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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2024, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
RGAC 1186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Melito Porto Salvo, il 26.09.1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Scarfò, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Vico
Posta, n. 1/a ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
02.03.1981 e residente a Sant'Agata Li Battiati (CT), in Via Francesco Lo Jacono, n.
11, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Privitera, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Misterbianco (CT), Via Palermo,
n. 35 ha eletto domicilio
-resistente-
1 Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.11.2023, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e in particolare sulla richiesta di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2023, sottoposto al visto della Procura della
Repubblica – Sede (in data 23.10.2023), ha Parte_1
proposto domanda al fine di far dichiarare la separazione giudiziale con il resistente, deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
SC (RC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria al n. 149, parte II, Serie B, u.1, in data 28.09.2012, scegliendo il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
- che dall'unione sono nati due figli, entrambi minorenni: PE (il 19.07.2013) e
(il 13.07.2017); Per_1
- che nel giugno del 2022 il resistente le aveva fatto pervenire una Pec con cui chiedeva la separazione e che, a seguito di ciò, avevano raggiunto un accordo, sottoscritto da entrambe le parti nel luglio 2022, al fine di ottenere l'omologa della separazione;
- che il resistente ha manifestato delle criticità nel riuscire a rapportarsi con il figlio maggiore PE e, pertanto, entrambi i genitori avevano intrapreso un percorso psicoterapeutico al fine di riuscire a ristabilire un normale e positivo rapporto genitore/figlio;
- che l'accordo raggiunto nel luglio 2022 è venuto meno a causa del comportamento prevaricatore e litigioso del resistente;
2 - che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente, ma che sussiste un divario reddituale tra la stessa e il resistente: la è impiegata presso la Pt_1 Org_1
con sede a Reggio Calabria, mentre il è un militare dell'Arma dei carabinieri CP_1
Org in servizio presso la di Reggio Calabria.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, previa autorizzazione a vivere separati con l'impegno del reciproco rispetto;
- Assegnare la casa familiare corrente in Reggio Calabria con l'utilizzo dei mobili che la corredano, alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai Parte_1
minori PE e;
Per_1
- Disporre l'affido condiviso dei figli minori PE e con collocazione Per_1
privilegiata presso la madre;
- Disporre un assegno di mantenimento in capo al sig. in favore della CP_1 ricorrente in misura non inferiore ad € 200.00 mensili rivalutabili annualmente, tenuto conto delle disparità reddituali e delle condizioni di salute della stessa;
- Disporre un assegno di mantenimento che il dovrà versare alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per i figli minori in misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 Pt_1
Org_ a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
- Disporre che le spese straordinarie per i figli minori, secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute in misura del 70% a carico del
e del 30% a carico della - Disporre il diritto di visita per il padre, CP_1 Pt_1 per come di fatto già programmato in due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alle 20,00;
- Disporre che il sig. potrà trascorrere due weekend al mese con i figli CP_1
compreso il pernotto dal sabato mattina sino alla domenica sera seguendo il criterio dell'alternanza con la Pt_1
- Disporre che le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai minori con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza (vigilie con un genitore/festività con l'altro e così per anni alterni); - Disporre il che il sig. potrà trascorrere CP_1
3 un periodo estivo con i figli di un mese anche non consecutivo, programmato annualmente con la sig.ra entro il mese di maggio”. Pt_1
Con atto depositato il 10.10.2023 si è costituito il resistente, il quale deduceva che:
- l'accordo per addivenire a una separazione è venuto meno in quanto il diritto di visita previsto, nei fatti, è divenuto inesistente a causa del perdurare delle problematicità nella relazione con il figlio PE, nonché per la difficoltà di pagare la maxi-rata della macchina, rimasta nella disponibilità della di € 13.565,99 per il mese di aprile Pt_1
2023;
- il rapporto padre/figlio è segnato dalla condotta omissiva/comissiva della ricorrente e non dal carattere autorevole del resistente e che ciò ha ripercussioni anche nelle relazioni tra il figlio PE e i nonni paterni.
Alla luce di tali premesse, il resistente ha chiesto di:
“- dichiarare la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori PE e , con Per_2
collocamento degli stessi presso la genitrice, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla predetta, sulla quale graveranno le spese di gestione ordinaria dell'immobile;
- garantire il diritto di visita del padre, anche a garanzia del diritto dei minori alla bigenitorialità. All'uopo prevedere - come di fatto avviene - in ragione delle esigenze lavorative del padre e degli impegni scolastici/extrascolastici dei figli PE e
, che i figli trascorrano almeno due pomeriggi alla settimana con il padre e Per_2
precisamente il martedì ed il giovedì, con impego del predetto di prelevare personalmente i figli da scuola e seguirli sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate.
Prevedere, inoltre, la condivisione della cena presso la casa paterna, con rientro della prole presso la casa familiare alle ore 21.00 affinchè i figli godano della quotidianità in condivisione con il padre, scongiurando che il diritto di visita si traduca in un mero
“servizio” per l'espletamento alle attività extra-scolastiche.
4 Prevedere, inoltre, il pernotto dei figli presso la casa paterna a settimane alterne dalla sera del venerdì alle ore 18.00 della domenica successiva affinchè gli stessi godano di maggior tempo da trascorrere tutti insieme. Garantire le festività comandate secondo il principio dell'alternanza o secondo altre modalità di gestione ritenute idonee ed adeguate dall'Ill.mo Decidente al caso di specie, anche al fine di garantire al resistente ed ai minori di organizzare logisticamente e poter trascorrere le festività comandate con gli anziani genitori/nonni a Catania.
Inoltre, per il periodo estivo, prevedere che i minori trascorreranno con il padre un mese anche non consecutivo, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
Purtroppo, sul punto necessita scindere la posizione dei due minori, atteso che il più piccolo dei fratelli, il minore , frequenta regolarmente il padre, Per_2
contrariamente al fratello PE, per le problematiche sopra esposte, anche in ragione della condotta materna (per come rilevato dalla Dott.ssa ). Pt_2
Pertanto, nell'interesse del minore PE, Voglia l'Ill.mo Decidente predisporre tempestivamente modalità di recupero del rapporto genitoriale padre/figlio con tempi
e modi che riterrà idonei al caso di specie mediante l'intervento degli operatori/professionisti all'uopo incaricati. Un intervento certamente necessario anche in ragione del coinvolgimento indiretto del piccolo che manifesta Per_2
l'esigenza di vivere il contatto/unione tra i due fratelli ed il padre;
- rigettare la formulata richiesta di mantenimento a favore della ricorrente in ragione di quanto eccepito dalla scrivente difesa e documentato in atti;
- porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, provvedendo dunque al pagamento dei ratei trimestrali pari ad euro 1.515,86, quale voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale al soddisfacimento delle esigenze della prole, con aggiunta dell'importo di euro 300,00/400,00 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento nell'interesse della prole, da corrispondere mensilmente alla signora oltre Pt_1 al pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria nell'interesse dei figli;
- adottare i provvedimenti ritenuti idonei al caso di specie in ragione della rappresentata ingerenza degli ascendenti materni;
- rigettare ogni altra richiesta di accertamento formulata dalla resistente;
5 All'udienza del 16.11.2023, effettuato il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi a tutte le richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato il 20.4.23, nei
[...] Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 28.09.2012 presso il Comune di Controparte_1
Reggio Calabria, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 149, parte II, Serie B, u.1;
2) manda all'ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni;
3) rimette la causa in istruttoria per le ulteriori statuizioni come da separata ordinanza.
Spese alla pronuncia definitiva.
Reggio Calabria, 09/02/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna PE Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 1186 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Melito Porto Salvo, il 26.09.1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Scarfò, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Vico
Posta, n. 1/a ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
02.03.1981 e residente a Sant'Agata Li Battiati (CT), in Via Francesco Lo Jacono, n.
11, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Privitera, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Misterbianco (CT), Via Palermo,
n. 35 ha eletto domicilio
-resistente-
1 Nonché
Procuratore della Repubblica presso Procura della Repubblica – Sede
-interveniente-
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.11.2023, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e in particolare sulla richiesta di declaratoria della separazione personale dei coniugi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2023, sottoposto al visto della Procura della
Repubblica – Sede (in data 23.10.2023), ha Parte_1
proposto domanda al fine di far dichiarare la separazione giudiziale con il resistente, deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
SC (RC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria al n. 149, parte II, Serie B, u.1, in data 28.09.2012, scegliendo il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
- che dall'unione sono nati due figli, entrambi minorenni: PE (il 19.07.2013) e
(il 13.07.2017); Per_1
- che nel giugno del 2022 il resistente le aveva fatto pervenire una Pec con cui chiedeva la separazione e che, a seguito di ciò, avevano raggiunto un accordo, sottoscritto da entrambe le parti nel luglio 2022, al fine di ottenere l'omologa della separazione;
- che il resistente ha manifestato delle criticità nel riuscire a rapportarsi con il figlio maggiore PE e, pertanto, entrambi i genitori avevano intrapreso un percorso psicoterapeutico al fine di riuscire a ristabilire un normale e positivo rapporto genitore/figlio;
- che l'accordo raggiunto nel luglio 2022 è venuto meno a causa del comportamento prevaricatore e litigioso del resistente;
2 - che entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente, ma che sussiste un divario reddituale tra la stessa e il resistente: la è impiegata presso la Pt_1 Org_1
con sede a Reggio Calabria, mentre il è un militare dell'Arma dei carabinieri CP_1
Org in servizio presso la di Reggio Calabria.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, previa autorizzazione a vivere separati con l'impegno del reciproco rispetto;
- Assegnare la casa familiare corrente in Reggio Calabria con l'utilizzo dei mobili che la corredano, alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai Parte_1
minori PE e;
Per_1
- Disporre l'affido condiviso dei figli minori PE e con collocazione Per_1
privilegiata presso la madre;
- Disporre un assegno di mantenimento in capo al sig. in favore della CP_1 ricorrente in misura non inferiore ad € 200.00 mensili rivalutabili annualmente, tenuto conto delle disparità reddituali e delle condizioni di salute della stessa;
- Disporre un assegno di mantenimento che il dovrà versare alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per i figli minori in misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 Pt_1
Org_ a figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
- Disporre che le spese straordinarie per i figli minori, secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute in misura del 70% a carico del
e del 30% a carico della - Disporre il diritto di visita per il padre, CP_1 Pt_1 per come di fatto già programmato in due giorni a settimana dall'uscita di scuola sino alle 20,00;
- Disporre che il sig. potrà trascorrere due weekend al mese con i figli CP_1
compreso il pernotto dal sabato mattina sino alla domenica sera seguendo il criterio dell'alternanza con la Pt_1
- Disporre che le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai minori con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza (vigilie con un genitore/festività con l'altro e così per anni alterni); - Disporre il che il sig. potrà trascorrere CP_1
3 un periodo estivo con i figli di un mese anche non consecutivo, programmato annualmente con la sig.ra entro il mese di maggio”. Pt_1
Con atto depositato il 10.10.2023 si è costituito il resistente, il quale deduceva che:
- l'accordo per addivenire a una separazione è venuto meno in quanto il diritto di visita previsto, nei fatti, è divenuto inesistente a causa del perdurare delle problematicità nella relazione con il figlio PE, nonché per la difficoltà di pagare la maxi-rata della macchina, rimasta nella disponibilità della di € 13.565,99 per il mese di aprile Pt_1
2023;
- il rapporto padre/figlio è segnato dalla condotta omissiva/comissiva della ricorrente e non dal carattere autorevole del resistente e che ciò ha ripercussioni anche nelle relazioni tra il figlio PE e i nonni paterni.
Alla luce di tali premesse, il resistente ha chiesto di:
“- dichiarare la separazione dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori PE e , con Per_2
collocamento degli stessi presso la genitrice, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla predetta, sulla quale graveranno le spese di gestione ordinaria dell'immobile;
- garantire il diritto di visita del padre, anche a garanzia del diritto dei minori alla bigenitorialità. All'uopo prevedere - come di fatto avviene - in ragione delle esigenze lavorative del padre e degli impegni scolastici/extrascolastici dei figli PE e
, che i figli trascorrano almeno due pomeriggi alla settimana con il padre e Per_2
precisamente il martedì ed il giovedì, con impego del predetto di prelevare personalmente i figli da scuola e seguirli sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate.
Prevedere, inoltre, la condivisione della cena presso la casa paterna, con rientro della prole presso la casa familiare alle ore 21.00 affinchè i figli godano della quotidianità in condivisione con il padre, scongiurando che il diritto di visita si traduca in un mero
“servizio” per l'espletamento alle attività extra-scolastiche.
4 Prevedere, inoltre, il pernotto dei figli presso la casa paterna a settimane alterne dalla sera del venerdì alle ore 18.00 della domenica successiva affinchè gli stessi godano di maggior tempo da trascorrere tutti insieme. Garantire le festività comandate secondo il principio dell'alternanza o secondo altre modalità di gestione ritenute idonee ed adeguate dall'Ill.mo Decidente al caso di specie, anche al fine di garantire al resistente ed ai minori di organizzare logisticamente e poter trascorrere le festività comandate con gli anziani genitori/nonni a Catania.
Inoltre, per il periodo estivo, prevedere che i minori trascorreranno con il padre un mese anche non consecutivo, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
Purtroppo, sul punto necessita scindere la posizione dei due minori, atteso che il più piccolo dei fratelli, il minore , frequenta regolarmente il padre, Per_2
contrariamente al fratello PE, per le problematiche sopra esposte, anche in ragione della condotta materna (per come rilevato dalla Dott.ssa ). Pt_2
Pertanto, nell'interesse del minore PE, Voglia l'Ill.mo Decidente predisporre tempestivamente modalità di recupero del rapporto genitoriale padre/figlio con tempi
e modi che riterrà idonei al caso di specie mediante l'intervento degli operatori/professionisti all'uopo incaricati. Un intervento certamente necessario anche in ragione del coinvolgimento indiretto del piccolo che manifesta Per_2
l'esigenza di vivere il contatto/unione tra i due fratelli ed il padre;
- rigettare la formulata richiesta di mantenimento a favore della ricorrente in ragione di quanto eccepito dalla scrivente difesa e documentato in atti;
- porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, provvedendo dunque al pagamento dei ratei trimestrali pari ad euro 1.515,86, quale voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale al soddisfacimento delle esigenze della prole, con aggiunta dell'importo di euro 300,00/400,00 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento nell'interesse della prole, da corrispondere mensilmente alla signora oltre Pt_1 al pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria nell'interesse dei figli;
- adottare i provvedimenti ritenuti idonei al caso di specie in ragione della rappresentata ingerenza degli ascendenti materni;
- rigettare ogni altra richiesta di accertamento formulata dalla resistente;
5 All'udienza del 16.11.2023, effettuato il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi a tutte le richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato il 20.4.23, nei
[...] Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 28.09.2012 presso il Comune di Controparte_1
Reggio Calabria, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 149, parte II, Serie B, u.1;
2) manda all'ufficiale di Stato civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni;
3) rimette la causa in istruttoria per le ulteriori statuizioni come da separata ordinanza.
Spese alla pronuncia definitiva.
Reggio Calabria, 09/02/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna PE Campagna
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