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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NZ, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Resistente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11451/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0184503358 000 REGISTRO
- ISCR.PREV.IPOT. n. 09776202300003349000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4100/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Società_1 r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 097 2022 0184503358, asseritamente notificata il 14 dicembre
2022, nonché la conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.
P.R. n. 602/1973, deducendo, in sintesi sia la mancata notifica della cartella presupposta che la difformità tra gli importi indicati nella cartella e quelli riportati nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, producendo la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC all'indirizzo Email_3, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 11451/2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate entrambe le doglianze ed affermando, in particolare, la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, limitando il gravame al solo capo relativo alla pretesa inesistenza della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che l'indirizzo PEC utilizzato non fosse nella propria titolarità.
L'Ufficio si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni e documentazione camerale, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che la censura relativa alla presunta difformità degli importi tra cartella di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è stata riproposta in appello. Tale motivo deve, pertanto, ritenersi rinunciato, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'unico motivo devoluto all'esame di questa Corte concerne, dunque, la dedotta inesistenza della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione finanziaria emerge che la cartella di pagamento è stata notificata in data 14 dicembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indirizzo_pec_1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale indirizzo PEC risultava pacificamente nella titolarità della società alla data della notifica, come comprovato dalla visura storica camerale, dalla quale si evince che la variazione dell'indirizzo PEC in indirizzo_pec_1 it è intervenuta solo in data 10 luglio 2023, dunque in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che la notificazione è stata eseguita presso il domicilio digitale risultante dai pubblici registri, in piena conformità alla normativa vigente.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare – per mera completezza argomentativa – un vizio formale della notificazione, deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., la nullità della notifica non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Nel caso di specie, la piena conoscenza dell'atto da parte della società contribuente è dimostrata sia dall'impugnazione tempestiva della cartella che dalla puntuale articolazione delle difese nel giudizio di primo grado e in appello.
Sul punto, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il raggiungimento dello scopo sana ogni eventuale vizio della notificazione, principio applicabile anche agli atti della riscossione tributaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Società_1 S.r.l. deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota depositata dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Società_1 S.r.l. e conferma integralmente la sentenza n. 11451/29/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 350, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La
Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NZ, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Resistente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11451/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0184503358 000 REGISTRO
- ISCR.PREV.IPOT. n. 09776202300003349000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4100/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Società_1 r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 097 2022 0184503358, asseritamente notificata il 14 dicembre
2022, nonché la conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.
P.R. n. 602/1973, deducendo, in sintesi sia la mancata notifica della cartella presupposta che la difformità tra gli importi indicati nella cartella e quelli riportati nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, producendo la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC all'indirizzo Email_3, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 11451/2024, la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate entrambe le doglianze ed affermando, in particolare, la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, limitando il gravame al solo capo relativo alla pretesa inesistenza della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che l'indirizzo PEC utilizzato non fosse nella propria titolarità.
L'Ufficio si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni e documentazione camerale, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che la censura relativa alla presunta difformità degli importi tra cartella di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è stata riproposta in appello. Tale motivo deve, pertanto, ritenersi rinunciato, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'unico motivo devoluto all'esame di questa Corte concerne, dunque, la dedotta inesistenza della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC. Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione finanziaria emerge che la cartella di pagamento è stata notificata in data 14 dicembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indirizzo_pec_1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale indirizzo PEC risultava pacificamente nella titolarità della società alla data della notifica, come comprovato dalla visura storica camerale, dalla quale si evince che la variazione dell'indirizzo PEC in indirizzo_pec_1 it è intervenuta solo in data 10 luglio 2023, dunque in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che la notificazione è stata eseguita presso il domicilio digitale risultante dai pubblici registri, in piena conformità alla normativa vigente.
In ogni caso, anche a voler ipotizzare – per mera completezza argomentativa – un vizio formale della notificazione, deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., la nullità della notifica non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Nel caso di specie, la piena conoscenza dell'atto da parte della società contribuente è dimostrata sia dall'impugnazione tempestiva della cartella che dalla puntuale articolazione delle difese nel giudizio di primo grado e in appello.
Sul punto, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il raggiungimento dello scopo sana ogni eventuale vizio della notificazione, principio applicabile anche agli atti della riscossione tributaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Società_1 S.r.l. deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota depositata dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Società_1 S.r.l. e conferma integralmente la sentenza n. 11451/29/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 350, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La
Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli