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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2024, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione CIVILE
Il Giudice
nella persona del magistrato dott. Andrea Canepa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 954/2022 tra:
- e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Paola Capuano;
attori;
nei confronti di pagina 1 di 5 - , ed;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
convenuti contumaci;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti attrici agivano in giudizio nei confronti degli altri condomini al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di formazione delle tabelle millesimali relative al condominio,
sito in Sesto San Giovanni via Madonna del Bosco 163, nel quale le stesse sono comproprietarie di un appartamento e di due box.
I convenuti rimanevano contumaci.
La domanda deve ritenersi ammissibile atteso che è interesse di ciascun condomino che il sia dotato di uno strumento legale tale da consentire una corretta Parte_3
ripartizione delle spese comuni;
ciò al fine di evitare suddivisioni inique e di prevenire l'insorgenza di possibili contenziosi tra i condomini. Qualora non vi sia accordo tra questi ultimi per la formazione di un criterio di ripartizione appare pertanto del tutto legittimo il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Nel merito la domanda può essere accolta sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa che ha provveduto all'elaborazione del suddetto criterio di ripartizione pagina 2 di 5 nel contraddittorio tra le parti le quali non hanno sollevato obiezioni all'operato del tecnico incaricato dal Tribunale.
Trattandosi di giudizio che può considerarsi instaurato nell'interesse di tutti i condomini pare equo addivenire ad una parziale compensazione delle spese di lite (determinate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta) suddividendole tra tutte le parti in causa sulla base della nuova tabella millesimale;
per le medesime ragioni anche le spese di CTU possono essere ripartire allo stesso modo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara il diritto delle parti attrici alla formazione delle tabelle millesimali relative al condominio sito in Sesto San Giovanni Via Madonna del Bosco 163 e dispone che le suddette tabelle si identifichino con quelle elaborate dal CTU.
2) Liquida le spese di giudizio in euro 600,00 per spese ed euro 4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge disponendo la ripartizione di tali spese tra tutte le parti in causa sulla base delle nuove tabelle millesimali.
3) Ripartisce le spese di CTU tra tutte le parti in causa sulla base delle nuove tabelle millesimali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 21 Maggio 2024.
pagina 3 di 5 Il Giudice
Andrea Canepa
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione CIVILE
Il Giudice
nella persona del magistrato dott. Andrea Canepa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 954/2022 tra:
- e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Paola Capuano;
attori;
nei confronti di pagina 1 di 5 - , ed;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
convenuti contumaci;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti attrici agivano in giudizio nei confronti degli altri condomini al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di formazione delle tabelle millesimali relative al condominio,
sito in Sesto San Giovanni via Madonna del Bosco 163, nel quale le stesse sono comproprietarie di un appartamento e di due box.
I convenuti rimanevano contumaci.
La domanda deve ritenersi ammissibile atteso che è interesse di ciascun condomino che il sia dotato di uno strumento legale tale da consentire una corretta Parte_3
ripartizione delle spese comuni;
ciò al fine di evitare suddivisioni inique e di prevenire l'insorgenza di possibili contenziosi tra i condomini. Qualora non vi sia accordo tra questi ultimi per la formazione di un criterio di ripartizione appare pertanto del tutto legittimo il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Nel merito la domanda può essere accolta sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa che ha provveduto all'elaborazione del suddetto criterio di ripartizione pagina 2 di 5 nel contraddittorio tra le parti le quali non hanno sollevato obiezioni all'operato del tecnico incaricato dal Tribunale.
Trattandosi di giudizio che può considerarsi instaurato nell'interesse di tutti i condomini pare equo addivenire ad una parziale compensazione delle spese di lite (determinate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta) suddividendole tra tutte le parti in causa sulla base della nuova tabella millesimale;
per le medesime ragioni anche le spese di CTU possono essere ripartire allo stesso modo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara il diritto delle parti attrici alla formazione delle tabelle millesimali relative al condominio sito in Sesto San Giovanni Via Madonna del Bosco 163 e dispone che le suddette tabelle si identifichino con quelle elaborate dal CTU.
2) Liquida le spese di giudizio in euro 600,00 per spese ed euro 4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge disponendo la ripartizione di tali spese tra tutte le parti in causa sulla base delle nuove tabelle millesimali.
3) Ripartisce le spese di CTU tra tutte le parti in causa sulla base delle nuove tabelle millesimali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 21 Maggio 2024.
pagina 3 di 5 Il Giudice
Andrea Canepa
pagina 4 di 5
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