TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 479
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza di potere e assenza di istruttoria tecnico-sanitaria

    La diffida è un esercizio doveroso della funzione di vigilanza e tutela dell'igiene e della salute pubblica da parte del Comune, in quanto i locali sono privi di agibilità per carenza di un requisito igienico-sanitario essenziale (altezza media interna inferiore a m 2,40). L'istruttoria dell'Azienda sanitaria è superflua in quanto il dato tecnico è oggettivo e incontrovertibile.

  • Rigettato
    Carenza e contraddittorietà della motivazione

    La motivazione per relationem è legittima in quanto i provvedimenti di rimozione delle SCA, da cui si evince il motivo ostativo (insufficienza dell'altezza media interna), sono stati formalmente comunicati e richiamati specificamente nella diffida. L'ordinamento non precluderebbe l'uso dell'immobile privo di agibilità in assenza di ulteriori comprovate ragioni sanitarie, ma nel caso di specie l'accertamento della mancanza dell'altezza media minima dei vani determina l'inidoneità all'uso abitativo per difetto del necessario requisito di salubrità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 479
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 479
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo