TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3982/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3982/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
ANTONMARIA elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. , e Controparte_1 C.F._1
(C.F./P.I. , Parte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: come in atti pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
in qualità di legali rappresentanti di Parte_2 Controparte_2 [...]
società cancellata dal registro delle imprese in data 4.1.2024 (doc. 8), assumendo: Parte_2 che in data 1.07.2022 la aveva stipulato con l'attrice un contratto di acquisto di Controparte_2 prodotti, quali birra e bevande per il proprio locale (doc.2); che il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo le marche di birra commercializzate da (clausola n.
1.1. del contratto), obbligandosi ad acquistare un Parte_1 fatturato minimo di euro 60.000,00, con riferimento all'intera durata del contratto (clausola 1.5); che, in forza degli obblighi assunti, corrispondeva come previsto dalla clausola 3 del contratto Pt_1 la somma di € 1.000,00 più iva, oltre un corrispettivo variabile pari ad € 100,00 oltre iva da moltiplicarsi per ogni migliaia di fatturato, pari a complessivi euro 7.000,00 oltre iva, che ha Pt_1 corrisposto a mezzo bonifico bancario (doc.3) con conseguente emissione di regolare fattura (doc.7); che, tuttavia, durante la vigenza contrattuale la ditta convenuta ha acquistato la minor somma di € 7.977,27 di fatturato di birra, nonostante l'impegno assunto di acquisto minimo per € 60.000,00, con la differenza di € 52.022,73 di fatturato da acquistare;
che le clausole 5,6, e 7 del contratto prevedono che in caso di inadempimento alle clausole 1.1 e 1.5.,
PA ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, una penale di € 1.000,00 fuori campo iva e la restituzione del corrispettivo versato ex art 3 del contratto oltre eventuale risarcimento del danno. In forza di tali allegazioni, ha chiesto la restituzione di parte del corrispettivo versato alla Parte_1 convenuta, oltre al pagamento delle forniture insolute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Nonostante regolarità della notifica della citazione, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e dato atto della loro assenza all'udienza chiamata per l'interpello, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e discussione orale.
⃰ La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento. Risulta documentalmente provato che i convenuti siano entrambi soci della Controparte_2
e che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese in Parte_2 data 04/01/2024 (cfr. doc 8 di parte attrice).
In presenza di una società in nome collettivo, trova applicazione l'art. 2291 c.c., ai sensi del quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Inoltre, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della pagina 2 di 5 liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024).
Sussiste dunque la legittimazione passiva dei convenuti rispetto alla pretesa azionata dall'attrice.
Passando, quindi, al merito della domanda attorea, risulta documentalmente provato il rapporto intercorso tra le parti, giusta la produzione del contratto sub doc. 2 Pertanto, dato atto che le parti dell'odierno giudizio avevano stipulato il contratto di cui è causa, in riferimento all'esecuzione della prestazione, l'attrice ha dedotto e comprovato documentalmente di aver pagato i corrispettivi a suo carico previsti all'art.3 dell'accordo, producendo la fattura e la corrispondente distinta del bonifico effettuato (si vedano rispettivamente i docc. 4 e 3 in atti).
Per contro, ha eccepito un duplice inadempimento dei convenuti. Da un lato, la mancata osservanza dell'art.
1.5 del contratto, cui consegue, ai sensi del successivo art. 7, la risoluzione del contratto, con diritto alla restituzione di parte del corrispettivo dalla stessa versato ai sensi del predetto art.3 dell'accordo. Dall'altro, il mancato pagamento delle fatture prodotte sub doc. 6 ed emesse per forniture eseguite dalla stessa attrice. Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1. Nel caso di specie, ha correttamente allegato l'inadempimento di parte convenuta Parte_1 contumace, cui spettava, invece, l'onere di fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attrice, volti a paralizzarne la pretesa. 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009. pagina 3 di 5 La suddetta prova, tuttavia, non è stata fornita dai debitori, che sono rimasti contumaci nel presente procedimento.
Inoltre, assume rilievo la mancata presentazione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale disposto dal Tribunale su istanza dell'attrice, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio. Come è noto, in tale ipotesi l'art. 232 c.p.c. stabilisce che la mancata presentazione dell'interrogando all'udienza fissata per l'assunzione dell'interpello consente al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in materia di procedimento contumaciale, ha statuito che, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se costui non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (cfr., ex multis, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009).
Alla luce quindi del complessivo contegno processuale assunto dai convenuti, debbono essere considerati come ammessi i fatti dedotti dall'attore nell'interrogatorio formale deferito nei loro confronti, inerenti all'acquisto di birra per € 7.977,27 a fronte di un impegno di acquisto in contratto di
€ 60.000,00. Si deve, pertanto, ritenere che la convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di somministrazione, ai sensi degli artt. 1560 e 1453 e ss. c.c. In particolare, risulta violato l'art.
1.5 del contratto, in cui erano definite le quantità minime di prodotto che la convenuta si era impegnata ad acquistare nel periodo di durata del contratto stesso minimo che non è stato neppure lontanamente raggiunto. L'entità dell'inadempimento ne evidenzia la notevole importanza e l'idoneità a menomare la fiducia del somministrante nell'esattezza dei successivi adempimenti, legittimandolo alla risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1564 c.c. e dell'art. 7.1, lett b) del contratto, avendo la cliente acquistato bevande in fusto per un importo inferiore al 75% del minimo pattuito rapportato ad anno. In considerazione della particolare natura del contratto, che prevedeva l'erogazione da parte della somministrante di un “corrispettivo” a fronte degli obblighi di approvvigionamento assunti dalla somministrata di cui all'art.
1. n.1.5, gli obblighi restitutori connessi alla risoluzione del contratto comportano che a PA debba essere rimborsata, rispetto all'importo di € 7.000,00 oltre iva erogato quale corrispettivo per l'impegno di acquisto del quantitativo minimo di € 60.000,00, la somma di € 6.099,32 oltre iva, pari al risultato che si ottiene dalla seguente proporzione: 60.000,00 (impegno assunta dalla convenuta) : 7.977,27 (fatturato effettivo) = 7.000,00 (quantum versato da PA) : X =
900,68 (che corrisponde all'effettivo corrispettivo maturato), importo che va scomputato dalla corrispettivo versato da PA, pari ad € 7.000,00 oltre iva. Anche la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro €
5.117,20 (iva compresa), quale credito nascente dalle fatture rimaste insolute, va accolta.
La pretesa, infatti, risulta corredata da apposito materiale probatorio, quali fatture e note di debito (cfr. doc. 6).
I convenuti vanno pertanto condannati a corrispondere all'attrice a titolo di restituzione di parte del corrispettivo da questa versato, € 6.099,32 oltre iva come per legge ed a corrispondere altresì all'attrice l'ulteriore somma di € 5.117,20 quale corrispettivo per la merce consegnata e non saldata.
pagina 4 di 5 In forza della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertato l'inadempimento contrattuale della Controparte_3 società cancellata dal registro delle imprese in data 4.1.2024, condanna e Controparte_1 [...]
in qualità di legali rappresentanti della predetta società a corrispondere all'attrice Parte_2 la somma di euro 6.099,32 oltre iva, nonché la somma di euro 5.117,20, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
2. condanna e in solido alla rifusione delle spese Controparte_1 Parte_2 processuali sostenute dall'attrice che liquida in complessivi Euro 2.540,00,00 per Parte_1 competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), IVA e c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 18/02/2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3982/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1
ANTONMARIA elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. , e Controparte_1 C.F._1
(C.F./P.I. , Parte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: come in atti pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
in qualità di legali rappresentanti di Parte_2 Controparte_2 [...]
società cancellata dal registro delle imprese in data 4.1.2024 (doc. 8), assumendo: Parte_2 che in data 1.07.2022 la aveva stipulato con l'attrice un contratto di acquisto di Controparte_2 prodotti, quali birra e bevande per il proprio locale (doc.2); che il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo le marche di birra commercializzate da (clausola n.
1.1. del contratto), obbligandosi ad acquistare un Parte_1 fatturato minimo di euro 60.000,00, con riferimento all'intera durata del contratto (clausola 1.5); che, in forza degli obblighi assunti, corrispondeva come previsto dalla clausola 3 del contratto Pt_1 la somma di € 1.000,00 più iva, oltre un corrispettivo variabile pari ad € 100,00 oltre iva da moltiplicarsi per ogni migliaia di fatturato, pari a complessivi euro 7.000,00 oltre iva, che ha Pt_1 corrisposto a mezzo bonifico bancario (doc.3) con conseguente emissione di regolare fattura (doc.7); che, tuttavia, durante la vigenza contrattuale la ditta convenuta ha acquistato la minor somma di € 7.977,27 di fatturato di birra, nonostante l'impegno assunto di acquisto minimo per € 60.000,00, con la differenza di € 52.022,73 di fatturato da acquistare;
che le clausole 5,6, e 7 del contratto prevedono che in caso di inadempimento alle clausole 1.1 e 1.5.,
PA ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, una penale di € 1.000,00 fuori campo iva e la restituzione del corrispettivo versato ex art 3 del contratto oltre eventuale risarcimento del danno. In forza di tali allegazioni, ha chiesto la restituzione di parte del corrispettivo versato alla Parte_1 convenuta, oltre al pagamento delle forniture insolute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Nonostante regolarità della notifica della citazione, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e dato atto della loro assenza all'udienza chiamata per l'interpello, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e discussione orale.
⃰ La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento. Risulta documentalmente provato che i convenuti siano entrambi soci della Controparte_2
e che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese in Parte_2 data 04/01/2024 (cfr. doc 8 di parte attrice).
In presenza di una società in nome collettivo, trova applicazione l'art. 2291 c.c., ai sensi del quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Inoltre, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della pagina 2 di 5 liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024).
Sussiste dunque la legittimazione passiva dei convenuti rispetto alla pretesa azionata dall'attrice.
Passando, quindi, al merito della domanda attorea, risulta documentalmente provato il rapporto intercorso tra le parti, giusta la produzione del contratto sub doc. 2 Pertanto, dato atto che le parti dell'odierno giudizio avevano stipulato il contratto di cui è causa, in riferimento all'esecuzione della prestazione, l'attrice ha dedotto e comprovato documentalmente di aver pagato i corrispettivi a suo carico previsti all'art.3 dell'accordo, producendo la fattura e la corrispondente distinta del bonifico effettuato (si vedano rispettivamente i docc. 4 e 3 in atti).
Per contro, ha eccepito un duplice inadempimento dei convenuti. Da un lato, la mancata osservanza dell'art.
1.5 del contratto, cui consegue, ai sensi del successivo art. 7, la risoluzione del contratto, con diritto alla restituzione di parte del corrispettivo dalla stessa versato ai sensi del predetto art.3 dell'accordo. Dall'altro, il mancato pagamento delle fatture prodotte sub doc. 6 ed emesse per forniture eseguite dalla stessa attrice. Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”1. Nel caso di specie, ha correttamente allegato l'inadempimento di parte convenuta Parte_1 contumace, cui spettava, invece, l'onere di fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attrice, volti a paralizzarne la pretesa. 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009. pagina 3 di 5 La suddetta prova, tuttavia, non è stata fornita dai debitori, che sono rimasti contumaci nel presente procedimento.
Inoltre, assume rilievo la mancata presentazione dei convenuti contumaci a rendere l'interrogatorio formale disposto dal Tribunale su istanza dell'attrice, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio. Come è noto, in tale ipotesi l'art. 232 c.p.c. stabilisce che la mancata presentazione dell'interrogando all'udienza fissata per l'assunzione dell'interpello consente al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, in materia di procedimento contumaciale, ha statuito che, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se costui non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (cfr., ex multis, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009).
Alla luce quindi del complessivo contegno processuale assunto dai convenuti, debbono essere considerati come ammessi i fatti dedotti dall'attore nell'interrogatorio formale deferito nei loro confronti, inerenti all'acquisto di birra per € 7.977,27 a fronte di un impegno di acquisto in contratto di
€ 60.000,00. Si deve, pertanto, ritenere che la convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di somministrazione, ai sensi degli artt. 1560 e 1453 e ss. c.c. In particolare, risulta violato l'art.
1.5 del contratto, in cui erano definite le quantità minime di prodotto che la convenuta si era impegnata ad acquistare nel periodo di durata del contratto stesso minimo che non è stato neppure lontanamente raggiunto. L'entità dell'inadempimento ne evidenzia la notevole importanza e l'idoneità a menomare la fiducia del somministrante nell'esattezza dei successivi adempimenti, legittimandolo alla risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1564 c.c. e dell'art. 7.1, lett b) del contratto, avendo la cliente acquistato bevande in fusto per un importo inferiore al 75% del minimo pattuito rapportato ad anno. In considerazione della particolare natura del contratto, che prevedeva l'erogazione da parte della somministrante di un “corrispettivo” a fronte degli obblighi di approvvigionamento assunti dalla somministrata di cui all'art.
1. n.1.5, gli obblighi restitutori connessi alla risoluzione del contratto comportano che a PA debba essere rimborsata, rispetto all'importo di € 7.000,00 oltre iva erogato quale corrispettivo per l'impegno di acquisto del quantitativo minimo di € 60.000,00, la somma di € 6.099,32 oltre iva, pari al risultato che si ottiene dalla seguente proporzione: 60.000,00 (impegno assunta dalla convenuta) : 7.977,27 (fatturato effettivo) = 7.000,00 (quantum versato da PA) : X =
900,68 (che corrisponde all'effettivo corrispettivo maturato), importo che va scomputato dalla corrispettivo versato da PA, pari ad € 7.000,00 oltre iva. Anche la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro €
5.117,20 (iva compresa), quale credito nascente dalle fatture rimaste insolute, va accolta.
La pretesa, infatti, risulta corredata da apposito materiale probatorio, quali fatture e note di debito (cfr. doc. 6).
I convenuti vanno pertanto condannati a corrispondere all'attrice a titolo di restituzione di parte del corrispettivo da questa versato, € 6.099,32 oltre iva come per legge ed a corrispondere altresì all'attrice l'ulteriore somma di € 5.117,20 quale corrispettivo per la merce consegnata e non saldata.
pagina 4 di 5 In forza della regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertato l'inadempimento contrattuale della Controparte_3 società cancellata dal registro delle imprese in data 4.1.2024, condanna e Controparte_1 [...]
in qualità di legali rappresentanti della predetta società a corrispondere all'attrice Parte_2 la somma di euro 6.099,32 oltre iva, nonché la somma di euro 5.117,20, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
2. condanna e in solido alla rifusione delle spese Controparte_1 Parte_2 processuali sostenute dall'attrice che liquida in complessivi Euro 2.540,00,00 per Parte_1 competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), IVA e c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 18/02/2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5