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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 342/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RG 342/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 30/11/2024, scaduti in data 24/12/2024 i termini di cui all' artt. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. AR C.F._1
Costanzo D'Amelio giusta delega in atti;
- ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Roberta Cacaci giusta delega in atti;
- CONVENUTO
***
OGGETTO: “scioglimento della società di persone”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per PARTE ATTRICE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”, vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “1) accertare e dichiarare la sussistenza della causa di scioglimento della società
“ , con sede legale in (63064) Cupra Marittima (AP), alla Contrada Controparte_2
Sant'Andrea n. 121, C.F. e P. I.V.A. , p.e.c. per sopravvenuta P.IVA_1 Email_1 impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2272 n. 2) c.c. (come richiamato dall'art. 2308
c.c.), e per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della predetta società, il tutto per le ragioni analiticamente riportate in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze professionali di lite”;
Per PARTE CONVENUTA il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si trascrivono di seguito le conclusioni richiamate “NEL MERITO, in via principale: - rigettare la domanda di parte attrice siccome sfornita di prova ed infondata in fatto e diritto, con conseguente rigetto della richiesta di scioglimento della società - in via subordinata: - nella denegata ipotesi di Controparte_2 accoglimento, sia pur parziale, della domanda attorea voglia comunque ordinare alla sig.ra AR di risanare i debiti sociali, in proporzione alla propria quota del 49% e, stanti le passività, voglia
[...] procedere alla nomina di un liquidatore. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. socia della società CC AR
GI & Co. NC, ha agito in giudizio nel confronti del socio al fine di Controparte_2 fare “accertare e dichiarare la sussistenza della causa di scioglimento della società […] per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
2 − la società CC GI & Co. NC ha per oggetto sociale la “gestione di alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, birrerie ecc”, ha un capitale sociale pari ad euro 10.000 ed è stata costituita (con atto notarile del 26/3/2010) dai coniugi e Controparte_2
rispettivamente soci il primo per il 51% delle quote e la seconda AR per il 49%;
− l'art. 6 dell'atto costitutivo attribuisce l'amministrazione ordinaria e la rappresentanza della società disgiuntamente ad entrambi i soci, occorrendo invece la firma congiunta di entrambi per gli atti di straordinaria amministrazione;
− nel corso del rapporto, in pendenza del procedimento di separazione tra i coniugi,
nonostante la qualifica di socio lavoratore, è stata “estromessa dal sig. AR non solo dalla gestione societaria non avendo mai percepito gli utili dalla stessa Controparte_2 maturati (nell'anno 2016, per la quota di proprietà, pari ad euro 6.534,00), ma addirittura dalla CP_ possibilità materiale di accedere al “ atteso che il signor ha unilateralmente sia Parte_2 cambiato le serrature di accesso al bar (senza fornire copia delle nuove chiavi alla ricorrente) sia installato un sistema di allarme (rifiutandosi di comunicare i codici di sblocco)” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione);
− con raccomandata in data 5/2/2018, pertanto, ha diffidato AR [...]
a consentirle l'accesso all'attività di “bar Caffè Mery, mediante consegna delle CP_2 chiavi di accesso e dei codici di sblocco del sistema di allarme”, nonché a consegnarle la seguente documentazione “- dichiarazione dei redditi personali fino al periodo di imposta
2016; - copia dei bilanci e/o situazioni contabili della società dalla Controparte_2 data di apertura dell'attività e sino alla data della suddetta missiva;
- situazione analitica e/o schede contabili dei crediti e debiti della società alla data del 31/12/2017; - saldo della disponibilità di cassa e di banca della società alla data del 31/01/2018, ovvero codici e password per l'accesso al conto corrente on line intestato alla società; - copia delle dichiarazioni unico SP della società
[...] dalla data di apertura dell'attività; - comunicazione del reddito della società Controparte_2 da imputare ai soci dalla data di apertura della società”;
− in tale contesto, essendo maturato un insanabile dissidio tra i soci che impedisce il perseguimento dell'oggetto sociale e l'esercizio dell'attività di impresa in forma collettiva, ha agito nel presente giudizio per far accertare la AR sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2272 n. 2 c.c.
3 2. Si è costituito in giudizio il socio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda avversaria e deducendo, quanto alla ricostruzione fattuale, che:
− diversamente da , non riveste più la qualifica di AR Controparte_2
socio lavoratore dal gennaio 2017 (come da relativa comunicazione INPS), conseguentemente la stessa non può svolgere attività lavorativa nei locali aziendali e può accedere agli stessi solo, previo accordo del socio lavoratore, per eseguire verifiche e controlli;
− ha sempre consentito alla socia l'accesso ai locali aziendali per le Controparte_2
predette finalità di controllo;
l'episodio contestato da con AR raccomandata in data 5/2/2018 non corrisponde al vero, non avendo il mai CP_2 sostituito le serrature delle porte di accesso del bar (avendo in tale episodio la Pt_1
“confuso i mazzi delle chiavi” - cfr. p. 6 della citazione), mentre il sistema di allarme
“installato dai proprietari delle macchinette slot” non costituisce alcun ostacolo all'ingresso nei locali;
− la documentazione contabile richiesta da con raccomandata del AR
5/2/2018 è stata messa nella relativa disponibilità in data 12/3/2018, come da
“ricevuta di avvenuta consegna” sottoscritta dalla medesima;
− la mancata ripartizione degli utili è giustificata dal fatto che gli stessi per plurime annualità non sono stati conseguiti;
− non può, pertanto, ritenersi sussistente la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2272 n. 2 c.c., non avendo i contrasti personali tra i soci impedito la gestione societaria ed il conseguimento dell'oggetto sociale – potendo, in specie, il socio “far fronte al comportamento inadempiente dell'altro socio chiedendone l'esclusione […] o recedendo dalla società” (cfr. p. 10 della comparsa di risposta).
4. All' esito della prima udienza del 19/9/2019 il giudice ha disposto la conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario e fissato l'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 13/2/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. in pendenza dei quali parte convenuta ha depositato le memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c. mentre parte attrice ha depositato la sola memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti - con ordinanza in data 28/12/2022 da intendersi ivi
4 integralmente confermata - la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale parte attrice ha dato atto del sopravvenuto recesso – nel corso del presente giudizio - di dalla società CC GI & Co. NC AR
(depositando documentazione sopravvenuta, ivi inclusa la dichiarazione di recesso della socia in data 28/3/2023). Con la memoria di replica parte convenuta (senza contestare la circostanza sopravvenuta inerente al recesso di dalla società) ha insistito AR nel rigetto, per infondatezza, dell' originaria domanda di accertamento della causa di scioglimento della società, deducendo l'irrilevanza della documentazione sopravvenuta allegata alla comparsa conclusionale avversaria.
5. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse – considerato che non è contestata tra le parti la circostanza del recesso della socia Pt_1 dalla società CC GI & Co. NC (avvenuto in corso di causa, in data
[...]
28/3/2023) – va accertato il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice ad agire nel presente giudizio.
Al riguardo va rilevato che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, oltre che essere presente nel momento della istaurazione della causa, deve perdurare per tutto l'arco del giudizio e va scrutinato dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in via preliminare sia rispetto all'indagine di ammissibilità della domanda sotto altri profili, che rispetto al merito della controversia (Cass. n 3060/2002;
Cass. n 10708/1993; Cass. n 7319/1993) - ciò in quanto l'esistenza di un'utilità concreta della pronuncia giudiziale richiesta costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 971/2008).
6. Ciò premesso, va in ogni caso esaminata la fondatezza della domanda svolta ai fini della pronuncia sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
6.1. Al riguardo va rilevato che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale integra causa di scioglimento della società solo quando riveste caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile e improduttiva la permanenza del vincolo sociale – dovendo, invece, negarsene la ricorrenza quando si tratti di difficoltà transeunti e temporanee, che pur impedendo lo svolgimento dell'attività sociale, appaiono di possibile superamento o quando
5 vi sia il semplice convincimento soggettivo di uno dei soci circa l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
Costituiscono cause interne dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale il venir meno delle basi personali, patrimoniali o finanziarie indispensabili allo svolgimento dell'attività dedotta in contratto (o perché si verifica il perimento di un bene sociale avente carattere essenziale o perché si riscontrano perdite tali da precludere la continuazione dell'attività o perché si giunge ad un insanabile discordia tra i soci che impedisca la formazione della volontà sociale - circostanza questa ravvisabile solo ove risulti che la società non sia più in grado di svolgere e non svolga effettivamente da tempo alcuna attività d'impresa).
Con specifico riguardo all'ipotesi di insanabile discordia tra i soci tale da impedire la formazione della volontà sociale la giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che “Il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio).
Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da “gravi inadempienze” di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ.” (così Cass. n. 6410/1996); “Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti.” (così Cass. n. 18243/2004).
7. Ciò premesso, l'azione svolta da non risulta fondata: l'attrice, da AR un lato, non ha allegato (né dimostrato) l'impossibilità dell'organo assembleare di operare;
dall'altro, si è limitata a dedurre a fondamento della domanda generiche inadempienze del socio (legate alla preclusione all'accesso ai locali di un bar, alla mancata ostensione di CP_2 documenti ed alla mancata distribuzione di utili) che alla luce della giurisprudenza sopra richiamata non determinano l'impossibilità né di formazione della volontà societaria, né di conseguimento dell'oggetto sociale (essendo superabili mediante il ricorso ad altri rimedi
6 consentiti dall'ordinamento) - inadempienze che neppure risultano dimostrate, avendo sul punto il convenuto offerto documentalmente congrua prova contraria.
8. Le spese di lite, pertanto,seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività effettivamente svolte - in favore del convenuto in complessivi euro 5.077 oltre rimborso spese forfetarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
342/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di;
AR
CONDANNA
al rimborso delle spese processuali che liquida in favore di AR [...]
in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Fermo il 20/1/2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RG 342/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 30/11/2024, scaduti in data 24/12/2024 i termini di cui all' artt. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. AR C.F._1
Costanzo D'Amelio giusta delega in atti;
- ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Roberta Cacaci giusta delega in atti;
- CONVENUTO
***
OGGETTO: “scioglimento della società di persone”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per PARTE ATTRICE il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”, vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “1) accertare e dichiarare la sussistenza della causa di scioglimento della società
“ , con sede legale in (63064) Cupra Marittima (AP), alla Contrada Controparte_2
Sant'Andrea n. 121, C.F. e P. I.V.A. , p.e.c. per sopravvenuta P.IVA_1 Email_1 impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2272 n. 2) c.c. (come richiamato dall'art. 2308
c.c.), e per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della predetta società, il tutto per le ragioni analiticamente riportate in narrativa;
2) con vittoria di spese e competenze professionali di lite”;
Per PARTE CONVENUTA il difensore “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; si trascrivono di seguito le conclusioni richiamate “NEL MERITO, in via principale: - rigettare la domanda di parte attrice siccome sfornita di prova ed infondata in fatto e diritto, con conseguente rigetto della richiesta di scioglimento della società - in via subordinata: - nella denegata ipotesi di Controparte_2 accoglimento, sia pur parziale, della domanda attorea voglia comunque ordinare alla sig.ra AR di risanare i debiti sociali, in proporzione alla propria quota del 49% e, stanti le passività, voglia
[...] procedere alla nomina di un liquidatore. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. socia della società CC AR
GI & Co. NC, ha agito in giudizio nel confronti del socio al fine di Controparte_2 fare “accertare e dichiarare la sussistenza della causa di scioglimento della società […] per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
2 − la società CC GI & Co. NC ha per oggetto sociale la “gestione di alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie, birrerie ecc”, ha un capitale sociale pari ad euro 10.000 ed è stata costituita (con atto notarile del 26/3/2010) dai coniugi e Controparte_2
rispettivamente soci il primo per il 51% delle quote e la seconda AR per il 49%;
− l'art. 6 dell'atto costitutivo attribuisce l'amministrazione ordinaria e la rappresentanza della società disgiuntamente ad entrambi i soci, occorrendo invece la firma congiunta di entrambi per gli atti di straordinaria amministrazione;
− nel corso del rapporto, in pendenza del procedimento di separazione tra i coniugi,
nonostante la qualifica di socio lavoratore, è stata “estromessa dal sig. AR non solo dalla gestione societaria non avendo mai percepito gli utili dalla stessa Controparte_2 maturati (nell'anno 2016, per la quota di proprietà, pari ad euro 6.534,00), ma addirittura dalla CP_ possibilità materiale di accedere al “ atteso che il signor ha unilateralmente sia Parte_2 cambiato le serrature di accesso al bar (senza fornire copia delle nuove chiavi alla ricorrente) sia installato un sistema di allarme (rifiutandosi di comunicare i codici di sblocco)” (cfr. p. 3 dell'atto di citazione);
− con raccomandata in data 5/2/2018, pertanto, ha diffidato AR [...]
a consentirle l'accesso all'attività di “bar Caffè Mery, mediante consegna delle CP_2 chiavi di accesso e dei codici di sblocco del sistema di allarme”, nonché a consegnarle la seguente documentazione “- dichiarazione dei redditi personali fino al periodo di imposta
2016; - copia dei bilanci e/o situazioni contabili della società dalla Controparte_2 data di apertura dell'attività e sino alla data della suddetta missiva;
- situazione analitica e/o schede contabili dei crediti e debiti della società alla data del 31/12/2017; - saldo della disponibilità di cassa e di banca della società alla data del 31/01/2018, ovvero codici e password per l'accesso al conto corrente on line intestato alla società; - copia delle dichiarazioni unico SP della società
[...] dalla data di apertura dell'attività; - comunicazione del reddito della società Controparte_2 da imputare ai soci dalla data di apertura della società”;
− in tale contesto, essendo maturato un insanabile dissidio tra i soci che impedisce il perseguimento dell'oggetto sociale e l'esercizio dell'attività di impresa in forma collettiva, ha agito nel presente giudizio per far accertare la AR sussistenza della causa di scioglimento della società di cui all'art. 2272 n. 2 c.c.
3 2. Si è costituito in giudizio il socio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda avversaria e deducendo, quanto alla ricostruzione fattuale, che:
− diversamente da , non riveste più la qualifica di AR Controparte_2
socio lavoratore dal gennaio 2017 (come da relativa comunicazione INPS), conseguentemente la stessa non può svolgere attività lavorativa nei locali aziendali e può accedere agli stessi solo, previo accordo del socio lavoratore, per eseguire verifiche e controlli;
− ha sempre consentito alla socia l'accesso ai locali aziendali per le Controparte_2
predette finalità di controllo;
l'episodio contestato da con AR raccomandata in data 5/2/2018 non corrisponde al vero, non avendo il mai CP_2 sostituito le serrature delle porte di accesso del bar (avendo in tale episodio la Pt_1
“confuso i mazzi delle chiavi” - cfr. p. 6 della citazione), mentre il sistema di allarme
“installato dai proprietari delle macchinette slot” non costituisce alcun ostacolo all'ingresso nei locali;
− la documentazione contabile richiesta da con raccomandata del AR
5/2/2018 è stata messa nella relativa disponibilità in data 12/3/2018, come da
“ricevuta di avvenuta consegna” sottoscritta dalla medesima;
− la mancata ripartizione degli utili è giustificata dal fatto che gli stessi per plurime annualità non sono stati conseguiti;
− non può, pertanto, ritenersi sussistente la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2272 n. 2 c.c., non avendo i contrasti personali tra i soci impedito la gestione societaria ed il conseguimento dell'oggetto sociale – potendo, in specie, il socio “far fronte al comportamento inadempiente dell'altro socio chiedendone l'esclusione […] o recedendo dalla società” (cfr. p. 10 della comparsa di risposta).
4. All' esito della prima udienza del 19/9/2019 il giudice ha disposto la conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario e fissato l'udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 13/2/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. in pendenza dei quali parte convenuta ha depositato le memorie ex art. 183 nn. 2 e 3 c.p.c. mentre parte attrice ha depositato la sola memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti - con ordinanza in data 28/12/2022 da intendersi ivi
4 integralmente confermata - la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale parte attrice ha dato atto del sopravvenuto recesso – nel corso del presente giudizio - di dalla società CC GI & Co. NC AR
(depositando documentazione sopravvenuta, ivi inclusa la dichiarazione di recesso della socia in data 28/3/2023). Con la memoria di replica parte convenuta (senza contestare la circostanza sopravvenuta inerente al recesso di dalla società) ha insistito AR nel rigetto, per infondatezza, dell' originaria domanda di accertamento della causa di scioglimento della società, deducendo l'irrilevanza della documentazione sopravvenuta allegata alla comparsa conclusionale avversaria.
5. Così ricostruito il thema disputandum e le vicende processuali intercorse – considerato che non è contestata tra le parti la circostanza del recesso della socia Pt_1 dalla società CC GI & Co. NC (avvenuto in corso di causa, in data
[...]
28/3/2023) – va accertato il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice ad agire nel presente giudizio.
Al riguardo va rilevato che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, oltre che essere presente nel momento della istaurazione della causa, deve perdurare per tutto l'arco del giudizio e va scrutinato dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in via preliminare sia rispetto all'indagine di ammissibilità della domanda sotto altri profili, che rispetto al merito della controversia (Cass. n 3060/2002;
Cass. n 10708/1993; Cass. n 7319/1993) - ciò in quanto l'esistenza di un'utilità concreta della pronuncia giudiziale richiesta costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 971/2008).
6. Ciò premesso, va in ogni caso esaminata la fondatezza della domanda svolta ai fini della pronuncia sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
6.1. Al riguardo va rilevato che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale integra causa di scioglimento della società solo quando riveste caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile e improduttiva la permanenza del vincolo sociale – dovendo, invece, negarsene la ricorrenza quando si tratti di difficoltà transeunti e temporanee, che pur impedendo lo svolgimento dell'attività sociale, appaiono di possibile superamento o quando
5 vi sia il semplice convincimento soggettivo di uno dei soci circa l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
Costituiscono cause interne dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale il venir meno delle basi personali, patrimoniali o finanziarie indispensabili allo svolgimento dell'attività dedotta in contratto (o perché si verifica il perimento di un bene sociale avente carattere essenziale o perché si riscontrano perdite tali da precludere la continuazione dell'attività o perché si giunge ad un insanabile discordia tra i soci che impedisca la formazione della volontà sociale - circostanza questa ravvisabile solo ove risulti che la società non sia più in grado di svolgere e non svolga effettivamente da tempo alcuna attività d'impresa).
Con specifico riguardo all'ipotesi di insanabile discordia tra i soci tale da impedire la formazione della volontà sociale la giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che “Il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio).
Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da “gravi inadempienze” di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ.” (così Cass. n. 6410/1996); “Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti.” (così Cass. n. 18243/2004).
7. Ciò premesso, l'azione svolta da non risulta fondata: l'attrice, da AR un lato, non ha allegato (né dimostrato) l'impossibilità dell'organo assembleare di operare;
dall'altro, si è limitata a dedurre a fondamento della domanda generiche inadempienze del socio (legate alla preclusione all'accesso ai locali di un bar, alla mancata ostensione di CP_2 documenti ed alla mancata distribuzione di utili) che alla luce della giurisprudenza sopra richiamata non determinano l'impossibilità né di formazione della volontà societaria, né di conseguimento dell'oggetto sociale (essendo superabili mediante il ricorso ad altri rimedi
6 consentiti dall'ordinamento) - inadempienze che neppure risultano dimostrate, avendo sul punto il convenuto offerto documentalmente congrua prova contraria.
8. Le spese di lite, pertanto,seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
e si liquidano in dispositivo - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività effettivamente svolte - in favore del convenuto in complessivi euro 5.077 oltre rimborso spese forfetarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
342/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di;
AR
CONDANNA
al rimborso delle spese processuali che liquida in favore di AR [...]
in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Fermo il 20/1/2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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