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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2023, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI RA nata a [...] il [...] NI BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, per la parte civile l'avvocato PAOLO CARNEVALI, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione, e per il ricorrente l'avvocato ALBERTO FELIZIANI, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di AU NI e OB CI - ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il delitto di bancarotta semplice (capo b. della rubrica) perché estinto per prescrizione, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena principale irrogata agli imputati e in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari, concedendo loro il beneficio della sospensione condizionale;
ha confermato nel resto la 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10288 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2022 sentenza in data 18 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Macerata ne aveva affermato la responsabilità - la NI quale liquidatrice, il CI quale amministratore di fatto della fallita della Treal s.r.l. in liquidazione - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a. della rubrica), aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ad entrambi ed aveva reso le conseguenti statuizioni civili in favore della curatela del fallimento della società. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, anche a cagione del travisamento della prova, in ordine dell'affermazione di responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta per distrazione. La difesa ha mosso censure in relazione alla distrazione dei beni indicati in imputazione, deducendo: - in relazione al denaro portato da assegni e versato sui conti correnti degli imputati nonché ai prelevamenti ingiustificati a loro ascritti, il travisamento per omissione della deposizione del teste di polizia giudiziaria RP RI, dalla quale si trarrebbe che i titoli di credito non erano stati emessi da clienti della fallita Treal s.r.l. e per operazioni commerciali ad essa relative e, dunque, non erano parte del compendio aziendale;
e che dalle movimentazioni bancarie non emergerebbe traccia del fatto che gli assegni siano stati versati sui conti personali degli imputati (né del fatto che fossero somme dell'impresa), difettando perciò l'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
- in relazione alla contestata assenza di merci e prodotti nel compendio aziendale (per un valore di euro 91.036), l'apparenza della motivazione che sarebbe basata solo sul rinvenimento, in sede di inventario fallimentare, di prodotti obsoleti del valore di euro 2.000, e avrebbe fondato la prova sulla stima effettuata in detta sede dal perito (che potrebbe anche aver sottostimato le rimanenze rispetto al valore contabilizzato) senza alcun riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni, non potendo neppure rilevare al riguardo scritturazioni contabili fittizie perché non aggiornate alla data del fallimento (come esposto nella relazione ex art. 33 fall.); - in relazione ai giroconti, che la motivazione si sarebbe riportata sostanzialmente a quanto rassegnato dal curatore fallimentare senza argomentare in alcun modo sulle allegazioni prospettate con il gravame. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione a OB CI della qualifica di amministratore di fatto. Ad avviso della difesa, difetterebbe un'apprezzabile attività di gestione da parte dell'imputato e la motivazione sarebbe pervenuta a una contraria conclusione in forza di una motivazione illogica ed in parte apparente, senza attenersi ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza, basandosi sulle dichiarazioni dei testi ET e AD (le prime riportate in modo errato) e nonostante quanto rappresentato dai soggetti escussi in giudizio (i lavoratori - compreso il AD -, IO OF, LA LL). 2 2.3. Con il terzo motivo sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, comma 3, legge fall., cui la Corte di merito sarebbe pervenuta senza motivare - conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza - in ordine al danno derivante dal fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo propone questioni inedite in relazione al CI, poiché con l'atto di appello presentato dal suo difensore erano state mosse doglianze relative solo alla sua qualità di amministratore di fatto e alle statuizioni civili (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bandì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto). Né l'imputato, per quanto si esporrà appena oltre, può giovarsi dell'effetto estensivo dell'impugnazione della NI (art. 587 cod. proc. pen.). Difatti, il motivo in esame ha prospettato il travisamento della prova senza la necessaria specificità (anche nella parte in cui si è limitato ad asserire che le dichiarazioni del teste RI smentirebbero quanto ritenuto dai Giudici di merito a proposito della destinazione delle somme portate dai titoli di credito de quibus, riportandone solo un passo e, dunque, sottoponendo a questa Corte un'allegazione monca, fondata su un esame parcellizzato della deposizione) e ha, invece, a ben vedere perorato irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa del fatto, anche con assedi ipotetici (quale quello relativo alla stima dei beni rinvenuti dal curatore (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), per il tramite di un diverso apprezzamento di merito del compendio in atti;
inoltre, il motivo di ricorso ha fatto un generico rimando alle censure sollevate con l'atto di appello che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 2. Il secondo motivo - relativo alla qualificazione del CI come amministratore di fatto della fallita - è parimenti generico poiché ha inteso censurare la sentenza impugnata mediante uno scarno compendio delle dichiarazioni in atti, di certo inidoneo a denunciare il 3 LA,/ travisamento della prova, e perché non si è confrontato effettivamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale ha attribuito la detta qualità all'imputato, ritenendo che egli - al di là della posizione formalmente rivestita e del fatto che la carica amministrativa fosse in capo alla moglie NI - avesse un autonomo ruolo gestionale (tanto da doversi considerare il dominus della società) e segnatamente evidenziando come il CI, oltre ad aver incassato la quasi totalità degli assegni rispetto ai quali è stata ritenuta la bancarotta per distrazione e ad impartire direttive ai dipendenti, ricevesse direttamente le commesse e i pagamenti, avesse assunto un dipendente (BR ET) e si occupasse dell'incasso degli assegni dati in pagamento alla fallita, ha assunto un dipendente ); inoltre, la sentenza di appello ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto atte a inficiare tale conclusione le dichiarazioni di IO IR e LA LL, che non risultano travisate già dalla stessa sintesi che ne fa il ricorso, il quale tuttavia non ha mosso alcuna censura alle argomentazioni spese al riguardo dalla sentenza. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto: - l'atto di appello presentato dal difensore del CI aveva solo chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità senza alcuna argomentazione, ragion per cui esso era inammissibile e tale inammissibilità va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); - l'atto di appello presentato dal difensore della NI, come osservato dalla Corte territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della medesima circostanza argomentando in relazione al delitto di bancarotta documentale semplice (di cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione), senza nulla addurre rispetto al pregiudizio prodotto dalla bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione al quale, invece, il Giudice di appello ha confermato la prima sentenza); ragion per cui in questa sede la ricorrente non può utilmente censurare l'iter mediante il quale la Corte territoriale ha comunque escluso i presupposti per riconoscere l'attenuante in ordine a quest'ultimo delitto, poiché con riguardo ad esso difettava una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, con la quale il Giudice avrebbe dovuto confrontarsi redigendo una puntuale motivazione (anche con riferimento all'esercizio dei poteri officiosi attribuitigli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063 - 02). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 4 Gli imputati devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (art. 541 cod. proc. pen.) che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, per la parte civile l'avvocato PAOLO CARNEVALI, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione, e per il ricorrente l'avvocato ALBERTO FELIZIANI, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 dicembre 2021 la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di AU NI e OB CI - ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il delitto di bancarotta semplice (capo b. della rubrica) perché estinto per prescrizione, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena principale irrogata agli imputati e in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari, concedendo loro il beneficio della sospensione condizionale;
ha confermato nel resto la 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10288 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 25/11/2022 sentenza in data 18 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Macerata ne aveva affermato la responsabilità - la NI quale liquidatrice, il CI quale amministratore di fatto della fallita della Treal s.r.l. in liquidazione - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a. della rubrica), aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ad entrambi ed aveva reso le conseguenti statuizioni civili in favore della curatela del fallimento della società. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, anche a cagione del travisamento della prova, in ordine dell'affermazione di responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta per distrazione. La difesa ha mosso censure in relazione alla distrazione dei beni indicati in imputazione, deducendo: - in relazione al denaro portato da assegni e versato sui conti correnti degli imputati nonché ai prelevamenti ingiustificati a loro ascritti, il travisamento per omissione della deposizione del teste di polizia giudiziaria RP RI, dalla quale si trarrebbe che i titoli di credito non erano stati emessi da clienti della fallita Treal s.r.l. e per operazioni commerciali ad essa relative e, dunque, non erano parte del compendio aziendale;
e che dalle movimentazioni bancarie non emergerebbe traccia del fatto che gli assegni siano stati versati sui conti personali degli imputati (né del fatto che fossero somme dell'impresa), difettando perciò l'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
- in relazione alla contestata assenza di merci e prodotti nel compendio aziendale (per un valore di euro 91.036), l'apparenza della motivazione che sarebbe basata solo sul rinvenimento, in sede di inventario fallimentare, di prodotti obsoleti del valore di euro 2.000, e avrebbe fondato la prova sulla stima effettuata in detta sede dal perito (che potrebbe anche aver sottostimato le rimanenze rispetto al valore contabilizzato) senza alcun riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni, non potendo neppure rilevare al riguardo scritturazioni contabili fittizie perché non aggiornate alla data del fallimento (come esposto nella relazione ex art. 33 fall.); - in relazione ai giroconti, che la motivazione si sarebbe riportata sostanzialmente a quanto rassegnato dal curatore fallimentare senza argomentare in alcun modo sulle allegazioni prospettate con il gravame. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione a OB CI della qualifica di amministratore di fatto. Ad avviso della difesa, difetterebbe un'apprezzabile attività di gestione da parte dell'imputato e la motivazione sarebbe pervenuta a una contraria conclusione in forza di una motivazione illogica ed in parte apparente, senza attenersi ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza, basandosi sulle dichiarazioni dei testi ET e AD (le prime riportate in modo errato) e nonostante quanto rappresentato dai soggetti escussi in giudizio (i lavoratori - compreso il AD -, IO OF, LA LL). 2 2.3. Con il terzo motivo sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, comma 3, legge fall., cui la Corte di merito sarebbe pervenuta senza motivare - conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza - in ordine al danno derivante dal fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo propone questioni inedite in relazione al CI, poiché con l'atto di appello presentato dal suo difensore erano state mosse doglianze relative solo alla sua qualità di amministratore di fatto e alle statuizioni civili (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bandì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto). Né l'imputato, per quanto si esporrà appena oltre, può giovarsi dell'effetto estensivo dell'impugnazione della NI (art. 587 cod. proc. pen.). Difatti, il motivo in esame ha prospettato il travisamento della prova senza la necessaria specificità (anche nella parte in cui si è limitato ad asserire che le dichiarazioni del teste RI smentirebbero quanto ritenuto dai Giudici di merito a proposito della destinazione delle somme portate dai titoli di credito de quibus, riportandone solo un passo e, dunque, sottoponendo a questa Corte un'allegazione monca, fondata su un esame parcellizzato della deposizione) e ha, invece, a ben vedere perorato irritualmente in questa sede di legittimità una ricostruzione alternativa del fatto, anche con assedi ipotetici (quale quello relativo alla stima dei beni rinvenuti dal curatore (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), per il tramite di un diverso apprezzamento di merito del compendio in atti;
inoltre, il motivo di ricorso ha fatto un generico rimando alle censure sollevate con l'atto di appello che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 2. Il secondo motivo - relativo alla qualificazione del CI come amministratore di fatto della fallita - è parimenti generico poiché ha inteso censurare la sentenza impugnata mediante uno scarno compendio delle dichiarazioni in atti, di certo inidoneo a denunciare il 3 LA,/ travisamento della prova, e perché non si è confrontato effettivamente con la motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale ha attribuito la detta qualità all'imputato, ritenendo che egli - al di là della posizione formalmente rivestita e del fatto che la carica amministrativa fosse in capo alla moglie NI - avesse un autonomo ruolo gestionale (tanto da doversi considerare il dominus della società) e segnatamente evidenziando come il CI, oltre ad aver incassato la quasi totalità degli assegni rispetto ai quali è stata ritenuta la bancarotta per distrazione e ad impartire direttive ai dipendenti, ricevesse direttamente le commesse e i pagamenti, avesse assunto un dipendente (BR ET) e si occupasse dell'incasso degli assegni dati in pagamento alla fallita, ha assunto un dipendente ); inoltre, la sentenza di appello ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto atte a inficiare tale conclusione le dichiarazioni di IO IR e LA LL, che non risultano travisate già dalla stessa sintesi che ne fa il ricorso, il quale tuttavia non ha mosso alcuna censura alle argomentazioni spese al riguardo dalla sentenza. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto: - l'atto di appello presentato dal difensore del CI aveva solo chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità senza alcuna argomentazione, ragion per cui esso era inammissibile e tale inammissibilità va qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.); - l'atto di appello presentato dal difensore della NI, come osservato dalla Corte territoriale, aveva chiesto il riconoscimento della medesima circostanza argomentando in relazione al delitto di bancarotta documentale semplice (di cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione), senza nulla addurre rispetto al pregiudizio prodotto dalla bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione al quale, invece, il Giudice di appello ha confermato la prima sentenza); ragion per cui in questa sede la ricorrente non può utilmente censurare l'iter mediante il quale la Corte territoriale ha comunque escluso i presupposti per riconoscere l'attenuante in ordine a quest'ultimo delitto, poiché con riguardo ad esso difettava una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, con la quale il Giudice avrebbe dovuto confrontarsi redigendo una puntuale motivazione (anche con riferimento all'esercizio dei poteri officiosi attribuitigli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063 - 02). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 4 Gli imputati devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (art. 541 cod. proc. pen.) che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/11/2022.