Ordinanza cautelare 13 febbraio 2023
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2026, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- (notificata il successivo 12 ottobre 2022), con la quale il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha disposto nei riguardi del ricorrente la «sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma sesto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e, per l'effetto, l'iscrizione «d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto, del richiamato D.Lgs. n. 66/2010»;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IR IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe il ricorrente –-OMISSIS- – ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita grado per rimozione con conseguente iscrizione, d'ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado.
1.1. Espone in fatto che:
- nel 2013 è stato imputato in procedimento penale per il reato di -OMISSIS- e che con sentenza n.-OMISSIS-, il -OMISSIS- ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
- successivamente, con la nota n. -OMISSIS-, veniva avviata un’inchiesta formale nei suoi confronti per il seguente addebito: “ -OMISSIS- ” (doc. 2);
- nel corso del procedimento disciplinare, chiariva la reale portata dei fatti, “ atteso che egli, lungi dal voler porre in essere qualsivoglia atto (…), come documentato da svariata certificazione sanitaria, anche della stessa Amministrazione, risalente all’epoca dei fatti ” (doc. 4 e 5);
- all’esito del procedimento disciplinare, a seguito della nomina di una Commissione di disciplina, veniva adottato il provvedimento in questa sede impugnato con cui è stata disposta nei suoi confronti la sanzione della perdita del grado per rimozione.
1.2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- un primo motivo, secondo il quale “ Il provvedimento gravato risulta illegittimo, in primis, giacché contrasta con le garanzie connesse al principio del ne bis in idem, di derivazione eurounitaria e convenzionale ”, alla luce della natura sostanzialmente punitiva del provvedimento disciplinare e della intervenuta archiviazione del procedimento penale;
- un secondo motivo, con cui lamenta che “ l’impugnata sanzione destitutiva risulterebbe parimenti illegittima giacché carente dal punto di vista motivazionale e frutto di un’istruttoria del tutto parziale, basata sulle mere risultanze formali del procedimento penale da cui origina e non invece da un autonomo accertamento ”, che avrebbe condotto ad accertare e qualificare diversamente la condotta contestata, ossia un atto di espletamento della minzione, dettato dalla situazione patologica di vescica ipersensibile e al connesso bisogno frequente di urinare;
- un terzo motivo, con cui contesta la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata, che risulterebbe “ non idonea ad essere sanzionata con la massima sanzione espulsiva ”.
1.4. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria del 4.2.2022 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2. – All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 13.3.2026, in vista della quale il ricorrente ha presentato una dichiarazione di interesse alla decisione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è infondato.
3.1. Preliminarmente è necessario ripercorrere storicamente, così come indicato dalla relazione depositata dall’ Amministrazione, le vicende che hanno condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.
A seguito di una denuncia-querela in ordine al reato di -OMISSIS-, il Tribunale Civile e Penale di -OMISSIS- –Sezione G.I.P. emetteva il Decreto penale -OMISSIS-, di condanna alla pena pecuniaria di euro 7.500,00; -il medesimo G.I.P., in data 18 gennaio 2018, a seguito di opposizione dell’interessato emetteva Decreto di giudizio immediato, trasmettendo il relativo fascicolo al competente Giudice onorario monocratico del -OMISSIS- –I Sezione Penale che, con sentenza n. -OMISSIS-, Sent., divenuta irrevocabile il 25 dicembre 2021 e acquisita dall’Amministrazione il 22 febbraio 2022, dichiarava il non doversi procedere per i reati ascrittigli per intervenuta prescrizione.
I fatti all’origine del procedimento penale contestati al ricorrente erano i seguenti: “ Il citato militare, in sintesi, all’epoca dei fatti addetto alla Stazione Carabinieri di Gela (CL), in data 10 settembre 2013, in -OMISSIS-, veniva sorpreso in prossimità (...) ”
Per la vicenda in argomento, il Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” ordinava inchiesta formale e, acquisita la relazione finale dell’ufficiale inquirente, deferiva l’inquisito al giudizio di una Commissione di Disciplina la quale, nella seduta del 4 luglio 2022, lo riteneva contestualmente “non meritevole di permanere in ferma” e “non meritevole di conservare il grado”.
Con la determinazione gravata, notificata il 12.10.2022, veniva disposta nei riguardi del ricorrente, la “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”.
3.2. Ricostruiti i fatti nel loro svolgimento temporale, premessa la discrezionalità amministrativa in ordine alla valutazione della gravità dei fatti contestati in sede disciplinare (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 07/01/2021, n. 235) ed alla individuazione della sanzione da applicare (T.A.R. Roma, sez. I, 04/05/2021, n. 5214), il Collegio ritiene non irragionevole, né arbitraria, la decisione dell'Amministrazione intimata che, a valle dell’archiviazione disposta per prescrizione, ha avviato una inchiesta formale e, successivamente, un procedimento disciplinare, all’esito del quale è stata comminata la sanzione massima della perdita del grado.
Nello specifico – ed esaminando il primo profilo di censura attinente alla violazione del principio del ne bis in idem – il Collegio rileva che, per pacifica giurisprudenza, il procedimento penale ed il procedimento disciplinare sono fra loro autonomi e indipendenti.
Più in particolare, si richiama sul punto la giurisprudenza, sia civile (Corte di cassazione, sez. lav., 26 ottobre 2017, n. 25485) che amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2025 n. 9715; sez. II, 3 novembre 2023, n. 9549), la quale ha “ costantemente escluso che le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro pubblico abbiano natura penale ai fini dell’applicazione del divieto di ne bis in idem perché il potere disciplinare non è espressione di una pretesa punitiva dell’autorità pubblica. La sanzione disciplinare, infatti, è strettamente correlata al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente, potere che comprende in sé quello di reagire alle condotte del lavoratore che integrano inadempimento del rapporto di servizio. In quanto preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, la sanzione disciplinare non assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l’interesse che attraverso la stessa si persegue, anche qualora i fatti commessi integrino illecito penale, è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto ” (Cons. St., IV, n. 2348/2026).
La natura non punitiva della sanzione disciplinare nonché la diversità e l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale escludono, quindi, che il ricorrente possa invocare il principio di ne bis in idem per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato in relazione ai fatti contestati in sede penale.
Rispetto alla sanzione penale, la misura disciplinare rappresenta “ un atto doveroso e dal contenuto vincolato, tale da costituire, insieme a essa, una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (escludendosi così un’eventuale violazione del divieto di bis in idem, secondo i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza 15 novembre 2016, A and B v. Norway) ” (Cons. St., II, n. 10438/2025).
Alla luce delle coordinate interpretative sopra evidenziate, che vanno ribadite anche in questa sede, la censura in esame non può trovare accoglimento.
3.3. Avuto riguardo al secondo profilo di ricorso, con cui si lamenta una mancata autonoma valutazione dei fatti, il Collegio evidenzia preliminarmente come, se è vero che il decreto di archiviazione per prescrizione del reato non conduce ad un accertamento definitivo del fatto né all'affermazione di una responsabilità penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, tuttavia “ la pronuncia di non doversi procedere, in ogni caso, non è assolutoria nel merito ” (TAR Lazio, IV, n. 14665/2025; cfr. anche, TAR Lazio, I, n. 291/2023).
Nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha adempiuto al suo obbligo di svolgere una propria autonoma valutazione dei fatti addebitati all'incolpato, ritenendo, all’esito del procedimento disciplinare, che gli stessi fossero fondati.
Invero, come emerge dagli atti di causa, l’istruttoria alla base del provvedimento disciplinare impugnato è stata articolata, svolta nel contraddittorio con l’incolpato e ha avuto ad oggetto i fatti posti alla base della contestazione.
Più in particolare, la relazione finale dell’ufficiale inquirente ha ritenuto fondato l’addebito, tenendo conto di diversi elementi e basandosi sull’esame del comportamento del ricorrente nelle diverse fasi della vicenda, ivi inclusa l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la mancata rinuncia ai termini della prescrizione, la posteriorità della documentazione medica rispetto ai fatti, l’esistenza di precedenti disciplinari (cfr. all.ti 2-4 depositati il 4.2.2023).
Tali circostanze – proprio nella ricordata autonomia della responsabilità disciplinare – appaiono dirimenti e idonei a fondare l’accertamento contenuto nella contestazione disciplinare, così come la rilevata lesione del prestigio dell’Istituzione di appartenenza, la quale “ non presuppone necessariamente che i fatti abbiano avuto una (più o meno) ampia risonanza mediatica, essendo per contro necessario (ma anche sufficiente) che essi risultino in contrasto con i doveri connessi al giuramento, agli obblighi di servizio e al senso di responsabilità, nonché ai principi di rettitudine e di esemplarità che devono sempre connotare un militare anche al di fuori dal servizio ” (TAR Lazio, I-bis, n. 20414/2025). Invero, il predetto contrasto appare intrinsecamente sussistente nelle condotte contestate giacché lesive dell’autodeterminazione sessuale di persone minori di età, che rappresenta un bene di somma importanza ordinamentale e alla cui tutela è istituzionalmente preposta anche la stessa Arma dei Carabinieri.
3.4. Con riguardo, infine, al profilo di censura circa l’asserita non proporzionalità e incongruità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, deve osservarsi preliminarmente che “ l'individuazione della sanzione da irrogare nel caso concreto spetta a chi dispone del potere/dovere disciplinare ed è frutto di una valutazione discrezionale, competendo al giudice amministrativo esclusivamente la verifica circa la presenza di errori manifesti o di vizi macroscopici che possono inficiare il procedimento o il provvedimento disciplinare. In sostanza, in materia di sanzioni disciplinari, il principio di proporzionalità non può consentire al giudice amministrativo di sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione, essendo possibile solo verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti e circostanze tali da indurre la medesima Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1993). ” (TAR Lazio, I, n. 5214/2021).
Nella fattispecie de qua , invero, la motivazione del provvedimento disciplinare rende chiaro il disvalore della condotta del ricorrente laddove afferma che il comportamento perpetrato dallo stesso evidenzia una palese ed oggettiva violazione dei doveri assunti dal militare con il giuramento e una condotta sicuramente antigiuridica e particolarmente disdicevole per un militare, in grado di ripercuotersi, per il principio di immedesimazione, tipico degli appartenenti alle Forze armate, in senso negativo su queste ultime.
L’Amministrazione, come sopra evidenziato, ha congruamente motivato nel provvedimento impugnato le circostanze concrete e le ragioni sottese all’irrogazione di tale sanzione ed ha, altresì, preso in considerazione le memorie difensive, dal cui esame, in sostanza, non sono emersi elementi idonei a superare la contestazione della condotta che ha generato il procedimento disciplinare, anche tenuto conto delle ragioni giustificative del comportamento.
Peraltro, nemmeno colgono nel segno le censure di irragionevolezza della sanzione inflitta rispetto ai precedenti di carriera del ricorrente medesimo, posto che questi era stato già destinatario di tre procedimenti disciplinari (all.to 11).
La scelta, dunque, di irrogare la sanzione della perdita del grado in relazione ai fatti contestati non appare inficiata dai vizi lamentati dal ricorrente, né sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, né sotto il profilo della proporzionalità ed irragionevolezza: il provvedimento impugnato, invero, ha correttamente valorizzato sia gli aspetti procedurali sia gli aspetti sostanziali della vicenda, in relazione ai quali è stata disposta la sanzione. L’individuazione di quest’ultima è insindacabile dal giudice amministrativo, se non per manifesta illogicità o abnormità dell'azione amministrativa, che nel caso di specie, per le argomentazioni evidenziate, non si rilevano.
4. – Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
IR IE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR IE RO | EN BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.