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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2024, n. 11124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11124 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di RA AN, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 17.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DI IO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Luca Cianferoni, in difesa di AN RA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 11124 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 18/01/2024 1. Con sentenza del 22.3.2018, il GIP del Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AN RA responsabile del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla sua partecipazione alla associazione a delinquere denominata 'ndrangheta e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata al primo comma e riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti a quella di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen, ed alla contestata recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 7 di reclusione applicando le pene accessorie conseguenti;
aveva inoltre giudicato il RA responsabile del delitto di cui al capo 2) della rubrica e, esclusa la pur contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione;
il GIP aveva invece assolto il RA dal delitto i cui al capo 3), per non aver commesso il fatto;
2. la Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'8.7.2019, aveva assolto il ricorrente dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., confermato nel resto la prima sentenza sicché, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies DL n. 306/1992 relativamente alla condotta di intestazione fittizia, a Selvaggio Paolo, del circolo "La Briscola"; 3. avverso la predetta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino che l'imputato, a mezzo del suo difensore: il Procuratore Generale aveva articolato tre motivi di censura nei confronti della assoluzione del ricorrente dal delitto di cui al capo 1) della rubrica;
la difesa, dal canto suo, aveva articolato due motivi nei confronti sulla condanna per il delitto di cui capo 2); 4. con sentenza del 27.10.2020, la VI Sezione di questa Corte aveva accolto entrambi i ricorsi ed aveva di conseguenza annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su entrambi i punti;
5. la Corte d'appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva e l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., contestati sul capo 1) della rubrica per cui ha invece confermato la condanna;
ha dichiarato inoltre non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente quanto al delitto di cui al capo 2) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il delitto di cui al capo 1) in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione eliminando la pana accessoria della interdizione legale e sostituendo quella della interdizione perpetua con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
6. ricorre per cassazione il RA a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 6.1 quanto all'ordinanza della Corte d'appello del 5.4.2022: violazione di legge processuale con riguardo al principio del "diritto di difendersi provando": ricorda che la Corte di Cassazione aveva accolto vuoi il ricorso del PG che quello della difesa a riprova della necessità di un complessivo approfondimento della vicenda ragion per cui la difesa aveva chiesto l'esame dei collaboratori GA e LL, istanza respinta dalla Corte che ha ritenuto tali prove non decisive;
segnala che, illogicamente, la Corte aveva invece ammesso la prova relativa alla esclusione della aggravante della disponibilità di armi, finendo per infliggere una pena la cui sostanziale tenuità appare emblematica della finalità esclusiva, perseguita dai giudici, di validare il costrutto accusatorio relativo alla riconducibilità del ricorrente al sodalizio di stampo 'ndranghetistico; sottolinea che - la decisività dell'apporto dichiarativo del LL era stata ravvisata dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza rescindente;
6.2 violazione di legge penale sostanziale quanto al disposto di cui all'art. 416-bis cod. pen.: rileva, in primo luogo, come il vizio emerga dalla indeterminatezza dell'arco temporale indicato come rilevante ai fini della appartenenza e che viene fatto decorrere dalle riunioni di cui avrebbe parlato il collaboratore GA mentre la imputazione fa riferimento ad un periodo compreso tra il maggio 2014 ed il 14.1.2016; aggiunge che la Corte territoriale ha accennato alla assoluzione del ricorrente "in riferimento alla entità associativa AV", avendo proprio la sentenza rescindente evidenziato come tale decisione rappresentasse uno spartiacque rispetto alla responsabilità del RA quanto al delitto qui ascrittogli e per i quali le dichiarazioni del TA e del AL non sarebbero rilevanti a fronte, invece, di quelle del LL perché riferite ad un periodo successive al giudicato assolutorio;
segnala la improprietà del richiamo alle dichiarazioni dell'GA, riferite ad un periodo diverso rispetto a quello contestato, spiegando che proprio la duplicità delle imputazioni evidenzierebbe la debolezza di quella associativa dal momento che il RA avrebbe fatto parte della famiglia omonima da epoca imprecisata e sino al 2014 e, poi, dal 2014 al 2016, della cosca CR, circostanza che ha portato la Corte territoriale ad far riferimento ad un indefinito "sodalizio piemontese"; rileva la genericità e, anzi, la valenza sostanzialmente liberatoria della considerazione secondo cui il ricorrente avrebbe "legami" con la struttura operativa facente capo al gruppo CR;
denunzia quindi la contraddittorietà della impostazione accusatoria con l'esito, sia pur provvisorio, del processo NI e, in particolare, la illogicità di una affiliazione del RA alla famiglia CR risultando nel contempo egli partecipe di un'altra costa operante sul medesimo territorio;
evidenzia la improprietà del richiamo alla presenza del ricorrente sul territorio ed ai traffici di sostanze stupefacenti, dai quali, peraltro, egli è stato assolto con doppia conforme di merito, con conseguente snaturamento della fattispecie incriminatrice;
sottolinea, ancora, come la sentenza di annullamento avesse ravvisato l'esigenza di individuare una partecipazione stabile, a fronte della quale la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare puntiformi contatti con appartenenti al gruppo CR;
ribadisce, ancora, la decisività della escussione del LL il quale ha in questa sede riferito in via indiretta in termini totalmente difformi rispetto a quanto aveva fatto di fronte ad altra AG e riportato nella memoria difensiva sul cui contenuto i giudici del rinvio hanno totalmente taciuto;
6.3 violazione di legge sostanziale;
richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella versione di cui alla legge 125 del 2008: rileva che, al netto degli episodi valorizzati dai giudici di merito, le dichiarazioni dell'GA non consentono di individuare episodi collocabili dopo l'agosto del 2015 con conseguente impossibilità di applicare la pena introdotta dalla legge n. 69 del 2015; 7. la difesa del RA ha trasmesso motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.: 7.1 approfondimento del primo motivo del ricorso: ribadisce come, con memoria depositata presso la Corte di appello di Torino, fosse stata sollecitata la audizione del collaborante LL le cui dichiarazioni erano state giudicate decisive quale riscontro di quelle rese dall'GA, corroborando la richiesta con la produzione dei verbali concernenti le propalazioni del medesimo nel processo "Rinascita Scott"; sottolinea che, nel giudizio di rinvio, il ricorrente, di fronte alle nuove dichiarazioni del LL, aveva diritto ad esaminare il collaborante in contraddittorio e che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale si imponeva proprio per la novità delle dichiarazioni solo successivamente rese dal LL di fronte al Tribunale di Vibo Valentia in un processo strettamente collegato a quello che ci occupa in quanto incentrato sulla esistenza della cosca AV che, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, avrebbe avuto una propaggine in NO ed a cui sarebbero riferibili le armi di cui il RA aveva la disponibilità; 7.2 approfondimento del secondo motivo del ricorso: segnala il mutamento nella versione fornita dal LL nel processo di Vibo Valentia che smentisce 4 quella contenuta nel verbale richiamato dalla sentenza impugnata evidenziando, inoltre, l'oscillazione tra una appartenenza "generale" alla ‘ndrangheta (non contestata in questa sede) ed una appartenenza del RA al "gruppo CR"; segnala che, nella sentenza impugnata, i giudici hanno cercato di minimizzare il contributo del LL enfatizzando, invece, riscontri di altra natura;
rileva, peraltro, che, a carico del RA, sono stati celebrati due distinti processi, tenuti artatamente separati, uno dei quali relativo alla sua partecipazione alla propaggine di NO della cosca AV sino al 2014 e, poi, quello di cui si discute, per le condotte asseritamente tenute dal 2014 sino al gennaio del 2016, con la conseguenza per cui il RA avrebbe partecipato a due associazioni diverse operanti nel medesimo territorio;
sottolinea, ancora, che il tema era stato sollevato nell'ultima memoria prodotta di fronte alla Corte d'appello in cui la difesa aveva eccepito l'inammissibilità della "precisazione" dell'accusa operata dal PM a ridosso della discussione;
osserva che la partecipazione del RA alla cosca CR era stata giustificata dall'attivismo del ricorrente nel traffico degli stupefacenti smentita, tuttavia, dall'esito liberatorio consacrato dalla VI Sezione di questa Corte con la sentenza 54051 del 2021 e, quindi, nell'assoluzione pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Torino con sentenza dell'8.7.2019; rileva come la sentenza qui impugnata abbia tuttavia tentato di recuperare il dato fattuale attribuendo al RA un ruolo di supervisione, rinsaldamento e consolidamento della struttura associativa che non trova alcun riscontro oltre ad essere in contrasto con l'esito assolutorio;
ribadisce che, al netto delle dichiarazioni del LL, quelle dell'GA finiscono per essere riscontrate esclusivamente dalle frequentazioni tra il ricorrente ed i CR, genericamente illecite, con la conseguente ribadita necessità di escussione del LL;
7.3 approfondimento del terzo motivo del ricorso: rileva che le dichiarazioni rese dal LL, e non utilizzate dalla Corte territoriale, comportano la necessità di individuare correttamente la legge applicabile al caso di specie tenuto conto che le armi sequestrate al RA nel 2016 non sarebbero riferibili al clan CR per cui la partecipazione dovrebbe limitarsi al 2014, con la frequentazione dei CR nell'anno 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Con sentenza dell'8.7.2019, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale del capoluogo piemontese, aveva assolto AN 5 RA dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. "per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ... rivestendo in essa quantomeno il grado di camorrista ...". In particolare, la Corte d'appello aveva accolto il primo motivo del gravame proposto nell'interesse del RA contro la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e con il quale era stata sottolineata la complessiva inadeguatezza delle dichiarazioni rese dal collaboratore MI AT, soggetto per più versi non credibile dal punto di vista soggettivo ed il cui narrato, comunque, oltre che del tutto generico quanto alle condotte di partecipazione dell'imputato al sodalizio di stampo mafioso, non sarebbe stato confortato da idonei riscontri individualizzanti. Contro la sentenza di appello era insorto il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino proponendo ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo motivo, aveva denunziato vizio di motivazione e l'omessa valutazione di risultanze processuali consistenti nella partecipazione del RA, in qualità di 'ndranghetista con la dote di "camorrista" a due riunioni organizzative della cosca CR, nel corso delle quali erano stati celebrati riti per nuove affiliazioni ed era stata assunta la decisione di sospendere un affiliato, e ad una terza riunione mafiosa tenutasi per festeggiare l'uscita dal carcere di DO CR;
il PG aveva inoltre dedotto l'omessa valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia TA, AL e LL, tutte convergenti circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio, mentre la Corte d'appello si sarebbe limitata a sostenere che si trattava di apporti dichiarativi riferiti a periodi precedenti quello in contestazione;
aveva sostenuto che, ove apprezzate unitamente alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GA, relative al periodo di tempo successivo, le citate propalazioni avrebbero invece contribuito a dimostrare la partecipazione del RA al sodalizio senza soluzione di continuità, ed offerto i necessari riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dell'GA, anche là dove quest'ultimo riferisce della partecipazione del RA alla cerimonia rituale nel corso della quale lo stesso dichiarante fu affiliato, peraltro perfettamente coerente con gli ulteriori, numerosi e documentati contatti con esponenti della cosca CR, e avrebbe contribuito a dare agli episodi ricostruiti in atti valenza sintomatica del contestato delitto di partecipazione alla 'ndrangheta; sempre secondo il PG, la Corte di appello avrebbe altresì omesso di considerare i numerosi contatti tra il RA e CR GI, figlio del capo-cosca CR DO, mediante il ricorso a schede telefoniche dedicate, nonché l'incontro tra CR LD IM, CR GI e RA AN del 23/12/2015, nel corso del quale i primi avevano recato al predetto gli auguri e doni per il Natale, a conferma della sua caratura criminale;
con il secondo motivo, il PG aveva dedotto l'erronea 6 applicazione della legge penale e l'omessa valutazione di risultanze processuali consistenti in altrettanti riscontri individualizzanti delle dichiarazioni accusatorie del chiamante GA sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva li aveva ricercati non già rispetto alla chiamata in correità nel delitto di partecipazione associativa mafiosa, bensì rispetto alle singole circostanze narrate dal chiamante GA;
aveva sottolineato che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante' non può essere inteso come necessariamente riferito alle medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio;
aveva evidenziato che, tenuto conto di questa corretta impostazione, le dichiarazioni di GA relative alla partecipazione di RA alle riunioni 'ndranghetiste sarebbero state pienamente riscontrate;
con il terzo motivo, la Procura Generale torinese aveva denunziato l'omessa valutazione di risultanze processuali relative al procedimento penale RG n. 14024/14 in cui RA era accusato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per avere acquistato dal sodalizio 'ndranghetista torinese una partita di cocaina ed è stato definitivamente assolto;
aveva fatto presente che l'assoluzione del ricorrente non impediva tuttavia di utilizzare tutti gli elementi di prova che avevano collocato il RA, insieme a GI e LD IM CR, nei luoghi e nei tempi del suddetto traffico di stupefacenti. 2. Con sentenza del 27.10.2020 la VI Sezione di questa Corte aveva accolto il ricorso del PG (come, invero, quello del RA con riguardo alla conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.): aveva sostenuto, in particolare, che il ricorso della parte pubblica "... coglie nel segno là dove deduce erronea applicazione di legge penale e travisamento per omissione di plurimi elementi di prova suscettibili di costituire idonei riscontri individualizzanti con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del chiamante MI GA operata dalla Corte territoriale"; più in particolare, ha ribadito che "... ai fini della valutazione della chiamata di correo, il riscontro individualizzante non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel suo tessuto organizzativo ..."; aveva perciò rilevato che la Corte d'appello si era discostata da 7 tale corretta impostazione finendo così, erroneamente, per omettere di considerare "... la valenza dimostrativa della chiamata in correità operata dal collaborante MI GA - del quale peraltro la Corte territoriale ritiene, con motivazione del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, la piena credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva del narrato, finanche a fronte di marginali imprecisioni, espressamente e compiutamente considerate (...) - riferendo erroneamente la necessità di specifici riscontri individualizzanti alle singole attività attribuite dal propalante all'accusato, consistenti nella partecipazione di RA a tre riunioni tra membri della 'ndrangheta appartenenti alla cosca CR, e non già alla pure riferita appartenenza del ricorrente a quel sodalizio, così come contestata al capo 1"; tanto premesso, i giudici della VI Sezione avevano fatto presente che "... la Corte territoriale omette in primo luogo di valutare, dopo averle richiamate nella parte descrittiva del fatto processuale, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ND LL, il quale, secondo la sintesi fornita dalla stessa Corte a p. 7 della sentenza impugnata, non si era limitato a riferire, come già avevano fatto nel 2012 e 2013 i collaboranti ST AL e ES TA, che il suo compaesano RA faceva parte della cosca dei AV, per conto della quale vendeva droga, ma aveva altresì dato conto del legame associativo che successivamente RA aveva stabilito a Torino con la cosca CR"; aveva a tal proposito evidenziato che "... si tratta di dichiarazioni accusatorie che, al pari di quelle dell'GA, riguardano condotte di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, ed in particolare all'articolazione associativa operante prevalentemente in Torino e facente capo a CR DO, CR LD IM e CR GI, che non rientrano nel perimetro decisorio della sentenza definitiva di assoluzione pronunciata in data 30/6/2016 nei confronti del ricorrente dalla Corte di assise d'appello di Catanzaro in riferimento all'entità associativa AV ed a periodo antecedente a quello qui in contestazione" con la conseguenza per cui "... le dichiarazioni di LL - contrariamente a quelle di AL e TA, concordemente svalutate dai giudici di merito ai fini di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - riguardano fatti associativi non coperti dal giudicato assolutorio e, come tali, suscettibili di costituire idoneo riscontro individualizzante al narrato di MI GA"; analoghe considerazioni la sentenza rescindente aveva speso con riguardo alla "... omessa considerazione, anche al fine dell'individuazione di idonei riscontri alla chiamata in correità operata da MI GA, della valenza individualizzante e sintomatica di partecipazione mafiosa dell'accertato (con sentenza definitiva) possesso da parte di RA di un vero e proprio arsenale - comprendente non solo armi da sparo con matricola obliterata, ma addirittura armi da guerra - rinvenuto sotto terra nelle immediate vicinanze della 8 sua abitazione, rispetto al quale il ricorrente ha offerto una giustificazione tanto minimizzante quanto pretestuosa ed all'evidenza inconferente: essere appassionato di armi"; aveva considerato che "... la mancata valutazione dei sopra descritti elementi di prova nell'ambito del giudizio di conferma delle dichiarazioni di MI GA richiesto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. integra al tempo stesso, ed in modo autonomo, tanto la violazione dei canoni normativi attinenti all'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quanto l'eccepito vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen." avendo inoltre ritenuto di riaffermare il principio per cui "... nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgano da riscontro esterno ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa"; di conseguenza, aveva giudicato fondato il ricorso del Pubblico Ministero "... anche ove segnala la valenza dimostrativa e individualizzante dei molteplici, peculiari e documentati contatti intercorsi tra il ricorrente, i capi della cosca CR ed altri associati presso la base operativa del sodalizio costituita dal AR AN AL (luogo sorvegliato da apposite vedette, ove è stata documentata la realizzazione di condotte estorsive e il pagamento di debiti usurari rientranti nell'attività del suddetto sodalizio criminale) ovvero per il tramite di telefoni cellulari esclusivamente dedicati ai contatti tra RA e GI CR, figlio del capo-cosca DO CR ed esso stesso associato in posizione apicale". Da ultimo, aveva sottolineato che le censure del PG avevano avuto riguardo "... a un provvedimento che ha sovvertito, quanto al capo 1, la decisione di condanna intervenuta ad esito del giudizio di primo grado e che avrebbe pertanto necessitato una motivazione rafforzata, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui le prove fin qui richiamate assumono una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che desse conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli evocati istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore". 3. Tanto premesso, ritiene il collegio che la decisione della Corte territoriale si sia correttamente uniformata alle indicazioni fornite ed ai rilievi mossi dalla sentenza rescindente. 9 3.1 L'esame dei motivi di ricorso avverso la sentenza resa in sede rescissoria deve in primo luogo essere operato alla luce del principio secondo cui la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. 2 - , n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830 - 01). Si è anche precisato che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122 - 01). 3.2 La Corte di appello di Torino, decidendo in sede rescissoria, ha infatti informato la propria decisione sui principi ribaditi dalla sentenza di annullamento e motivando la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 1) della rubrica nel solco tracciato dalle considerazioni svolte in quella sede. Dopo averle infatti riepilogate (cfr., pagg.
9-10 della sentenza impugnata), ha in primo luogo ribadito i termini della accusa mossa nei confronti dell'odierno ricorrente (rispetto alla quale, peraltro, ha stimato di fatto irrilevante la "modifica" proposta dal PG con la memoria del 16.2.2022) attinente alla partecipazione del RA al sodalizio nel periodo compreso tra il maggio del 2014 ed il gennaio del 2016 quale "persona di riferimento" degli appartenenti alla cosca CR "... da intendersi quale a persona a disposizione della cosca facente capo ai CR" (cfr., ivi, pag. 11). Ha potuto perciò escludere ogni possibile "interferenza" della vicenda in esame con quella relativa alla famiglia AV oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 30.6.2016 sostenendo che le indagini avevano 1 0 consentito di appurare che, a partire dal febbraio del 2014, con la scarcerazione di LD IM e DO CR, era stata avviata un'opera di ricostituzione della cosca operante nel torinese cui aveva partecipato, fornendo un proprio contributo, proprio l'odierno ricorrente (cfr., ivi). Richiamando, perciò, l'approdo decisorio del primo giudice, la Corte d'appello ha vagliato il motivo di gravame articolato dalla difesa del RA con riguardo al giudizio di attendibilità dell'GA su cui, invero, il ricorso non si è soffermato ma che, per altro verso, era stato oggetto di considerazione nella sentenza di annullamento laddove aveva osservato che la stessa Corte territoriale, che pure aveva finito con l'assolvere il RA, aveva attestato, con motivazione del tutto congrua, la piena credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva e le cui propalazioni erano state giudicate invece insufficienti a fondare una decisione di condanna soltanto in quanto inidoneannente corroborate con riscontri oggettivi ed individualizzanti. Come accennato, è proprio su tale profilo che era intervenuta la decisione rescindente che aveva stigmatizzato la sentenza impugnata dal PG laddove la Corte d'appello aveva ritenuto che i riscontri alle dichiarazioni dell'GA dovessero riguardare le specifiche circostanze di cui questi aveva parlato e che avevano coinvolto direttamente il RA. Una volta ribadito come la presenza del collaboratore nei luoghi ove aveva collocato il ricorrente fosse stata comprovata dall'analisi dei dati del traffico telefonico e da altri elementi obiettivi (cfr., pag. 13 della sentenza), ha ritenuto che il riscontro alle propalazioni dell'GA, seguendo le indicazioni della sentenza rescindente, potessero essere individuati negli altrettanto comprovati assidui contatti tra il RA e gli esponenti della famiglia CR, intercorsi facendo uso di schede telefoniche dedicate, diverse da quelle utilizzate per contattare altri, nonché la pure ritenuta frequentazione del bar AN AL, base operativa del sodalizio. A questi elementi, secondo i giudici torinesi, vanno affiancate le dichiarazioni di ND LL "... collaboratore di giustizia di non contestata attendibilità" il quale aveva riferito che, per quanto a sua conoscenza, il RA era affiliato alla ‘ndragheta da lungo tempo (cfr., ivi, pag. 14). Premesse alcune considerazioni di carattere generale sulla nozione di "partecipazione" ad associazione di stampo mafioso, la Corte d'appello ha pertanto potuto concludere nel senso che il RA aveva certamente contribuito alla vita del sodalizio riconducibile alla famiglia CR avendo preso parte "... a riunioni organizzative della nuova cosca nelle quali venivano celebrati riti per nuove affiliazioni ed avanzamenti di grado ed era presa la decisione di sospendere l'affiliato CR AR, nonché ad altra riunione dove era festeggiata l'uscita dal 1 1 carcere del capo DO CR" elemento che, osserva il collegio, al di là del contenuto delle dichiarazioni dell'GA, consentiva di collocare facilmente nel tempo l'evento. Correttamente, peraltro, i giudici torinesi hanno attribuito a tali circostanze una valenza significativa della condotta di "partecipazione" al sodalizio come ampiamente scandagliata dalle SS.UU. "Modaffari" secondo cui "... va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte;
in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo "... assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell'associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano all'interno del sodalizio ovvero nelle sue dinamiche organizzative non richiedendosi, al contrario, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, invero, il proprium della fattispecie. Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU. Modaffari a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") come quelle "... di 1 2 conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" non necessariamente devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché "... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il "parametro" della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto". Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che "... potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 36 della sentenza). Di assoluto interesse, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza). La Corte d'appello, infine, e sempre sotto il profilo della ricerca di riscontri alle intrinsecamente attendibili propalazioni dell'GA, hanno fatto riferimento alla vicenda relativa all'acquisto di una partita di stupefacente da parte del sodalizio rispetto alla quale, all'esito dell'annullamento della sentenza di secondo grado, il RA era stato assolto per non aver commesso il fatto (cfr., pagg. 17-18). 13 4.1 Detto questo, il primo ed il secondo motivo del ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. In tal senso si deve ritenere laddove la difesa denunzia violazione del "diritto di difendersi provando" che la Corte d'appello avrebbe consumato negando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la escussione del collaboratore LL la cui "decisività" sarebbe stata evidenziata proprio dalla sentenza di annullamento. Va rilevato, a tal proposito, che, in via di principio, il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019 Ud. (dep. 22/04/2020), Belcastro, Rv. 278703 , -t- - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116 - 01; I Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939 01; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237165 - 01). Nel caso di specie, peraltro, il giudizio si era svolto con rito abbreviato non condizionato essendo allora necessario ribadire che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con tali forme del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti (cfr., Sez. 2 - , n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947 - 01 Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016), Rallo, Rv. 266158 - 01; Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498 01; Sez. 2 - , n. 5629 del 30/11/2021 Ud. (dep. 17/02/2022), ANato, Rv. 282585 - 01, in cui si è chiarito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado;
cfr., ancora, Sez. 6 - , n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 6 - , n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02, secondo cui 14 nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione). Correlativamente, è consolidato il principio secondo cui nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (cfr., Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in sede di legittimità, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello). Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, come già la sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 31) si fosse soffermata sulle dichiarazioni del LL (il quale aveva riferito in merito ai legami stretti dal RA con i fratelli CR "... anche perché a Torino erano loro che comandavano") indicandole a riscontro delle propalazioni dell'GA; dal canto suo, la difesa aveva impostato il proprio appello prescindendo totalmente da siffatto elemento di prova preferendo insistere, piuttosto, nel censurare la valutazione di credibilità intrinseca dell'GA su cui, invece, era stato espresso un giudizio positivo da parte della stessa Corte di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado non già, come ha accennato la Corte di legittimità, per un diverso apprezzamento sul punto specifico quanto, piuttosto, per la ritenuta inadeguatezza dei riscontri esterni individualizzanti. Non soltanto, perciò, la difesa aveva omesso ogni considerazione sulla valenza delle dichiarazioni del LL ma, per altro verso, non aveva in quella sede sollecitato la audizione in appello limitandosi, con l'atto di gravame, a chiedere di poter produrre la sentenza del 24.6.2018 della VI Sezione ed a 15 sollecitare la diretta assunzione della dichiarazioni dell'GA o, quantomeno, la loro integrale acquisizione rispetto a quelle richiamate "in estratto" e che sarebbero state utilizzate dal giudice di primo grado (cfr., pag. 27 dell'atto di appello). In realtà, la difesa ha sostenuto il motivo di ricorso insistendo sull'elemento di "novità", concernente proprio la figura del LL, rappresentata dal fatto che costui, nell'ambito di altri procedimenti in cui era stato nel frattempo chiamato a rendere le proprie dichiarazioni, avrebbe riferito in merito alla figura del RA in termini totalmente difformi rispetto alle dichiarazioni valorizzate in questa sede e riportate nel verbale del 17.11.2016 (cfr., alla nota 4 a pag. 14 della sentenza qui in verifica). A sostegno della richiesta istruttoria, la difesa aveva quindi depositato una memoria in vista dell'udienza del 17.2.2022 in cui aveva sottolineato la "decisività" della prova consistente nella escussione del LL allegando, a riprova, i verbali provenienti dalle udienze del processo "Rinascita Scott" e quelli provenienti dal processo "Carnninius" e relativi proprio alla escussione, in quelle sedi, del collaboratore ND LL. Va rilevato, a tal proposito, che la difesa si era limitata a questa sollecitazione (cfr., pagg.
1-2 della memoria) e non aveva nemmeno allegato l'esistenza di un contrasto insanabile tra il contenuto delle dichiarazioni ivi rese dal LL con quelle utilizzate nel presente processo a (mero) riscontro delle propalazioni del collaboratore GA. Era stato invece il RA, con una propria missiva, inviata al difensore e riprodotta nel contesto della memoria, ad individuare dei passaggi delle dichiarazioni del LL in cui questi, riferendo nell'ambito di quei processi, avrebbe sostenuto di non sapere se il RA fosse in rapporti di frequentazione con i CR (cfr., pag. 8 della memoria). Ciò non di meno, la Corte della fase rescissoria ha - sia pure con motivazione lapidaria - ritenuto non essenziale la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione del LL avendo fondato le proprie conclusioni su una serie di elementi stimati convergenti nel senso di riscontrare adeguatamente le propalazioni di MI GA, di per sé idonee, per il loro contenuto, a disegnare una condotta di partecipazione al gruppo capeggiato dai CR. Da questo punto di vista, va rilevato che nemmeno può rilevare la impossibilità di utilizzare, ad ulteriore riscontro, la vicenda relativa all'acquisto di stupefacente da parte della cosca CR nella quale era rimasto coinvolto il RA ma da cui il RA era stato assolto con sentenza della Corte di 16 appello di Torino emessa in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla VI Sezione di questa Corte con sentenza 24.10.2018. Resta il fatto che, "al netto" delle osservazioni svolte dalla sentenza appena indicata, il RA era stato presente sui luoghi sia il giorno 5 che il giorno 9 dicembre 2014 pur non potendosi attribuire a tale presenza una portata significativa del suo diretto coinvolgimento nella operazione (cfr., pagg.
5-6 della sentenza della VI Sezione). Si tratta, dunque, di un dato che, sia pure nella sua "neutralità", ben poteva essere valorizzato a conforto di quella assidua frequentazione del RA con i componenti della famiglia CR - sin'anche in momenti particolarmente "delicati" - che la stessa VI Sezione, nella sentenza rescindente, aveva considerato suscettibile di apprezzamento quale elemento di riscontro oggettivo delle dichiarazioni dell'GA. Per quanto concerne, poi, il resto del secondo motivo del ricorso, si tratta di considerazioni che tendono a ripercorrere l'esame delle emergenze istruttorie alla luce di una diversa loro interpretazione e lettura alternativa, certamente non consentite in questa sede. 4.2 Il terzo motivo del ricorso è infondato. La difesa ha infatti insistito sulla normativa concernente il trattamento sanzionatorio applicabile "ratione temporis" ai fatti per cui è processo: ha sottolineato che le condotte "partecipative" riferite dall'GA si arrestavano al settembre del 2014 ed erano perciò collocabili in periodi antecedenti la entrata in vigore della legge 27.5.2015 n. 69 che, all'art. 5, comma 1, lett. a), ha elevato le pene previste dall'art. 416-bis cod. pen. per quanto riguarda le ipotesi contemplate dal primo e dal secondo comma (con diretto riflesso, ovviamente, sulle fattispecie aggravate di cui ai commi successivi); si sostiene, perciò, che non poteva trovare applicazione la normativa introdotta nel 2015 poiché la prova della "intraneità" al sodalizio era collegata ad episodi e condotte non successivi all'entrata in vigore della novella. E' noto che la questione della successione di leggi nel tempo in rapporto a reati permanenti e, segnatamente, ai reati associativi, è stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte con soluzioni non omogenee: secondo l'orientamento più rigido, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che, in ogni caso, non conseguono automaticamente al 17 sopravvenuto stato detentivo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2 - , n. 2709 del 13/07/2018, Suarino, Rv. 274893 - 01, resa in un caso nel quale la Corte, in assenza della prova di cessazione anteriore della condotta, ha ritenuto esattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché quello più mite previsto dal DL 23 maggio 2008, n. 92, vigente alla data dell'arresto dell'imputato; conf., Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso;
cfr., anche, Sez. 2 - , n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516 - 03, in cui la Corte ha ribadito che, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 -, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato ab extemo sottolineando come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa del sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico). A fronte di questo orientamento si è, invece, sostenuto che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 - 01, in cui la S.C. ha precisato che il principio deve trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato 18 effetti modificativi in peius del trattamento sanzionatorio;
conf., Sez. 1 - , n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 -, è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute;
Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511 - 01, in cui si era affermato che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale;
Sez. 1, n. 37335 del 26/09/2007, Cannella, Rv. 237506 - 01; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 15551 del 04/11/2021, Gallace, Rv. 283384 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenza e se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero). Detto questo, va tuttavia precisato che la questione della legge applicabile, pur involgendo la considerazione di una chiara opzione in diritto, riposa, tuttavia, su premesse "di merito" destinate, peraltro, a riflettersi direttamente sulla sua operatività. La questione "di diritto", infatti, riguarda la distribuzione dell'onere probatorio sulla permanenza della affiliazione al sodalizio ma, proprio per questo, attenendo al profilo della prova del fatto, essa rileva soltanto nel momento in cui questo sia controverso;
qualora, infatti, il "fatto" della persistenza del vincolo non sia contestato, non vi è ragione di interrogarsi su chi sia onerato di fornire la prova diretta (della persistenza della affiliazione) o contraria (della recisione del vincolo o della dissoluzione del sodalizio). 19 Tanto premesso, si deve allora prendere atto della risposta che, sulla questione, già dedotta con l'atto di appello, ha fornito la Corte territoriale in sede rescissoria spiegando (cfr., pag. 18) che le frequentazioni del RA con i CR si estendono almeno sino al periodo natalizio del 2015 con conseguente applicabilità della normativa di nuovo conio. Dal canto suo, il ricorso insiste nel sostenere che gli elementi acquisiti consentirebbero di delimitare la "partecipazione" del RA entro il mese di agosto del 2015 mentre i giudici di merito hanno giudicato significativo l'episodio del Natale del 2015 che, pur non rilevando in sé come fatto illecito, è stato comunque considerato emblematico della persistente intraneità del ricorrente al sodalizio (cfr., sul punto, pag. 16 della sentenza), in forza di una valutazione "di merito" insuscettibile di censura in sede di legittimità tenuto conto di quanto premesso in merito alla nozione di "partecipazione" come disegnata dalla giurisprudenza. 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18.1.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DI IO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Luca Cianferoni, in difesa di AN RA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 11124 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 18/01/2024 1. Con sentenza del 22.3.2018, il GIP del Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AN RA responsabile del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alla sua partecipazione alla associazione a delinquere denominata 'ndrangheta e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata al primo comma e riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti a quella di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen, ed alla contestata recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 7 di reclusione applicando le pene accessorie conseguenti;
aveva inoltre giudicato il RA responsabile del delitto di cui al capo 2) della rubrica e, esclusa la pur contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione;
il GIP aveva invece assolto il RA dal delitto i cui al capo 3), per non aver commesso il fatto;
2. la Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'8.7.2019, aveva assolto il ricorrente dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., confermato nel resto la prima sentenza sicché, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies DL n. 306/1992 relativamente alla condotta di intestazione fittizia, a Selvaggio Paolo, del circolo "La Briscola"; 3. avverso la predetta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino che l'imputato, a mezzo del suo difensore: il Procuratore Generale aveva articolato tre motivi di censura nei confronti della assoluzione del ricorrente dal delitto di cui al capo 1) della rubrica;
la difesa, dal canto suo, aveva articolato due motivi nei confronti sulla condanna per il delitto di cui capo 2); 4. con sentenza del 27.10.2020, la VI Sezione di questa Corte aveva accolto entrambi i ricorsi ed aveva di conseguenza annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su entrambi i punti;
5. la Corte d'appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva e l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., contestati sul capo 1) della rubrica per cui ha invece confermato la condanna;
ha dichiarato inoltre non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente quanto al delitto di cui al capo 2) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il delitto di cui al capo 1) in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione eliminando la pana accessoria della interdizione legale e sostituendo quella della interdizione perpetua con quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
6. ricorre per cassazione il RA a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 6.1 quanto all'ordinanza della Corte d'appello del 5.4.2022: violazione di legge processuale con riguardo al principio del "diritto di difendersi provando": ricorda che la Corte di Cassazione aveva accolto vuoi il ricorso del PG che quello della difesa a riprova della necessità di un complessivo approfondimento della vicenda ragion per cui la difesa aveva chiesto l'esame dei collaboratori GA e LL, istanza respinta dalla Corte che ha ritenuto tali prove non decisive;
segnala che, illogicamente, la Corte aveva invece ammesso la prova relativa alla esclusione della aggravante della disponibilità di armi, finendo per infliggere una pena la cui sostanziale tenuità appare emblematica della finalità esclusiva, perseguita dai giudici, di validare il costrutto accusatorio relativo alla riconducibilità del ricorrente al sodalizio di stampo 'ndranghetistico; sottolinea che - la decisività dell'apporto dichiarativo del LL era stata ravvisata dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza rescindente;
6.2 violazione di legge penale sostanziale quanto al disposto di cui all'art. 416-bis cod. pen.: rileva, in primo luogo, come il vizio emerga dalla indeterminatezza dell'arco temporale indicato come rilevante ai fini della appartenenza e che viene fatto decorrere dalle riunioni di cui avrebbe parlato il collaboratore GA mentre la imputazione fa riferimento ad un periodo compreso tra il maggio 2014 ed il 14.1.2016; aggiunge che la Corte territoriale ha accennato alla assoluzione del ricorrente "in riferimento alla entità associativa AV", avendo proprio la sentenza rescindente evidenziato come tale decisione rappresentasse uno spartiacque rispetto alla responsabilità del RA quanto al delitto qui ascrittogli e per i quali le dichiarazioni del TA e del AL non sarebbero rilevanti a fronte, invece, di quelle del LL perché riferite ad un periodo successive al giudicato assolutorio;
segnala la improprietà del richiamo alle dichiarazioni dell'GA, riferite ad un periodo diverso rispetto a quello contestato, spiegando che proprio la duplicità delle imputazioni evidenzierebbe la debolezza di quella associativa dal momento che il RA avrebbe fatto parte della famiglia omonima da epoca imprecisata e sino al 2014 e, poi, dal 2014 al 2016, della cosca CR, circostanza che ha portato la Corte territoriale ad far riferimento ad un indefinito "sodalizio piemontese"; rileva la genericità e, anzi, la valenza sostanzialmente liberatoria della considerazione secondo cui il ricorrente avrebbe "legami" con la struttura operativa facente capo al gruppo CR;
denunzia quindi la contraddittorietà della impostazione accusatoria con l'esito, sia pur provvisorio, del processo NI e, in particolare, la illogicità di una affiliazione del RA alla famiglia CR risultando nel contempo egli partecipe di un'altra costa operante sul medesimo territorio;
evidenzia la improprietà del richiamo alla presenza del ricorrente sul territorio ed ai traffici di sostanze stupefacenti, dai quali, peraltro, egli è stato assolto con doppia conforme di merito, con conseguente snaturamento della fattispecie incriminatrice;
sottolinea, ancora, come la sentenza di annullamento avesse ravvisato l'esigenza di individuare una partecipazione stabile, a fronte della quale la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare puntiformi contatti con appartenenti al gruppo CR;
ribadisce, ancora, la decisività della escussione del LL il quale ha in questa sede riferito in via indiretta in termini totalmente difformi rispetto a quanto aveva fatto di fronte ad altra AG e riportato nella memoria difensiva sul cui contenuto i giudici del rinvio hanno totalmente taciuto;
6.3 violazione di legge sostanziale;
richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella versione di cui alla legge 125 del 2008: rileva che, al netto degli episodi valorizzati dai giudici di merito, le dichiarazioni dell'GA non consentono di individuare episodi collocabili dopo l'agosto del 2015 con conseguente impossibilità di applicare la pena introdotta dalla legge n. 69 del 2015; 7. la difesa del RA ha trasmesso motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.: 7.1 approfondimento del primo motivo del ricorso: ribadisce come, con memoria depositata presso la Corte di appello di Torino, fosse stata sollecitata la audizione del collaborante LL le cui dichiarazioni erano state giudicate decisive quale riscontro di quelle rese dall'GA, corroborando la richiesta con la produzione dei verbali concernenti le propalazioni del medesimo nel processo "Rinascita Scott"; sottolinea che, nel giudizio di rinvio, il ricorrente, di fronte alle nuove dichiarazioni del LL, aveva diritto ad esaminare il collaborante in contraddittorio e che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale si imponeva proprio per la novità delle dichiarazioni solo successivamente rese dal LL di fronte al Tribunale di Vibo Valentia in un processo strettamente collegato a quello che ci occupa in quanto incentrato sulla esistenza della cosca AV che, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, avrebbe avuto una propaggine in NO ed a cui sarebbero riferibili le armi di cui il RA aveva la disponibilità; 7.2 approfondimento del secondo motivo del ricorso: segnala il mutamento nella versione fornita dal LL nel processo di Vibo Valentia che smentisce 4 quella contenuta nel verbale richiamato dalla sentenza impugnata evidenziando, inoltre, l'oscillazione tra una appartenenza "generale" alla ‘ndrangheta (non contestata in questa sede) ed una appartenenza del RA al "gruppo CR"; segnala che, nella sentenza impugnata, i giudici hanno cercato di minimizzare il contributo del LL enfatizzando, invece, riscontri di altra natura;
rileva, peraltro, che, a carico del RA, sono stati celebrati due distinti processi, tenuti artatamente separati, uno dei quali relativo alla sua partecipazione alla propaggine di NO della cosca AV sino al 2014 e, poi, quello di cui si discute, per le condotte asseritamente tenute dal 2014 sino al gennaio del 2016, con la conseguenza per cui il RA avrebbe partecipato a due associazioni diverse operanti nel medesimo territorio;
sottolinea, ancora, che il tema era stato sollevato nell'ultima memoria prodotta di fronte alla Corte d'appello in cui la difesa aveva eccepito l'inammissibilità della "precisazione" dell'accusa operata dal PM a ridosso della discussione;
osserva che la partecipazione del RA alla cosca CR era stata giustificata dall'attivismo del ricorrente nel traffico degli stupefacenti smentita, tuttavia, dall'esito liberatorio consacrato dalla VI Sezione di questa Corte con la sentenza 54051 del 2021 e, quindi, nell'assoluzione pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Torino con sentenza dell'8.7.2019; rileva come la sentenza qui impugnata abbia tuttavia tentato di recuperare il dato fattuale attribuendo al RA un ruolo di supervisione, rinsaldamento e consolidamento della struttura associativa che non trova alcun riscontro oltre ad essere in contrasto con l'esito assolutorio;
ribadisce che, al netto delle dichiarazioni del LL, quelle dell'GA finiscono per essere riscontrate esclusivamente dalle frequentazioni tra il ricorrente ed i CR, genericamente illecite, con la conseguente ribadita necessità di escussione del LL;
7.3 approfondimento del terzo motivo del ricorso: rileva che le dichiarazioni rese dal LL, e non utilizzate dalla Corte territoriale, comportano la necessità di individuare correttamente la legge applicabile al caso di specie tenuto conto che le armi sequestrate al RA nel 2016 non sarebbero riferibili al clan CR per cui la partecipazione dovrebbe limitarsi al 2014, con la frequentazione dei CR nell'anno 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Con sentenza dell'8.7.2019, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale del capoluogo piemontese, aveva assolto AN 5 RA dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. "per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ... rivestendo in essa quantomeno il grado di camorrista ...". In particolare, la Corte d'appello aveva accolto il primo motivo del gravame proposto nell'interesse del RA contro la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e con il quale era stata sottolineata la complessiva inadeguatezza delle dichiarazioni rese dal collaboratore MI AT, soggetto per più versi non credibile dal punto di vista soggettivo ed il cui narrato, comunque, oltre che del tutto generico quanto alle condotte di partecipazione dell'imputato al sodalizio di stampo mafioso, non sarebbe stato confortato da idonei riscontri individualizzanti. Contro la sentenza di appello era insorto il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino proponendo ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo motivo, aveva denunziato vizio di motivazione e l'omessa valutazione di risultanze processuali consistenti nella partecipazione del RA, in qualità di 'ndranghetista con la dote di "camorrista" a due riunioni organizzative della cosca CR, nel corso delle quali erano stati celebrati riti per nuove affiliazioni ed era stata assunta la decisione di sospendere un affiliato, e ad una terza riunione mafiosa tenutasi per festeggiare l'uscita dal carcere di DO CR;
il PG aveva inoltre dedotto l'omessa valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia TA, AL e LL, tutte convergenti circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio, mentre la Corte d'appello si sarebbe limitata a sostenere che si trattava di apporti dichiarativi riferiti a periodi precedenti quello in contestazione;
aveva sostenuto che, ove apprezzate unitamente alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GA, relative al periodo di tempo successivo, le citate propalazioni avrebbero invece contribuito a dimostrare la partecipazione del RA al sodalizio senza soluzione di continuità, ed offerto i necessari riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dell'GA, anche là dove quest'ultimo riferisce della partecipazione del RA alla cerimonia rituale nel corso della quale lo stesso dichiarante fu affiliato, peraltro perfettamente coerente con gli ulteriori, numerosi e documentati contatti con esponenti della cosca CR, e avrebbe contribuito a dare agli episodi ricostruiti in atti valenza sintomatica del contestato delitto di partecipazione alla 'ndrangheta; sempre secondo il PG, la Corte di appello avrebbe altresì omesso di considerare i numerosi contatti tra il RA e CR GI, figlio del capo-cosca CR DO, mediante il ricorso a schede telefoniche dedicate, nonché l'incontro tra CR LD IM, CR GI e RA AN del 23/12/2015, nel corso del quale i primi avevano recato al predetto gli auguri e doni per il Natale, a conferma della sua caratura criminale;
con il secondo motivo, il PG aveva dedotto l'erronea 6 applicazione della legge penale e l'omessa valutazione di risultanze processuali consistenti in altrettanti riscontri individualizzanti delle dichiarazioni accusatorie del chiamante GA sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva li aveva ricercati non già rispetto alla chiamata in correità nel delitto di partecipazione associativa mafiosa, bensì rispetto alle singole circostanze narrate dal chiamante GA;
aveva sottolineato che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante' non può essere inteso come necessariamente riferito alle medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio;
aveva evidenziato che, tenuto conto di questa corretta impostazione, le dichiarazioni di GA relative alla partecipazione di RA alle riunioni 'ndranghetiste sarebbero state pienamente riscontrate;
con il terzo motivo, la Procura Generale torinese aveva denunziato l'omessa valutazione di risultanze processuali relative al procedimento penale RG n. 14024/14 in cui RA era accusato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per avere acquistato dal sodalizio 'ndranghetista torinese una partita di cocaina ed è stato definitivamente assolto;
aveva fatto presente che l'assoluzione del ricorrente non impediva tuttavia di utilizzare tutti gli elementi di prova che avevano collocato il RA, insieme a GI e LD IM CR, nei luoghi e nei tempi del suddetto traffico di stupefacenti. 2. Con sentenza del 27.10.2020 la VI Sezione di questa Corte aveva accolto il ricorso del PG (come, invero, quello del RA con riguardo alla conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.): aveva sostenuto, in particolare, che il ricorso della parte pubblica "... coglie nel segno là dove deduce erronea applicazione di legge penale e travisamento per omissione di plurimi elementi di prova suscettibili di costituire idonei riscontri individualizzanti con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del chiamante MI GA operata dalla Corte territoriale"; più in particolare, ha ribadito che "... ai fini della valutazione della chiamata di correo, il riscontro individualizzante non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel suo tessuto organizzativo ..."; aveva perciò rilevato che la Corte d'appello si era discostata da 7 tale corretta impostazione finendo così, erroneamente, per omettere di considerare "... la valenza dimostrativa della chiamata in correità operata dal collaborante MI GA - del quale peraltro la Corte territoriale ritiene, con motivazione del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, la piena credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva del narrato, finanche a fronte di marginali imprecisioni, espressamente e compiutamente considerate (...) - riferendo erroneamente la necessità di specifici riscontri individualizzanti alle singole attività attribuite dal propalante all'accusato, consistenti nella partecipazione di RA a tre riunioni tra membri della 'ndrangheta appartenenti alla cosca CR, e non già alla pure riferita appartenenza del ricorrente a quel sodalizio, così come contestata al capo 1"; tanto premesso, i giudici della VI Sezione avevano fatto presente che "... la Corte territoriale omette in primo luogo di valutare, dopo averle richiamate nella parte descrittiva del fatto processuale, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ND LL, il quale, secondo la sintesi fornita dalla stessa Corte a p. 7 della sentenza impugnata, non si era limitato a riferire, come già avevano fatto nel 2012 e 2013 i collaboranti ST AL e ES TA, che il suo compaesano RA faceva parte della cosca dei AV, per conto della quale vendeva droga, ma aveva altresì dato conto del legame associativo che successivamente RA aveva stabilito a Torino con la cosca CR"; aveva a tal proposito evidenziato che "... si tratta di dichiarazioni accusatorie che, al pari di quelle dell'GA, riguardano condotte di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, ed in particolare all'articolazione associativa operante prevalentemente in Torino e facente capo a CR DO, CR LD IM e CR GI, che non rientrano nel perimetro decisorio della sentenza definitiva di assoluzione pronunciata in data 30/6/2016 nei confronti del ricorrente dalla Corte di assise d'appello di Catanzaro in riferimento all'entità associativa AV ed a periodo antecedente a quello qui in contestazione" con la conseguenza per cui "... le dichiarazioni di LL - contrariamente a quelle di AL e TA, concordemente svalutate dai giudici di merito ai fini di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - riguardano fatti associativi non coperti dal giudicato assolutorio e, come tali, suscettibili di costituire idoneo riscontro individualizzante al narrato di MI GA"; analoghe considerazioni la sentenza rescindente aveva speso con riguardo alla "... omessa considerazione, anche al fine dell'individuazione di idonei riscontri alla chiamata in correità operata da MI GA, della valenza individualizzante e sintomatica di partecipazione mafiosa dell'accertato (con sentenza definitiva) possesso da parte di RA di un vero e proprio arsenale - comprendente non solo armi da sparo con matricola obliterata, ma addirittura armi da guerra - rinvenuto sotto terra nelle immediate vicinanze della 8 sua abitazione, rispetto al quale il ricorrente ha offerto una giustificazione tanto minimizzante quanto pretestuosa ed all'evidenza inconferente: essere appassionato di armi"; aveva considerato che "... la mancata valutazione dei sopra descritti elementi di prova nell'ambito del giudizio di conferma delle dichiarazioni di MI GA richiesto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. integra al tempo stesso, ed in modo autonomo, tanto la violazione dei canoni normativi attinenti all'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quanto l'eccepito vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen." avendo inoltre ritenuto di riaffermare il principio per cui "... nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgano da riscontro esterno ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa"; di conseguenza, aveva giudicato fondato il ricorso del Pubblico Ministero "... anche ove segnala la valenza dimostrativa e individualizzante dei molteplici, peculiari e documentati contatti intercorsi tra il ricorrente, i capi della cosca CR ed altri associati presso la base operativa del sodalizio costituita dal AR AN AL (luogo sorvegliato da apposite vedette, ove è stata documentata la realizzazione di condotte estorsive e il pagamento di debiti usurari rientranti nell'attività del suddetto sodalizio criminale) ovvero per il tramite di telefoni cellulari esclusivamente dedicati ai contatti tra RA e GI CR, figlio del capo-cosca DO CR ed esso stesso associato in posizione apicale". Da ultimo, aveva sottolineato che le censure del PG avevano avuto riguardo "... a un provvedimento che ha sovvertito, quanto al capo 1, la decisione di condanna intervenuta ad esito del giudizio di primo grado e che avrebbe pertanto necessitato una motivazione rafforzata, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui le prove fin qui richiamate assumono una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che desse conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli evocati istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore". 3. Tanto premesso, ritiene il collegio che la decisione della Corte territoriale si sia correttamente uniformata alle indicazioni fornite ed ai rilievi mossi dalla sentenza rescindente. 9 3.1 L'esame dei motivi di ricorso avverso la sentenza resa in sede rescissoria deve in primo luogo essere operato alla luce del principio secondo cui la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. 2 - , n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830 - 01). Si è anche precisato che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122 - 01). 3.2 La Corte di appello di Torino, decidendo in sede rescissoria, ha infatti informato la propria decisione sui principi ribaditi dalla sentenza di annullamento e motivando la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 1) della rubrica nel solco tracciato dalle considerazioni svolte in quella sede. Dopo averle infatti riepilogate (cfr., pagg.
9-10 della sentenza impugnata), ha in primo luogo ribadito i termini della accusa mossa nei confronti dell'odierno ricorrente (rispetto alla quale, peraltro, ha stimato di fatto irrilevante la "modifica" proposta dal PG con la memoria del 16.2.2022) attinente alla partecipazione del RA al sodalizio nel periodo compreso tra il maggio del 2014 ed il gennaio del 2016 quale "persona di riferimento" degli appartenenti alla cosca CR "... da intendersi quale a persona a disposizione della cosca facente capo ai CR" (cfr., ivi, pag. 11). Ha potuto perciò escludere ogni possibile "interferenza" della vicenda in esame con quella relativa alla famiglia AV oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 30.6.2016 sostenendo che le indagini avevano 1 0 consentito di appurare che, a partire dal febbraio del 2014, con la scarcerazione di LD IM e DO CR, era stata avviata un'opera di ricostituzione della cosca operante nel torinese cui aveva partecipato, fornendo un proprio contributo, proprio l'odierno ricorrente (cfr., ivi). Richiamando, perciò, l'approdo decisorio del primo giudice, la Corte d'appello ha vagliato il motivo di gravame articolato dalla difesa del RA con riguardo al giudizio di attendibilità dell'GA su cui, invero, il ricorso non si è soffermato ma che, per altro verso, era stato oggetto di considerazione nella sentenza di annullamento laddove aveva osservato che la stessa Corte territoriale, che pure aveva finito con l'assolvere il RA, aveva attestato, con motivazione del tutto congrua, la piena credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva e le cui propalazioni erano state giudicate invece insufficienti a fondare una decisione di condanna soltanto in quanto inidoneannente corroborate con riscontri oggettivi ed individualizzanti. Come accennato, è proprio su tale profilo che era intervenuta la decisione rescindente che aveva stigmatizzato la sentenza impugnata dal PG laddove la Corte d'appello aveva ritenuto che i riscontri alle dichiarazioni dell'GA dovessero riguardare le specifiche circostanze di cui questi aveva parlato e che avevano coinvolto direttamente il RA. Una volta ribadito come la presenza del collaboratore nei luoghi ove aveva collocato il ricorrente fosse stata comprovata dall'analisi dei dati del traffico telefonico e da altri elementi obiettivi (cfr., pag. 13 della sentenza), ha ritenuto che il riscontro alle propalazioni dell'GA, seguendo le indicazioni della sentenza rescindente, potessero essere individuati negli altrettanto comprovati assidui contatti tra il RA e gli esponenti della famiglia CR, intercorsi facendo uso di schede telefoniche dedicate, diverse da quelle utilizzate per contattare altri, nonché la pure ritenuta frequentazione del bar AN AL, base operativa del sodalizio. A questi elementi, secondo i giudici torinesi, vanno affiancate le dichiarazioni di ND LL "... collaboratore di giustizia di non contestata attendibilità" il quale aveva riferito che, per quanto a sua conoscenza, il RA era affiliato alla ‘ndragheta da lungo tempo (cfr., ivi, pag. 14). Premesse alcune considerazioni di carattere generale sulla nozione di "partecipazione" ad associazione di stampo mafioso, la Corte d'appello ha pertanto potuto concludere nel senso che il RA aveva certamente contribuito alla vita del sodalizio riconducibile alla famiglia CR avendo preso parte "... a riunioni organizzative della nuova cosca nelle quali venivano celebrati riti per nuove affiliazioni ed avanzamenti di grado ed era presa la decisione di sospendere l'affiliato CR AR, nonché ad altra riunione dove era festeggiata l'uscita dal 1 1 carcere del capo DO CR" elemento che, osserva il collegio, al di là del contenuto delle dichiarazioni dell'GA, consentiva di collocare facilmente nel tempo l'evento. Correttamente, peraltro, i giudici torinesi hanno attribuito a tali circostanze una valenza significativa della condotta di "partecipazione" al sodalizio come ampiamente scandagliata dalle SS.UU. "Modaffari" secondo cui "... va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte;
in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo "... assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell'associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano all'interno del sodalizio ovvero nelle sue dinamiche organizzative non richiedendosi, al contrario, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, invero, il proprium della fattispecie. Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU. Modaffari a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") come quelle "... di 1 2 conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" non necessariamente devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché "... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il "parametro" della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto". Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che "... potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 36 della sentenza). Di assoluto interesse, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza). La Corte d'appello, infine, e sempre sotto il profilo della ricerca di riscontri alle intrinsecamente attendibili propalazioni dell'GA, hanno fatto riferimento alla vicenda relativa all'acquisto di una partita di stupefacente da parte del sodalizio rispetto alla quale, all'esito dell'annullamento della sentenza di secondo grado, il RA era stato assolto per non aver commesso il fatto (cfr., pagg. 17-18). 13 4.1 Detto questo, il primo ed il secondo motivo del ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. In tal senso si deve ritenere laddove la difesa denunzia violazione del "diritto di difendersi provando" che la Corte d'appello avrebbe consumato negando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la escussione del collaboratore LL la cui "decisività" sarebbe stata evidenziata proprio dalla sentenza di annullamento. Va rilevato, a tal proposito, che, in via di principio, il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019 Ud. (dep. 22/04/2020), Belcastro, Rv. 278703 , -t- - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116 - 01; I Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939 01; Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237165 - 01). Nel caso di specie, peraltro, il giudizio si era svolto con rito abbreviato non condizionato essendo allora necessario ribadire che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con tali forme del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti (cfr., Sez. 2 - , n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947 - 01 Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016), Rallo, Rv. 266158 - 01; Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498 01; Sez. 2 - , n. 5629 del 30/11/2021 Ud. (dep. 17/02/2022), ANato, Rv. 282585 - 01, in cui si è chiarito che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado;
cfr., ancora, Sez. 6 - , n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 6 - , n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02, secondo cui 14 nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione). Correlativamente, è consolidato il principio secondo cui nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (cfr., Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in sede di legittimità, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello). Tanto premesso, va rilevato, in primo luogo, come già la sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 31) si fosse soffermata sulle dichiarazioni del LL (il quale aveva riferito in merito ai legami stretti dal RA con i fratelli CR "... anche perché a Torino erano loro che comandavano") indicandole a riscontro delle propalazioni dell'GA; dal canto suo, la difesa aveva impostato il proprio appello prescindendo totalmente da siffatto elemento di prova preferendo insistere, piuttosto, nel censurare la valutazione di credibilità intrinseca dell'GA su cui, invece, era stato espresso un giudizio positivo da parte della stessa Corte di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado non già, come ha accennato la Corte di legittimità, per un diverso apprezzamento sul punto specifico quanto, piuttosto, per la ritenuta inadeguatezza dei riscontri esterni individualizzanti. Non soltanto, perciò, la difesa aveva omesso ogni considerazione sulla valenza delle dichiarazioni del LL ma, per altro verso, non aveva in quella sede sollecitato la audizione in appello limitandosi, con l'atto di gravame, a chiedere di poter produrre la sentenza del 24.6.2018 della VI Sezione ed a 15 sollecitare la diretta assunzione della dichiarazioni dell'GA o, quantomeno, la loro integrale acquisizione rispetto a quelle richiamate "in estratto" e che sarebbero state utilizzate dal giudice di primo grado (cfr., pag. 27 dell'atto di appello). In realtà, la difesa ha sostenuto il motivo di ricorso insistendo sull'elemento di "novità", concernente proprio la figura del LL, rappresentata dal fatto che costui, nell'ambito di altri procedimenti in cui era stato nel frattempo chiamato a rendere le proprie dichiarazioni, avrebbe riferito in merito alla figura del RA in termini totalmente difformi rispetto alle dichiarazioni valorizzate in questa sede e riportate nel verbale del 17.11.2016 (cfr., alla nota 4 a pag. 14 della sentenza qui in verifica). A sostegno della richiesta istruttoria, la difesa aveva quindi depositato una memoria in vista dell'udienza del 17.2.2022 in cui aveva sottolineato la "decisività" della prova consistente nella escussione del LL allegando, a riprova, i verbali provenienti dalle udienze del processo "Rinascita Scott" e quelli provenienti dal processo "Carnninius" e relativi proprio alla escussione, in quelle sedi, del collaboratore ND LL. Va rilevato, a tal proposito, che la difesa si era limitata a questa sollecitazione (cfr., pagg.
1-2 della memoria) e non aveva nemmeno allegato l'esistenza di un contrasto insanabile tra il contenuto delle dichiarazioni ivi rese dal LL con quelle utilizzate nel presente processo a (mero) riscontro delle propalazioni del collaboratore GA. Era stato invece il RA, con una propria missiva, inviata al difensore e riprodotta nel contesto della memoria, ad individuare dei passaggi delle dichiarazioni del LL in cui questi, riferendo nell'ambito di quei processi, avrebbe sostenuto di non sapere se il RA fosse in rapporti di frequentazione con i CR (cfr., pag. 8 della memoria). Ciò non di meno, la Corte della fase rescissoria ha - sia pure con motivazione lapidaria - ritenuto non essenziale la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione del LL avendo fondato le proprie conclusioni su una serie di elementi stimati convergenti nel senso di riscontrare adeguatamente le propalazioni di MI GA, di per sé idonee, per il loro contenuto, a disegnare una condotta di partecipazione al gruppo capeggiato dai CR. Da questo punto di vista, va rilevato che nemmeno può rilevare la impossibilità di utilizzare, ad ulteriore riscontro, la vicenda relativa all'acquisto di stupefacente da parte della cosca CR nella quale era rimasto coinvolto il RA ma da cui il RA era stato assolto con sentenza della Corte di 16 appello di Torino emessa in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla VI Sezione di questa Corte con sentenza 24.10.2018. Resta il fatto che, "al netto" delle osservazioni svolte dalla sentenza appena indicata, il RA era stato presente sui luoghi sia il giorno 5 che il giorno 9 dicembre 2014 pur non potendosi attribuire a tale presenza una portata significativa del suo diretto coinvolgimento nella operazione (cfr., pagg.
5-6 della sentenza della VI Sezione). Si tratta, dunque, di un dato che, sia pure nella sua "neutralità", ben poteva essere valorizzato a conforto di quella assidua frequentazione del RA con i componenti della famiglia CR - sin'anche in momenti particolarmente "delicati" - che la stessa VI Sezione, nella sentenza rescindente, aveva considerato suscettibile di apprezzamento quale elemento di riscontro oggettivo delle dichiarazioni dell'GA. Per quanto concerne, poi, il resto del secondo motivo del ricorso, si tratta di considerazioni che tendono a ripercorrere l'esame delle emergenze istruttorie alla luce di una diversa loro interpretazione e lettura alternativa, certamente non consentite in questa sede. 4.2 Il terzo motivo del ricorso è infondato. La difesa ha infatti insistito sulla normativa concernente il trattamento sanzionatorio applicabile "ratione temporis" ai fatti per cui è processo: ha sottolineato che le condotte "partecipative" riferite dall'GA si arrestavano al settembre del 2014 ed erano perciò collocabili in periodi antecedenti la entrata in vigore della legge 27.5.2015 n. 69 che, all'art. 5, comma 1, lett. a), ha elevato le pene previste dall'art. 416-bis cod. pen. per quanto riguarda le ipotesi contemplate dal primo e dal secondo comma (con diretto riflesso, ovviamente, sulle fattispecie aggravate di cui ai commi successivi); si sostiene, perciò, che non poteva trovare applicazione la normativa introdotta nel 2015 poiché la prova della "intraneità" al sodalizio era collegata ad episodi e condotte non successivi all'entrata in vigore della novella. E' noto che la questione della successione di leggi nel tempo in rapporto a reati permanenti e, segnatamente, ai reati associativi, è stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte con soluzioni non omogenee: secondo l'orientamento più rigido, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che, in ogni caso, non conseguono automaticamente al 17 sopravvenuto stato detentivo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2 - , n. 2709 del 13/07/2018, Suarino, Rv. 274893 - 01, resa in un caso nel quale la Corte, in assenza della prova di cessazione anteriore della condotta, ha ritenuto esattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché quello più mite previsto dal DL 23 maggio 2008, n. 92, vigente alla data dell'arresto dell'imputato; conf., Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso;
cfr., anche, Sez. 2 - , n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516 - 03, in cui la Corte ha ribadito che, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 -, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato ab extemo sottolineando come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa del sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico). A fronte di questo orientamento si è, invece, sostenuto che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 - 01, in cui la S.C. ha precisato che il principio deve trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato 18 effetti modificativi in peius del trattamento sanzionatorio;
conf., Sez. 1 - , n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 -, è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute;
Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511 - 01, in cui si era affermato che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale;
Sez. 1, n. 37335 del 26/09/2007, Cannella, Rv. 237506 - 01; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 15551 del 04/11/2021, Gallace, Rv. 283384 - 01, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenza e se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero). Detto questo, va tuttavia precisato che la questione della legge applicabile, pur involgendo la considerazione di una chiara opzione in diritto, riposa, tuttavia, su premesse "di merito" destinate, peraltro, a riflettersi direttamente sulla sua operatività. La questione "di diritto", infatti, riguarda la distribuzione dell'onere probatorio sulla permanenza della affiliazione al sodalizio ma, proprio per questo, attenendo al profilo della prova del fatto, essa rileva soltanto nel momento in cui questo sia controverso;
qualora, infatti, il "fatto" della persistenza del vincolo non sia contestato, non vi è ragione di interrogarsi su chi sia onerato di fornire la prova diretta (della persistenza della affiliazione) o contraria (della recisione del vincolo o della dissoluzione del sodalizio). 19 Tanto premesso, si deve allora prendere atto della risposta che, sulla questione, già dedotta con l'atto di appello, ha fornito la Corte territoriale in sede rescissoria spiegando (cfr., pag. 18) che le frequentazioni del RA con i CR si estendono almeno sino al periodo natalizio del 2015 con conseguente applicabilità della normativa di nuovo conio. Dal canto suo, il ricorso insiste nel sostenere che gli elementi acquisiti consentirebbero di delimitare la "partecipazione" del RA entro il mese di agosto del 2015 mentre i giudici di merito hanno giudicato significativo l'episodio del Natale del 2015 che, pur non rilevando in sé come fatto illecito, è stato comunque considerato emblematico della persistente intraneità del ricorrente al sodalizio (cfr., sul punto, pag. 16 della sentenza), in forza di una valutazione "di merito" insuscettibile di censura in sede di legittimità tenuto conto di quanto premesso in merito alla nozione di "partecipazione" come disegnata dalla giurisprudenza. 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18.1.2024