Decreto decisorio 24 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 24/06/2021, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 01838/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2015, proposto da
Azienda Vitivinicola Tenute EL & SC S.p.A. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Conti, Fabio Todarello, Maria Chiara Berra, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, piazza della Repubblica 2;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Fantappiè, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, 1;
Provincia di Siena, Artea - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, Provincia di Siena Servizio Sviluppo Rurale non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 141527 del 17 agosto 2015, inviata a mezzo PEC nella stessa data con la quale la Provincia di Siena ha comunicato all'Azienda Viti vinicola Tenute EL & SC S.p.A. - Società Agricola (''EL & SC"), nonché a Terizzo & Puthod S.r.1. – Società Agricola ("Teruzzi• & Puthod") che è stata respinta la domanda iniziale n. 2012PSR121000000000721809040520280101 presentata da Tenute EL & SC con conseguente decadenza del contributo pari ad euro 38.844,35 e revoca dell'atto di assegnazione prot. n. 114260 del 28 luglio 2014, poiché "l 'azienda Soc. Agr Teruzzi e Puthod srl non può subentrare a pieno titolo alla riscossione del contributo da liquidare a saldo, assegnato in fase di ammissibilità alla ditta "Azienda Vitivinicola Tenute EL e SC spa" […]";
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare:
- della determinazione dirigenziale n. 1855 dell'11/08/2015, con cui è stata respinta la domanda iniziale n. 2012PSR121000000000721809040520280101 presentata da EL & SC;
- del parere espresso dal gruppo di coordinamento Regionale- Regione Toscana/Enti locali/Artea in data 14.04.2015, da cui emerge che l'azienda agricola "Soc. Agr. Teruzzi & Puthod srl" non può subentrare a pieno titolo alla riscossione del contributo da liquidare a saldo, assegnato in fase di ammissibilità alla ditta "Azienda Viti vinicola Tenute EL & SC spa";
- del Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (''DAR"), approvato con DGR n. 685 del 19 luglio 2010 e s.m.i., nella parte in cui al paragrafo l "Condizioni generali - possibilità di subentro" debba essere inteso nel senso indicato dall'Amministrazione provinciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 19 novembre 2015;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm., in data 28 novembre 2020, e che lo stesso è stato ricevuto dalla parte ricorrente in pari data;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Firenze il giorno 23 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Rosaria Trizzino |
IL SEGRETARIO