Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2023, proposto da
Meta platforms Ireland limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Marco Berliri, Alberto Bellan ed Elisabetta Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Berliri in Roma, piazza Venezia 11;
contro
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera AGCOM n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità il 17 gennaio 2023, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media" e dell'Allegato A alla medesima delibera ad oggetto "Relazione tecnico-finanziaria – Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media", nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la delibera AGCOM n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, ad oggetto "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023" e i relativi Allegati A ("Fac-simile del Modello") e B ("Istruzioni per il Pagamento").
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa GI La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Meta platforms Ireland limited è la società di diritto irlandese che gestisce, nei mercati europei, i servizi online di Meta, tra cui i servizi di pubblicità online.
2 - Con l’odierno ricorso la società ha impugnato la delibera n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022 con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha determinato il contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media. Oggetto di gravame è altresì la connessa delibera 416/22/CONS con cui è stato approvato il modello telematico e le istruzioni per il versamento del contributo.
Il gravame è affidato a quattro motivi di ricorso, con cui la società ricorrente contesta, in sintesi:
i) la mancata corrispondenza tra il contributo e i costi amministrativi sostenuti dall’A.g.com. per l’attività di regolazione sulle concessionarie di pubblicità;
ii) la mancata corrispondenza tra il contributo e i costi amministrativi sostenuti dall’A.g.com. per l’attività di regolazione nel settore dei media;
iii) l’illegittima imposizione di oneri documentali eccessivamente gravosi, la cui inosservanza comporta conseguenze sanzionatorie particolarmente onerose;
iv) la violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE e all’art. 16 della Direttiva servizi nonché la lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà garantiti dagli artt. 41 e 42 della Costituzione e dagli articoli 16, 17 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ha pertanto chiesto l’annullamento dell’impugnata delibera, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.
3 - Resiste in giudizio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione nonché l’inammissibilità della domanda di accertamento formulata dalla ricorrente e deducendo nel merito l’infondatezza dei motivi di ricorso.
4 - All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - Vanno, anzitutto, disattese le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’A.g.com., secondo cui il gravame, non avendo ad oggetto vizi propri della delibera impugnata, sarebbe volto a ottenere un’inammissibile pronuncia di accertamento negativo del rapporto impositivo, appartenente, peraltro, alla giurisdizione del giudice tributario.
Come correttamente rilevato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato in un contenzioso analogo, infatti, il petitum sostanziale introdotto dalla ricorrente non attiene alla legittimità di un singolo atto impositivo, bensì riguarda l’impugnazione di un atto generale attuativo della norma impositiva, con cui si contesta la stessa sussistenza del potere dell’Autorità di imporre la contribuzione a un soggetto stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea.
In tale prospettiva, deve essere confermata la giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere, altresì, disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento. Quest’ultima, infatti, non è stata proposta in via autonoma, ma risulta inscindibilmente connessa alla domanda di annullamento della delibera impositiva, fondata proprio sul preliminare accertamento della non riferibilità alla società degli obblighi previsti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2025, n. 6660).
6 - Passando al merito, la controversia attiene alla legittimità della delibera n. 410/22/CONS, con la quale l’A.g.com. ha determinato, per l’anno 2023, il contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore dei servizi di media.
7 - Sul punto, occorre rilevare che la legittimità della medesima delibera è già stata oggetto di scrutinio da parte della sesta sezione del Consiglio di Stato che, con la sentenza 6660 del 2025, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui impone obblighi contributivi a prestatori stabiliti in altri Stati membri, in violazione del principio del Paese d’origine e della libertà di prestazione dei servizi.
In tale arresto, il Consiglio di Stato, conformandosi ai principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 30 maggio 2024, resa nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22, ha escluso la possibilità di imporre obblighi contributivi ai prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti in Italia, ai quali, ai sensi dell’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, non possono essere imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento.
In tale occasione, il Consiglio di Stato ha chiarito che tali principi, desumibili dalle disposizioni di portata generale della direttiva 2000/31/CE, non sono circoscrivibili al solo ambito dei servizi di intermediazione online disciplinati dal regolamento P2B, ma trovano applicazione anche ai contributi imposti ai fornitori di servizi di media audiovisivi, trattandosi di attività riconducibile ai servizi della società dell’informazione, disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2025, n. 6660).
6 - Il Collegio ritiene che le considerazioni già svolte in relazione ai ricorsi proposti avverso la medesima delibera da altri operatori del settore debbano trovare integrale applicazione anche nei confronti della ricorrente che, in quanto stabilita in Irlanda, è soggetta esclusivamente agli obblighi previsti dall’ordinamento di tale Stato membro.
7 - Va, infine, osservato che la tesi prospettata in senso contrario dall’Autorità, incentrata sulla natura tributaria del contributo - e, quindi, sulla sua afferenza ad un settore sottratto dall’ambito di applicazione della Direttiva e-commerce - è stata disattesa da un orientamento, ormai consolidato, del Consiglio di Stato (cfr. le sentenze Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6911; 25 luglio 2025, n. 6660; 15 aprile 2025, nn. 3469, 3470 e 3471; 9 maggio 2025, n. 3992; 14 maggio 2025, nn. 4152 e 4153 che il Collegio richiama, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d del c.p.a.).
Per le medesime ragioni non appare decisivo l’ulteriore assunto secondo cui il contributo potrebbe trovare giustificazione nella presunta esistenza di una stabile organizzazione dell’operatore nel territorio nazionale, circostanza che, peraltro, non risulta in alcun modo provata nel presente giudizio. In ogni caso, la nozione di stabile organizzazione di cui all’art. 162 del TUIR, rilevante ai fini dell’imposta sui redditi, non coincide con la nozione di stabilimento propria delle direttive europee di settore, che costituisce il parametro di riferimento ai fini dell’applicazione del contributo speciale dovuto all’Autorità.
8 - In conclusione, il Collegio ritiene fondato il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha contestato la violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE e all’art. 16 della Direttiva servizi. La fondatezza della censura, avendo priorità logica rispetto alle altre questioni sollevate dalla parte, consente di assorbire la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
9 - Alla luce di tanto, previa disapplicazione delle disposizioni che includono nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo le imprese non stabilite in Italia che operano nel settore dei servizi media, l’avversata delibera, unitamente ai suoi allegati, deve essere annullata.
10 - La novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, ai sensi e nei limiti indicati in motivazione, gli atti gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Scali, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
GI La AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI La AL | MA Scali |
IL SEGRETARIO