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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13851/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice Relatore ed Estensore dott.ssa Michela Boi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13851/2022 promossa da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti GH
[...] C.F._2
LU, RI OR e GH NICCOLO';
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CAMPESE FABIO;
C.F._4
e
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. BUSCEMA
[...] C.F._6
VINCENZA;
CONVENUTI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.9.2025: per parte attrice, come da nota depositata il 4.9.2025: “In tesi e nel merito: Avendo parti attrici – come da insegnamenti della SC a Sezioni Unite - correttamente proposto azione di accertamento negativo della genuinità del testamento di cui intendeva avvalersi parte convenuta - in accoglimento della medesima azione di accertamento negativo circa la sua genuinità (vedi citazione), dichiarare che il testamento olografo attribuito ad apparente firma pubblicato ai rogiti Dr in data Controparte_5 Persona_1
16.5.2019 rep 141754 e racc 50092 48139 recante la data del 25.3.2014 non è genuino e che è apocrifo
(e quindi dichiarane la nullità) confermando che la busta, il testo e la firma del testamento datato
25.3.2014 non presentano elementi di rapportabilità tecnica con la scrittura autografa della Sig.
e dichiarare, per converso, la genuinità della scheda testamentaria a firma della Controparte_5
datata 23.11.2012 come pubblicata ai rogiti in data 21.2.2019 rep 8766 e Controparte_5 CP_6
racc 6338 e quindi dichiarare gli attori unici eredi sulla base del testamento del 2012 della de cuius. b)
Sempre in tesi e nel merito, contrariis reiectis, respinta con ogni miglior formula in quanto infondata in rito stante in primis la inammissibilità delle domande riconvenzionali e della querela di falso ex adverso avanzata – domande riconvenzionali comunque infondate in fatto e diritto, accogliere per contro – per quanto occorrer possa (ove mai consti una qualche chiamata alla eredità dei convenuti e salvo gravame sul punto) - la reconventio reconventionis avanzata tempestivamente dagli attori e come formulata in memoria – note scritte dell'8.5.2023 e sempre insistita, in relazione alla indegnità di parte essendosi Controparte_1
il medesimo comunque avvalso del testamento da ritenersi falso e per il quale ha patteggiato la pena riconoscendosi artefice dell'allestimento del testamento che deve essere ritenuto apocrifo, fermo che ai fini della declaratoria di indegnità ex art. 463 cc n° 6 è sufficiente che il medesimo si sia avvalso di un testamento falso facendone scientemente uso. E tale reconventio per il caso di sua chiamata alla eredità – che peraltro non si ravvisa in concreto - stante la vigenza del valido testamento qui fatto valere dagli attori e la non genuinità e quindi nullità del testamento fatto valere ex adverso - sulla base di tutti gli elementi di cui all'atto di citazione, alle note dell'udienza del 09.05.2023 e di cui alla memoria ex art. 183 cpc n° 1 depositata da questa difesa. c) Vinte le spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate e respinta ogni eccezione di parti convenute, si insiste anche per la condanna dei
pagina 2 di 13 Sig.ri ed per lite temeraria ex art. 96 c.p.c per somma da liquidarsi in Controparte_1 Controparte_2
misura pari al triplo delle spese di lite non avendo oltre tutto potuto parte attrice per un più che apprezzabile periodo ancora non conclusosi i beni ereditari.”
Per e le ultime precisate in atti, come da nota del 7.9.2025: “si CP_1 Controparte_2
precisano le conclusioni richiamando quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta come integrate con la prima memoria depositata, le quali si riepilogano di seguito: In via diretta: - Accogliere la domanda attorea limitatamente alla declaratoria di nullità del testamento del 25.3.2014 per apocrifia. - Rigettare ogni altra domanda e conclusione proposta dagli attori e . - Per Parte_2 Parte_1
l'effetto condannarli al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. In via riconvenzionale: -
Accertare e dichiarare che il testamento del 23.11.2012, pubblicato per Notaio dr. di Persona_2
Firenze il giorno 21.2.2019 al Rep. 8766 Racc. 6338, non è autentico e, per l'effetto, dichiararlo nullo e improduttivo di effetti;
- per l'effetto, dichiarare la mala fede processuale in capo agli attori e, di conseguenza, condannarli al pagamento della somma ritenuta di giustizia ai sensi del I° comma dell'art. 96 c.p.c. ovvero alla snazione officiosa di cui al III° comma del medesimo articolo;
- Dichiarare la mancanza di altre disposizioni testamentarie. - Dichiarare, per l'effetto, che l'eredità della de cuius va Controparte_5
devoluta secondo legittima. Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale: - Si dichiara di rinunziarvi.
In ogni caso: - Disattendere e respingere ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione. -
Condannare gli attori al pagamento di spese e compensi professionali per il presente giudizio.”
Per e come da nota depositata il 5.9.2025: “Voglia l'Ill.mo CP_3 Controparte_4
Giudice adito: - accertare che le convenute e alcun ruolo Controparte_4 Controparte_3
hanno ricoperto nelle vicende che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio;
- accertare inoltre che
l'odierno giudizio è scaturito unicamente dal comportamento tenuto dai convenuti ed CP_2 CP_1
e per l'effetto condannare gli stessi a rilevarle indenni da ogni pregiudizio e/o spesa derivante dal
[...]
coinvolgimento nel presente giudizio. Con vittoria nei loro confronti di compensi anticipazioni e spese anche generali, oltreché dalle spese per la partecipazione alla mediazione, procedura n. 348/2023.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio ed nonché ed Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 13 in qualità di eredi del padre al fine di accertare e Controparte_4 Persona_3
dichiarare la nullità del testamento di del 25.3.2014 e, per converso, Controparte_5
dichiarare la genuinità della scheda testamentaria del 23.11.2012 redatta dalla stessa
Controparte_5
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
− che ed erano stati nominati, insieme alla sorella Parte_1 Parte_2
eredi universali di dal testamento olografo redatto da CP_7 Controparte_5
quest'ultima il 23.11.2012 e pubblicato il 21.2.2019;
− che la sorella ha rinunciato all'eredità della de cuius e che, pertanto, gli attori CP_7
sono gli unici eredi della sig.ra CP_5
− che figlio della cognata di ( , sorella di Controparte_1 CP_5 Persona_4
, marito di , ha fatto valere l'esistenza di un altro Persona_5 CP_5
testamento olografo della de cuius, datato 25.3.2014 e pubblicato in data 16.5.2019 su istanza dello stesso in forza del quale ha preteso di entrare nel Controparte_1
possesso dei beni della sig.ra CP_5
− che gli attori hanno contestato l'apocrifia di tale testamento ed hanno presentato denuncia querela nei confronti di nel gennaio 2020; Controparte_1
− che il procedimento penale che ne è scaturito innanzi al Tribunale di Bari ha visto il sig. imputato per aver utilizzato un testamento risultato falso, patteggiare ex CP_1
art. 444 c.p.p. una pena pari a tre mesi e sedici giorni di reclusione;
− che gli esiti probatori acquisiti in sede penale a seguito di varie audizioni e di perizia disposta dal PM hanno confermato come il testamento pubblicato su istanza del sig. fosse palesemente falso;
CP_1
− che, pertanto, sulla base anche delle risultanze penali, gli attori hanno interesse a veder accertare in sede civile la apocrifia e la conseguente nullità della scheda testamentaria del 2014 e a far accertare la loro qualifica di eredi universali in virtù del testamento del 2012.
pagina 4 di 13 In data 7.3.2023, si sono costituiti in giudizio ed chiedendo di CP_2 Controparte_1
accogliere la domanda attorea limitatamente alla declaratoria di nullità del testamento del
25.3.2014 per apocrifia, ma di rigettare ogni altra domanda e conclusione proposta dagli attori.
Inoltre, ed hanno chiesto in via riconvenzionale di accertare e CP_2 Controparte_1
dichiarare la falsità e la conseguente nullità del testamento del 23.11.2012; ed in via riconvenzionale trasversale hanno formulato actio interrogatoria nei confronti delle convenute ed quali chiamate all'eredità della de cuius in qualità di aventi CP_3 Controparte_4
causa di per accertare la loro intenzione di accettare o meno la suddetta Persona_3
eredità.
In data 8.5.2023, si sono costituite anche ed che hanno CP_3 Controparte_4
manifestato la loro intenzione a non aderire ad alcuna iniziativa volta a contestare le ultime volontà della zia, riconoscendo altresì alla famiglia il merito di essersi presa cura Pt_2
della de cuius negli ultimi anni di vita. ed ribadendo il loro CP_3 Controparte_4
disinteresse alla vicenda ed in particolare alla devoluzione del patrimonio della defunta zia, hanno chiesto di essere tenute indenni da ogni pregiudizio e/o spesa derivante dal coinvolgimento nel presente giudizio.
In vista dell'udienza ex art. 183 c.p.c di prima comparizione del 9.5.2023, parte attrice, preso atto della comparsa della parte convenuta, ha depositato note scritte con cui, oltre a contestare ogni difesa dei convenuti ha proposto reconventio reconventionis in relazione CP_1
all'accertamento dell'indegnità di ex art. 463, n. 6, c.c., avendo quest'ultimo Controparte_1
patteggiato una pena per il reato di falsità in testamento olografo ai sensi dell'art. 491, comma 2, c.p..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ed ritenendo la CP_1 Controparte_2
sussistenza di elementi di certezza sull'apocrifia del testamento datato 23.11.2012, hanno proposto querela di falso in corso di causa.
Il Giudice relatore, dopo aver respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti ed aver dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dai convenuti ha fissato per la CP_1
pagina 5 di 13 precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.9.2025.
Venendo la causa in decisione, essa deve essere decisa collegialmente ex art. 50-bis, comma 1
n. 6, c.p.c. (ante Riforma Cartabia), vertendo su una ipotesi di impugnazione di testamento.
Venendo quindi al merito della causa, thema decidendum del presente giudizio è l'accertamento negativo della genuinità del testamento olografo della sig.ra datato Controparte_5
25.3.2014 e pubblicato il 16.5.2019, nonché l'accertamento positivo dell'autenticità del precedente testamento a firma della de cuius, datato 23.11.2012 e pubblicato il 21.2.2019, ovvero l'accertamento della sua nullità per mancanza di autografia, come richiesto dai convenuti in via riconvenzionale.
In particolare, gli attori hanno contestato la validità della scheda testamentaria del 25.3.2014
e le allegazioni di ed hanno trovato riscontro negli esiti Pt_2 Parte_1
probatori acquisiti in sede penale, a seguito della perizia disposta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento penale n. 1367/2020 R.G.N.R. Le emergenze investigative risultanti da tale perizia si prestano, secondo la sentenza di patteggiamento, ad “univoca lettura in chiave accusatoria” nei confronti del convenuto CP_1
il quale ha patteggiato una pena di tre mesi e sedici giorni di reclusione per l'ipotesi
[...]
di reato ex art. 491, comma 2, c.p.
Invero, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica è emerso che, sulla base delle descrizioni ispettive, dei confronti e delle valutazioni eseguite in relazione ai documenti di comparazione esaminati, il testamento olografo datato 25.3.2014 non è attribuibile alla funzionalità grafica della sig.ra Controparte_5
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”
(Cass. civ., sez. III, sent. 2 luglio 2010, n. 15714).
Ne consegue che, in virtù delle risultanze degli accertamenti peritali svolti in sede penale e pagina 6 di 13 del patteggiamento della pena richiesto dal convenuto stante anche la Controparte_1
convergente domanda di nullità dei convenuti in merito alla scheda testamentaria in questione, il testamento olografo datato 25.3.2014, a firma deve Controparte_5
essere considerato apocrifo e, per l'effetto, deve dichiararsi nullo.
Sempre alla luce della relazione della Polizia Scientifica menzionata supra, la quale attribuisce carattere di veridicità al testamento che beneficia le parti attrici, la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e volta ad accertare la nullità del testamento olografo CP_1
datato 23.11.2012 per difetto di autografia della parte che precede la sottoscrizione, deve, invece, essere rigettata.
Sul punto, si fa presente che, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12307).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere non può ritenersi assolto, in quanto parte convenuta nella comparsa ha citato, a sostegno della domanda di nullità, la prova indiziaria derivante da una bozza preliminare di relazione del grafologo di parte Dott. , che “(…) Per_6
afferma che la sola firma potrebbe forse e in minima parte apparire autentica, sebbene il soggetto che l'ha compilato abbia stranamente e inusualmente invertito l'ordine nome-cognome, utilizzando anche font diversi, ma -aggiunge il prefato grafologo- che certamente e per converso, il tutto il corpo del testamento non sia affatto riconducibile alla sig.ra poiché risulta non genuino e apocrifo” (cfr. pag. 4 dell'atto Controparte_5
di citazione). Secondo la comparsa, lo stesso grafologo “(…) così conclude, in una sua bozza preliminare: - “l'esame è ancora in corso, diciamo che una parte della sola sottoscrizione potrebbe riferirsi alla sig.ra ma sicuramente non v'è concordanza tra testo e sottoscrizione”. Dall'atto di CP_5
citazione, senza che sia stata allegata alcuna bozza preliminare di perizia di parte, pertanto, il vizio di nullità del testamento è enunciato come difetto di autografia del testo della scheda, esclusa la sottoscrizione. Tuttavia, l'atto di citazione riporta le affermazioni del perito come relative a “un esame ancora in corso”, non definitive quindi, e, in alcune parti, dubitative.
Neppure con la memoria ex art. 183, comma 6 n.1 cpc, contenente la formulazione della pagina 7 di 13 querela di falso, con diversi richiami alla perizia del Dott. , essa è stata prodotta. Per_6
Solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, viene prodotta una perizia, priva di data,
a firma del grafologo Dott. , che giunge a conclusioni non coincidenti con le Per_6
enunciazioni alla base della mancanza di autografia indicate in comparsa di costituzione.
Infatti, nelle conclusioni a pag. 72 della perizia allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n.
2 cpc di parte convenuta, si legge che il documento in verifica è stato vergato da due manoscriventi, ma non dalla de cuius Sig. ra Pertanto, la perizia, che Controparte_5
viene prodotta per la prima volta con la memoria deputata alle precisazioni istruttorie, enuncia i presunti vizi di nullità della scheda testamentaria sia con riguardo al difetto di autografia del testo delle disposizioni testamentarie, sia della sottoscrizione.
Tali deduzioni, se comparate con quelle di cui alla comparsa di costituzione, non consentono di ritenere sufficientemente e tempestivamente circostanziata l'allegazione sul presunto vizio di nullità per difetto di forma del testamento olografo in discussione, sia per la dubitatività sui difetti rilevati in comparsa, sia per la contraddittorietà tra le enunciazioni di cui alla comparsa e quelle di cui alla perizia successivamente depositata.
La mancanza di una allegazione tempestiva e definita sul vizio di forma che inficerebbe il testamento olografo del 2012 non ha consentito di accogliere la richiesta di CTU grafologica formulata dalla parte convenuta, valutata, d'altra parte, la significatività della prova indiziaria raggiunta in sede di indagini penali sulla validità del testamento in discussione.
Sulla rilevanza dell'accertamento svolto su delega del Pubblico Ministero, si osserva come il valore da attribuire agli atti e risultanze dell'indagine penale sia di particolare attendibilità, agendo sì, l , come parte d'accusa in giudizio nella fase del Controparte_8
dibattimento penale o nei suoi succedanei riti alternativi, ma esplicando, quale organo dello
“Stato comunità”, il massimo grado di imparzialità in fase di indagine, manifestando, cioè, la sua natura di parte, in modo strettamente funzionale alle esigenze dei ruoli che è necessario garantire per l'esistenza stessa di un giusto processo penale, esclusivamente in fase processuale, restando per il resto, in fase procedimentale di indagine, organo terzo pagina 8 di 13 dell'Autorità Giudiziaria, istituzionalmente scevro da qualsiasi scopo diverso dal raggiungimento della conoscenza del fatto indagato, al vertice della catena di acquisizioni che, partendo dagli atti di accertamento della Polizia Giudiziaria, passando attraverso il compimento di atti irripetibili e di accertamenti tecnici (come la consulenza grafologica nei reati di falso o collegati), ne delineano l'agire imparziale e la loro piena utilizzabilità nel giudizio civile (in tal senso si è espresso il Tribunale Firenze Sent. n. 4661/2007; Sent. n.
3961/2009).
Ciò premesso, secondo gli Accertamenti Tecnici del Polizia Scientifica di Roma, a cui il PM procedente della Procura presso il Tribunale di Bari ha delegato le indagini che hanno portato alla sentenza di patteggiamento del 2022 (allegati come doc. 5 all'atto di citazione), la scheda testamentaria del 23.11.2012 è attribuibile, “con buon grado di probabilità”, alla funzionalità grafica della de cuius (cfr. elaborato peritale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica del 27.8.2021).
L'accertamento della Polizia Scientifica, quindi, non ha riguardato solo la scheda del 2014, ma anche quella del 2012, esaminata in originale, con metodologia esente da rilievi in questa sede, e con utilizzo di scritture di comparazione in originale relative a diversi anni (2007 e
2018), e di corposa estensione, viste le numerose pagine delle rubriche telefoniche manoscritte considerate (che si devono ritenere formatesi in diversi anni di vita, cfr. pag. e ss del doc. 5 allegato alla citazione). L'indagine ha preliminarmente rilevato l'unicità della mano redigente il testo e vergante la sottoscrizione (cfr. pag. 28 del doc 5) il testamento olografo del 2012, e ha individuato una serie di caratteristiche generali e particolari indicanti uno specifico stile espressivo, diverso da quello della scheda testamentaria del 2014 oggetto di concomitante analisi individuale e comparata, mentre, con riferimento alle scritture comparative prese in esame, sono state rilevate “spiccate analogie, sia nella natura dei movimenti grafici rappresentati (…) sia nelle componenti dinamico strutturali degli stessi (…)” specificamente indicate nelle pagine della Relazione (cfr. pag. 62 del doc. 5 allegato all'atto di citazione).
L'accertamento ha escluso, nelle sue conclusioni, che “l'espressione motoria del grafismo” sia il risultato di un “impegno imitativo” (cfr. pag. 78), e ha accertato che “gli indici di fisica e fisiologia
pagina 9 di 13 scritturale (…) hanno trovato riscontro nel grafismo autografo della Signora comprese le CP_5
peculiarità di dettaglio (…), seppur con una riserva dovuta alla mancanza di manoscrittura dichiaratamente coeva in originale.”. La riserva dell'Esperto di indagini grafiche della Polizia
Scientifica attiene esclusivamente alla mancanza di scritture di comparazione coeve con il testamento del 2012 (sebbene siano state esaminate quelle precedenti e quelle successive, con risultati di “spiccata analogia”). Al riguardo, si osserva come la significatività delle analogie riscontrate, per il numero dei rilievi di conformità e il grado di approfondimento dell'analisi, deponga per l'accertamento dell'autografia del testamento del 2012, come del resto ritenuto nelle motivazioni della sentenza di patteggiamento del 2022. D'altra parte, la riserva di cui alle conclusioni dell'Accertamento della Polizia Scientifica non pare superabile alla luce del corredo documentale di scritture di comparazione della perizia di parte convenuta prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc: infatti, i documenti da B a G, depositati in allegato, sono tutti relativi a sottoscrizioni (più precisamente, si tratta di pagine della consulenza in cui vengono riportati frammenti di scritture di comparazione non manoscritte, ma in cui sono presenti sottoscrizioni della de cuius) degli anni 2007, 2016 e
2018, senza alcun atto risalente al 2012, né di maggiore estensione rispetto alla sola firma.
Da tali valutazioni sul materiale probatorio acquisito discende la rilevanza probatoria degli accertamenti peritali svolti in sede penale, senza che in questa sede si possa dare spazio a un'altra CTU, come richiesto nella comparsa di costituzione e risposta dai convenuti a sostegno della domanda riconvenzionale, né alle prove per interrogatorio formale richieste da parte convenuta sui rapporti tra gli attori e i convenuti e la de cuius e il suo coniuge, che apparivano e appaiono superflue per ricostruire la volontà testamentaria in contrasto con quanto risulta dalla scheda testamentaria, così come le prove per testi sulle risultanze delle indagini penali che hanno portato alla sentenza di patteggiamento.
Sulla querela di falso riproposta dai convenuti per contestare l'autenticità del CP_1
testamento olografo del 23.11.2012, domanda ribadita nella nota del 7.9.2025, contenete le conclusioni, giova sottolineare, come già ribadito dal Giudice relatore con l'ordinanza del
9.5.2024, che tale rimedio è inammissibile in quanto “lo strumento che deve essere adoperato nel
pagina 10 di 13 caso in cui si intenda contestare un testamento olografo non è il disconoscimento di scrittura privata, né la querela di falso, ma l'azione di nullità” (Corte appello Firenze, sez. III, 12/09/2022, n.1956), già svolta dalla parte convenuta con la comparsa in via riconvenzionale.
Per quanto precede, deve accertarsi la nullità del testamento olografo pubblicato ai rogiti Dr
in data 16.5.2019 rep 141754 e racc 50092 48139 recante la data del Persona_1
25.3.2014, per sua apocrifia e la validità della scheda testamentaria a firma di CP_5
datata 23.11.2012, pubblicata ai rogiti in data 21.2.2019 rep 8766 e racc 6338,
[...] CP_6
con conseguente accertamento che gli attori sono unici eredi della Sig. ra CP_5
sulla base del testamento del 2012.
[...]
Le domande poste in via riconvenzionale da parte dei convenuti devono essere CP_1
rigettate.
Tutte le ulteriori domande poste in tesi dagli attori, per il caso di accoglimento delle domande di parte devono considerarsi assorbite. CP_1
Non si ritiene invece di accogliere la domanda di parte attrice di condanna di e CP_2
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato riscontrato Controparte_1
il dolo o la colpa grave dell'opposizione, vista l'adesione alla domanda attorea di nullità del testamento del 2014.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza dei convenuti sulla materia CP_1
oggetto del contendere, alla base della chiamata in causa anche delle convenute CP_5
esse sono da liquidarsi a carico dei convenuti e in favore di parte attrice e delle CP_1
stesse convenute ed Per la liquidazione, anche per la fase di CP_3 Controparte_4
mediazione (per le fasi di attivazione e negoziazione, che risultano dal verbale depositato il
21.7.2023), si tiene conto della nota spese depositata dagli attori e dalle convenute, del valore di causa dichiarato in atto di citazione e delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione di valore compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, nonché i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta la nullità del testamento olografo pubblicato ai rogiti Dr Persona_1
in data 16.5.2019 rep 141754 e racc 50092 48139 recante la data del 25.3.2014, per sua apocrifia;
− accerta la validità del testamento olografo a firma di datato Controparte_5
23.11.2012, pubblicato ai rogiti Dr in data 21.2.2019 rep 8766 e racc 6338, con CP_6
conseguente accertamento che gli attori sono unici eredi di sulla Controparte_5
base dello stesso testamento;
− rigetta le domande poste in via riconvenzionale da parte dei convenuti CP_1
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte attrice;
− condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore di parte attrice, che liquida in Euro 3.000,00 per la fase di mediazione, in Euro
14.103,00 di compensi per la fase giudiziale, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, spese che devono distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
− condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore delle convenute ed che liquida in Controparte_3 Controparte_4
Euro 3.488,00 per la fase di mediazione, in Euro 13.100,00 di compensi per la fase giudiziale oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Firenze nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Roberto Monteverde Dott.ssa Caterina Condò
pagina 12 di 13 Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice Relatore ed Estensore dott.ssa Michela Boi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13851/2022 promossa da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti GH
[...] C.F._2
LU, RI OR e GH NICCOLO';
ATTORI contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. CAMPESE FABIO;
C.F._4
e
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. , rappresentate e difese dall'avv. BUSCEMA
[...] C.F._6
VINCENZA;
CONVENUTI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.9.2025: per parte attrice, come da nota depositata il 4.9.2025: “In tesi e nel merito: Avendo parti attrici – come da insegnamenti della SC a Sezioni Unite - correttamente proposto azione di accertamento negativo della genuinità del testamento di cui intendeva avvalersi parte convenuta - in accoglimento della medesima azione di accertamento negativo circa la sua genuinità (vedi citazione), dichiarare che il testamento olografo attribuito ad apparente firma pubblicato ai rogiti Dr in data Controparte_5 Persona_1
16.5.2019 rep 141754 e racc 50092 48139 recante la data del 25.3.2014 non è genuino e che è apocrifo
(e quindi dichiarane la nullità) confermando che la busta, il testo e la firma del testamento datato
25.3.2014 non presentano elementi di rapportabilità tecnica con la scrittura autografa della Sig.
e dichiarare, per converso, la genuinità della scheda testamentaria a firma della Controparte_5
datata 23.11.2012 come pubblicata ai rogiti in data 21.2.2019 rep 8766 e Controparte_5 CP_6
racc 6338 e quindi dichiarare gli attori unici eredi sulla base del testamento del 2012 della de cuius. b)
Sempre in tesi e nel merito, contrariis reiectis, respinta con ogni miglior formula in quanto infondata in rito stante in primis la inammissibilità delle domande riconvenzionali e della querela di falso ex adverso avanzata – domande riconvenzionali comunque infondate in fatto e diritto, accogliere per contro – per quanto occorrer possa (ove mai consti una qualche chiamata alla eredità dei convenuti e salvo gravame sul punto) - la reconventio reconventionis avanzata tempestivamente dagli attori e come formulata in memoria – note scritte dell'8.5.2023 e sempre insistita, in relazione alla indegnità di parte essendosi Controparte_1
il medesimo comunque avvalso del testamento da ritenersi falso e per il quale ha patteggiato la pena riconoscendosi artefice dell'allestimento del testamento che deve essere ritenuto apocrifo, fermo che ai fini della declaratoria di indegnità ex art. 463 cc n° 6 è sufficiente che il medesimo si sia avvalso di un testamento falso facendone scientemente uso. E tale reconventio per il caso di sua chiamata alla eredità – che peraltro non si ravvisa in concreto - stante la vigenza del valido testamento qui fatto valere dagli attori e la non genuinità e quindi nullità del testamento fatto valere ex adverso - sulla base di tutti gli elementi di cui all'atto di citazione, alle note dell'udienza del 09.05.2023 e di cui alla memoria ex art. 183 cpc n° 1 depositata da questa difesa. c) Vinte le spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate e respinta ogni eccezione di parti convenute, si insiste anche per la condanna dei
pagina 2 di 13 Sig.ri ed per lite temeraria ex art. 96 c.p.c per somma da liquidarsi in Controparte_1 Controparte_2
misura pari al triplo delle spese di lite non avendo oltre tutto potuto parte attrice per un più che apprezzabile periodo ancora non conclusosi i beni ereditari.”
Per e le ultime precisate in atti, come da nota del 7.9.2025: “si CP_1 Controparte_2
precisano le conclusioni richiamando quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta come integrate con la prima memoria depositata, le quali si riepilogano di seguito: In via diretta: - Accogliere la domanda attorea limitatamente alla declaratoria di nullità del testamento del 25.3.2014 per apocrifia. - Rigettare ogni altra domanda e conclusione proposta dagli attori e . - Per Parte_2 Parte_1
l'effetto condannarli al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. In via riconvenzionale: -
Accertare e dichiarare che il testamento del 23.11.2012, pubblicato per Notaio dr. di Persona_2
Firenze il giorno 21.2.2019 al Rep. 8766 Racc. 6338, non è autentico e, per l'effetto, dichiararlo nullo e improduttivo di effetti;
- per l'effetto, dichiarare la mala fede processuale in capo agli attori e, di conseguenza, condannarli al pagamento della somma ritenuta di giustizia ai sensi del I° comma dell'art. 96 c.p.c. ovvero alla snazione officiosa di cui al III° comma del medesimo articolo;
- Dichiarare la mancanza di altre disposizioni testamentarie. - Dichiarare, per l'effetto, che l'eredità della de cuius va Controparte_5
devoluta secondo legittima. Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale: - Si dichiara di rinunziarvi.
In ogni caso: - Disattendere e respingere ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione. -
Condannare gli attori al pagamento di spese e compensi professionali per il presente giudizio.”
Per e come da nota depositata il 5.9.2025: “Voglia l'Ill.mo CP_3 Controparte_4
Giudice adito: - accertare che le convenute e alcun ruolo Controparte_4 Controparte_3
hanno ricoperto nelle vicende che hanno condotto all'instaurazione del presente giudizio;
- accertare inoltre che
l'odierno giudizio è scaturito unicamente dal comportamento tenuto dai convenuti ed CP_2 CP_1
e per l'effetto condannare gli stessi a rilevarle indenni da ogni pregiudizio e/o spesa derivante dal
[...]
coinvolgimento nel presente giudizio. Con vittoria nei loro confronti di compensi anticipazioni e spese anche generali, oltreché dalle spese per la partecipazione alla mediazione, procedura n. 348/2023.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio ed nonché ed Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 13 in qualità di eredi del padre al fine di accertare e Controparte_4 Persona_3
dichiarare la nullità del testamento di del 25.3.2014 e, per converso, Controparte_5
dichiarare la genuinità della scheda testamentaria del 23.11.2012 redatta dalla stessa
Controparte_5
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
− che ed erano stati nominati, insieme alla sorella Parte_1 Parte_2
eredi universali di dal testamento olografo redatto da CP_7 Controparte_5
quest'ultima il 23.11.2012 e pubblicato il 21.2.2019;
− che la sorella ha rinunciato all'eredità della de cuius e che, pertanto, gli attori CP_7
sono gli unici eredi della sig.ra CP_5
− che figlio della cognata di ( , sorella di Controparte_1 CP_5 Persona_4
, marito di , ha fatto valere l'esistenza di un altro Persona_5 CP_5
testamento olografo della de cuius, datato 25.3.2014 e pubblicato in data 16.5.2019 su istanza dello stesso in forza del quale ha preteso di entrare nel Controparte_1
possesso dei beni della sig.ra CP_5
− che gli attori hanno contestato l'apocrifia di tale testamento ed hanno presentato denuncia querela nei confronti di nel gennaio 2020; Controparte_1
− che il procedimento penale che ne è scaturito innanzi al Tribunale di Bari ha visto il sig. imputato per aver utilizzato un testamento risultato falso, patteggiare ex CP_1
art. 444 c.p.p. una pena pari a tre mesi e sedici giorni di reclusione;
− che gli esiti probatori acquisiti in sede penale a seguito di varie audizioni e di perizia disposta dal PM hanno confermato come il testamento pubblicato su istanza del sig. fosse palesemente falso;
CP_1
− che, pertanto, sulla base anche delle risultanze penali, gli attori hanno interesse a veder accertare in sede civile la apocrifia e la conseguente nullità della scheda testamentaria del 2014 e a far accertare la loro qualifica di eredi universali in virtù del testamento del 2012.
pagina 4 di 13 In data 7.3.2023, si sono costituiti in giudizio ed chiedendo di CP_2 Controparte_1
accogliere la domanda attorea limitatamente alla declaratoria di nullità del testamento del
25.3.2014 per apocrifia, ma di rigettare ogni altra domanda e conclusione proposta dagli attori.
Inoltre, ed hanno chiesto in via riconvenzionale di accertare e CP_2 Controparte_1
dichiarare la falsità e la conseguente nullità del testamento del 23.11.2012; ed in via riconvenzionale trasversale hanno formulato actio interrogatoria nei confronti delle convenute ed quali chiamate all'eredità della de cuius in qualità di aventi CP_3 Controparte_4
causa di per accertare la loro intenzione di accettare o meno la suddetta Persona_3
eredità.
In data 8.5.2023, si sono costituite anche ed che hanno CP_3 Controparte_4
manifestato la loro intenzione a non aderire ad alcuna iniziativa volta a contestare le ultime volontà della zia, riconoscendo altresì alla famiglia il merito di essersi presa cura Pt_2
della de cuius negli ultimi anni di vita. ed ribadendo il loro CP_3 Controparte_4
disinteresse alla vicenda ed in particolare alla devoluzione del patrimonio della defunta zia, hanno chiesto di essere tenute indenni da ogni pregiudizio e/o spesa derivante dal coinvolgimento nel presente giudizio.
In vista dell'udienza ex art. 183 c.p.c di prima comparizione del 9.5.2023, parte attrice, preso atto della comparsa della parte convenuta, ha depositato note scritte con cui, oltre a contestare ogni difesa dei convenuti ha proposto reconventio reconventionis in relazione CP_1
all'accertamento dell'indegnità di ex art. 463, n. 6, c.c., avendo quest'ultimo Controparte_1
patteggiato una pena per il reato di falsità in testamento olografo ai sensi dell'art. 491, comma 2, c.p..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ed ritenendo la CP_1 Controparte_2
sussistenza di elementi di certezza sull'apocrifia del testamento datato 23.11.2012, hanno proposto querela di falso in corso di causa.
Il Giudice relatore, dopo aver respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti ed aver dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dai convenuti ha fissato per la CP_1
pagina 5 di 13 precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.9.2025.
Venendo la causa in decisione, essa deve essere decisa collegialmente ex art. 50-bis, comma 1
n. 6, c.p.c. (ante Riforma Cartabia), vertendo su una ipotesi di impugnazione di testamento.
Venendo quindi al merito della causa, thema decidendum del presente giudizio è l'accertamento negativo della genuinità del testamento olografo della sig.ra datato Controparte_5
25.3.2014 e pubblicato il 16.5.2019, nonché l'accertamento positivo dell'autenticità del precedente testamento a firma della de cuius, datato 23.11.2012 e pubblicato il 21.2.2019, ovvero l'accertamento della sua nullità per mancanza di autografia, come richiesto dai convenuti in via riconvenzionale.
In particolare, gli attori hanno contestato la validità della scheda testamentaria del 25.3.2014
e le allegazioni di ed hanno trovato riscontro negli esiti Pt_2 Parte_1
probatori acquisiti in sede penale, a seguito della perizia disposta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento penale n. 1367/2020 R.G.N.R. Le emergenze investigative risultanti da tale perizia si prestano, secondo la sentenza di patteggiamento, ad “univoca lettura in chiave accusatoria” nei confronti del convenuto CP_1
il quale ha patteggiato una pena di tre mesi e sedici giorni di reclusione per l'ipotesi
[...]
di reato ex art. 491, comma 2, c.p.
Invero, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica è emerso che, sulla base delle descrizioni ispettive, dei confronti e delle valutazioni eseguite in relazione ai documenti di comparazione esaminati, il testamento olografo datato 25.3.2014 non è attribuibile alla funzionalità grafica della sig.ra Controparte_5
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”
(Cass. civ., sez. III, sent. 2 luglio 2010, n. 15714).
Ne consegue che, in virtù delle risultanze degli accertamenti peritali svolti in sede penale e pagina 6 di 13 del patteggiamento della pena richiesto dal convenuto stante anche la Controparte_1
convergente domanda di nullità dei convenuti in merito alla scheda testamentaria in questione, il testamento olografo datato 25.3.2014, a firma deve Controparte_5
essere considerato apocrifo e, per l'effetto, deve dichiararsi nullo.
Sempre alla luce della relazione della Polizia Scientifica menzionata supra, la quale attribuisce carattere di veridicità al testamento che beneficia le parti attrici, la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e volta ad accertare la nullità del testamento olografo CP_1
datato 23.11.2012 per difetto di autografia della parte che precede la sottoscrizione, deve, invece, essere rigettata.
Sul punto, si fa presente che, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12307).
Ebbene, nel caso di specie, tale onere non può ritenersi assolto, in quanto parte convenuta nella comparsa ha citato, a sostegno della domanda di nullità, la prova indiziaria derivante da una bozza preliminare di relazione del grafologo di parte Dott. , che “(…) Per_6
afferma che la sola firma potrebbe forse e in minima parte apparire autentica, sebbene il soggetto che l'ha compilato abbia stranamente e inusualmente invertito l'ordine nome-cognome, utilizzando anche font diversi, ma -aggiunge il prefato grafologo- che certamente e per converso, il tutto il corpo del testamento non sia affatto riconducibile alla sig.ra poiché risulta non genuino e apocrifo” (cfr. pag. 4 dell'atto Controparte_5
di citazione). Secondo la comparsa, lo stesso grafologo “(…) così conclude, in una sua bozza preliminare: - “l'esame è ancora in corso, diciamo che una parte della sola sottoscrizione potrebbe riferirsi alla sig.ra ma sicuramente non v'è concordanza tra testo e sottoscrizione”. Dall'atto di CP_5
citazione, senza che sia stata allegata alcuna bozza preliminare di perizia di parte, pertanto, il vizio di nullità del testamento è enunciato come difetto di autografia del testo della scheda, esclusa la sottoscrizione. Tuttavia, l'atto di citazione riporta le affermazioni del perito come relative a “un esame ancora in corso”, non definitive quindi, e, in alcune parti, dubitative.
Neppure con la memoria ex art. 183, comma 6 n.1 cpc, contenente la formulazione della pagina 7 di 13 querela di falso, con diversi richiami alla perizia del Dott. , essa è stata prodotta. Per_6
Solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, viene prodotta una perizia, priva di data,
a firma del grafologo Dott. , che giunge a conclusioni non coincidenti con le Per_6
enunciazioni alla base della mancanza di autografia indicate in comparsa di costituzione.
Infatti, nelle conclusioni a pag. 72 della perizia allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n.
2 cpc di parte convenuta, si legge che il documento in verifica è stato vergato da due manoscriventi, ma non dalla de cuius Sig. ra Pertanto, la perizia, che Controparte_5
viene prodotta per la prima volta con la memoria deputata alle precisazioni istruttorie, enuncia i presunti vizi di nullità della scheda testamentaria sia con riguardo al difetto di autografia del testo delle disposizioni testamentarie, sia della sottoscrizione.
Tali deduzioni, se comparate con quelle di cui alla comparsa di costituzione, non consentono di ritenere sufficientemente e tempestivamente circostanziata l'allegazione sul presunto vizio di nullità per difetto di forma del testamento olografo in discussione, sia per la dubitatività sui difetti rilevati in comparsa, sia per la contraddittorietà tra le enunciazioni di cui alla comparsa e quelle di cui alla perizia successivamente depositata.
La mancanza di una allegazione tempestiva e definita sul vizio di forma che inficerebbe il testamento olografo del 2012 non ha consentito di accogliere la richiesta di CTU grafologica formulata dalla parte convenuta, valutata, d'altra parte, la significatività della prova indiziaria raggiunta in sede di indagini penali sulla validità del testamento in discussione.
Sulla rilevanza dell'accertamento svolto su delega del Pubblico Ministero, si osserva come il valore da attribuire agli atti e risultanze dell'indagine penale sia di particolare attendibilità, agendo sì, l , come parte d'accusa in giudizio nella fase del Controparte_8
dibattimento penale o nei suoi succedanei riti alternativi, ma esplicando, quale organo dello
“Stato comunità”, il massimo grado di imparzialità in fase di indagine, manifestando, cioè, la sua natura di parte, in modo strettamente funzionale alle esigenze dei ruoli che è necessario garantire per l'esistenza stessa di un giusto processo penale, esclusivamente in fase processuale, restando per il resto, in fase procedimentale di indagine, organo terzo pagina 8 di 13 dell'Autorità Giudiziaria, istituzionalmente scevro da qualsiasi scopo diverso dal raggiungimento della conoscenza del fatto indagato, al vertice della catena di acquisizioni che, partendo dagli atti di accertamento della Polizia Giudiziaria, passando attraverso il compimento di atti irripetibili e di accertamenti tecnici (come la consulenza grafologica nei reati di falso o collegati), ne delineano l'agire imparziale e la loro piena utilizzabilità nel giudizio civile (in tal senso si è espresso il Tribunale Firenze Sent. n. 4661/2007; Sent. n.
3961/2009).
Ciò premesso, secondo gli Accertamenti Tecnici del Polizia Scientifica di Roma, a cui il PM procedente della Procura presso il Tribunale di Bari ha delegato le indagini che hanno portato alla sentenza di patteggiamento del 2022 (allegati come doc. 5 all'atto di citazione), la scheda testamentaria del 23.11.2012 è attribuibile, “con buon grado di probabilità”, alla funzionalità grafica della de cuius (cfr. elaborato peritale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica del 27.8.2021).
L'accertamento della Polizia Scientifica, quindi, non ha riguardato solo la scheda del 2014, ma anche quella del 2012, esaminata in originale, con metodologia esente da rilievi in questa sede, e con utilizzo di scritture di comparazione in originale relative a diversi anni (2007 e
2018), e di corposa estensione, viste le numerose pagine delle rubriche telefoniche manoscritte considerate (che si devono ritenere formatesi in diversi anni di vita, cfr. pag. e ss del doc. 5 allegato alla citazione). L'indagine ha preliminarmente rilevato l'unicità della mano redigente il testo e vergante la sottoscrizione (cfr. pag. 28 del doc 5) il testamento olografo del 2012, e ha individuato una serie di caratteristiche generali e particolari indicanti uno specifico stile espressivo, diverso da quello della scheda testamentaria del 2014 oggetto di concomitante analisi individuale e comparata, mentre, con riferimento alle scritture comparative prese in esame, sono state rilevate “spiccate analogie, sia nella natura dei movimenti grafici rappresentati (…) sia nelle componenti dinamico strutturali degli stessi (…)” specificamente indicate nelle pagine della Relazione (cfr. pag. 62 del doc. 5 allegato all'atto di citazione).
L'accertamento ha escluso, nelle sue conclusioni, che “l'espressione motoria del grafismo” sia il risultato di un “impegno imitativo” (cfr. pag. 78), e ha accertato che “gli indici di fisica e fisiologia
pagina 9 di 13 scritturale (…) hanno trovato riscontro nel grafismo autografo della Signora comprese le CP_5
peculiarità di dettaglio (…), seppur con una riserva dovuta alla mancanza di manoscrittura dichiaratamente coeva in originale.”. La riserva dell'Esperto di indagini grafiche della Polizia
Scientifica attiene esclusivamente alla mancanza di scritture di comparazione coeve con il testamento del 2012 (sebbene siano state esaminate quelle precedenti e quelle successive, con risultati di “spiccata analogia”). Al riguardo, si osserva come la significatività delle analogie riscontrate, per il numero dei rilievi di conformità e il grado di approfondimento dell'analisi, deponga per l'accertamento dell'autografia del testamento del 2012, come del resto ritenuto nelle motivazioni della sentenza di patteggiamento del 2022. D'altra parte, la riserva di cui alle conclusioni dell'Accertamento della Polizia Scientifica non pare superabile alla luce del corredo documentale di scritture di comparazione della perizia di parte convenuta prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc: infatti, i documenti da B a G, depositati in allegato, sono tutti relativi a sottoscrizioni (più precisamente, si tratta di pagine della consulenza in cui vengono riportati frammenti di scritture di comparazione non manoscritte, ma in cui sono presenti sottoscrizioni della de cuius) degli anni 2007, 2016 e
2018, senza alcun atto risalente al 2012, né di maggiore estensione rispetto alla sola firma.
Da tali valutazioni sul materiale probatorio acquisito discende la rilevanza probatoria degli accertamenti peritali svolti in sede penale, senza che in questa sede si possa dare spazio a un'altra CTU, come richiesto nella comparsa di costituzione e risposta dai convenuti a sostegno della domanda riconvenzionale, né alle prove per interrogatorio formale richieste da parte convenuta sui rapporti tra gli attori e i convenuti e la de cuius e il suo coniuge, che apparivano e appaiono superflue per ricostruire la volontà testamentaria in contrasto con quanto risulta dalla scheda testamentaria, così come le prove per testi sulle risultanze delle indagini penali che hanno portato alla sentenza di patteggiamento.
Sulla querela di falso riproposta dai convenuti per contestare l'autenticità del CP_1
testamento olografo del 23.11.2012, domanda ribadita nella nota del 7.9.2025, contenete le conclusioni, giova sottolineare, come già ribadito dal Giudice relatore con l'ordinanza del
9.5.2024, che tale rimedio è inammissibile in quanto “lo strumento che deve essere adoperato nel
pagina 10 di 13 caso in cui si intenda contestare un testamento olografo non è il disconoscimento di scrittura privata, né la querela di falso, ma l'azione di nullità” (Corte appello Firenze, sez. III, 12/09/2022, n.1956), già svolta dalla parte convenuta con la comparsa in via riconvenzionale.
Per quanto precede, deve accertarsi la nullità del testamento olografo pubblicato ai rogiti Dr
in data 16.5.2019 rep 141754 e racc 50092 48139 recante la data del Persona_1
25.3.2014, per sua apocrifia e la validità della scheda testamentaria a firma di CP_5
datata 23.11.2012, pubblicata ai rogiti in data 21.2.2019 rep 8766 e racc 6338,
[...] CP_6
con conseguente accertamento che gli attori sono unici eredi della Sig. ra CP_5
sulla base del testamento del 2012.
[...]
Le domande poste in via riconvenzionale da parte dei convenuti devono essere CP_1
rigettate.
Tutte le ulteriori domande poste in tesi dagli attori, per il caso di accoglimento delle domande di parte devono considerarsi assorbite. CP_1
Non si ritiene invece di accogliere la domanda di parte attrice di condanna di e CP_2
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato riscontrato Controparte_1
il dolo o la colpa grave dell'opposizione, vista l'adesione alla domanda attorea di nullità del testamento del 2014.
Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza dei convenuti sulla materia CP_1
oggetto del contendere, alla base della chiamata in causa anche delle convenute CP_5
esse sono da liquidarsi a carico dei convenuti e in favore di parte attrice e delle CP_1
stesse convenute ed Per la liquidazione, anche per la fase di CP_3 Controparte_4
mediazione (per le fasi di attivazione e negoziazione, che risultano dal verbale depositato il
21.7.2023), si tiene conto della nota spese depositata dagli attori e dalle convenute, del valore di causa dichiarato in atto di citazione e delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione di valore compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, nonché i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
pagina 11 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta la nullità del testamento olografo pubblicato ai rogiti Dr Persona_1
in data 16.5.2019 rep 141754 e racc 50092 48139 recante la data del 25.3.2014, per sua apocrifia;
− accerta la validità del testamento olografo a firma di datato Controparte_5
23.11.2012, pubblicato ai rogiti Dr in data 21.2.2019 rep 8766 e racc 6338, con CP_6
conseguente accertamento che gli attori sono unici eredi di sulla Controparte_5
base dello stesso testamento;
− rigetta le domande poste in via riconvenzionale da parte dei convenuti CP_1
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte attrice;
− condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore di parte attrice, che liquida in Euro 3.000,00 per la fase di mediazione, in Euro
14.103,00 di compensi per la fase giudiziale, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, spese che devono distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
− condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore delle convenute ed che liquida in Controparte_3 Controparte_4
Euro 3.488,00 per la fase di mediazione, in Euro 13.100,00 di compensi per la fase giudiziale oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Firenze nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Roberto Monteverde Dott.ssa Caterina Condò
pagina 12 di 13 Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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