Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1959, n. 1113
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1960
Art. 1.
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all' art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1960