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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 6166 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2023 ed iscritto al n 6166 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fio (CF: ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale sito in Reggio Calabria via
San Sperato n. 48/a, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale Trastevere, 76,
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Reggio Calabria;
- resistente contumace -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
CONCLUSIONI delle parti: La ricorrente chiede:
“Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o
1 dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024. Conseguentemente condannarsi il al Controparte_2 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 condannarsi il
al pagamento della somma di € 2.500,00 o di Controparte_2 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto del docente a tempo determinato a percepire la c.d. Carta Docenti.
§ 1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la ricorrente premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare attualmente alle dipendenze del in qualità di docente con ultima sede di servizio Controparte_2 con contratto a tempo determinato presso l'istituto Tecnico Industriale
“Panella/ Vallauri” di Reggio Calabria, dall'1.09.2023 al 31.08.2024. Allega che ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente supplente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
- a.s. 2019/2020, dal 2.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Ist. Istr. Sup. “Augusto Righi” di Reggio Calabria;
- a.s. 2020/2021, dall'1.09.2020 al 31.08.2021 per n. 9 ore settimanali di lezione presso il Liceo Artistico “M. Frangipane” di Reggio CP_3
Calabria, con completamento per 5 ore presso l'Ist. Tec. Comp. Melito
[..
[...] [...]
con completamento per 1 ora presso il Liceo Controparte_4
Scientifico “Euclide” Ass. Iis Euclide;
- a.s 2021/2022, dall'1.09.2021 al 31.08.2022 per n. 9 ore settimanali di lezione presso il Liceo Scientifico "A. Volta” di Reggio Calabria con completamento per 9 ore presso il Liceo Artistico “M. Preti /A. Frangipane” di Reggio Calabria;
- a.s. 2022/2023, dall'1.09.2022 al 31.08.2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Panella/Vallauri” di Reggio Calabria;
- a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 31.08.2024 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Panella/Vallauri” di Reggio Calabria Si duole del fatto che per il detto periodo, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha CP_2 corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n.
107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Pur ritualmente evocata in giudizio, parte resistente non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di
Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno).
La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si
3 presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.”
La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
4 didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, AD , quest'ultima da inserire in un costante Per_1 indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti
5 precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in quanto parte ricorrente chiede il beneficio con riguardo ad incarichi annuali rientranti nella suddetta tipologia.
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati: “ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
La posizione della ricorrente ricade tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque, la ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 in misura compresa tra il minimo ed il medio in considerazione del mancato svolgimento di difese della controparte, distratte come in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente dichiaratisi antistatario.
p.q.m
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., all'adempimento in forma
[...] specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
7 - condanna il , in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre € 21,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Lucia Fio dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 22/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
8
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 6166 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 27/12/2023 ed iscritto al n 6166 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Fio (CF: ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale sito in Reggio Calabria via
San Sperato n. 48/a, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale Trastevere, 76,
C.F. , rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Reggio Calabria;
- resistente contumace -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
CONCLUSIONI delle parti: La ricorrente chiede:
“Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o
1 dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024. Conseguentemente condannarsi il al Controparte_2 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 condannarsi il
al pagamento della somma di € 2.500,00 o di Controparte_2 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto del docente a tempo determinato a percepire la c.d. Carta Docenti.
§ 1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, la ricorrente premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare attualmente alle dipendenze del in qualità di docente con ultima sede di servizio Controparte_2 con contratto a tempo determinato presso l'istituto Tecnico Industriale
“Panella/ Vallauri” di Reggio Calabria, dall'1.09.2023 al 31.08.2024. Allega che ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente supplente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
- a.s. 2019/2020, dal 2.09.2019 al 31.08.2020 presso l'Ist. Istr. Sup. “Augusto Righi” di Reggio Calabria;
- a.s. 2020/2021, dall'1.09.2020 al 31.08.2021 per n. 9 ore settimanali di lezione presso il Liceo Artistico “M. Frangipane” di Reggio CP_3
Calabria, con completamento per 5 ore presso l'Ist. Tec. Comp. Melito
[..
[...] [...]
con completamento per 1 ora presso il Liceo Controparte_4
Scientifico “Euclide” Ass. Iis Euclide;
- a.s 2021/2022, dall'1.09.2021 al 31.08.2022 per n. 9 ore settimanali di lezione presso il Liceo Scientifico "A. Volta” di Reggio Calabria con completamento per 9 ore presso il Liceo Artistico “M. Preti /A. Frangipane” di Reggio Calabria;
- a.s. 2022/2023, dall'1.09.2022 al 31.08.2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Panella/Vallauri” di Reggio Calabria;
- a.s. 2023/2024, dall'1.09.2023 al 31.08.2024 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Panella/Vallauri” di Reggio Calabria Si duole del fatto che per il detto periodo, a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha CP_2 corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n.
107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
§ 2. Pur ritualmente evocata in giudizio, parte resistente non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di
Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno).
La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si
3 presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.”
La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
4 didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre2011, AD , quest'ultima da inserire in un costante Per_1 indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio
1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti
5 precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in quanto parte ricorrente chiede il beneficio con riguardo ad incarichi annuali rientranti nella suddetta tipologia.
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. E' sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati: “ 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
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2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
La posizione della ricorrente ricade tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto. Dunque, la ricorrente ha diritto all'adempimento in forma specifica nei termini e con le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
§ 6. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 in misura compresa tra il minimo ed il medio in considerazione del mancato svolgimento di difese della controparte, distratte come in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente dichiaratisi antistatario.
p.q.m
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., all'adempimento in forma
[...] specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- dichiara la contumacia del;
Controparte_5
7 - condanna il , in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre € 21,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Lucia Fio dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 22/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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