Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento:
- della determina contenuta nella comunicazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare di cui al f.n. -OMISSIS- datata -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui il Direttore della 3^ Divisione ha disposto “ il rigetto dell'istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata il -OMISSIS- dall'Appuntato Scelto -OMISSIS- nato a -OMISSIS-, a motivo delle note dell'Avvocatura Distrettuale di Cagliari di cui alla premessa e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte ”;
- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Brigadiere in servizio presso la Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale, presentata nel 2006 (e poi reiterata nel 2015) ai sensi del d.l. n. 543/1996, convertito dalla l. n. 693/1996, e dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997, in quanto coinvolto in due procedimenti penali dinanzi al Tribunale Militare di Cagliari e al Tribunale di -OMISSIS-, conclusisi rispettivamente con sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste e di archiviazione poiché non sussistono ipotesi di reato.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che:
- in data 22 giugno 2000 in qualità di Appuntato era in servizio presso la Caserma Carabinieri di -OMISSIS- con turno 15:00-22:00;
- il giorno successivo alle ore 7:50 un Carabiniere Scelto di servizio alla Caserma constatava che sul monitor di un PC posto nell’ufficio si visualizzava la coda di stampa di alcuni “file”, da cui venivano generate tre copie identiche di uno scritto anonimo, strutturato in forma di esposto e indirizzato al Comandante della Regione C.C. Sardegna, al Comandante Provinciale C.C. di -OMISSIS- e al Comandante di Compagnia C.C. di -OMISSIS-, nel quale erano indicate irregolarità e frasi diffamatorie riguardanti il Comandante della Stazione (Mar.Ca. -OMISSIS-) e il sottordine al medesimo reparto (Mar. -OMISSIS-), in modo tale da gettare discredito sulla vita privata e sull’operato durante il servizio del Maresciallo -OMISSIS-, con accuse rivolte anche nei confronti del Comandante della Stazione;
- poiché dalle indagini emergeva che il ricorrente, come visto, era di turno dalle 15.00 alle 22.00 del giorno precedente, a suo carico veniva aperto un procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di -OMISSIS-, che veniva archiviato nel 2001 “ in quanto non è stato identificato con certezza l’autore dello scritto anonimo, né lo stesso risulta indirizzato a taluna delle Autorità di cui all’art. 368 c.p., i fatti esposti nei confronti Mar. -OMISSIS- e -OMISSIS- sussistono ”;
- veniva inoltre aperto un procedimento penale innanzi al Tribunale militare di Cagliari per il reato di “DIFFAMAZIONE PLURIMA PLURIAGGRAVATA” (art. 81, comma 1, c.p.; artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 c.p.m.p.), “ perché Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, ivi, alle ore 21.39 del 22.6.2000, offendeva la reputazione del M.llo -OMISSIS- -OMISSIS- e del M.llo -OMISSIS- -OMISSIS-, creando sul personal computer in dotazione alla Stazione un documento […]”, che veniva definito con sentenza del 2002 del GUP di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;
- il ricorrente presentava quindi, in data 24.3.2006, istanza di rimborso delle spese legali sostenute ai sensi di quanto previsto dal d.l. n. 543\1996, convertito dalla l. n. 693\1996, e dall’art. 18 del d.l. n. 67\1997, convertito dalla l. n. 135\1997, che veniva reiterata il 16 maggio 2015 in risposta anche ad un parere sfavorevole dell’Avvocatura dello Stato nel frattempo trasmessogli;
- il Ministero, infine, con la determina gravata, ha rigettato l’istanza recependo le motivazioni trasmessegli dall’Avvocatura dello Stato, aventi il seguente tenore:
“ Nel caso di specie, il fatto di cui è risultato imputato il dipendente non appare riconducibile all’espletamento di alcuna funzione o compito connesso al servizio. Siffatta estraneità è accentuata dalla forma anonima della missiva, che non consente in alcun modo di apprezzare l’azione ascritta al dipendente, ancorché posta in essere durante ed in occasione della prestazione lavorativa, come svolgimento (sia pure scorretto) del servizio. Le osservazioni del Tribunale Militare, sopra riportate, sulla sicura negativa connotazione del fatto sotto il profilo disciplinare, appaiono supportare tale considerazione, peraltro già espressa negli allegati pareri contrari al rimborso del Comando Interregionale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Non si ritengono, perciò, sussistenti i presupposti dell’ammissibilità al rimborso ”.
1.2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure, condensate in un unico motivo:
“ ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ERRONEA E FALSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA ”, in quanto:
- “ il ricorrente è stato tratto in giudizio esclusivamente perché Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, all’ora della presunta commissione del fatto reato a lui addebitato ”, ma sarebbe escluso che sia stato l’autore dello scritto anonimo, ed anzi l’interessato sarebbe “ soggetto passivo dell’azione delittuosa dalla quale si poteva esimere soltanto non essendo in servizio ” (ipotesi rientrante pienamente tra quelle individuate dall’art. 18 del d.l. n. 67\1997 per il rimborso delle spese legali);
- sia dal provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, sia dalla sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale Militare di Cagliari, non appellata, risulta che il militare non ha redatto lo scritto diffamatorio;
- non sarebbe nemmeno “ possibile addossare allo stesso -OMISSIS- la totale responsabilità del presidio della struttura dal momento che le chiavi di accesso, fatto anomalo, non erano nella disponibilità esclusiva del piantone ”;
- l’art. 18 del d.l. n. 67/1997 ammette la risarcibilità non soltanto per i fatti o gli atti connessi al servizio ma anche per “ l’assolvimento di obblighi istituzionali ” del dipendente, come sarebbe avvenuto nella vicenda per cui è causa, nella quale il ricorrente, comandato, nella qualità di “piantone”, al presidio della Caserma dei Carabinieri di -OMISSIS-, aveva il dovere di coordinare i servizi e l’obbligo di permanere nella caserma durante tutto l’orario prestabilito;
- il servizio in caserma del ricorrente era quindi un obbligo istituzionale a cui lo stesso era stato comandato e dal quale in alcun modo si poteva esimere: da ciò la conferma del rapporto di strumentalità che giustificherebbe, appieno ed in conformità all’art. 18 del d.l. n. 67/1997, la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute;
- non sarebbe nemmeno ravvisabile alcun conflitto d’interessi tra il dipendente e l’Amministrazione in ragione di possibili risvolti in sede disciplinare derivanti dai fatti ascritti all’interessato (ciò che escluderebbe il rimborso), in quanto nessun procedimento disciplinare è stato attivato a carico del ricorrente « ed anzi il suo stato di servizio risulta totalmente “pulito” avendo nel frattempo goduto di promozioni per i “consolidati meriti di servizio” »;
- in conclusione, poiché le spese di patrocinio sono state sostenute dal ricorrente per difendersi da un’accusa di “DIFFAMAZIONE PLURIMA AGGRAVATA” perché Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, all’ora della presunta commissione del fatto-reato a lui addebitato, e poiché la sentenza ha accertato che il fatto-reato allo stesso addebitato non sussiste, è da escludersi che nel caso di specie, avuto riguardo alla condotta oggetto di vaglio penale, il ricorrente abbia travalicato, omesso o mancato i limiti delle proprie funzioni istituzionali in guisa da interrompere il nesso di strumentalità tra condotta e servizio svolto, richiesto dal più volte citato art. 18 ai fini dell’ottenimento del rimborso delle spese legali.
1.3. Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
1.4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive difese con memoria (il Ministero) e repliche (il ricorrente).
1.5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va stralciata dagli atti di causa la memoria di replica del ricorrente, in quanto depositata fuori termine ( id est : alle ore 16:19 del 9.1.2025, ossia dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile).
3. Passando al merito, il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Il provvedimento impugnato e la questione sottesa devono essere esaminati alla luce della normativa rilevante, ovvero dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, secondo il quale “ le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ”.
Il dato letterale è chiaro nel circoscrivere la fattispecie oggettiva alle ipotesi di “ fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali ”, in relazione ai quali il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale, per quanto qui rileva, risultandone assolto.
La norma, quindi, àncora il rimborso delle spese legali al triplice presupposto che:
a) il giudizio sia stato promosso nei confronti del dipendente;
b) riguardi atti o fatti connessi alle funzioni esercitate;
b) si concluda con l’esclusione della responsabilità.
Il primo e il terzo di tali presupposti non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio. Quanto al secondo, invece, sul quale si incentra la questione controversa, va rammentato che secondo la giurisprudenza amministrativa costante, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, l’imputazione deve riguardare un’attività svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell’ente e, come tale, dev’essere imputabile a quest’ultimo (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 406 del 27.5.2024; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1190 del 26 febbraio 2013 e n. 1568 del 5 aprile 2017; più recentemente, C.G.A.R.S., Sez. giurisdizionale, sentenze nn. 185 e 186 del 4.3.2021, riguardanti la vicenda di un appartenente alla guardia di finanza assolto, per non avere commesso il fatto, da imputazioni di concorso in frode informatica e corruzione in atti contrari ai doveri di ufficio).
Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere in maniera indiscriminata il diritto al rimborso delle spese legali in ogni ipotesi di reato proprio, indipendentemente da qualsiasi collegamento del fatto addebitato con l’interesse dell’Amministrazione e con l’adempimento degli obblighi istituzionali: il che non può essere consentito, posto che la ratio , evidente peraltro, della disposizione, è quella di sollevare da un onere economico il dipendente che ne sia stato gravato in dipendenza dell’adempimento dei doveri del proprio ufficio (conf. Cons. Stato, n. 1568/2017, cit., con riferimento a una vicenda che aveva visto prosciolto, per non avere commesso il fatto, un appartenente alla guardia di finanza, sottoposto a procedimento penale per i reati di favoreggiamento personale e rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio).
Il rimborso delle spese di patrocinio legale ha infatti lo scopo di dare seguito all’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza.
Di conseguenza, per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come ulteriore, fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell’interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, sicché non basta che lo svolgimento del servizio costituisca mera “occasione” per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità (T.A.R. Marche, 8 marzo 2018, n. 183; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 giugno 2016, n. 846).
Più in dettaglio, per ciò che attiene alla connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio penale, e l’espletamento del servizio, o l’assolvimento di obblighi istituzionali, la previsione di cui all’art. 18 trova applicazione a favore del dipendente il quale abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione di appartenenza, e cioè quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. “nesso di immedesimazione organica”.
La previsione di cui all’art. 18 non si applica, invece, qualora la condotta, in relazione alla quale il dipendente è stato sottoposto a procedimento penale, risulti soltanto strumentale rispetto alla prestazione dell’attività di servizio, o quando vi sia un collegamento solo occasionale, e non invece “istituzionale”, tra la condotta e la qualifica di pubblico ufficiale.
Con riferimento alla ‘connessione’ tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali, dunque, la giurisprudenza ha più volte chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’Amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8524/2020, con richiami di altri precedenti giurisprudenziali). In altri termini, la condotta oggetto della contestazione deve essere espressione della volontà della Amministrazione di appartenenza e finalizzata all’adempimento dei suoi fini istituzionali.
Si è anche chiarito che l’art. 18 – norma che incide sulla spesa pubblica - è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e dunque quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “in occasione” dell’attività lavorativa (Cass., 3 gennaio 2008, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1154; Sez. III, 8 aprile 2016, n. 1406; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Sez. IV, 14 aprile 2000, n. 2242) o quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190).
Esso, invece, non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e ‘in occasione’ dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n. 4849; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190), ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell’ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 2014, n. 6389; Sez. II, 15 maggio 2013, n. 3938/13), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l’accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all’esito del giudizio non sia stata qualificata come reato;
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).
Infatti, la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio - è quella di ‘evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere’.
Occorre, quindi, uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d’ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681) e il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale vi sia il proscioglimento per un reato proprio (commesso per la qualità di dipendente dello Stato) (così, testualmente, CGARS, sent. n. 185 del 2021 cit.).
3.2. Ritornando a un esame ravvicinato del caso di specie, l’Amministrazione, nel negare il rimborso, ha correttamente ritenuto insussistente connessione alcuna tra la condotta del militare e il servizio di istituto, posto che gli addebiti oggetto del procedimento penale escludevano qualsivoglia collegamento tra i fatti contestati, da un lato, e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali, dall’altro.
E difatti non solo non si è in presenza di un’attività imputabile all’Amministrazione, ma si discute di condotte che nel rapporto di servizio trovano, tutt’al più, una mera occasione.
Come visto sopra, il ricorrente era imputato per il reato di “ DIFFAMAZIONE PLURIMA PLURIAGGRAVATA ” (art. 81, comma 1, c.p.; artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 c.p.m.p.), “ perché Appuntato dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, ivi, alle ore 21.39 del 22.6.2000, offendeva la reputazione del M.llo -OMISSIS- -OMISSIS- e del M.llo -OMISSIS- -OMISSIS-, creando sul personal computer in dotazione alla Stazione un documento […]”.
È oltremodo evidente che la redazione di una missiva dal contenuto denigratorio, per giunta in forma anonima, sebbene posta in essere durante ed in occasione della prestazione lavorativa, non può essere in alcun modo ricondotta all’espletamento del servizio o all’assolvimento degli obblighi istituzionali dell’interessato.
Dalle considerazioni sopra svolte discende dunque che la motivazione a supporto del provvedimento gravato si presenta del tutto coerente con la normativa di riferimento e con la giurisprudenza formatasi sul punto.
Né può dirsi, alla luce delle coordinate normative, giurisprudenziali e fattuali su esposte, che il nesso di strumentalità diretta tra l’attività di servizio e i fatti addebitati al dipendente possa risiedere nell’obbligo gravante su quest’ultimo di permanere nella caserma durante tutto l’orario prestabilito.
Invero, la condotta tenuta dal ricorrente trova nel rapporto di servizio, tutt’al più, una mera occasione, venendo in rilievo, all’evidenza, condotte che sono state poste in essere per ragioni personali e chiaramente estranee a qualsiasi contesto operativo.
Come già rilevato, per giurisprudenza consolidata l’imputazione deve riguardare un’attività svolta in connessione diretta con i fini istituzionali dell’Ente e, come tale, dev’essere a esso imputabile.
È stato poi chiarito che detta connessione deve essere intesa in senso stretto, nel senso cioè che il dipendente - nel tenere la condotta penalmente rilevante (per la quale è poi stato assolto) - deve avere agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, il che si verifica quando, in relazione alla condotta oggetto del giudizio penale, sia individuabile il c.d. nesso di immedesimazione organica, nesso che certamente non sussiste nella fattispecie de qua (conf., sul punto, di recente, T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 14.4.2023, n. 1269, in cui si osserva in modo condivisibile che “ la previsione di cui all’art. 18 d.l. n. 67/1997 non si applica qualora la condotta […] sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante ed ‘in occasione’ dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816);
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l’assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055) … la ratio della regola del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio - è quella di ‘evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere’, sicché occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d’ufficio (Cons. Stato, Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735) e C.G.A. n. 999/2022).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti non sono ricavabili elementi che possano far ritenere che il ricorrente abbia agito nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, né nell’interesse dell’Amministrazione …) ”.
3.3. Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
3.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa a favore dell’Amministrazione della difesa, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.