CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
964/2024
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Chianese (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del CP_2
24/02/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori (C.F. ), C.F._3
giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4483/2023 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata l'8.11.2023;
Conclusioni di parte appellante:
“Accertarsi e dichiararsi la falsità materiale del contratto di finanziamento n. 128573 del
23/04/2010 nella parte inerente la sottoscrizione dello stesso a nome Parte_1
, poichè tale sottoscrizione non è stata apposta dal medesimo .
[...] Parte_1
Il tutto con condanna della Società in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario, come conseguente modifica e/o riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado disposte nella sentenza appellata.”
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti e fissare l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis
c.p.c.;
Nel merito rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutto quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e per quanto esposto nella precedente narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4483/2023 del
Tribunale di Napoli Nord, resa in data 08/11/2023, pubblicata in pari data e mai notificata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
⸹1. Il giudizio di primo grado: Con atto di citazione per revocazione ex artt. 656 e 395 c.p.c. e contestuale querela di falso ritualmente notificato in data 27/04/2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli Nord la Controparte_1
In sintesi, l'attore esponeva: 1) che a seguito della notifica di un atto di precetto da parte della aveva appreso dell'esistenza di un pregresso decreto ingiuntivo Controparte_1
emesso nei suoi riguardi e fondato sul contratto di finanziamento “Findomestic” n. 128573 del 23/04/2010, richiesto invero dalla moglie , in favore della quale egli Parte_2
aveva prestato garanzia;
2) che, a seguito di perizia calligrafica da lui commissionata, era emerso che la firma apposta sul contratto di finanziamento era apocrifa, con conseguente falsità materiale del contratto.
Per tali motivi, egli formulava domanda di revocazione del decreto ingiuntivo n. 1282/2018 in quanto emesso sulla base di un contratto affetto da falsità materiale, proponendo al contempo querela di falso per far accertare la falsità della sottoscrizione a lui attribuita e presente sul predetto contratto.
Costituitasi, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_1
revocazione in quanto proposta tardivamente e nei confronti di un decreto ingiuntivo divenuto ormai esecutivo, evidenziando l'inammissibilità nonché l'infondatezza della querela di falso, in quanto relativa ad un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato.
Con sentenza n. 4483/2023, pubblicata l'8/11/2023, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'inammissibilità di tutte le domanda proposte, condannando il al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della società convenuta.
Il giudice di prime cure specificava, a sostegno della sua decisione, che il giudicato formatosi in seguito alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo copriva non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la validità del titolo costituente la fonte di tale credito che, nel caso di specie, era rappresentato, appunto, dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore, con conseguente inammissibilità delle azioni proposte.
Il Tribunale osservava altresì che l'interesse ad agire dell'attore rispetto alla querela di falso non poteva individuarsi, nel giudizio dinanzi a sé, nella domanda di revocazione del decreto ingiuntivo pronunciato proposta ai sensi dell'art. 395, n. 2 c.p.c., atteso che essa poteva essere pronunciata solo laddove l'interessato fosse riuscito ad ottenere preventivamente l'accertamento giudiziale della falsità del documento, elemento mancante nel caso di specie.
⸹
2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
la predetta sentenza censurando – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente - la motivazione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta, giudicando inesistente il suo interesse ad agire.
Costituitasi in giudizio, l'appellata eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, nonché la sua manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, la società appellata resisteva all'appello, evidenziando che, a suo dire, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del aveva reso definitivamente Parte_1
irretrattabile non solo il diritto della società al pagamento della somma ingiunta, ma anche la validità del contratto di finanziamento posto a suo fondamento, autentica o meno che fosse la sottoscrizione ad esso apposta. Conseguentemente, ad avviso della società appellata, qualsiasi azione o eccezione da parte dell'ingiunto volta ad affermare il carattere apocrifo della sua sottoscrizione, doveva essere considerata preclusa dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Con ordinanza del 16.07.2024 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.07.2024 dinanzi al consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio ex art. 350 bis c.p.c. alla udienza del 26.2.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro il 1.02.2025.
Alla udienza del 26.2.2025, le parti discutevano oralmente la causa, e la Corte riservava la decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
[...] ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in considerazione del fatto che parte appellata si CP_1
è limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude
“prima facie” la richiesta pronuncia di inammissibilità.
Ciò posto, va ora esaminato il merito del motivo di gravame, per il quale valgono le considerazioni che seguono. L'odierno appellante, mediante un unico motivo di appello, ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta ritenendo inesistente il suo interesse a far accertare la falsità della sottoscrizione posta al contratto di finanziamento n. 128573 del 23/04/2010 da lui stipulato con la società appellata.
Il ha censurato tale decisione affermando che il vero oggetto del giudizio Parte_1 monitorio è l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito vantato dalla parte che mira all'emanazione del decreto ingiuntivo. Conseguentemente, a suo avviso, il giudicato formatosi in seguito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe senz'altro coperto l'esistenza del diritto di credito rendendola irretrattabile, ma non avrebbe invece spiegato i suoi effetti sulla validità della sottoscrizione posta al contratto di finanziamento stipulato con la società appellata. Il ha sostenuto, pertanto, che l'adito Tribunale, Parte_1
mediante la sentenza impugnata, avrebbe posto in essere una violazione dell'art. 221 c.p.c. nella parte in cui, ritenendo inesistente il suo interesse ad agire per ottenere la declaratoria di falsità della sottoscrizione, l'ha dichiarata inammissibile.
L'appellante ha dunque sostenuto di avere piena legittimazione a proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c., considerando che la declaratoria di falsità del titolo posto alla base dell'emanazione del decreto ingiuntivo è uno dei presupposti indispensabili ai fini della revocazione straordinaria dello stesso, quand'anche passato in giudicato.
Sulla base di tali elementi, e a modifica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, l'appellante, ribadita la necessaria proposizione della querela di falso ed il suo interesse a proporla, ha concluso pertanto per la riforma della pronuncia impugnata, nei sensi indicati in epigrafe.
Dunque, in estrema sintesi, l'oggetto della censura proposta è il ragionamento del giudice di prime cure, secondo il quale il giudicato formatosi in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'appellante, oltre ad aver reso irretrattabile l'esistenza del diritto di credito vantato dalla avrebbe reso non più CP_1
oggetto di censura anche la validità della fonte di tale diritto di credito rappresentata, appunto, dal contratto di finanziamento in oggetto, contenente la sottoscrizione presuntivamente apocrifa.
Il motivo di appello è infondato. L'art. 221 comma 1 c.p.c. statuisce che “la querela di falso può proporsi […] finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
Come esposto, nel giudizio di primo grado l'attore - mediante la querela di falso - mirava a contestare l'autenticità della propria sottoscrizione sul contratto di finanziamento n. 128573 concluso con la costituente il titolo in base al quale la società appellata Controparte_1
aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, dichiarato poi esecutivo per mancata opposizione, in epoca ben anteriore alla proposizione del giudizio di primo grado;
il
[...]
, dunque, con un unico giudizio, contenente due distinte azioni in rapporto di CP_3
conseguenzialità logica l'una con l'altra, richiedeva al Tribunale di accertare preventivamente – a mezzo di attività istruttoria conseguente alla querela di falso proposta – la falsità della sottoscrizione, al fine di poter poi fondare su valido presupposto la contemporanea azione di revocazione del decreto ingiuntivo ormai cosa giudicata (ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 2), poiché emanato su un titolo affetto appunto dalla falsità da accertarsi e dichiararsi nel medesimo giudizio contenente la domanda di revocazione.
Ciò posto, attesa la peculiarità del caso di specie – rappresentata dalla contestualità delle due domande proposte, e dunque, più segnatamente, dalla assenza del presupposto in fatto (il preventivo accertamento della prova affetta da falsità) su cui fondare la successiva domanda di revocazione – è importante evidenziare in primo luogo che il giudicato sostanziale formatosi in seguito alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, copre sia l'esistenza del credito azionato, sia la validità del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano (cfr. Cass. n. 8937/2024, 31636/2021,
11360/10, 6628/06, C. App. L'Aquila 1765 del 20.11.2021).
Conseguentemente, applicando tali principi al caso in esame, il giudicato formatosi a causa della mancata opposizione al decreto ingiuntivo ha reso irretrattabile non solo l'esistenza del diritto al pagamento della somma oggetto del ricorso monitorio, ma anche la piena validità ed efficacia del documento utilmente posto a fondamento della pretesa creditoria, così come ben esplicato dal giudice di prime cure.
Ciò posto, deve altresì evidenziarsi che lo strumento eccezionale e demolitivo del giudicato, caratterizzato dalla revocazione ex art. 395 c.p.c. - con specifico riferimento alla ipotesi contemplata ex art. 395 n. 2 c.p.c., ricorrente nel caso di specie - intanto può essere esperito, laddove l'interessato riesca preventivamente (e non all'interno del giudizio di revocazione) ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento, o laddove tale atto sia comunque accertato aliunde, essendo la falsità accertata un presupposto necessario, preventivo ed indefettibile per il rimedio straordinario della revocazione;
accertamento che, invece, nel caso di specie, non era mai stato compiuto, e che l'attore ha inteso sollecitare e proporre a mezzo della querela di falso all'interno del medesimo giudizio in cui ha proposto la domanda di revocazione, priva – pertanto –del suo presupposto in fatto per poter essere utilmente proposta.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che le argomentazioni espresse nella menzionata giurisprudenza siano assolutamente condivisibili, e che dunque l'opponente poteva validamete percorrere la sua linea difensiva in opposizione alla pretesa creditoria avversa mediante due modalità, e segnatamente : a) con l'opposizione a decreto ingiuntivo
(rispetto alla quale egli è rimasto inerte), nel cui ambito si sarebbe potuta accertare l'autenticità o meno della sua sottoscrizione mediante la proposizione di apposita querela di falso;
b) con l' azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., soltanto laddove al momento della sua proposizione, fosse già stata accertata aliunde la falsità del documento posto a base del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Ad escludere, dunque, la sussistenza di qualsiasi interesse ex art.100 cpc all'esercizio della querela di falso sul contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo non opposto è l'assenza di ogni possibile proficua conseguenza di essa, non potendosi pervenire al relativo annullamento mediante la prospettata revocazione ex art. 395 c.p.c. del decreto ingiuntivo, laddove la falsità del documento non fosse già stata accertata prima dell'esperimento dell'azione di revocazione.
Solo per completezza, la Corte osserva la non pertinenza della giurisprudenza indicata a sostegno della propria tesi dalla difesa dell'appellante, nelle note conclusive (Cass. ordinanza 2212/2020), atteso che il caso oggetto di giudizio – e le considerazioni a cui la
Suprema Corte è pervenuta - atteneva ad una querela di falso proposta in primo grado autonomamente ed in via principale, anteriormente alla azione di revocazione, solo prospettata, e non dunque contestualmente ad essa, come nel caso di specie.
Da ciò consegue il rigetto del motivo di gravame, con piena conferma della pronuncia impugnata.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4483/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 8.11.2023;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 26.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
964/2024
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Chianese (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del CP_2
24/02/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori (C.F. ), C.F._3
giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4483/2023 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata l'8.11.2023;
Conclusioni di parte appellante:
“Accertarsi e dichiararsi la falsità materiale del contratto di finanziamento n. 128573 del
23/04/2010 nella parte inerente la sottoscrizione dello stesso a nome Parte_1
, poichè tale sottoscrizione non è stata apposta dal medesimo .
[...] Parte_1
Il tutto con condanna della Società in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario, come conseguente modifica e/o riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado disposte nella sentenza appellata.”
Conclusioni di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti e fissare l'udienza di discussione orale ex art. 350 bis
c.p.c.;
Nel merito rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1
fatto e diritto per tutto quanto esposto negli atti del giudizio di primo grado e per quanto esposto nella precedente narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4483/2023 del
Tribunale di Napoli Nord, resa in data 08/11/2023, pubblicata in pari data e mai notificata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
⸹1. Il giudizio di primo grado: Con atto di citazione per revocazione ex artt. 656 e 395 c.p.c. e contestuale querela di falso ritualmente notificato in data 27/04/2022, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli Nord la Controparte_1
In sintesi, l'attore esponeva: 1) che a seguito della notifica di un atto di precetto da parte della aveva appreso dell'esistenza di un pregresso decreto ingiuntivo Controparte_1
emesso nei suoi riguardi e fondato sul contratto di finanziamento “Findomestic” n. 128573 del 23/04/2010, richiesto invero dalla moglie , in favore della quale egli Parte_2
aveva prestato garanzia;
2) che, a seguito di perizia calligrafica da lui commissionata, era emerso che la firma apposta sul contratto di finanziamento era apocrifa, con conseguente falsità materiale del contratto.
Per tali motivi, egli formulava domanda di revocazione del decreto ingiuntivo n. 1282/2018 in quanto emesso sulla base di un contratto affetto da falsità materiale, proponendo al contempo querela di falso per far accertare la falsità della sottoscrizione a lui attribuita e presente sul predetto contratto.
Costituitasi, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di Controparte_1
revocazione in quanto proposta tardivamente e nei confronti di un decreto ingiuntivo divenuto ormai esecutivo, evidenziando l'inammissibilità nonché l'infondatezza della querela di falso, in quanto relativa ad un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato.
Con sentenza n. 4483/2023, pubblicata l'8/11/2023, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava l'inammissibilità di tutte le domanda proposte, condannando il al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della società convenuta.
Il giudice di prime cure specificava, a sostegno della sua decisione, che il giudicato formatosi in seguito alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo copriva non solo l'esistenza del credito azionato, ma anche la validità del titolo costituente la fonte di tale credito che, nel caso di specie, era rappresentato, appunto, dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore, con conseguente inammissibilità delle azioni proposte.
Il Tribunale osservava altresì che l'interesse ad agire dell'attore rispetto alla querela di falso non poteva individuarsi, nel giudizio dinanzi a sé, nella domanda di revocazione del decreto ingiuntivo pronunciato proposta ai sensi dell'art. 395, n. 2 c.p.c., atteso che essa poteva essere pronunciata solo laddove l'interessato fosse riuscito ad ottenere preventivamente l'accertamento giudiziale della falsità del documento, elemento mancante nel caso di specie.
⸹
2. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
la predetta sentenza censurando – secondo quanto si dirà in seguito più diffusamente - la motivazione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta, giudicando inesistente il suo interesse ad agire.
Costituitasi in giudizio, l'appellata eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, nonché la sua manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, la società appellata resisteva all'appello, evidenziando che, a suo dire, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del aveva reso definitivamente Parte_1
irretrattabile non solo il diritto della società al pagamento della somma ingiunta, ma anche la validità del contratto di finanziamento posto a suo fondamento, autentica o meno che fosse la sottoscrizione ad esso apposta. Conseguentemente, ad avviso della società appellata, qualsiasi azione o eccezione da parte dell'ingiunto volta ad affermare il carattere apocrifo della sua sottoscrizione, doveva essere considerata preclusa dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure.
Con ordinanza del 16.07.2024 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.07.2024 dinanzi al consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio ex art. 350 bis c.p.c. alla udienza del 26.2.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi entro il 1.02.2025.
Alla udienza del 26.2.2025, le parti discutevano oralmente la causa, e la Corte riservava la decisione.
§ 3. Analisi dei motivi di appello
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
[...] ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in considerazione del fatto che parte appellata si CP_1
è limitata a dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione in maniera del tutto generica, senza specificare i motivi per cui la stessa dovrebbe considerarsi manifestamente inammissibile o infondata, se non sulla base delle eccezioni di merito successivamente indicate che richiedono, in ogni caso, un accertamento all'esito del giudizio di appello che preclude
“prima facie” la richiesta pronuncia di inammissibilità.
Ciò posto, va ora esaminato il merito del motivo di gravame, per il quale valgono le considerazioni che seguono. L'odierno appellante, mediante un unico motivo di appello, ha censurato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta ritenendo inesistente il suo interesse a far accertare la falsità della sottoscrizione posta al contratto di finanziamento n. 128573 del 23/04/2010 da lui stipulato con la società appellata.
Il ha censurato tale decisione affermando che il vero oggetto del giudizio Parte_1 monitorio è l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito vantato dalla parte che mira all'emanazione del decreto ingiuntivo. Conseguentemente, a suo avviso, il giudicato formatosi in seguito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe senz'altro coperto l'esistenza del diritto di credito rendendola irretrattabile, ma non avrebbe invece spiegato i suoi effetti sulla validità della sottoscrizione posta al contratto di finanziamento stipulato con la società appellata. Il ha sostenuto, pertanto, che l'adito Tribunale, Parte_1
mediante la sentenza impugnata, avrebbe posto in essere una violazione dell'art. 221 c.p.c. nella parte in cui, ritenendo inesistente il suo interesse ad agire per ottenere la declaratoria di falsità della sottoscrizione, l'ha dichiarata inammissibile.
L'appellante ha dunque sostenuto di avere piena legittimazione a proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c., considerando che la declaratoria di falsità del titolo posto alla base dell'emanazione del decreto ingiuntivo è uno dei presupposti indispensabili ai fini della revocazione straordinaria dello stesso, quand'anche passato in giudicato.
Sulla base di tali elementi, e a modifica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, l'appellante, ribadita la necessaria proposizione della querela di falso ed il suo interesse a proporla, ha concluso pertanto per la riforma della pronuncia impugnata, nei sensi indicati in epigrafe.
Dunque, in estrema sintesi, l'oggetto della censura proposta è il ragionamento del giudice di prime cure, secondo il quale il giudicato formatosi in conseguenza della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'appellante, oltre ad aver reso irretrattabile l'esistenza del diritto di credito vantato dalla avrebbe reso non più CP_1
oggetto di censura anche la validità della fonte di tale diritto di credito rappresentata, appunto, dal contratto di finanziamento in oggetto, contenente la sottoscrizione presuntivamente apocrifa.
Il motivo di appello è infondato. L'art. 221 comma 1 c.p.c. statuisce che “la querela di falso può proporsi […] finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
Come esposto, nel giudizio di primo grado l'attore - mediante la querela di falso - mirava a contestare l'autenticità della propria sottoscrizione sul contratto di finanziamento n. 128573 concluso con la costituente il titolo in base al quale la società appellata Controparte_1
aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, dichiarato poi esecutivo per mancata opposizione, in epoca ben anteriore alla proposizione del giudizio di primo grado;
il
[...]
, dunque, con un unico giudizio, contenente due distinte azioni in rapporto di CP_3
conseguenzialità logica l'una con l'altra, richiedeva al Tribunale di accertare preventivamente – a mezzo di attività istruttoria conseguente alla querela di falso proposta – la falsità della sottoscrizione, al fine di poter poi fondare su valido presupposto la contemporanea azione di revocazione del decreto ingiuntivo ormai cosa giudicata (ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 2), poiché emanato su un titolo affetto appunto dalla falsità da accertarsi e dichiararsi nel medesimo giudizio contenente la domanda di revocazione.
Ciò posto, attesa la peculiarità del caso di specie – rappresentata dalla contestualità delle due domande proposte, e dunque, più segnatamente, dalla assenza del presupposto in fatto (il preventivo accertamento della prova affetta da falsità) su cui fondare la successiva domanda di revocazione – è importante evidenziare in primo luogo che il giudicato sostanziale formatosi in seguito alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, copre sia l'esistenza del credito azionato, sia la validità del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano (cfr. Cass. n. 8937/2024, 31636/2021,
11360/10, 6628/06, C. App. L'Aquila 1765 del 20.11.2021).
Conseguentemente, applicando tali principi al caso in esame, il giudicato formatosi a causa della mancata opposizione al decreto ingiuntivo ha reso irretrattabile non solo l'esistenza del diritto al pagamento della somma oggetto del ricorso monitorio, ma anche la piena validità ed efficacia del documento utilmente posto a fondamento della pretesa creditoria, così come ben esplicato dal giudice di prime cure.
Ciò posto, deve altresì evidenziarsi che lo strumento eccezionale e demolitivo del giudicato, caratterizzato dalla revocazione ex art. 395 c.p.c. - con specifico riferimento alla ipotesi contemplata ex art. 395 n. 2 c.p.c., ricorrente nel caso di specie - intanto può essere esperito, laddove l'interessato riesca preventivamente (e non all'interno del giudizio di revocazione) ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento, o laddove tale atto sia comunque accertato aliunde, essendo la falsità accertata un presupposto necessario, preventivo ed indefettibile per il rimedio straordinario della revocazione;
accertamento che, invece, nel caso di specie, non era mai stato compiuto, e che l'attore ha inteso sollecitare e proporre a mezzo della querela di falso all'interno del medesimo giudizio in cui ha proposto la domanda di revocazione, priva – pertanto –del suo presupposto in fatto per poter essere utilmente proposta.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che le argomentazioni espresse nella menzionata giurisprudenza siano assolutamente condivisibili, e che dunque l'opponente poteva validamete percorrere la sua linea difensiva in opposizione alla pretesa creditoria avversa mediante due modalità, e segnatamente : a) con l'opposizione a decreto ingiuntivo
(rispetto alla quale egli è rimasto inerte), nel cui ambito si sarebbe potuta accertare l'autenticità o meno della sua sottoscrizione mediante la proposizione di apposita querela di falso;
b) con l' azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., soltanto laddove al momento della sua proposizione, fosse già stata accertata aliunde la falsità del documento posto a base del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Ad escludere, dunque, la sussistenza di qualsiasi interesse ex art.100 cpc all'esercizio della querela di falso sul contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo non opposto è l'assenza di ogni possibile proficua conseguenza di essa, non potendosi pervenire al relativo annullamento mediante la prospettata revocazione ex art. 395 c.p.c. del decreto ingiuntivo, laddove la falsità del documento non fosse già stata accertata prima dell'esperimento dell'azione di revocazione.
Solo per completezza, la Corte osserva la non pertinenza della giurisprudenza indicata a sostegno della propria tesi dalla difesa dell'appellante, nelle note conclusive (Cass. ordinanza 2212/2020), atteso che il caso oggetto di giudizio – e le considerazioni a cui la
Suprema Corte è pervenuta - atteneva ad una querela di falso proposta in primo grado autonomamente ed in via principale, anteriormente alla azione di revocazione, solo prospettata, e non dunque contestualmente ad essa, come nel caso di specie.
Da ciò consegue il rigetto del motivo di gravame, con piena conferma della pronuncia impugnata.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4483/2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 8.11.2023;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 26.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi