevano tempestivamente impugnato gli atti della procedura.
12. Per tutte le superiori ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
13. Le spese processuali – in ragione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Agatino EP Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino EP Lanzafame | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO