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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice AR IA RO, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8144/2023 R.G., promossa da:
– C.F. Parte_1
, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Li Vigni;
parte opponente
CONTRO
con sede in Palermo, Piazza Alberigo Gentili n. 6, p. iva/c.f. CP_1
, in persona della legale rapp.te Sig.ra , P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa dall''avv. ; CP_2 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
– (di seguito, per brevità solo l ) ha proposto
[...] Pt_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2149/2023 emesso da questo
Tribunale, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di euro 38.528,25, oltre accessori e spese, in favore della a titolo di indennità di occupazione, CP_1 per il periodo dal 26 gennaio 2022 al 27 aprile 2023, dei locali del Centro direzionale di Carini, di proprietà di quest'ultima società giusta decreto di trasferimento pronunciato dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento esecutivo n.
246/2016 R.G. EI.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
1 - il proprio difetto di responsabilità in ordine al tardivo rilascio dei locali, imputabile invece al che non aveva fornito tempestivamente le Parte_3 dovute indicazioni per la dismissione dal loro interno dell'impianto di videosorveglianza dell'area industriale, così impedendo il rilascio del bene libero da persone e cose;
- la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., per indeterminatezza del credito, non potendo determinarsi il quantum attraverso la c.t.u. resa nella connessa procedura esecutiva, le cui conclusioni ha, comunque, contestato;
- l'errata quantificazione della pretesa creditoria, perché calcolata sia senza tenere conto della decurtazione del 15%, giusta l'uso istituzionale dell'immobile occupato, come previsto dall'art. 3 comma 6, D.L. 95/2012, sia in riferimento a 15 mensilità invece che a 12, non potendosi tener conto del periodo precedente alla richiesta di rilascio.
Quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda avversaria;
in subordine “procedere alla corretta determinazione del valore dell'indennità di occupazione attraverso apposita consulenza tecnica, con spese a carico dell'opposta, che tenga conto della zona in cui è ubicato l'immobile e le condizioni dello stesso nel momento in cui la proprietà è stata acquisita dalla opposta”.
2. Costituito il contraddittorio, la società costituitasi tardivamente in CP_1 giudizio il giorno 5 ottobre 2023 a fronte dell'udienza di citazione fissata per l'11 dicembre 2023, dopo aver precisato che il compendio immobiliare per cui è causa le era stato trasferito dall' – già Pt_1 Controparte_3
– con decreto del Tribunale di Palermo del
[...]
26.1.2022 contenente l'ordine di liberazione rivolto al debitore e a qualsiasi possessore, cui era stata apposta la formula esecutiva il 12.7.2022, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Dedotto, poi, che l continuava ad occupare una parte degli originari spazi Pt_1 destinati a garage e locali tecnici, oltre al rigetto dell'opposizione, ha chiesto
“Accertare e dichiarare che a causa del comportamento illegittimo dell'odierno opponente, la Società ha subito un danno ulteriore relativo al maggiore CP_1 valore locativo del bene e alla persistente occupazione illegittima di parte degli originari spazi destinati a garage e locali tecnici.
2 Conseguentemente condannare l'opponente, al risarcimento del danno nella misura che sarà esattamente determinata in corso di causa, mediante pagamento di un importo soggetto a rivalutazione e sul quale dovranno essere applicati gli interessi moratori.
Condannare altresì l'odierno opponente al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di libertà e diritti di natura costituzionale
(proprietà privata e libertà di iniziativa economica), nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'incuria nella custodia del bene occupato e derivanti dall'omessa manutenzione.
3. Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, istruita la causa in via documentale ed a mezzo di C.T.U. cui è stato affidato l'incarico di descrivere l'immobile per cui è causa e di accertarne il valore locativo dal mese di febbraio 2022, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, in ragione della tardiva costituzione in giudizio, prescindendo dalla dibattuta questione inerente all'ammissibilità dell'azione riconvenzionale proposta da parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove proposte da CP_1 solo in questa fase del giudizio e tendenti ad ottenere il ristoro di altre voci di
[...] danno rispetto a quelle allegate in sede di ricorso monitorio.
5. È, poi, fondato il motivo di opposizione proposto dall' , riferito Pt_1 all'indeterminatezza del credito ingiunto in pagamento, non potendosi ritenere la consulenza svolta nel giudizio esecutivo come documento comprovante l'esattezza del credito azionato, e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non ravvisandosi i presupposti di sua emissione.
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. N. 14486/2019) instaura, però, un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente, per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia
3 sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto, ragione per cui va, comunque, scrutinata nel merito la domanda di indennizzo proposta dalla con il ricorso monitorio. CP_1
Ora, deve innanzitutto deve darsi atto che la ha dato prova documentale CP_1 di essere proprietaria del bene immobile per cui è causa, come emerge dal decreto di trasferimento pronunciato il 26 gennaio 2022 dal giudice dell'esecuzione; ed è altresì incontestato che l abbia rilasciato il locale adibito ad ufficio, libero da persone e Pt_1 cose, il 27 aprile 2023 e, come specificato e documentato in corso di causa, il locale adibito a garage il 10 luglio 2024.
Tanto premesso, rilevato che l , come debitore esecutato proprietario degli Pt_1 immobili, ha tempestivamente ricevuto notifica del decreto di assegnazione dei beni alla società opposta, non è dubitabile la sua responsabilità in ordine all'abusiva occupazione del bene, divenuto di proprietà della , in assenza di alcun titolo a CP_1 questa opponibile che ne legittimava la detenzione.
Per altro, la presenza nei locali di strumentazione appartenente al Parte_3
(ufficio) o al Consorzio ASI (locali tecnici) cui, peraltro, l'opponente è
[...] succeduto, non lo esime di certo da responsabilità per tardivo rilascio, ferma restando la possibilità per l'Istituto di agire in rivalsa nei confronti del in Pt_3 ragione di quanto dovrà sborsare alla proprietaria a titolo di indennizzo per l'abusiva occupazione dell'immobile.
La comprovata occupazione sine titulo dei locali adibiti a ufficio ed a garage per il periodo successivo alla data di emissione del già richiamato decreto di questo
Tribunale di trasferimento della proprietà del bene alla società opposta, contenente l'ordine di liberazione rivolto al medesimo (debitore), determina quindi la Pt_1 fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria.
Circa la prova del danno subito, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Corte di Cassazione, (cfr. Cass. sez. 2 - , Sentenza n. 30791 del 02/12/2024) nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta.
In particolare, secondo i giudici della legittimità è, questo, un danno emergente che si configura anche nell'ipotesi in cui si alleghi che detto godimento sarebbe stato concesso a terzi contro un corrispettivo corrispondente ai frutti civili. In questo caso, peraltro, il criterio di liquidazione equitativa utilizzabile è omogeneo, attestandosi sul
4 valore locativo di mercato, che rappresenta - per l'appunto - il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione.
Per il ristoro di tale sorta di danno è, quindi, sufficiente la sua allegazione, diversamente dall'ipotesi di ristoro del lucro cessante connesso all'asserita possibilità di un uso diverso dell'immobile, quale ad esempio la locazione ad un canone superiore a quello di mercato, che richiede una prova specifica.
Ora, in ordine alla quantificazione del danno patito dalla , in mancanza di CP_1 allegazione e prova circa la possibilità di un particolare uso dei locali idoneo ad assicurarle un corrispettivo maggiore rispetto a quello realizzabile in ragione del valore locativo di mercato, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è giunto il C.T.U., perché fondate su una condivisibile analisi del dei valori di mercato.
Le stesse, per altro, resistono alle obiezioni sollevate dall' , secondo cui si Pt_1 sarebbe dovuto tenere conto della media dei valori medi di mercato e non dei valori massimi, posto che lo stesso c.t.u. ha chiarito di aver utilizzato la media dei valori massimi in ragione delle peculiarità dell'immobile e alla sua ubicazione in un'area appetibile dal punto di vista commerciale, in espansione e dotata di diversi servizi come parcheggi, piazzali esterni ecc. (cfr., risposta del c.t.u. alle osservazioni delle parti, allegata alla relazione di consulenza).
In particolare, l'Ausiliario ha accertato che l'occupazione per cui è causa ha riguardato la superficie complessiva di mq. 271 circa, e nella specie mq. 178,88 adibiti ad ufficio e mq 92 circa adibiti a deposito (garage), ed ha stimato in 4,29 €/mq mensili il valore locativo dei beni.
Ciò posto, e rilevato che deve essere liquidato anche il danno patito successivamente al deposito del ricorso senza necessità di domanda riconvenzionale, trattandosi di danno incrementale che si configura quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso e per la medesima causa (Cas. N. 25631/2018), l'indennità di occupazione dei locali adibiti ad ufficio, abusivamente occupati per 15 mensilità, ammonta ad euro
11.510,92 (4,29 x 178,88 x 15); mentre l'indennità di occupazione relativa al c.d. garage, abusivamente occupati per 29 mesi e giorni 15, ammonta ad euro 11.643,06
(4,29 x 92 x 29 +(4,29x92:2)).
Sugli importi così calcolati, a differenza di come auspicato dall' , non può Pt_1 trovare applicazione la decurtazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 95/2012, convertito
5 nella legge n. 135/2012, posto che, argomentando ex comma IV dell'articolo in esame, l'occupazione abusiva non era “in essere” alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Infine, trattandosi di debito di valore, si deve accogliere anche la domanda di rivalutazione e interessi volti a bilanciare l'ulteriore pregiudizio subito dalla società opposta, connesso alla mancata disponibilità della somma in tesi dovuta.
Deve pertanto procedersi alla rivalutazione di ciascuna mensilità dell'indennizzo dalla sua scadenza alla decisione, e gli interessi vanno calcolati su ciascuna mensilità via, via rivalutata dalla scadenza alla data di questa decisione;
sull'importo così calcolato andranno infine computati gli interessi al saggio legale dalla decisone al saldo.
7. Infine, quanto alle spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, se ne deve disporre la compensazione in misura di 1/3 ponendo la residua parte, liquidata come in dispositivo in ragione del D.M. oggi vigente, a carico della opponente;
e ugualmente le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido con ripartizione interna tra le stesse nella misura di 1/3 a carico della società opposta e di due terzi a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, udite le conclusioni delle parti: revoca il decreto ingiuntivo n. 2149/2023; condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, di € 23.153,98 oltre rivalutazione ed interessi da computarsi come indicato in parte motiva;
compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, ponendo la residua parte, che liquida in euro 2.800,00 oltre spese generali, CPA e IVA a carico dell'IRSAP; pone le spese di CTU nella misura di 1/3 a carico della e di 2/3 a CP_1 carico dell' . Pt_1
Così deciso in Palermo, il 27 novembre 2025.
Il Giudice
AR IA RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice AR IA RO
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