TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2026, n. 5994
TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2023
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il Collegio rileva che il procedimento penale e quello disciplinare sono autonomi e indipendenti. La sanzione disciplinare non ha natura penale ai fini dell'applicazione del divieto di ne bis in idem, poiché è correlata al potere direttivo del datore di lavoro e non alla pretesa punitiva dell'autorità pubblica.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale e istruttoria parziale

    L'Amministrazione ha svolto una propria autonoma valutazione dei fatti, ritenendoli fondati all'esito del procedimento disciplinare. L'istruttoria è stata articolata, svolta nel contraddittorio e ha avuto ad oggetto i fatti contestati. La relazione finale dell'ufficiale inquirente ha ritenuto fondato l'addebito, considerando diversi elementi, tra cui l'attendibilità della persona offesa, la mancata rinuncia alla prescrizione, la posteriorità della documentazione medica e precedenti disciplinari. La condotta è stata ritenuta lesiva del prestigio dell'Istituzione e dei doveri assunti con il giuramento.

  • Rigettato
    Sproporzione della sanzione

    L'individuazione della sanzione spetta all'Amministrazione e la verifica del giudice amministrativo è limitata alla presenza di errori manifesti o vizi macroscopici. La motivazione del provvedimento disciplinare rende chiaro il disvalore della condotta, palesemente in violazione dei doveri militari e lesiva del prestigio dell'Istituzione. La sanzione è stata congruamente motivata e ha tenuto conto delle memorie difensive e dei precedenti disciplinari del ricorrente (tre procedimenti disciplinari). La scelta della sanzione non appare inficiata da difetto di istruttoria, motivazione, proporzionalità o irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2026, n. 5994
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5994
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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