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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6182/ 2023
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VORRARO FRANCESCO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to DOLEI SILVANA con il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico
NONCHE'
1 in Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco Miele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 00196 Roma, in Via Flaminia n.79
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
Appare opportuno premettere che ogni vizio di notifica appare essere stato sanato, a seguito della costituzione dei convenuti ed alla concessione di rinvii al fine di assicurare il diritto di difesa.
In via pregiudiziale appare opportuno premettere con riferimento ai mezzi di impugnazione esperibili che in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce: ”In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento
2 esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio;
appello quanto al secondo. (Nella specie essendo dedotto l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione e quindi l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo, la S.C ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, essendo ammissibile avverso la conseguente opposizione all'esecuzione il rimedio dell'appello)” (cfr. anche Cass. 6119/04). Tale orientamento appare esprimere un principio generale, applicabile anche al caso in esame, nei termini sotto evidenziati.
In relazione alla notifica degli atti presupposti, cioè le cartelle esattoriali, pur riconoscendo la controversia della questione che ha dato adito a precedenti giurisprudenziali contrastanti, il presente giudice aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:” In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (cfr.
Cass.18684/2023). In base al predetto orientamento il predetto vizio della pec non comporta una inesistenza della notifica, non suscettibile di sanatoria.
Inoltre, l'allegazione che l'indirizzo pec non fosse del destinatario appare del tutto generica e non supportata da elementi oggettivi. Fra l'altro non si allega nemmeno a chi corrisponderebbe viceversa l'indirizzo pec a cui è stata effettuata la notifica. Deve, quindi, ritenersi ammissibile la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
3 Una volta ritenuta valida la notifica per raggiungimento dello scopo si deve applicare il regime decadenziale relativo alle impugnazioni di cui sopra.
Quindi poiché la notifica degli atti presupposti deve considerarsi valida, non possono essere valutati in questa sede tutti i vizi relativi agli stessi, che dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale previsto.
Tanto premesso, poiché la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta secondo lo stesso ricorrente il 02/08/2023 ed il deposito del ricorso è avvenuto il 10/10/2023, tutti i vizi relativi alla ritualità formale dell'intimazione di pagamento, i vizi di forma del procedimento esattoriale, non possono essere considerati in questa sede, poiché andavano dedotti nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., in base alla giurisprudenza appena citata. Non sembra viceversa previsto uno specifico termine decadenziale per impugnare, sotto altri profili,
l'intimazione di pagamento, essendo fra l'altro le norme che prevedono una decadenza di stretta interpretazione.
Tanto premesso, si deve rilevare che, poiché le cartelle risultano ritualmente notificate, le stesse non possono essere annullate e revocate, poiché, si ripete, dovevano eventualmente essere impugnate nei termini previsti a pena di decadenza, ma può solo essere accertata la prescrizione del credito in esso indicato maturata dopo la notifica delle stesse.
Si deve, quindi, passare ad esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione. Deve, nel caso in esame, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
4 decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre
1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.” (cfr. da ultimo Cassazione n° 12715/16).
Orbene, nel caso di specie, la prescrizione non è maturata poiché tra la notifica delle cartelle esattoriali, avvenuta nel 2018 e nel 2021 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2023, considerando la sospensione per il c.d. periodo CO (cfr. il Decreto Cura Italia n. 182020 che ha previsto la sospensione del conteggio della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al
30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183 2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal
31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni), non sono decorsi i cinque anni previsti ex lege. Ne consegue che il credito de quo non può in alcun modo considerarsi prescritto. Un analogo discorso vale ovviamente per le sanzioni e gli accessori. Tale principio risulta ribadito in una pronuncia delle sezioni Unite della Cassazione secondo la quale:” Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento
5 giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (cfr. Cass. 25790/09).
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono. La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 4/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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