TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329/2025 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
19/A, difeso e assistito dall'avv. Francesco Romanò ( indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
e dall'avv. Matteo Binda ( – PEC: Email_1 C.F._3
presso il cui studio in Como – Via Recchi, 11 è elettivamente domiciliato, Email_2
-ricorrente- E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._4
– Via Lambertenghi, 25.
-resistente contumace-
oggetto: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23 giugno 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc le parti costituite ribadivano le conclusioni già svolte con i propri atti introduttivi e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni istanza contraria accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I Nel merito Accertare e dichiarare che (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...] è erede di (C.F. ), nata a [...] il Per_1 C.F._5 24.11.1922 e deceduta in Como il 06.09.2017;
1 e per l'effetto dichiarare che è proprietario per la quota di 1/3 pro indiviso delle seguenti Controparte_1 unità immobiliari:
1. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano T, abitazione di tipo civile identificata al catasto fabbricati Comune di Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 1, cat. A/2, classe 02, consistenza 6,5 vani, rendita
Euro.839,24.; 2. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano 1, abitazione di tipo civile identificata al catasto fabbricati
Comune di Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 2, cat. A/2, classe 02, consistenza 4,5 vani, rendita
Euro.581,01.;
3. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano S1, autorimessa identificata al catasto fabbricati Comune di
Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 701, cat. C/6, classe 02, consistenza 79 mq, rendita Euro.514,08.;
4. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano S1, deposito identificato al catasto fabbricati Comune di Como,
Sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 702, cat. C/2, classe 02, consistenza 9 mq, rendita Euro.39,04.;
Ordinarsi la trascrizione della sentenza”
conclusioni per parte resistente: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 30.01.2025 , evocava in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento della qualità di questi, nato a [...] il Controparte_1
10.03.1956, di erede di (C.F. –madre del ricorrente e del resistente, deceduta in Per_1 C.F._6
Como il 06.09.2017- e pertanto l'intervenuta proprietà, tra gli altri beni, per successione ereditaria, in capo a
, della quota di 1/3 pro indiviso del compendio sito in Como – Via Muggiò, 19/A catastalmente censito CP_1 al catasto fabbricati Comune di Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 1, sub.2, sub 701 e sub 702.
Deduceva il ricorrente di essere creditore nei riguardi del fratello resistente per € 34.792,93. oltre interessi ed accessori di Legge giusta sentenza n.953/2023 del 04.09.2023 del Tribunale di Como, importo che diveniva oggetto di precetto, cui seguiva pignoramento immobiliare sul compendio immobiliare suindicato che dava origine alla procedura esecutiva immobiliare R.G. n.290/2024 Tribunale di Como, in seno alla quale il G.E, nell'ambito dei controlli ex art. 567-569cpc verificava la mancanza della continuità delle trascrizioni ex art. 2650
c.c., essendo la quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà dell'esecutato qui resistente pervenutagli per Pe successione mortis causa dalla madre ma senza trascrizione dell'accettazione (tacita o espressa) dell'eredità, ritenuta all'uopo non sufficiente la trascrizione della denuncia di successione.
Con decreto del 25.2.2025 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 23 aprile 2025, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente, pur ritualmente notiziato, non intendeva costituirsi entro il termine di legge previsto, né comparire in sede di prima udienza;
pertanto in sede di prima udienza il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
e fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies – sexies l'udienza del 23 giugno Controparte_1
2025 in trattazione cartolare. In tale data la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 20.6.2025.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
2 ha infatti provato, rispettivamente, di essere creditore del fratello (giusta sentenza sub Parte_1 doc.1) e di avere interesse ad una pronuncia accertativa della qualità del fratello di erede della comune madre, essendo la circostanza presupposto (docc.3-8) per il prosieguo della procedura esecutiva immobiliare dal medesimo ricorrente instaurata al fine di recuperare il credito di cui sopra.
La qualità del resistente, di figlio chiamato all'eredità della madre, e fratello del ricorrente, è provata da documentazione proveniente dal medesimo , ed in particolare da dichiarazione Controparte_1 sostitutive di atto di notorietà (stato civile) del novembre 2018 a firma di (doc.11), da cui risulta anche CP_1 dichiarazione del medesimo che la madre non ha rilasciato testamento e che i figli, chiamati per successione legittima, sono il medesimo , il ricorrente , e la loro sorella . CP_1 Pt_1 Persona_2
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti del soggetto evocato in giudizio, come precisato a verbale di prima udienza (vds verbale 23.4.2025); in particolare il resistente ha avuto conoscenza quantomeno formale (oltre che presumibilmente sostanziale, vds verbale udienza), con notifica a mezzo pec all'indirizzo pec dell'impresa individuale di cui il resistente era titolare (“Qui
”, indirizzo pec al momento della notifica del 27.2.2025, non Controparte_2 Email_3 andata a buon fine per difetto (“errore: 5.1.1 - Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - indirizzo non valido”) imputabile al destinatario (in ordine all'utilizzabilità della pec dell'impresa individuale anche per crediti estranei all'attività di impresa vds giurisprudenza di legittimità e merito, rispettivamente Cass. ordinanza n. 1615/2025, del 22 gennaio 2025 e Corte di appello di Milano, sentenza del 20.10.2022).
III. Il ricorso è fondato, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Osserva il Tribunale come la domanda di parte ricorrente trovi fondamento sulla base di una serie di indici rivelatori della volontà da parte di di porre in essere condotte univocamente Controparte_1 concludenti nel senso dell'avvenuta accettazione, seppur tacita, dell'eredità della madre Per_1 quantomeno in relazione al compendio sito in Como via Muggiò n.19/A e oggetto di causa.
Anzitutto è stata allegata la dichiarazione di successione, con timbro di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia Entrate (presentazione n.2227/9990) (sub doc.12) - effettuata da nella propria qualità di CP_1
“coerede) (vds pag.1) e nei riguardi della defunta , in cui sono ricompresi i subalterni 1 e 2, fra i Per_1 quattro oggetto di causa. Della trascrizione della dichiarazione di successione (ai nn.31332 R.G. e 21832 Reg.
Part) vi è prova peraltro esaminando la documentazione ipo-catastale versata nella procedura esecutiva immobiliare e nel presente giudizio allegata sub. doc. 7, con particolare riferimento alle pagg.9,10,11, ed in relazione ai beni di cui ai subalterni 1,2,3. Si osservi, incidentalmente, come a livello catastale risultino di proprietà di anche i beni di cui ai subalterni 701 e 702, sempre nella misura di 1/3. Controparte_1
Si osserva a riguardo, con valenza anche in relazione a tutte le considerazioni che seguono, come (sebbene la circostanza non sia esplicitata dal ricorrente) i subalterni 701 e 702 risultano catastalmente quali variazioni catastali dal precedente sub.3 –giusta estratto catastale pagg. 9 e 10 per il sub. 701 e pagg.12-13 per il sub.
702). Pertanto gli indici presuntivi spesi infra in ordine all'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
3 in relazione al bene catastalmente censito al foglio 2, part. 2784 subalterno 3, devono essere CP_1 considerati spendibili per i subalterni 701 e 702.
Vi è inoltre perfetta corrispondenza tra i beni oggetto del presente giudizio e quelli oggetto di pignoramento
(vds. doc.3), trascritto (doc.5).
IV. Osserva il Tribunale come sebbene la dichiarazione di successione, e la sua trascrizione, sia inidonea in sé a comprovare da sola un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996), nondimeno in compresenza con altri elementi costituisce ulteriore indice presuntivo.
E tali elementi sono costituiti, senza dubbio, per quanto concerne , dalla circostanza che egli si CP_1 comporta uti dominus, come dimostrato dalla richiesta di avvalersi delle agevolazioni fiscali prima casa, in relazione al citato subalterno 2 ed alla pertinenza sita al medesimo indirizzo di Via Muggiò (seppur non indicata catastalmente nel documento), giusta domanda personalmente sottoscritta nel novembre 2018 (vds doc.14) e richiamata nella dichiarazione di successione coeva (doc.12 pag.4, in estratto nel doc.13).
Ancora, depone nella medesima direzione la produzione in giudizio (sub doc. 17-18) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da , in cui lo stesso dichiara di essere Controparte_1 comproprietario dei beni immobili caduti in successione, autorizzando il fratello alla presentazione di una domanda di permesso di costruire al Comune di Como.
Con riferimento al subalterno 1, vi è poi la prova dell'avvenuta voltura, evincibile tanto dal certificato catastale sub 15 quanto dalla prova dell'avvenuto versamento, in qualità di coerede, tra gli altri, dei tributi per la voltura
(vds doc.16), così risultando ininfluente il deposito –tardivo, poiché successivo al ricorso, dei docc 20 (domanda di voltura) e 21.
Sul punto giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, anche recente (vds. Cass. Ord. n. 11478 del
30/04/2021) secondo cui “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”.
Ultimo indice meritevole di considerazione è costituito dal verbale (pur negativo) di mediazione (doc.19) in cui le parti, fra cui (vds. pag.2 e 3) nel 2021 conducono discussioni in ordine alla possibilità Controparte_1 di dividere bonariamente il compendio immobiliare, che con ragionevole probabilità risulta essere quello oggetto di causa (stante l'assenza di altri beni immobili indicati nella dichiarazione di successione (cfr.doc.12 quadro B1, tenuto conto della chiosa svolta, supra, al paragrafo III in relazione al sub.3).
Né infine a diverse valutazioni può giungersi sulla base dei documenti in atti, anche tenuto conto dell'assenza di un quadro allegativo /probatorio fornito da controparte, rimasta contumace.
Le univoche presunzioni che precedono, relative alla disponibilità materiale del cespite da parte del resistente, concretizzandosi in atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.) consentono di ritenere perfezionato l'acquisto dell'eredità in capo al resistente, per come desunta dal comportamento complessivo dello stesso.
V. Conseguentemente parte ricorrente ha interesse e diritto ex art. 2648 co.III c.c. a procedere alla trascrizione di avvenuta accettazione dell'eredità in favore di , per quanto attiene alla quota di 1/3, Controparte_1 della proprietà del compendio richiamato, in qualità di erede ab intestato di , per accettazione tacita. Per_1
4 VI. Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace, ed in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da in data 30.1.2025 nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia di . Controparte_1
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
accerta l'avvenuto acquisto, da parte di , della qualità di erede in Controparte_1 relazione alla quota di 1/3, della piena proprietà dei beni ereditari censiti nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Comune di Como – Via Muggiò, 19/A catastalmente identificati al catasto fabbricati Comune di Como, sez. Alb.:
o foglio 2, particella 2784, sub 1, cat.A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 2, cat. A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 701, cat. C/6;
o foglio 2, particella 2784, sub 702, cat. C/2
in virtù di accettazione tacita di eredità in morte di (C.F. , nata a [...] Per_1 C.F._6
(LC) il 24.11.1922 e deceduta in Como il 06.09.2017);
e per l'effetto:
dichiara la presente sentenza titolo per procedere -da parte di alla trascrizione Parte_1 dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare –
Ufficio Provinciale del Territorio di Como (ex Conservatoria dei RR.II.), a favore di CP_1
per la quota di un terzo (1/3), e contro per la medesima quota di 1/3, della piena
[...] Per_1 proprietà del seguente compendio:
o foglio 2, particella 2784, sub 1, cat.A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 2, cat. A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 701, cat. C/6;
o foglio 2, particella 2784, sub 702, cat. C/2
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Como, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
19/A, difeso e assistito dall'avv. Francesco Romanò ( indirizzo PEC: CodiceFiscale_2
e dall'avv. Matteo Binda ( – PEC: Email_1 C.F._3
presso il cui studio in Como – Via Recchi, 11 è elettivamente domiciliato, Email_2
-ricorrente- E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._4
– Via Lambertenghi, 25.
-resistente contumace-
oggetto: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23 giugno 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc le parti costituite ribadivano le conclusioni già svolte con i propri atti introduttivi e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, previe le declaratorie del caso e rigettata ogni istanza contraria accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I Nel merito Accertare e dichiarare che (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...] è erede di (C.F. ), nata a [...] il Per_1 C.F._5 24.11.1922 e deceduta in Como il 06.09.2017;
1 e per l'effetto dichiarare che è proprietario per la quota di 1/3 pro indiviso delle seguenti Controparte_1 unità immobiliari:
1. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano T, abitazione di tipo civile identificata al catasto fabbricati Comune di Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 1, cat. A/2, classe 02, consistenza 6,5 vani, rendita
Euro.839,24.; 2. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano 1, abitazione di tipo civile identificata al catasto fabbricati
Comune di Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 2, cat. A/2, classe 02, consistenza 4,5 vani, rendita
Euro.581,01.;
3. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano S1, autorimessa identificata al catasto fabbricati Comune di
Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 701, cat. C/6, classe 02, consistenza 79 mq, rendita Euro.514,08.;
4. in Comune di Como – Via Muggiò, 19/A piano S1, deposito identificato al catasto fabbricati Comune di Como,
Sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 702, cat. C/2, classe 02, consistenza 9 mq, rendita Euro.39,04.;
Ordinarsi la trascrizione della sentenza”
conclusioni per parte resistente: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 30.01.2025 , evocava in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento della qualità di questi, nato a [...] il Controparte_1
10.03.1956, di erede di (C.F. –madre del ricorrente e del resistente, deceduta in Per_1 C.F._6
Como il 06.09.2017- e pertanto l'intervenuta proprietà, tra gli altri beni, per successione ereditaria, in capo a
, della quota di 1/3 pro indiviso del compendio sito in Como – Via Muggiò, 19/A catastalmente censito CP_1 al catasto fabbricati Comune di Como, sez. Alb., foglio 2, particella 2784, sub 1, sub.2, sub 701 e sub 702.
Deduceva il ricorrente di essere creditore nei riguardi del fratello resistente per € 34.792,93. oltre interessi ed accessori di Legge giusta sentenza n.953/2023 del 04.09.2023 del Tribunale di Como, importo che diveniva oggetto di precetto, cui seguiva pignoramento immobiliare sul compendio immobiliare suindicato che dava origine alla procedura esecutiva immobiliare R.G. n.290/2024 Tribunale di Como, in seno alla quale il G.E, nell'ambito dei controlli ex art. 567-569cpc verificava la mancanza della continuità delle trascrizioni ex art. 2650
c.c., essendo la quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà dell'esecutato qui resistente pervenutagli per Pe successione mortis causa dalla madre ma senza trascrizione dell'accettazione (tacita o espressa) dell'eredità, ritenuta all'uopo non sufficiente la trascrizione della denuncia di successione.
Con decreto del 25.2.2025 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 23 aprile 2025, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente, pur ritualmente notiziato, non intendeva costituirsi entro il termine di legge previsto, né comparire in sede di prima udienza;
pertanto in sede di prima udienza il Giudice dichiarava la contumacia di
[...]
e fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies – sexies l'udienza del 23 giugno Controparte_1
2025 in trattazione cartolare. In tale data la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 20.6.2025.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
2 ha infatti provato, rispettivamente, di essere creditore del fratello (giusta sentenza sub Parte_1 doc.1) e di avere interesse ad una pronuncia accertativa della qualità del fratello di erede della comune madre, essendo la circostanza presupposto (docc.3-8) per il prosieguo della procedura esecutiva immobiliare dal medesimo ricorrente instaurata al fine di recuperare il credito di cui sopra.
La qualità del resistente, di figlio chiamato all'eredità della madre, e fratello del ricorrente, è provata da documentazione proveniente dal medesimo , ed in particolare da dichiarazione Controparte_1 sostitutive di atto di notorietà (stato civile) del novembre 2018 a firma di (doc.11), da cui risulta anche CP_1 dichiarazione del medesimo che la madre non ha rilasciato testamento e che i figli, chiamati per successione legittima, sono il medesimo , il ricorrente , e la loro sorella . CP_1 Pt_1 Persona_2
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti del soggetto evocato in giudizio, come precisato a verbale di prima udienza (vds verbale 23.4.2025); in particolare il resistente ha avuto conoscenza quantomeno formale (oltre che presumibilmente sostanziale, vds verbale udienza), con notifica a mezzo pec all'indirizzo pec dell'impresa individuale di cui il resistente era titolare (“Qui
”, indirizzo pec al momento della notifica del 27.2.2025, non Controparte_2 Email_3 andata a buon fine per difetto (“errore: 5.1.1 - Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - indirizzo non valido”) imputabile al destinatario (in ordine all'utilizzabilità della pec dell'impresa individuale anche per crediti estranei all'attività di impresa vds giurisprudenza di legittimità e merito, rispettivamente Cass. ordinanza n. 1615/2025, del 22 gennaio 2025 e Corte di appello di Milano, sentenza del 20.10.2022).
III. Il ricorso è fondato, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Osserva il Tribunale come la domanda di parte ricorrente trovi fondamento sulla base di una serie di indici rivelatori della volontà da parte di di porre in essere condotte univocamente Controparte_1 concludenti nel senso dell'avvenuta accettazione, seppur tacita, dell'eredità della madre Per_1 quantomeno in relazione al compendio sito in Como via Muggiò n.19/A e oggetto di causa.
Anzitutto è stata allegata la dichiarazione di successione, con timbro di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia Entrate (presentazione n.2227/9990) (sub doc.12) - effettuata da nella propria qualità di CP_1
“coerede) (vds pag.1) e nei riguardi della defunta , in cui sono ricompresi i subalterni 1 e 2, fra i Per_1 quattro oggetto di causa. Della trascrizione della dichiarazione di successione (ai nn.31332 R.G. e 21832 Reg.
Part) vi è prova peraltro esaminando la documentazione ipo-catastale versata nella procedura esecutiva immobiliare e nel presente giudizio allegata sub. doc. 7, con particolare riferimento alle pagg.9,10,11, ed in relazione ai beni di cui ai subalterni 1,2,3. Si osservi, incidentalmente, come a livello catastale risultino di proprietà di anche i beni di cui ai subalterni 701 e 702, sempre nella misura di 1/3. Controparte_1
Si osserva a riguardo, con valenza anche in relazione a tutte le considerazioni che seguono, come (sebbene la circostanza non sia esplicitata dal ricorrente) i subalterni 701 e 702 risultano catastalmente quali variazioni catastali dal precedente sub.3 –giusta estratto catastale pagg. 9 e 10 per il sub. 701 e pagg.12-13 per il sub.
702). Pertanto gli indici presuntivi spesi infra in ordine all'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
3 in relazione al bene catastalmente censito al foglio 2, part. 2784 subalterno 3, devono essere CP_1 considerati spendibili per i subalterni 701 e 702.
Vi è inoltre perfetta corrispondenza tra i beni oggetto del presente giudizio e quelli oggetto di pignoramento
(vds. doc.3), trascritto (doc.5).
IV. Osserva il Tribunale come sebbene la dichiarazione di successione, e la sua trascrizione, sia inidonea in sé a comprovare da sola un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996), nondimeno in compresenza con altri elementi costituisce ulteriore indice presuntivo.
E tali elementi sono costituiti, senza dubbio, per quanto concerne , dalla circostanza che egli si CP_1 comporta uti dominus, come dimostrato dalla richiesta di avvalersi delle agevolazioni fiscali prima casa, in relazione al citato subalterno 2 ed alla pertinenza sita al medesimo indirizzo di Via Muggiò (seppur non indicata catastalmente nel documento), giusta domanda personalmente sottoscritta nel novembre 2018 (vds doc.14) e richiamata nella dichiarazione di successione coeva (doc.12 pag.4, in estratto nel doc.13).
Ancora, depone nella medesima direzione la produzione in giudizio (sub doc. 17-18) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da , in cui lo stesso dichiara di essere Controparte_1 comproprietario dei beni immobili caduti in successione, autorizzando il fratello alla presentazione di una domanda di permesso di costruire al Comune di Como.
Con riferimento al subalterno 1, vi è poi la prova dell'avvenuta voltura, evincibile tanto dal certificato catastale sub 15 quanto dalla prova dell'avvenuto versamento, in qualità di coerede, tra gli altri, dei tributi per la voltura
(vds doc.16), così risultando ininfluente il deposito –tardivo, poiché successivo al ricorso, dei docc 20 (domanda di voltura) e 21.
Sul punto giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, anche recente (vds. Cass. Ord. n. 11478 del
30/04/2021) secondo cui “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”.
Ultimo indice meritevole di considerazione è costituito dal verbale (pur negativo) di mediazione (doc.19) in cui le parti, fra cui (vds. pag.2 e 3) nel 2021 conducono discussioni in ordine alla possibilità Controparte_1 di dividere bonariamente il compendio immobiliare, che con ragionevole probabilità risulta essere quello oggetto di causa (stante l'assenza di altri beni immobili indicati nella dichiarazione di successione (cfr.doc.12 quadro B1, tenuto conto della chiosa svolta, supra, al paragrafo III in relazione al sub.3).
Né infine a diverse valutazioni può giungersi sulla base dei documenti in atti, anche tenuto conto dell'assenza di un quadro allegativo /probatorio fornito da controparte, rimasta contumace.
Le univoche presunzioni che precedono, relative alla disponibilità materiale del cespite da parte del resistente, concretizzandosi in atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.) consentono di ritenere perfezionato l'acquisto dell'eredità in capo al resistente, per come desunta dal comportamento complessivo dello stesso.
V. Conseguentemente parte ricorrente ha interesse e diritto ex art. 2648 co.III c.c. a procedere alla trascrizione di avvenuta accettazione dell'eredità in favore di , per quanto attiene alla quota di 1/3, Controparte_1 della proprietà del compendio richiamato, in qualità di erede ab intestato di , per accettazione tacita. Per_1
4 VI. Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace, ed in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da in data 30.1.2025 nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia di . Controparte_1
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
accerta l'avvenuto acquisto, da parte di , della qualità di erede in Controparte_1 relazione alla quota di 1/3, della piena proprietà dei beni ereditari censiti nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Comune di Como – Via Muggiò, 19/A catastalmente identificati al catasto fabbricati Comune di Como, sez. Alb.:
o foglio 2, particella 2784, sub 1, cat.A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 2, cat. A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 701, cat. C/6;
o foglio 2, particella 2784, sub 702, cat. C/2
in virtù di accettazione tacita di eredità in morte di (C.F. , nata a [...] Per_1 C.F._6
(LC) il 24.11.1922 e deceduta in Como il 06.09.2017);
e per l'effetto:
dichiara la presente sentenza titolo per procedere -da parte di alla trascrizione Parte_1 dell'acquisto ereditario presso la competente Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare –
Ufficio Provinciale del Territorio di Como (ex Conservatoria dei RR.II.), a favore di CP_1
per la quota di un terzo (1/3), e contro per la medesima quota di 1/3, della piena
[...] Per_1 proprietà del seguente compendio:
o foglio 2, particella 2784, sub 1, cat.A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 2, cat. A/2
o foglio 2, particella 2784, sub 701, cat. C/6;
o foglio 2, particella 2784, sub 702, cat. C/2
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Como, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
5