Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05732/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5732 del 2022, proposto da
RT RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigia Artiaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Romano, Germana Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
della ricorrente alla restituzione dei suoli di sua proprietà, siti in Pozzuoli, come meglio specificati in prosieguo, occupati a seguito del fenomeno di bradisismo che nel 1970 colpiva la stessa città, al fine di consentire gli interventi di conservazione e di sistemazione degli stessi ai sensi dell'art. 3 del d.l. 1.6.1971, n. 290, convertito in L. n. 475 del 19.07.1971, previa rimozione delle opere compiute, nonché al pagamento del risarcimento dei danni e degli indennizzi indicati di seguito nel corpo del ricorso, e per la conseguente condanna dei resistenti in solido, o di quello solo ritenuto responsabile, alla restituzione del cespite, nonché al pagamento delle somme indicate maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge o, comunque, di quella somma maggiore o minore che si riterrà dovuta anche in via equitativa;
IN VIA SUBORDINATA, IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEI CESPITI, PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente al pagamento del valore venale dei predetti beni di sua proprietà, di cui è stata illegittimamente spossessata, oltre al risarcimento dei danni e degli indennizzi indicati nel corpo del ricorso, e per la conseguente condanna dei resistenti in solido o di quello solo ritenuto obbligato al pagamento in favore della ricorrente delle suddette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge, o comunque di quella somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa RI UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente notificava al Comune di Pozzuoli ed al Ministero dello Sviluppo delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) ricorso per riassunzione innanzi a questo Tribunale del giudizio originariamente proposto con atto di
citazione del 27 dicembre 2007 dinanzi al Tribunale di Napoli per l’accertamento del proprio diritto alla restituzione dei suoli di sua proprietà, siti in Pozzuoli, occupati a seguito del fenomeno di bradisismo che nel 1970 colpiva la stessa città, al fine di consentire gli interventi di conservazione
e di sistemazione degli stessi ai sensi dell’art. 3 del d.l. 1.6.1971, n. 290, convertito in L. n. 475 del 19.07.1971, previa rimozione delle opere compiute, nonché al pagamento del risarcimento dei danni e degli indennizzi dovuti.
Preso atto che la ricorrente ha successivamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che la vertenza oggetto di giudizio è stata definita bonariamente giusta atto di transazione del 24.12.2023, depositato in atti.
Il Comune di Pozzuoli ed il Ministero resistente hanno aderito alla richiesta di parte ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che quanto dichiarato e comprovato dalla ricorrente giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non avendo essa più interesse alla decisione nel merito del giudizio, e che la natura della decisione e l’evolversi della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO SE, Presidente
RI UC, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UC | AO SE |
IL SEGRETARIO