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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6673/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi nella causa iscritta al n. 6673/2020 r.g.a.c.
TRA
con sede legale in Napoli alla Via Taddeo da Sessa, Parte_1
Centro Direzionale Isola F12, p.i. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Amedeo di
Savoia n. 187 presso lo studio dell'Avv. Dario Cuomo (c. f.
dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
-PARTE ATTRICE-
E
c.f. e part. i.v.a. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Caserta (CE) alla Via Ernesto Rossi, n. 26, in persona del suo
Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa –
dall'avv. Pasquale Gervasi (codice fiscale: ; posta CodiceFiscale_2
elettr. cert. presso il cui indirizzo Email_1
p.e.c. elegge il proprio domicilio digitale
-PARTE CONVENUTA –
Avente ad oggetto: mediazione.
Conclusioni come da atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.li 702bis e seguenti c.p.c., depositato in data 11 marzo
2020, la società – premetteva: i) che in data 9 marzo Parte_2
2018 essa aveva sottoscritto con la società Parte_1 Controparte_1
“un contratto di mediazione creditizia avente ad oggetto 'l'assistenza, la
consulenza e la mediazione creditizia al fine della concessione, da parte di
banche, intermediari finanziari, enti, istituzioni a favore del Cliente, di
finanziamenti ordinari e/o agevolati'”; ii) che “a fronte dell'attività svolta, al
ricorrente spetta l'importo di € 8.000,00 (oltre I.V.A.), pari al 4% dell'importo
- 2 -
finanziato, somma mai corrisposta dalla resistente” e, pertanto, la ridetta risulterebbe “creditrice della società della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 8.000,00, oltre iva come ex lege” – ha chiesto di
“accertare e dichiarare l'effettività e la validità dell'attività professionale
svolta dal dott. n. q., nell'interesse della CP_2 Controparte_1
per l'effetto, condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della ricorrente,
dell'importo di €. 8.000,00 oltre I.V.A. come per legge;
condannare la
resistente società alla rifusione delle spese, diritti e competenze di lite con
attribuzione; per quanto occorra e di ragione, rendere ogni ulteriore, utile ed
opportuno provvedimento di Giustizia”.
Si costituiva la resistente eccependo la nullità del contratto ex artt.1418 co.2
e 1346 c.c, l'infondatezza della domanda e l'intervento pagamento chiedendo pertanto all'adito Tribunale di respingere l'avversa domanda “ i)
in via principale, perché avente scaturigine da un contratto nullo per
indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto;
ii) in via gradata, in
quanto del tutto infondata e non provata;
iii) in ogni caso, con condanna
dell'attrice al pagamento di spese e competenze professionali, maggiorate
per spese generali (15%), oltre c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta), con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore per averne fatto debito anticipo”.
- 3 -
Nel corso del giudizio, veniva disposto implicitamente il mutamento del rito con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.-
All'esito del deposito delle memorie veniva disposta la comparizione delle parti e di seguito constatata la mancanza dei presupposti per una conciliazione della vertenza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi essere riservata in decisione con ordinanza del
10/05/2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.c. per il deposito di comparse conclusionale ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, tali essendo i fatti così come esposti dalle parti in causa, ritiene questo giudice che la domanda proposta da parte attrice debba essere rigettata.
Va preliminarmente evidenziato che la questione sottesa alla presente vertenza appare essere ampiamente definita, considerando la circostanza che il giudizio si fonda prevalentemente su prove di natura documentale che nel caso in esame è rappresentato dal contratto intervenuto tra le parti in data 9/03/2018.
- 4 -
Ciò premesso va però rilevato che, a fronte di specifiche contestazioni di parte convenuta, parte istante non ha assolto all'onere della prova su essa incombente, ai sensi dell'art.2667 cc., circa l'avvenuto adempimento delle pur generiche e non precisate prestazioni contrattualmente previste di cui ne richiede il pagamento. Si ritiene quindi che non sia stato raggiunto il necessario grado di certezza che giustifichi l'accoglimento della richiesta di parte istante. non bastando, al riguardo, la produzione della stipula del contratto di consulenza corredato da documentazione che si riferisce peraltro ad un periodo anteriore alla stipula e difficilmente ricollegabile al contratto stesso.
Ad ogni modo il contratto invocato risulta alquanto indeterminato nel suo oggetto richiamando un vago riferimento ad una generica attività di
“assistenza e consulenza” che non consente di stabilire in modo chiaro e preciso l'oggetto del negozio intercorso tra le parti, determinando, di conseguenza, la impossibilità di individuare in modo certo le prestazioni che integrino tanto la “mediazione creditizia” quanto la attività di “assistenza e
consulenza” (cfr. doc. 1, di parte istante). A tal riguardo va rilevato che il carattere impegnativo dell'atto di autonomia privata impone che il suo oggetto sia preciso e certo, in modo da consentire una delimitazione preventiva ed esatta dell'impegno derivante dal vincolo. Ebbene i richiami contrattuali sono formule così ampie e generiche da non permettere di
- 5 -
verificare la rispondenza tra la presunta prestazione svolta e quella contrattualmente stabilita.
Infine va rilevato che la fattura pro-forma, (peraltro non trasmessa alla convenuta) oltre a non avere alcun rilievo ai fini fiscali non assume alcuna valenza probatoria ai fini processuali, la stessa inoltre risulta generica nella descrizione del suo oggetto così riportato tale da non consentire di individuare le prestazioni effettuate da parte istante.
Le altre questioni restano assorbite dalla pronuncia di rigetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo di esse va disposta l'attribuzione così come richiesta.
P.Q.M.
- 6 -
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.6673/2020 R.G. promossa dal
[...]
in persona del legale rappresentante, contro Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante, nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta la domanda così come proposta per le motivazioni di cui in premessa;
2) condanna la in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento dei compensi del presente giudizio che si liquidano in € 3.387,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge (se dovute). con attribuzione all'avv. Pasquale
Gervasi.
Così deciso in Napoli il 29 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi nella causa iscritta al n. 6673/2020 r.g.a.c.
TRA
con sede legale in Napoli alla Via Taddeo da Sessa, Parte_1
Centro Direzionale Isola F12, p.i. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Amedeo di
Savoia n. 187 presso lo studio dell'Avv. Dario Cuomo (c. f.
dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
-PARTE ATTRICE-
E
c.f. e part. i.v.a. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Caserta (CE) alla Via Ernesto Rossi, n. 26, in persona del suo
Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa –
dall'avv. Pasquale Gervasi (codice fiscale: ; posta CodiceFiscale_2
elettr. cert. presso il cui indirizzo Email_1
p.e.c. elegge il proprio domicilio digitale
-PARTE CONVENUTA –
Avente ad oggetto: mediazione.
Conclusioni come da atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.li 702bis e seguenti c.p.c., depositato in data 11 marzo
2020, la società – premetteva: i) che in data 9 marzo Parte_2
2018 essa aveva sottoscritto con la società Parte_1 Controparte_1
“un contratto di mediazione creditizia avente ad oggetto 'l'assistenza, la
consulenza e la mediazione creditizia al fine della concessione, da parte di
banche, intermediari finanziari, enti, istituzioni a favore del Cliente, di
finanziamenti ordinari e/o agevolati'”; ii) che “a fronte dell'attività svolta, al
ricorrente spetta l'importo di € 8.000,00 (oltre I.V.A.), pari al 4% dell'importo
- 2 -
finanziato, somma mai corrisposta dalla resistente” e, pertanto, la ridetta risulterebbe “creditrice della società della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 8.000,00, oltre iva come ex lege” – ha chiesto di
“accertare e dichiarare l'effettività e la validità dell'attività professionale
svolta dal dott. n. q., nell'interesse della CP_2 Controparte_1
per l'effetto, condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della ricorrente,
dell'importo di €. 8.000,00 oltre I.V.A. come per legge;
condannare la
resistente società alla rifusione delle spese, diritti e competenze di lite con
attribuzione; per quanto occorra e di ragione, rendere ogni ulteriore, utile ed
opportuno provvedimento di Giustizia”.
Si costituiva la resistente eccependo la nullità del contratto ex artt.1418 co.2
e 1346 c.c, l'infondatezza della domanda e l'intervento pagamento chiedendo pertanto all'adito Tribunale di respingere l'avversa domanda “ i)
in via principale, perché avente scaturigine da un contratto nullo per
indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto;
ii) in via gradata, in
quanto del tutto infondata e non provata;
iii) in ogni caso, con condanna
dell'attrice al pagamento di spese e competenze professionali, maggiorate
per spese generali (15%), oltre c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta), con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore per averne fatto debito anticipo”.
- 3 -
Nel corso del giudizio, veniva disposto implicitamente il mutamento del rito con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.-
All'esito del deposito delle memorie veniva disposta la comparizione delle parti e di seguito constatata la mancanza dei presupposti per una conciliazione della vertenza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi essere riservata in decisione con ordinanza del
10/05/2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.c. per il deposito di comparse conclusionale ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, tali essendo i fatti così come esposti dalle parti in causa, ritiene questo giudice che la domanda proposta da parte attrice debba essere rigettata.
Va preliminarmente evidenziato che la questione sottesa alla presente vertenza appare essere ampiamente definita, considerando la circostanza che il giudizio si fonda prevalentemente su prove di natura documentale che nel caso in esame è rappresentato dal contratto intervenuto tra le parti in data 9/03/2018.
- 4 -
Ciò premesso va però rilevato che, a fronte di specifiche contestazioni di parte convenuta, parte istante non ha assolto all'onere della prova su essa incombente, ai sensi dell'art.2667 cc., circa l'avvenuto adempimento delle pur generiche e non precisate prestazioni contrattualmente previste di cui ne richiede il pagamento. Si ritiene quindi che non sia stato raggiunto il necessario grado di certezza che giustifichi l'accoglimento della richiesta di parte istante. non bastando, al riguardo, la produzione della stipula del contratto di consulenza corredato da documentazione che si riferisce peraltro ad un periodo anteriore alla stipula e difficilmente ricollegabile al contratto stesso.
Ad ogni modo il contratto invocato risulta alquanto indeterminato nel suo oggetto richiamando un vago riferimento ad una generica attività di
“assistenza e consulenza” che non consente di stabilire in modo chiaro e preciso l'oggetto del negozio intercorso tra le parti, determinando, di conseguenza, la impossibilità di individuare in modo certo le prestazioni che integrino tanto la “mediazione creditizia” quanto la attività di “assistenza e
consulenza” (cfr. doc. 1, di parte istante). A tal riguardo va rilevato che il carattere impegnativo dell'atto di autonomia privata impone che il suo oggetto sia preciso e certo, in modo da consentire una delimitazione preventiva ed esatta dell'impegno derivante dal vincolo. Ebbene i richiami contrattuali sono formule così ampie e generiche da non permettere di
- 5 -
verificare la rispondenza tra la presunta prestazione svolta e quella contrattualmente stabilita.
Infine va rilevato che la fattura pro-forma, (peraltro non trasmessa alla convenuta) oltre a non avere alcun rilievo ai fini fiscali non assume alcuna valenza probatoria ai fini processuali, la stessa inoltre risulta generica nella descrizione del suo oggetto così riportato tale da non consentire di individuare le prestazioni effettuate da parte istante.
Le altre questioni restano assorbite dalla pronuncia di rigetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo di esse va disposta l'attribuzione così come richiesta.
P.Q.M.
- 6 -
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.6673/2020 R.G. promossa dal
[...]
in persona del legale rappresentante, contro Parte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante, nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta la domanda così come proposta per le motivazioni di cui in premessa;
2) condanna la in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento dei compensi del presente giudizio che si liquidano in € 3.387,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge (se dovute). con attribuzione all'avv. Pasquale
Gervasi.
Così deciso in Napoli il 29 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
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