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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 829/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 CAMERA COMM. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6130/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di essere rimesso in termini ai fini di un'eventuale esigenza del contraddittorio e, inoltre, chiede un rinvio ai fini di poter formulare motivi aggiunti in riferimento alla prouzione documentale di controparte, non conosciuta.
Resistente/Appellato: Specifica di aver eccepito la ricorrenza del comma 6 bis dell'art 14 del D.lvo
546/92 in quanto nel ricorso è contestata anche la notifica di atti precedenti alle cartelle. Parte resistente contesta la richiesta della ricorrente in quanto la produzione documentale è stata tempestiva e le eventuali eccezioni potevano essere formulate prima dell'odierna udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con il patrocinio degli avvocati Difensore_1 e Nominativo_2 Nominativo_2, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249015600039000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 15.11.2024, riferita a sottese cartelle di pagamento.
Parte ricorrente, in primo luogo, rappresenta la maturata prescrizione, posto che la notifica delle cartelle risale a data in cui il termine prescrizionale era già maturato, in assenza di atti interruttivi;
quindi deduce la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle e dei presupposti atti di accertamento, nonché la maturata prescrizione del credito;
censura, inoltre, la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la violazione del diritto di difesa.
In data 01.03.2025 ha comunicato di rinunciare al giudizio l'Avv. Nominativo_2.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, preliminarmente, la violazione dell'art. 14, comma 6 bis del D. LGS. n. 546 del 1992, non avendo parte ricorrente notificato il ricorso anche agli Enti impositori;
significa, sul punto, che alla presente fattispecie si applica a pieno titolo il nuovo comma 6 – bis dell'art. 14 del D.lgs. 546/1992, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Quindi, a dire della resistente, la mancata “ … evocazione in giudizio degli enti impositori (Comune di Locri, Comune di Ardore, Regione Calabria, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ufficio Territoriale di Locri, INAIL Sede Provinciale di Reggio Calabria, INPS Direzione Provinciale di Reggio Calabria) … “ comporta l'assoluta inammissibilità del ricorso.
Eccepisce e documenta, quindi, con riferimento alle cartelle, la regolare notifica delle stesse, nonché la successiva notifica di atti interruttivi;
rappresenta, perciò, “ … che il termine di prescrizione, dalla data delle notificazioni delle varie cartelle di pagamento e dei successivi atti di intimazione / interruttivi, non è mai trascorso, considerando il dato documentale ed anche quanto previsto dalla disciplina emergenziale CO … “, precisando sulla “ … sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale di cui agli artt. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D.LGS n.
159/2015 “.
All'odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini di un'eventuale esigenza del contraddittorio e, inoltre, ha chiesto un rinvio ai fini di poter formulare motivi aggiunti in riferimento alla produzione documentale di controparte, non conosciuta;
la parte resistente ha insistito sul comma 6 bis dell'art 14 del D.lvo 546/92 e si è opposto alla richiesta di controparte sulla rimessione in termini, tenuto conto della tempestività della produzione dcocumentale.
La Corte, quindi, ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare della resistente sull'applicabilità del citato comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, ripetuta all'odierna udienza: dal tenore del ricorso emerge, infatti, che le doglianze di parte ricorrente sono in effetti centrate sul rapporto intercorrente tra l'atto opposto e i presupposti atti della stessa fase riscossiva, per cui dal pur presente riferimento (peraltro del tutto generico, non essendo indicati gli enti impositori) alla pregressa fase di accertamento non pare alla Corte doversi fare derivare, anche per obiettive ragioni di economia processuale, l'esigenza effettiva di far chiamare in giudizio gli Enti stessi.
Va, per converso, analogamente disattesa la richiesta, formulata all'odierna udienza da parte ricorrente, di un rinvio per poter controeccepire sulla produzione documentale della resistente: i documenti sono stati, infatti, tempestivamente depositati e, quindi, andavano contestati, con eventuali memorie, entro il termine, antecedente all'odierna udienza (dieci giorni liberi per le memorie e venti giorni liberi per eventuale documentazione), normativamente previsto.
Nel merito il ricorso, per come prima cennato, è infondato: la resistente Agenzia ha infatti idoneamente documentato, con produzione poi non contestata da parte ricorrente, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui, oltre ad essere infondata la doglianza di omessa notifica delle cartelle, non è maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenienza della normativa emergenziale.
Le spese, tenuto conto del rigetto dell'eccezione preliminare riferita al comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs.
n. 546/1992 e anche dell'applicabilità della sopravvenuta normativa emergenziale, possono essere compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 829/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 CAMERA COMM. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015600039000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6130/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di essere rimesso in termini ai fini di un'eventuale esigenza del contraddittorio e, inoltre, chiede un rinvio ai fini di poter formulare motivi aggiunti in riferimento alla prouzione documentale di controparte, non conosciuta.
Resistente/Appellato: Specifica di aver eccepito la ricorrenza del comma 6 bis dell'art 14 del D.lvo
546/92 in quanto nel ricorso è contestata anche la notifica di atti precedenti alle cartelle. Parte resistente contesta la richiesta della ricorrente in quanto la produzione documentale è stata tempestiva e le eventuali eccezioni potevano essere formulate prima dell'odierna udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con il patrocinio degli avvocati Difensore_1 e Nominativo_2 Nominativo_2, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249015600039000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 15.11.2024, riferita a sottese cartelle di pagamento.
Parte ricorrente, in primo luogo, rappresenta la maturata prescrizione, posto che la notifica delle cartelle risale a data in cui il termine prescrizionale era già maturato, in assenza di atti interruttivi;
quindi deduce la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica delle cartelle e dei presupposti atti di accertamento, nonché la maturata prescrizione del credito;
censura, inoltre, la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la violazione del diritto di difesa.
In data 01.03.2025 ha comunicato di rinunciare al giudizio l'Avv. Nominativo_2.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo, preliminarmente, la violazione dell'art. 14, comma 6 bis del D. LGS. n. 546 del 1992, non avendo parte ricorrente notificato il ricorso anche agli Enti impositori;
significa, sul punto, che alla presente fattispecie si applica a pieno titolo il nuovo comma 6 – bis dell'art. 14 del D.lgs. 546/1992, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Quindi, a dire della resistente, la mancata “ … evocazione in giudizio degli enti impositori (Comune di Locri, Comune di Ardore, Regione Calabria, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ufficio Territoriale di Locri, INAIL Sede Provinciale di Reggio Calabria, INPS Direzione Provinciale di Reggio Calabria) … “ comporta l'assoluta inammissibilità del ricorso.
Eccepisce e documenta, quindi, con riferimento alle cartelle, la regolare notifica delle stesse, nonché la successiva notifica di atti interruttivi;
rappresenta, perciò, “ … che il termine di prescrizione, dalla data delle notificazioni delle varie cartelle di pagamento e dei successivi atti di intimazione / interruttivi, non è mai trascorso, considerando il dato documentale ed anche quanto previsto dalla disciplina emergenziale CO … “, precisando sulla “ … sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale di cui agli artt. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D.LGS n.
159/2015 “.
All'odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini di un'eventuale esigenza del contraddittorio e, inoltre, ha chiesto un rinvio ai fini di poter formulare motivi aggiunti in riferimento alla produzione documentale di controparte, non conosciuta;
la parte resistente ha insistito sul comma 6 bis dell'art 14 del D.lvo 546/92 e si è opposto alla richiesta di controparte sulla rimessione in termini, tenuto conto della tempestività della produzione dcocumentale.
La Corte, quindi, ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare della resistente sull'applicabilità del citato comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, ripetuta all'odierna udienza: dal tenore del ricorso emerge, infatti, che le doglianze di parte ricorrente sono in effetti centrate sul rapporto intercorrente tra l'atto opposto e i presupposti atti della stessa fase riscossiva, per cui dal pur presente riferimento (peraltro del tutto generico, non essendo indicati gli enti impositori) alla pregressa fase di accertamento non pare alla Corte doversi fare derivare, anche per obiettive ragioni di economia processuale, l'esigenza effettiva di far chiamare in giudizio gli Enti stessi.
Va, per converso, analogamente disattesa la richiesta, formulata all'odierna udienza da parte ricorrente, di un rinvio per poter controeccepire sulla produzione documentale della resistente: i documenti sono stati, infatti, tempestivamente depositati e, quindi, andavano contestati, con eventuali memorie, entro il termine, antecedente all'odierna udienza (dieci giorni liberi per le memorie e venti giorni liberi per eventuale documentazione), normativamente previsto.
Nel merito il ricorso, per come prima cennato, è infondato: la resistente Agenzia ha infatti idoneamente documentato, con produzione poi non contestata da parte ricorrente, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui, oltre ad essere infondata la doglianza di omessa notifica delle cartelle, non è maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenienza della normativa emergenziale.
Le spese, tenuto conto del rigetto dell'eccezione preliminare riferita al comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs.
n. 546/1992 e anche dell'applicabilità della sopravvenuta normativa emergenziale, possono essere compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.