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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NN MA Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. BA RI RA Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1428/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA VIVAIO 24 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ESPOSITO
GIANFRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cornaredo via Brera 24 presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 10 IO NI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_2 CodiceFiscale_2
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 10 65122 PESCARA presso lo studio dell'avv.
TI OM, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'ORAZIO MANUELA
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1 Controparte_1
attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa per i motivi tutti dedotti e pertanto
[...] respingere la domanda di manleva formulata da in primo grado e Controparte_1 per l'effetto,
- condannare nonché la e per essa l'avv. Monica CP_2 Controparte_1
Faglioni alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del doppio grado di giudizio.
Per TRASLOCHI INTESA DI ER BA la signora , rappresentata ed assistita dall'avv. Monica Faglioni, precisa come segue Controparte_1 le conclusioni:
In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 n.3579/2024 del Tribunale di Milano e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. Monica Faglioni rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da Parte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito ed in via principale
- rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da nell'atto di Parte_1 appello, per i motivi esposti in narrativa, e confermare la sentenza n.3579/2024 del Tribunale di Milano;
Nel merito ed in subordine, anche in via di appello incidentale condizionato/subordinato:
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.3579/2024, rigettare la domanda proposta dal signor nel giudizio avanti al Tribunale di Milano RG 44750/2021 e per l'effetto CP_2 condannare il signor a restituire alla signora l'importo di €.800,00 CP_2 Controparte_1
pagina 2 di 10 oltre interessi legali dalla data del pagamento alla domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla domanda al saldo, versato in esecuzione dell'impugnata sentenza. Per quanto possa occorrere, rifiutato il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, rigettare le eccezioni preliminari e di merito formulate dal signor nei confronti della CP_2 signora anche nel secondo grado del giudizio. Controparte_1
In via istruttoria: ove occorra e senza inversione dell'onere probatorio, si insiste nell'ammissione delle prove articolate in atti e non ammesse dal Giudice di primo grado: in specie, nell'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui capitoli n. 5/6/7 della memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, con i testi indicati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Per CP_2
“rigettare la domanda di condanna formulata dalla nei Parte_1 confronti del Signor poiché nulla e/o inammissibile, tardiva e comunque infondata per CP_2 le motivazioni tutte più sopra spiegate;
per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3579/2024 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G.N. 44750/2021; rigettare la domanda di appello incidentale spiegata dalla Signora nei confronti del Signor Controparte_1 CP_2 poiché inammissibile e/o infondata per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3579/2024 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G.N. 44750/2021;in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio la per sentirla CP_2 Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 11.353,00, oltre interessi dalla domanda, quale risarcimento dei danni subiti all'arredamento e ad altri oggetti, a seguito del trasloco dall'immobile sito in Milano, via Moscova 44 all'immobile di via Statuto 10, in
Milano, avvenuto in data 14/10/2020. Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si è costituita la chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare la nullità della citazione per carenza di causa petendi e carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla proprietà dei beni oggetto di causa;
nel merito, di rigettare le domande dell'attore; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la sua assicurazione, svolgendo nei suoi confronti Parte_1
domanda di manleva, in caso di sua condanna.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
pagina 3 di 10 Autorizzata la chiamata in causa, costituendosi in Parte_1
giudizio, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 109412171 e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva;
in subordine, ridurre la pretesa risarcitoria. Con vittoria di spese ed onorari.
Il giudice di primo grado ha formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. riconoscendo a parte attrice la complessiva somma di euro 4.000,00, spese compensate, proposta accettata ai meri fini conciliativi, da parte attrice, non da parte convenuta ritenendo di essere manlevata dall'assicurazione la quale ha aderito alla proposta nella misura del 50%.
Istruita la causa, il tribunale di Milano, con sentenza n. 3579/2024, ha accolto parzialmente la domanda dell'attore e ha condannato la società CP_2 CP_1
a corrispondergli la somma di euro 8.009,00; ha condannato la terza chiamata,
[...]
a manlevare la ditta convenuta nei limiti dello scoperto Parte_1
di polizza e ha rigettato ogni altra domanda. Infine, ha condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore di e ha condannato la terza CP_2
chiamata, alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1
della convenuta . Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
dichiarare che nulla da essa è dovuto in favore di attesa l'inoperatività Controparte_1
della garanzia assicurativa, respingere la domanda di manleva da essa formulata con condanna di nonché della e per essa l'avv. Monica CP_2 Controparte_1
Faglioni, alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello proposto da e di dichiarare la Parte_1
carenza di legittimazione passiva dell'avv. Monica Faglioni rispetto alla domanda pagina 4 di 10 proposta nei suoi confronti da Nel merito ed in via Parte_1
principale, ha chiesto di rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...]
nell'atto di appello e confermare la sentenza impugnata;
nel merito Parte_1
ed in subordine, anche in via di appello incidentale condizionato/subordinato: rigettare la domanda proposta da nel giudizio avanti al Tribunale di Milano RG CP_2
44750/2021 e per l'effetto condannarlo a restituirle l'importo di €.8.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento alla domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla domanda al saldo, versato in esecuzione dell'impugnata sentenza. Ha chiesto, inoltre, di rigettare le eccezioni preliminari e di merito formulate da CP_2
nei suoi confronti anche nel secondo grado del giudizio.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_2
dell'appello; ha chiesto il rigetto sia dell'appello sia della domanda di appello incidentale spiegata da , titolare di , nei suoi confronti e Controparte_1 Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
All'udienza del 19.06.2025, precisate le conclusioni, depositate memorie, repliche e note, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nell'atto di appello sostiene che per i danni lamentati da non era Pt_1 CP_2
operante la garanzia assicurativa in quanto esclusa dall'art.77 lett. e, g, k delle condizioni generali di polizza.
Sostiene che viene esclusa la manleva da parte dell'assicuratore per i danni alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, alle cose oggetto dei lavori, alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo.
Occorre esaminare le previsioni di polizza.
pagina 5 di 10 L'oggetto dell'assicurazione è indicato nell'art.75 delle condizioni generali di polizza, pag.51 (doc.5 fasc. primo grado il quale recita: “la Società si obbliga a tenere CP_1
indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa…
L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato…in relazione
a tutti i rischi inerenti l'attività assicurata, ivi compresi …d) Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori o mezzi similiari”…;j) Danni a cose in consegna e custodia: L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'assicurato dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose su cui si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi”.
Questo l'oggetto della polizza.
L'appellante richiama l'art.77 delle condizioni generali di polizza (pag.55, doc.6 fascicolo di primo grado che prevede le esclusioni dalla copertura di polizza, CP_1
indicando anche eccezioni alle esclusioni, e recita: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:…e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall' , salvo quanto previsto dall'art.75 lett.d;….g) alle cose sulle quali si Parte_2
esplicano i lavori, …salvo quanto previsto dall'art.82 Garanzia Facoltativa Q lettera b, qualora operante (ndr, nella polizza di la garanzia Q dell'art.82 è Controparte_1
compresa, doc.4 fasc. primo grado); …k) alle cose che l detenga a qualsiasi Parte_2
titolo, salvo quanto previsto dall'art.75 lettera j”. pagina 6 di 10 L'appellante afferma che la deroga parziale opera soltanto in riferimento ai danni verificatisi durante le operazioni di sollevamento/ carico/ scarico/movimentazione con carrelli, mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari e non già per il solo fatto che nelle operazioni di trasloco viene utilizzata una autoscala/ponte sollevatore;
pertanto, ha errato il giudice di primo grado nel ritenere operante la garanzia per il solo fatto che le operazioni di trasloco sarebbero state effettuate anche con l'ausilio di un'autoscala.
Effettivamente, la motivazione adottata dal giudice di prime cure non può ritenersi corretta, in quanto manca la prova che i danni si siano verificati in occasione dell'utilizzo di autoscala o mezzi semoventi.
Ciò nonostante, deve ritenersi che sussista comunque la copertura di polizza.
L'art.77 lett. k delle condizioni generali di polizza, infatti, se esclude “i danni alle cose che l detenga a qualsiasi titolo”, indica una deroga all'esclusione, in quanto Parte_2
esplicita: “salvo quanto previsto dall'art.75 lett.j”.
L'art 75 lett. j delle condizioni generali di polizza (pag.52, doc.5 fasc. primo grado) è dunque l'articolo chiarificatore sull'intera vicenda.
Infatti, esso precisa che la garanzia generale apprestata dal comma 1 dell'art.75 comprende anche “i danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell Parte_2
dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi”.
Pertanto, l'art.75 lett.j dichiara compreso nella garanzia ciò che invece l'art.77 lett. e, g e k esclude. Infatti, comprende nella garanzia generale i danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell'assicurato dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, per cui basta la consegna o la custodia delle cose di terzi perché l'assicurazione sia tenuta a rispondere dei danni alle cose dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
pagina 7 di 10 Considerato che è un'impresa che fornisce servizi di trasloco e questa Controparte_1
attività è quella espressamente assicurata in polizza, le condizioni generali di polizza, così come interpretate da renderebbero nullo il rischio assicurato, che è Pt_1
l'attività di trasloco.
Deve in ogni caso trovare applicazione l'interpretazione più favorevole all'assicurato come previsto dall'art.1370 c.c., per cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Ne consegue l'estensione della garanzia assicurativa alle cose oggetto del trasloco in ragione della previsione di cui all'art. 75 lettera j.
L'interpretazione delle clausole prospettata da che renderebbe nullo il Pt_1
rischio assicurato, viola, inoltre, il principio di conservazione del contratto, codificato dall'art.1367 c.c., che impone, nel dubbio, di interpretare il contratto o le singole clausole nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Pertanto, sulla base del testo contrattuale di polizza, la garanzia assicurativa è operante con conseguente rigetto dell'appello e riconoscimento della manleva di nei Pt_1
confronti di . Controparte_1
A seguito di tale rigetto, restano assorbiti il secondo motivo di appello riguardante la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte in forza della sentenza e le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate sia da , titolare di Controparte_1
sia da Controparte_1 CP_2
Parimenti, resta assorbito l'appello incidentale in via subordinata/condizionata proposto da , nella qualità. Controparte_1
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 8 di 10 Quanto alle spese sostenute da anche in suo favore deve essere disposta la CP_2
condanna di alla rifusione delle stesse, in base al principio di causalità, dato che CP_3
la sua partecipazione al presente grado di giudizio è stata cagionata dalla proposizione dell'appello da parte di CP_3
La liquidazione avviene ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 3579/2024 emessa dal tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado Parte_1
del giudizio in favore di che liquida nella somma di Controparte_1
€3.966,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado Parte_1
del giudizio in favore di che liquida nella somma di €3.966,00 oltre al CP_2
rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012
n.228.
Così deciso in Milano il 25.06.2025 pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Il Presidente
BA RI RA NN MA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NN MA Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. BA RI RA Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1428/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA VIVAIO 24 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. ESPOSITO
GIANFRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROMAGNOLI MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cornaredo via Brera 24 presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 10 IO NI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_2 CodiceFiscale_2
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 10 65122 PESCARA presso lo studio dell'avv.
TI OM, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'ORAZIO MANUELA
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1 Controparte_1
attesa l'inoperatività della garanzia assicurativa per i motivi tutti dedotti e pertanto
[...] respingere la domanda di manleva formulata da in primo grado e Controparte_1 per l'effetto,
- condannare nonché la e per essa l'avv. Monica CP_2 Controparte_1
Faglioni alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie del doppio grado di giudizio.
Per TRASLOCHI INTESA DI ER BA la signora , rappresentata ed assistita dall'avv. Monica Faglioni, precisa come segue Controparte_1 le conclusioni:
In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 n.3579/2024 del Tribunale di Milano e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. Monica Faglioni rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da Parte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito ed in via principale
- rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da nell'atto di Parte_1 appello, per i motivi esposti in narrativa, e confermare la sentenza n.3579/2024 del Tribunale di Milano;
Nel merito ed in subordine, anche in via di appello incidentale condizionato/subordinato:
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.3579/2024, rigettare la domanda proposta dal signor nel giudizio avanti al Tribunale di Milano RG 44750/2021 e per l'effetto CP_2 condannare il signor a restituire alla signora l'importo di €.800,00 CP_2 Controparte_1
pagina 2 di 10 oltre interessi legali dalla data del pagamento alla domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla domanda al saldo, versato in esecuzione dell'impugnata sentenza. Per quanto possa occorrere, rifiutato il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni, rigettare le eccezioni preliminari e di merito formulate dal signor nei confronti della CP_2 signora anche nel secondo grado del giudizio. Controparte_1
In via istruttoria: ove occorra e senza inversione dell'onere probatorio, si insiste nell'ammissione delle prove articolate in atti e non ammesse dal Giudice di primo grado: in specie, nell'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui capitoli n. 5/6/7 della memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, con i testi indicati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Per CP_2
“rigettare la domanda di condanna formulata dalla nei Parte_1 confronti del Signor poiché nulla e/o inammissibile, tardiva e comunque infondata per CP_2 le motivazioni tutte più sopra spiegate;
per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3579/2024 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G.N. 44750/2021; rigettare la domanda di appello incidentale spiegata dalla Signora nei confronti del Signor Controparte_1 CP_2 poiché inammissibile e/o infondata per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3579/2024 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G.N. 44750/2021;in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio la per sentirla CP_2 Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 11.353,00, oltre interessi dalla domanda, quale risarcimento dei danni subiti all'arredamento e ad altri oggetti, a seguito del trasloco dall'immobile sito in Milano, via Moscova 44 all'immobile di via Statuto 10, in
Milano, avvenuto in data 14/10/2020. Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si è costituita la chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
dichiarare la nullità della citazione per carenza di causa petendi e carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla proprietà dei beni oggetto di causa;
nel merito, di rigettare le domande dell'attore; chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la sua assicurazione, svolgendo nei suoi confronti Parte_1
domanda di manleva, in caso di sua condanna.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
pagina 3 di 10 Autorizzata la chiamata in causa, costituendosi in Parte_1
giudizio, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 109412171 e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva;
in subordine, ridurre la pretesa risarcitoria. Con vittoria di spese ed onorari.
Il giudice di primo grado ha formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. riconoscendo a parte attrice la complessiva somma di euro 4.000,00, spese compensate, proposta accettata ai meri fini conciliativi, da parte attrice, non da parte convenuta ritenendo di essere manlevata dall'assicurazione la quale ha aderito alla proposta nella misura del 50%.
Istruita la causa, il tribunale di Milano, con sentenza n. 3579/2024, ha accolto parzialmente la domanda dell'attore e ha condannato la società CP_2 CP_1
a corrispondergli la somma di euro 8.009,00; ha condannato la terza chiamata,
[...]
a manlevare la ditta convenuta nei limiti dello scoperto Parte_1
di polizza e ha rigettato ogni altra domanda. Infine, ha condannato alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore di e ha condannato la terza CP_2
chiamata, alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1
della convenuta . Controparte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
dichiarare che nulla da essa è dovuto in favore di attesa l'inoperatività Controparte_1
della garanzia assicurativa, respingere la domanda di manleva da essa formulata con condanna di nonché della e per essa l'avv. Monica CP_2 Controparte_1
Faglioni, alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello proposto da e di dichiarare la Parte_1
carenza di legittimazione passiva dell'avv. Monica Faglioni rispetto alla domanda pagina 4 di 10 proposta nei suoi confronti da Nel merito ed in via Parte_1
principale, ha chiesto di rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da
[...]
nell'atto di appello e confermare la sentenza impugnata;
nel merito Parte_1
ed in subordine, anche in via di appello incidentale condizionato/subordinato: rigettare la domanda proposta da nel giudizio avanti al Tribunale di Milano RG CP_2
44750/2021 e per l'effetto condannarlo a restituirle l'importo di €.8.000,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento alla domanda giudiziale ed interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla domanda al saldo, versato in esecuzione dell'impugnata sentenza. Ha chiesto, inoltre, di rigettare le eccezioni preliminari e di merito formulate da CP_2
nei suoi confronti anche nel secondo grado del giudizio.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituito che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_2
dell'appello; ha chiesto il rigetto sia dell'appello sia della domanda di appello incidentale spiegata da , titolare di , nei suoi confronti e Controparte_1 Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.
All'udienza del 19.06.2025, precisate le conclusioni, depositate memorie, repliche e note, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nell'atto di appello sostiene che per i danni lamentati da non era Pt_1 CP_2
operante la garanzia assicurativa in quanto esclusa dall'art.77 lett. e, g, k delle condizioni generali di polizza.
Sostiene che viene esclusa la manleva da parte dell'assicuratore per i danni alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, alle cose oggetto dei lavori, alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo.
Occorre esaminare le previsioni di polizza.
pagina 5 di 10 L'oggetto dell'assicurazione è indicato nell'art.75 delle condizioni generali di polizza, pag.51 (doc.5 fasc. primo grado il quale recita: “la Società si obbliga a tenere CP_1
indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa…
L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato…in relazione
a tutti i rischi inerenti l'attività assicurata, ivi compresi …d) Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori o mezzi similiari”…;j) Danni a cose in consegna e custodia: L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'assicurato dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose su cui si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi”.
Questo l'oggetto della polizza.
L'appellante richiama l'art.77 delle condizioni generali di polizza (pag.55, doc.6 fascicolo di primo grado che prevede le esclusioni dalla copertura di polizza, CP_1
indicando anche eccezioni alle esclusioni, e recita: “L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:…e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall' , salvo quanto previsto dall'art.75 lett.d;….g) alle cose sulle quali si Parte_2
esplicano i lavori, …salvo quanto previsto dall'art.82 Garanzia Facoltativa Q lettera b, qualora operante (ndr, nella polizza di la garanzia Q dell'art.82 è Controparte_1
compresa, doc.4 fasc. primo grado); …k) alle cose che l detenga a qualsiasi Parte_2
titolo, salvo quanto previsto dall'art.75 lettera j”. pagina 6 di 10 L'appellante afferma che la deroga parziale opera soltanto in riferimento ai danni verificatisi durante le operazioni di sollevamento/ carico/ scarico/movimentazione con carrelli, mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari e non già per il solo fatto che nelle operazioni di trasloco viene utilizzata una autoscala/ponte sollevatore;
pertanto, ha errato il giudice di primo grado nel ritenere operante la garanzia per il solo fatto che le operazioni di trasloco sarebbero state effettuate anche con l'ausilio di un'autoscala.
Effettivamente, la motivazione adottata dal giudice di prime cure non può ritenersi corretta, in quanto manca la prova che i danni si siano verificati in occasione dell'utilizzo di autoscala o mezzi semoventi.
Ciò nonostante, deve ritenersi che sussista comunque la copertura di polizza.
L'art.77 lett. k delle condizioni generali di polizza, infatti, se esclude “i danni alle cose che l detenga a qualsiasi titolo”, indica una deroga all'esclusione, in quanto Parte_2
esplicita: “salvo quanto previsto dall'art.75 lett.j”.
L'art 75 lett. j delle condizioni generali di polizza (pag.52, doc.5 fasc. primo grado) è dunque l'articolo chiarificatore sull'intera vicenda.
Infatti, esso precisa che la garanzia generale apprestata dal comma 1 dell'art.75 comprende anche “i danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell Parte_2
dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi”.
Pertanto, l'art.75 lett.j dichiara compreso nella garanzia ciò che invece l'art.77 lett. e, g e k esclude. Infatti, comprende nella garanzia generale i danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell'assicurato dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, per cui basta la consegna o la custodia delle cose di terzi perché l'assicurazione sia tenuta a rispondere dei danni alle cose dovuti a distruzione o deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
pagina 7 di 10 Considerato che è un'impresa che fornisce servizi di trasloco e questa Controparte_1
attività è quella espressamente assicurata in polizza, le condizioni generali di polizza, così come interpretate da renderebbero nullo il rischio assicurato, che è Pt_1
l'attività di trasloco.
Deve in ogni caso trovare applicazione l'interpretazione più favorevole all'assicurato come previsto dall'art.1370 c.c., per cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Ne consegue l'estensione della garanzia assicurativa alle cose oggetto del trasloco in ragione della previsione di cui all'art. 75 lettera j.
L'interpretazione delle clausole prospettata da che renderebbe nullo il Pt_1
rischio assicurato, viola, inoltre, il principio di conservazione del contratto, codificato dall'art.1367 c.c., che impone, nel dubbio, di interpretare il contratto o le singole clausole nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Pertanto, sulla base del testo contrattuale di polizza, la garanzia assicurativa è operante con conseguente rigetto dell'appello e riconoscimento della manleva di nei Pt_1
confronti di . Controparte_1
A seguito di tale rigetto, restano assorbiti il secondo motivo di appello riguardante la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte in forza della sentenza e le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate sia da , titolare di Controparte_1
sia da Controparte_1 CP_2
Parimenti, resta assorbito l'appello incidentale in via subordinata/condizionata proposto da , nella qualità. Controparte_1
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 8 di 10 Quanto alle spese sostenute da anche in suo favore deve essere disposta la CP_2
condanna di alla rifusione delle stesse, in base al principio di causalità, dato che CP_3
la sua partecipazione al presente grado di giudizio è stata cagionata dalla proposizione dell'appello da parte di CP_3
La liquidazione avviene ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 3579/2024 emessa dal tribunale di Milano, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado Parte_1
del giudizio in favore di che liquida nella somma di Controparte_1
€3.966,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado Parte_1
del giudizio in favore di che liquida nella somma di €3.966,00 oltre al CP_2
rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012
n.228.
Così deciso in Milano il 25.06.2025 pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Il Presidente
BA RI RA NN MA
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