Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 25, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Spoleto (PG), via G. Parte_1
Marconi, n. 52, presso l'avv. Roberto Calai, che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente alla citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Perugia, Controparte_1 via Bartolo, n. 10, presso l'avv. Sandro Picchiarelli, che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di pagamento somme;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza
PER L'OPPONENTE
“- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna attrice
e, per l'effetto, ordinarne l'estromissione dal giudizio;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della pretesa monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 447/2023 del
7/3/2023, emesso dal Tribunale di Perugia, rigettando integralmente le domande con esso proposte, siccome inammissibili;
- in via ulteriormente gradata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di
Pagina 1 di 6
rigetto delle istanze attoree, rideterminare la somma portata a decreto in quella minore ritenuta di giustizia.”
PER L'OPPOSTO
“nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, sfornita di prova nei termini della sua articolazione con conferma del decreto opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La soc. ha chiesto ed ottenuto Controparte_1 dall'intestato Ufficio il decreto ingiuntivo 7 marzo 2023, n. 447, per l'importo di 344.962,90 oltre accessori e spese, nei confronti di , Parte_2
e nei confronti di personalmente, esponendo di aver dato, a suo tempo, Parte_2 garanzia personale per finanziamenti contratti dalla società in accomandita con Unicredit
S.p.A. e che, in esito all'escussione della garanzia, era stata costretta, in sede esecutiva, a pagare alla banca la somma di euro 344.962,90 il 2 marzo 2021.. Agiva quindi in sede monitoria contro la esercitando il diritto di regresso. Controparte_2
Deve evidenziarsi che il decreto ingiuntivo, emesso come detto nei solidali confronti di e di veniva notificato Parte_2 Parte_2 Parte_2 tra l'altro – sin dal primo tentativo non andato a buon fine – a quale Parte_1 erede di . Parte_2
2. – Si opponeva nel presente giudizio esclusivamente sostenendo: Parte_1
a) il difetto di mediazione obbligatoria;
b) di essere stata socia accomandante della società fino al Parte_2
22 luglio 2009, data in cui cedeva le quote con atto fatto per scrittura privata autenticata e registrato in Perugia il 30 giugno 2009. Evidenziava dunque che, poiché i mutui ipotecari stitipulati dalla società erano del 16 luglio 2009 ella non era socia della società al tempo della stipula di questi.
c) di aver accettato l'eredità della madre con beneficio d'inventario, come da atto pubblico di accettazione del notaio dott.ssa in Roma del 19 Persona_1 dicembre 2018, rep. 15012, racc. 5778 e da verbale di inventario compiuto il 31 gennaio
2019, fatto dinanzi a medesimo notaio (rep. 15046, racc. 5803).
Chiedeva quindi accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione, in assunta conseguenza del difetto di qualità di socia;
in subordine revocarsi
Pagina 2 di 6 N. 25 / 2024 R.G.
il decreto, per infondatezza dell'avversa pretesa;
in ulteriore subordine, rideterminarsi la somma in quella dovuta secondo giustizia.
3. – Si costituiva l'opposta società esponendo, quanto agli avversi rilievi, l'incoferenza delle avverse deduzioni in ordine alla qualità di socia (accomandante) in data precedente alla stipula dei mutui, posto che la ricorrente avrebbe inteso agire verso di lei quale erede di
Parte_2
Quanto poi all'accettazione di eredità con beneficio di inventario, ha fatto constare parte ricorrente ed opposta che, com'è chiaro, l'accettazione con beneficio di inventario implica chiaramente accettazione di eredità, fermo che l'erede risponde delle obbligazioni del de cuius intra vires haereditatis.
Chiedeva quindi, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
4. – Venivano quindi depositate (dall'opposto) le memorie di rito, mentre l'opponente depositava unicamente la terza. Avviato, su iniziativa delle parti, tentativo di mediazione nelle more della prima udienza, in quella sede la causa veniva rinviata per consentirne la definizione e quindi chiamata all'udienza del 12 giugno 2025. In quella sede i procuratori delle parti venivano invitati a concludere e, quindi, veniva disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito la causa passava in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
5. – Deve immediatamente rilevarsi d'ufficio, come consentito trattandosi di questione attinente alla regolarità del contradditorio ed alla valida istaurazione del processo, che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso quando il destinatario ingiungendo era già deceduto. Successivamente all'emissione, a carico di un soggetto defunto, è stato invece notificato ad un erede.
Il decreto ingiuntivo, quindi, è inesistente, perché porta condanna a carico di un defunto e come tale non è idoneo a costituire un valido rapporto giuridico processuale che possa essere proseguito dall'erede.
Deve infatti darsi atto che il decreto ingiuntivo è stato richiesto a carico (tra l'altro) di nata a [...] il [...] e deceduta in Acquasparta (TR) il 10 Parte_2 novembre 2018 (v. certificato di morte rilasciato dal comune di Spoleto, in atti): dunque, il ricorso è stato depositato quando l'affermata debitrice era già defunta.
Ebbene, deve rammentarsi che la citazione di un soggetto defunto (citazione alla quale deve equipararsi la domanda di condanna portata dal ricorso per decreto ingiuntivo) è giuridicamente inesistente, né è possibile concedere un ordine di integrazione del
Pagina 3 di 6 N. 25 / 2024 R.G.
contraddittorio verso gli eredi, posto che il contraddittorio non si è mai realizzato, il defunto non è mai divenuto parte del processo, e quindi né può interrompersi un processo mai iniziato, né può integrarsi volontariamente un contraddittorio mai effettivo neppure in parte.
È noto, infatti, in primo luogo che l'art. 299 cod. proc. civ. ha riguardo per l'ipotesi nella quale – avvenuta una notificazione al convenuto – questi abbia assunto la qualità di parte di un processo e, solo successivamente, sia deceduto, sicchè il processo si interrompe e deve essere riassunto salva spontanea costituzione del soggetto a cui spetti proseguire il processo e, in secondo luogo, essendo evidente la medesima ratio, che qualora, pronunciata una sentenza e notificata la stessa, successivamente (e dunque nella decorrenza del termine breve di impugnazione) sopravvenga la morte di una delle parti il termine si interrompe e deve essere rinnovata la notificazione nei confronti degli eredi (v. art. 328 co. 1 cod. proc. civ.).
In questo senso è stato infatti affermato che “Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1, cod. civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile.” (Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2001, n. 11688).
È stato altresì affermato che “In caso di successione a titolo universale che intervenga prima del momento che determina l'instaurazione del processo - e cioè della notifica della domanda giudiziale, non surrogabile dalla consegna della citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica - non si verifica interruzione del processo, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto, ne' la costituzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto vale a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza (nella specie, la domanda era stata proposta dall' Parte_3
, ancora esistente al momento della richiesta della notifica, ma non più alla data della
[...]
Pagina 4 di 6 N. 25 / 2024 R.G.
notifica della citazione, essendo iniziata la gestione dell ex art. 14 della legge 17 Parte_4 maggio 1985 n. 210, ente il quale si era costituito in giudizio).” (Cass. civ., Sez. I, 26 settembre
1996, n. 8498).
Del resto, non può che rilevarsi che tali pronunce giurisdizionali sono a maggior ragione evidentemente condivisibili con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, posto che lo stesso, essendo strutturato con una fase monitoria a contraddittorio differito, può portare alla formazione di un titolo esecutivo giudiziale: ebbene, è chiaro che un comando giudiziale pronunciato a carico di un defunto, che come si è detto non ha capacità di essere soggetto di diritti e obblighi, non ha alcuna rilevanza giuridica sicchè, quand'anche notificato ad un terzo (quand'anche affermato erede) e non opposto, non può acquisire alcuna validità nell'ordinamento. È stato infatti affermato che “Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di persona defunta al momento della pronuncia e, per essa, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente,
è giuridicamente inesistente e non nullo e, pertanto, non è possibile in base ad esso promuovere un'azione esecutiva, per evitare la quale non è necessaria una opposizione tardiva da parte di detti eredi in applicazione analogica di quanto stabilito dall'art. 650 cod. proc. civ., potendo l'inesistenza del titolo esecutivo essere dedotta con l'opposizione all'esecuzione.” (v. Cass. civ., Sez. III, 12 agosto 1999, n.
9526).
Non può, poi, trovare applicazione neppure quella giurisprudenza delle Sezioni Unite (v.
Cass. civ., Sez. Un., 21 gennaio 2005, n. 1238), secondo la quale, già introdotto un procedimento per cassazione e avendo la Corte dato un ordine di integrazione del contraddittorio e avvedutosi il notificante del decesso del notificando nella pendenza del termine per l'integrazione, spetta al notificante un nuovo termine per notificare agli eredi del notificando, posto che, come già si è rilevato, si tratta di una ipotesi nella quale un processo è già (validamente) pendente.
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con riferimento alla pronuncia di condanna a carico di in quanto inesistente. Parte_2
6. – In ragione dell'esito della lite, definito su questione rilevata d'ufficio in ordine alla regolare istaurazione del contraddittorio, sussistono gravi e straordinarie ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così provvede nella causa in epigrafe:
Pagina 5 di 6 N. 25 / 2024 R.G.
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
7 marzo 2023, n. 447, nella parte in cui emesso a carico di Parte_2
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Perugia il 14 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 6 di 6