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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2036/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 14.5.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
in proprio e quale titolare della Impresa Individuale Valu Parte_1 [...]
, con sede in Lido degli Scacchi Comacchio (FE), Viale degli Scacchi Parte_1
n. 53/a, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI ADAMO P.IVA_1
(C.F. , pec , ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata, agli effetti del presente procedimento, presso e nello Studio di quest'ultimo, in Bologna (BO), 40126, Via Guglielmo Oberdan 18/b attrice
CONTRO CP_1
(C.F.: ) P.IVA_2 con sede in Morciano di Romagna (RN) Via Giusti n. 8 (P.I. e C.F. ) in P.IVA_2 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
BR BB (C.F. ) del Foro di Forlì Cesena ed agli C.F._3 effetti del presente atto elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cesena (FC) Corte Don Giuliano Botticelli n. 58
convenuta conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta, e valutato, anche ex artt. 116, comma 2, c.p.c., e 12-bis, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. 28/2010, il contegno complessivamente tenuto dalla convenuta ed in particolare la sua mancata partecipazione alla procedura CP_1 di mediazione attivata dall'attrice, In via principale
-accertare e dichiarare la nullità, la invalidità, e comunque l'inefficacia, per le ragioni meglio precisate in atti, delle seguenti clausole contrattuali:
Art. 3, comma 5 del Contratto di affiliazione per cui è causa, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., 2, L. 287/1990, 1, L. 129/2004 e 5, lettere B) e D), Reg. UE 330/2010 e 720/2022;
Art. 1, comma 2, del contratto di affiliazione, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.;
Art. 21 del Contratto, anche ex art. 5 dei Regolamenti UE nn. 330/2010 e 720/2022 e per violazione di norme imperative (ex art. 1418 e ss. c.c.), e conseguentemente, e per l'effetto,
-accertare e dichiarare, alla luce della nullità delle clausole richiamate, la nullità dell'intero contratto, sia in quanto conseguenza espressamente prevista dal Contratto medesimo, all'art. 25, sia, comunque, ai sensi dell'art. 1419 c.c., in quanto ritenute essenziali dalle parti nel contesto del contratto per cui è causa, ed in ogni caso, e comunque,
-accertare e dichiarare la nullità del contratto di affiliazione commerciale per cui è causa, per violazione di norme imperative, anche ex artt. 1418 e ss. c.c., e 3, comma 4, lettera D), L. 129/2004, per difetto dei requisiti essenziali dello stesso, e comunque per le ragioni tutte meglio rappresentate in atti, e conseguentemente, e per l'effetto, una volta accertata la nullità del contratto per tutte le ragioni indicate,
-condannare alla restituzione all'attrice di tutte le somme dalla stessa CP_1 corrisposte a titolo di adempimento e/o esecuzione del contratto CP_1 invalido, e/o comunque, di tutte le somme dalla stessa pagate nell'ambito di singole operazioni negoziali, anche riferite a singole forniture e/o partite di merce, che trovino causa, direttamente e/o indirettamente, nel contratto per cui è causa, il tutto per la somma complessiva di Euro 111.433,75, o per quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria e/o, comunque, di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. In via alternativa
-accertare e dichiarare gli inadempimenti tutti, gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, anche precontrattuali (da stipulazione di contratto invalido) e contrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 1218 e ss., e 1375 c.c., ed ex artt. 7, 10 e 19, comma 3, nonché ex Allegato 12 del contratto, per cui è causa, nonché, comunque, ex art. 3, comma 3, Lettere D) e F), L. 129/2004, ascrivibili alla convenuta in ragione CP_1
2 dell'illecito ed inadempiente contegno dalla stessa tenuto, e meglio descritto nell'atto di citazione, e conseguentemente, ed in ogni caso,
-dichiarare il contratto per cui è causa risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per intervenuto decorso, in assenza di adempimento e finanche di contestazione, del termine assegnato alla convenuta con la diffida ad adempiere dd. 15.11.2023 versata in atti, ovvero, in subordine, ma comunque,
-risolvere il contratto per cui è causa, per inadempimento, fatto e colpa della convenuta, per le ragioni tutte meglio descritte in atti, ed in ogni caso, e comunque,
-condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, danni che si indicano sin d'ora, a titolo di danno emergente, nelle somme dalla stessa corrisposte alla convenuta a titolo di fee d'ingresso, royalties e oneri pubblicitari, nonché, comunque, in tutte le somme dalla stessa pagate, anche a terzi, al fine di acquisire i beni e le attrezzature necessarie per l'adempimento del contratto per cui è causa, ed a titolo di lucro cessante una somma pari alla redditività dell'investimento effettuato, moltiplicato per gli anni residui di efficacia prevista del contratto per cui è causa, e pertanto in una somma da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria, e/o comunque, in via equitativa, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. In via ulteriormente alternativa
-accertate e dichiarate le false informazioni fornite dalla convenuta all'attrice in merito alle caratteristiche di redditività, alla sicurezza dell'investimento, alle modalità di prestazione dell'assistenza e consulenza tecnica e commerciale riferite all'affiliazione per cui è causa, nelle modalità meglio precisate in atti,
-annullare, anche ex artt. 8, L. 129/2004 e 1439 c.c., il contratto di franchising per cui è causa, ovvero, in subordine,
-accertato il dolo incidente della convenuta, anche ex art. 1440 c.c., per le ragioni meglio precisate in atti, in ogni caso, e comunque,
-condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, nella misura che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria o in quella diversa misura che risulterà, comunque, di giustizia, anche in applicazione dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.. In via ulteriormente subordinata, e quale richiesta minimale
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta per qualsivoglia titolo e/o ragione direttamente e/o indirettamente connessa ai fatti di causa ed al contratto di affiliazione. In ogni caso, alla luce della mancata partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione attivata dall'attrice
-desumere, anche ex artt. 116, co. 2, cpc, e 12-bis, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. 28/2010, argomenti di prova dal contegno complessivamente tenuto dalla convenuta, e meglio descritto in narrativa, ed in ogni caso, e comunque,
-condannare in aggiunta rispetto a tutto quanto richiesto nell'atto di CP_1 citazione, al pagamento, in favore dell'attrice, anche ex art. 12-bis, comma 2, D. Lgs. 28/2010, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel
3 massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. In ogni caso
-rigettare le domande tutte formulate ex adverso, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate. In via istruttoria
-disporre, laddove ritenuto necessario e/o opportuno, CTU contabile ai fini della quantificazione dei danni subiti e subendi dall'attrice, con il quesito che l'Ill.mo G.I. vorrà formulare;
-ammettere prova per interrogatorio formale del l.r.p.t. della convenuta, e per testi, sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la consegna dei prodotti di cui alla pec del 14.6.2023, ed in particolare quella dei prodotti sake e avocado, era stata concordata con il franchisor per il giorno 13.6.2023; 2) Vero che al fine di espletare l'attività di formazione dell'affiliato Parte_1
l'affiliante provvedeva ad inviare presso il ristorante della stessa in Lido CP_1 degli Scacchi un proprio dipendente, tale Sig. ”, affinché operasse all'interno Per_1 della cucina dell'attrice;
3) Vero che a seguito di tali attività, rappresentava all'odierna attrice ed ai suoi dipendenti che aveva compreso solo in quel momento di essere privo di una preparazione adeguata allo svolgimento di tale attività formativa;
4) Vero che l'affiliante forniva all'affiliato menu che risultavano privi dell'indicazione degli allergeni;
5) Vero che a seguito delle doglianze della Sig.ra l'Affiliante le forniva dei Pt_1 nuovi menu, i quali, a propria volta, recavano la menzione unicamente di nn. 10 allergeni sui 14 necessari;
6) Vero che la Sig.ra a seguito del manifestarsi delle varie criticità rappresentate Pt_1 in narrativa, e segnatamente quelle riguardanti a) il tracciamento della filiera dei prodotti e delle varie referenze;
b) le modalità di redazione del menu;
c) l'attività di marketing, chiedeva ed otteneva un incontro con i vertici di CP_1
7) Vero che nel corso delle riunioni tenutesi in data 20.2.23 e poi in data 27.4.23 la Sig.ra rappresentava all'affiliante tutte le criticità relative a: rincaro dei prezzi, Pt_1 problematiche nell'approvvigionamento delle materie prime e totale mancanza del supporto nel marketing promozionale;
8) Vero che nel corso delle riunioni di cui al cap.6 i vertici di si impegnavano a CP_1 rimediare alle carenze pubblicitarie con sponsorizzazioni sui social del locale;
9) Vero che nel corso di entrambe le riunioni di cui al cap.6 i vertici di CP_1 riconoscevano l'effettivo aumento dei prezzi delle materie prime;
10) Vero che i vertici di per rimediare all'aumento dei prezzi di cui al cap. 8 si CP_1 impegnavano con l'affiliato ad accreditare la differenza di prezzo pagata in esubero;
11) Vero che, con riferimento alle circostanze esposte nel cap. 1 della convenuta, inviava presso il punto vendita dell'attrice il Sig. nel mese di CP_1 Persona_2
4 giugno del 2022, e che GL era privo di alcun titolo formale che ne giustificasse la presenza nei locali di impresa dell'attrice;
12) Vero che la Sig.ra si lamentò con domandando spiegazioni su come Pt_1 CP_1 comportarsi in caso di controlli da parte dell'Autorità ispettiva;
13) Vero che compulsata dall'attrice, rappresentava che effettivamente l'attrice CP_1 aveva ragione, che non avevano pensato agli aspetti giuslavoristici della permanenza del Sig. , e pertanto invitava l'attrice a predisporre documentazione Persona_2 idonea attraverso il proprio commercialista;
14) Vero che in data 21.10.2022 il Sig. , titolare del punto vendita a Testimone_1 marchio “Azuki” di Ravenna, rappresentava alla Sig.ra che il ristorante di Pt_1
Ravenna disponeva di prodotti (nella specie: brodo per ramen) che ometteva CP_1 invece di fornire al ristorante della Sig.ra seppure richiesto, come da Doc. 33 e Pt_1
Doc. 34 che si rammostrano;
Oltre al l.r.p.t. della convenuta, che si indica su tutti i capitoli formulati, si indicano, altresì, per la prova testimoniale, i seguenti testi, da escutere su tutti i capitoli:
- Sig.ra residente in [...]
n.40 scala 1 int.1;
- Sig. residente in [...]; Testimone_3
Con riferimento al solo capitolo 14:
- Sig. gestore del punto vendita a marchio “Azuki” di Ravenna, ivi Testimone_1 domiciliato, in Ravenna, Via della Carmen n. 3. -rigettare le richieste istruttorie formulate dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, ed in denegata ipotesi di loro accoglimento, anche solo parziale,
-ammettere l'attrice a prova contraria, diretta, ed indiretta così come meglio specificata nella narrativa della memoria ex art. 171-ter n. 3, sui capitoli di prova avversi eventualmente ammessi, con i medesimi testi già indicati in citazione, integrati, in relazione al cap. 14 formulato nella memoria ex art. 171-ter n. 3, dal Sig.
. Testimone_1
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA In via preliminare
- dichiarare improcedibile la domanda di per mancato assolvimento Parte_1 della mediazione obbligatoria instaurata genericamente con riferimento al contratto di franchising. Nel merito in via principale
- rigettare la domanda di poiché infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1 in via riconvenzionale
- dichiarare la risoluzione del contratto di franchising perfezionatosi mediante accettazione del 16/5/2022 per grave inadempimento dell'affiliato impresa individuale Valu di TI VA in persona della titolare o, in Parte_1 subordine, per recesso della stessa . Parte_1
- Accertare e dichiarare in ogni caso la violazione dell'articolo 21 del contratto per aver svolto, dopo la cessazione del contratto, attività in concorrenza con quella di
5 condannando la stessa pagare una penale contrattualmente prevista di € 15.000 CP_1 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
In via ulteriore subordine condannare l'impresa individuale Valu di TI VA in persona della titolare anche in base ad eventuale diverso titolo risarcitorio al pagamento di Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ricorrendo a liquidazione equitativa qualora ne dovessero ricorrere i presupposti oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
In ogni caso vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di tutti gli importi liquidati nella fase ingiuntiva, oltre il 15% per spese generali di studio 22% IVA e 4% C.P.A. come per legge con distrazione favore di questo procuratore. La convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria comparsa di costituzione e non accolte. Contesta ancora una volta le produzioni documentali effettuate da con la Pt_1 memoria numero 3 e si riporta in ogni caso alle note di trattazione scritta depositate all'udienza del 26/11/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice, premesso di avere concluso in data 16.5.2022 un contratto di franchising affiliandosi a la quale CP_1 aveva promosso l'affiliazione propalando messaggi pubblicitari molto accattivanti aventi ad oggetto aspetti essenziali dell'affiliazione stessa ( “assistenza anche dopo l'apertura del ristorante”; “alta redditività del franchising Azuki”; “Risultato certo”; “certezza alimentare”; “Training / formazione continua, aggiornamento sui cibi e formazione culinaria”), che in realtà non aveva rispettato nel corso del C.F._4 rapporto contrattuale, eccepiva l'inadempimento della controparte allegando i seguenti fatti:
-nessuna delle attività formative previste nell'Allegato 12 al contratto era stata effettuata in concreto: il primo “momento formativo” si era concretizzato, per l'attrice, nel lavorare gratis presso un ristorante della convenuta;
il secondo nell'invio, da parte di di un proprio dipendente presso il ristorante dell'attrice, CP_1 dipendente che tuttavia non era in grado di impartire la formazione necessaria;
- il tonno fornito dalla affiliante, per essere usato crudo per la preparazione dei piatti di sushi, recava in realtà la dicitura “da consumare previa cottura” ; .
-i menu, predisposti dal franchisor , indicavano come “polpa di granchio” ciò CP_1 che invece era semplice surimi, il che dava luogo a recensioni negative dei clienti, ai quali non dava risposta: con comunicazione dell'12.7.2023 (Doc. 10), l'attrice CP_1 contestava alla Casa di aver ricevuto ben due recensioni negative (Doc. 10 bis Pt_2
– Doc. 10 ter) che l'accusavano di frode alimentare proprio per tale ragione;
la convenuta ammetteva la falsa informazione fornita ai consumatori, rilevando di
6 dover “gestire” il menu , e chiedeva che fosse la stessa a rispondere in prima Pt_1 persona, inserendo però l'email del “marketing” di affinché l'autore della CP_1 recensione potesse contattare direttamente dopo avere ricevuto la mail CP_1 CP_1 del cliente, non provvedeva a rispondere alla cliente, con la conseguenza che quest'ultima scriveva una ulteriore recensione negativa;
-nei menu forniti dalla Casa Madre non venivano indicati gli allergeni, che per legge devono essere obbligatoriamente indicati: sin dal mese di gennaio del 2023 l' attrice sollecitava la correzione, che avrebbe potuto portare a sanzioni amministrative e chiusure dei locali, ma il franchisor non provvedeva, tanto che ancora in data 6.4.2023 l'attrice era costretta a sollecitare via pec la definitiva risoluzione del problema, che giungeva, tuttavia, soltanto nel mese di maggio del 2023;
-mancata consegna da parte di del prodotto SA , del prodotto CA e di CP_1 altri prodotti (spaghetti udon, tempura farina capesante e gamberi) essenziali per la realizzazione dei piatti di cui al menu (predisposto da ); CP_1
- il franchisor modificava improvvisamente i prezzi sui menu pubblicizzati dall'Affiliante sul proprio sito web senza comunicare tali modifiche agli che Parte_3 pertanto si trovavano con menu non aggiornati a doversi giustificare con i clienti delle differenze di prezzo: la circostanza veniva contestata dall'attrice alla convenuta con pec del 30.8.2023, (doc. 13), senza alcuna risposta dalla convenuta, salve generiche rassicurazioni circa un miglioramento dei processi di comunicazione tra Casa Madre ed Affiliata.
- i prezzi delle materie prime fornite da veniva continuamente aumentato, CP_1 senza preventiva comunicazione: con comunicazione pec del 13.4.2023 (Doc. 14) l'attrice contestava il fatto che sin dal mese di febbraio richiedeva alla Casa Madre un incontro per poter discutere tale problematica, ma anche tale comunicazione rimaneva inevasa;
- la richiesta di correggere il “QR Code” errato (doc. 15) veniva riscontrata solo dopo 15 giorni;
-Yuzu commetteva numerosi errori nella creazione della pagina Facebook del locale, segnalati con comunicazioni del 31.1.2023 (indicazione del menu di un altro ristorante) e del 24.2.2023 (mancata specificazione delle corrette zone dove poter effettuare il delivery, ) (– doc. 16 );
- non forniva il supporto marketing e pubblicitario, il che costringeva a CP_1 Pt_1 crearsi le proprie campagne promozionali, nonostante le promesse della convenuta (cfr. email del 7.6.2023, sub doc. 17) e l'art. 8 del contratto;
non provvedeva a risolvere le criticità degli applicativi software (gestionale ed CP_1 applicazioni) riscontrate nei sistemi utilizzati per la cassa e applicazione relativa al menu (doc.11-13), tanto che, con mail del 9.6.2023 (doc. 18): l'attrice rappresentava di essere stata costretta, a causa della totale mancanza anche di idoneo supporto tecnico / informatico, a correggere manualmente alcuni dati che la convenuta avrebbe dovuto correggere in via informatica e da remoto;
numerose volte la convenuta cambiava da remoto le modalità operative di gestione della cassa in cloud, ed
7 addirittura in almeno un'occasione l'attrice riscontrava l'impossibilità di mutare i prezzi di alcuni prodotti (in particolare: bevande). Per tali fatti con Pec del 5.9.2023 (Doc. 19) l'attrice riepilogava lo svolgimento del rapporto negoziale tra le parti, rammentando che si erano svolte anche due riunioni, in data 20.2.2023 e 27.4.2023, aventi ad oggetto i punti più problematici del rapporto stesso, riunioni che tuttavia, nonostante le promesse dell' , si erano Parte_4 rivelate tutt'altro che risolutive. L'attrice contestava i rincarii delle materie prime da settembre 2022 a marzo 2023, la mancanza totale del supporto marketing;
i notevoli problemi nell'approvvigionamento delle materie prime, spesso mancanti;
i notevoli problemi di comunicazione;
le promesse non mantenute da parte dell'Affiliante, e relative, in particolare, alle sponsorizzate da effettuarsi sui social network a cura di quest'ultimo, ed al riaccredito dei maggiori costi sostenuti dagli Affiliati per l'acquisto delle materie prime. Affermava inoltre che CP_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione di aveva promesso, in ben due
CP_1 occasioni nel corso di due distinte riunioni. che la “Casa Madre” avrebbe provveduto a ristorare l'affiliato per tali “sovracosti”. In assenza di riscontro, con diffida ad adempiere del 15.11.2023 a firma del proprio difensore, l'odierna attrice contestava alla convenuta tutti i profili di inadempimento dei quali la riteneva responsabile, e segnatamente, fra l'altro: l'inadempimento a quanto previsto dal contratto in materia di attività pubblicitaria;
i rincari operati da sulle forniture effettuate all'attrice; la mancata, o comunque sistematicamente
CP_1 tardiva assistenza alle richieste di supposto dell'attrice, e intimava e diffidava ,
CP_1 ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'esecuzione delle obbligazioni in parola entro il termine ultimo di 15 gg. dal ricevimento, avvertendo altresì che in difetto il contratto si sarebbe risolto per esclusivi fatto e colpa di e fatto comunque salvo il diritto al
CP_1 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla Pt_1
Tuttavia anche la diffida ad adempiere rimaneva inevasa, con conseguente risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di CP_1
Parte attrice rilevava comunque che il contratto conteneva varie clausole invalide, fra l'altro per violazione di norme imperative: l'art. 3, comma 5, del contratto di franchising, che prevede “L'affiliato si impegna a praticare i prezzi suggeriti indicati nel Menu e nel Listino Prezzi. E' fatto espresso divieto all'affiliato di applicare autonomamente sconti superiori al 10% rispetto al Listino Prezzi;
l'Affiliato potrà, invece, operare maggiorazioni sul Listino Prezzi qualora documenti che il proprio margine annuo di contribuzione di primo livello è inferiore al 35%” era ritenuto invalido per violazione dell'art. 2, L. 287/1990 (“ Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel… a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita. … Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.) L'art. 3 co.5 era ritenuto invalido anche in ragione del contrasto con l'art. 1, L. 129/2004, secondo cui “L'affiliazione commerciale è il contratto, comunque
8 denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti…”, pone tra i requisiti essenziali del “tipo” contrattuale proprio l'indipendenza, giuridica ed economica, mentre l'uniformità della catena , nella disciplina del contratto di affiliazione, non si persegue mediante l'applicazione di prezzi uniformi (infatti la L. 129/2004 non nomina mai i prezzi), ma mediante l'impiego di un know how ed in generale di una formula commerciale unitaria (segni distintivi, abbigliamento dei dipendenti, arredamento del ristorante, etc.). Secondo parte attrice l'art. 1, comma 2, del contratto era invalida perché rimetteva all'arbitrio dell'affiliante qualsiasi modificazione relativa al contratto (“ si riserva liberamente ed in ogni momento di approntare aggiornamenti, CP_1 integrazioni e/o modifiche di qualsiasi sorta agli Allegati, alle quali l' è Parte_5 tenuto a conformarsi entro trenta giorni (fine mese) dall'avvenuta comunicazione, fatta salva, entro tale termine di decadenza, la sua facoltà di recedere per iscritto dal contratto con preavviso di sei mesi qualora le variazioni comportino modifiche sostanziali od impegni economici di rilevante entità non previsti e/o non prevedibili al momento della firma del contratto”), clausola invalida per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, la cui individuazione era totalmente rimessa all'arbitrio di uno dei contraenti (l' ), anche ex artt. 1418 e ss. e 1346 c.c. Parte_4
Inoltre la variazione discrezionalmente introdotta dall' imporrebbe Parte_4 all' il dovere di conformarsi entro 30 gg., ma poi il recesso dell'Affiliato Parte_5 sarebbe efficace solo dopo ben sei mesi di applicazione della variazione stessa. L'attrice riteneva nullo anche l'art. 21 del contratto invalido per violazione di norme imperative (ex artt. 1418 e ss. c.c. e 5, Reg. UE 330/2010 e 5, Reg. UE 720/2022):
“Fatte salve le ipotesi in cui costituisca adempimento del contratto, l'Affiliato si obbliga, per sé ed il suo Gruppo (promettendo in tal caso anche il fatto e l'obbligazione del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., a non svolgere, neppure indirettamente e per interposta persona, attività in concorrenza con quella di CP_1
e/o del Gruppo, o comunque potenzialmente interferente (per tale intendendosi attività a favore di imprese operanti nell'ambito di un circuito strutturato quantomeno su base nazionale e/o internazionale in concorrenza con CP_1
e/o del Gruppo), e ciò a valere (a) per tutta la durata del contratto, (b) e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione per qualsivoglia titolo, ragione o motivo, (c) sul territorio della regione in cui si trova la Sede di esercizio e nelle regioni in cui sono situati altri affiliati di ” mentre le norme europee richiamate limitano la validità CP_1 del patto ai soli locali ove concretamente è stata esercitata l'attività(“Sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale” (art.5, lett. B), Reg. 330/2010 e Reg. 720/2022). Atteso che l'art. 25 del contratto espressamente stabilisce che:
“Le parti si riconoscono e si danno reciprocamente atto che le clausole concernenti la Sede di Esercizio, le condizioni di fornitura, le obbligazioni di non concorrenza, la proprietà industriale o intellettuale, l'uso dei segni distintivi e del know how sono tutte essenziali ai fini della stipulazione del contratto, con l'effetto che la loro eventuale nullità si estende all'intero
9 contratto ex art. 1419, co 1 c.c.”, il contratto era nullo anche per la omessa, e comunque insufficiente descrizione del know – how A norma dell'art. 3, comma 4, lett. D), L. 129/2004, “Il contratto deve inoltre espressamente indicare… la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato”: invece l'unico documento di una qualche pertinenza era l'allegato 3, che però contiene unicamente 20 pagine di ricette di cucina giapponese. . In altri termini in tutto il “franchise package” non vi era nulla che riguardasse la concreta gestione dell'attività, la gestione, anche sanitaria, della cucina;
la gestione della sala;
la gestione del personale;
la gestione amministrativa e finanziaria dell'attività. Per tali ragioni la parte attrice chiedeva accertarsi l'avvenuta risoluzione del contratto o la nullità dello stesso e formulava le conclusioni sopra epigrafate
Parte convenuta costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree CP_1 replicando:
-che dispone di un proprio reparto e abbattitore di temperatura a – 90° grazie al CP_1 quale il pesce crudo ricevuto può essere somministrato crudo, senza previa cottura, e tutto il pesce fornito da che è certificata IFS (certificazione industriale di CP_1 filiera) è idoneo al consumo crudo indipendentemente dall'etichettatura presente nel packaging originale applicato dal fornitore;
- che aveva fornito la necessaria assistenza atteso che “è stato compiuto CP_1
l'addestramento previsto di quattro settimane con , dipendente e la Persona_2 CP_3 stessa ha partecipato, insieme a suo marito ad un mese di training Parte_1 presso il negozio di Riccione. Poi, su richiesta della e in aggiunta alla Pt_1 formazione che per tutti gli altri affiliati si era rivelata sufficiente, nella stagione successiva all'apertura ha ricevuto un'altra settimana di addestramento presso la sua unità sempre ad opera di .) Persona_2
La convenuta negava che le tempistiche di consegna non fossero state rispettate o che si fossero verificati “ritardi idonei a determinare un inadempimento e impossibilità per il negozio affiliato di lavorare, in realtà, trattandosi di approvvigionamenti settimanali di prodotti giapponesi o orientali, può essere capitato, come capita per ogni spedizione - che nel complesso si sia verificato qualche ritardo o disguido.” affermava che le conferme d'ordine indicavano chiaramente il prezzo, CP_1 quindi, al momento dell'ordine, era in grado di conoscere dettagliatamente la Pt_1 quotazione del bene che aveva acquistato;
in un particolare momento terminò il SA da 5 litri ed era disponibile solo il formato (meno conveniente) da mezzo litro che venne fornito dopo specificazione del prezzo e approvazione della (cfr. chat sake Pt_1 doc. 26); gli avocado “dovevano essere consegnati insieme ad altra frutta con un ordine complessivo che rispettasse una logistica di trasporto. Quando la ha Pt_1 revocato l'ordine di frutta rimanevano solo gli che risultava antieconomico Pt_6 consegnare ma che si offrì personalmente di recapitare in altro luogo.” CP_1
La convenuta precisava altresì che del tutto occasionalmente e sporadicamente, in ogni fornitura commerciale, può accadere che i fornitori rimangono
10 temporaneamente sforniti su alcune singole referenze soprattutto se i prodotti giungono dall'estero…potrà essersi trattato, semmai, di piccole e isolate problematiche (la parla genericamente di un solo episodio ma dovrà specificare Pt_1 quando è accaduto e con riferimento a quale referenza) rapportato ad un numero di consegne assai elevato e variegato con una percentuale di incidenza irrisoria e assolutamente priva di conseguenze sulla possibilità del negozio di lavorare” Quanto al fatto del surimi indicato in menu come polpa di granchio, la convenuta
“ammette lealmente che, effettivamente, l'ingrediente destinato per quella preparazione (il surimi) era stato erroneamente indicato nel menu come polpa di granchio. L'imprecisione è stata peraltro rettificata senza che ci fossero conseguenze (che la infatti, non riferisce) sulla preparazione che ha mantenuto lo stesso Pt_1 ingrediente (il surimi) inizialmente identificato. Per quanto riguarda la gestione del reclamo, inoltrato a (e non a ), dovrà essere dato prova Parte_1 CP_1 dell'effettiva provenienza del post sul social di un cliente reale, e, senza voler invertire questo onere, e per quanto possa valere un reclamo su un social (che potrebbe essere anche fasullo), si precisa che ha gestito, nei tempi e nei modi CP_1 più opportuni la vicenda, non avendo mai violato tempistiche eventualmente previste (il contratto non prevede termini da rispettare per le risposte)”. La convenuta affermava anche che” la contestazione relativa all'asserita la mancata indicazione degli allergeni nei menu in fase di completamento è una circostanza certamente sopravvalutata. , dopo aver compiuto un'analisi interna, ha risposto CP_1 senza che maturassero i presupposti per alcuna sanzione. Il fatto non ha avuto alcun rilievo sulla regolare esecuzione del contratto.” Quanto ai prezzi, affermava che contrattualmente è prevista per l'affiliato la possibilità di modificare il listino di vendita al pubblico per realizzare il “margine” adeguato, senza possibilità però di correggere listino al ribasso;
che le lamentele inerenti le materie prime, il cui prezzo sarebbe stato aumento senza comunicazione, erano infondate perchè comunicazioni tempestive venivano inviate all'affiliata (cfr. chat variazione prezzi doc. 29 e ordini con specifiche di prezzo doc.30, 31 comunicazioni inerenti variazioni di listino, via chat wapp (doc.31) Negava che non vi fosse stato supporto ai sensi dell'articolo 10 del contratto a favore dell'affiliata , affermando che, invece, campagne pubblicitarie Parte_1 erano state proposte alla , che non aveva aderito “ Nel caso di specie, vi fu anche Pt_1 personale dedicato alla promozione del punto vendita di (doc.32- Parte_7
35); -quanto alle lamentele riguardanti la gestione del software, dei gestionali per la cassa e dell'applicazione relativa ai menù , affermava che non doveva gestire CP_1 questi aspetti. La convenuta contestava “che non si sia dato seguito alle richieste della e alla Pt_1
PEC del 5 settembre 2023. In realtà le richieste della stessa sono sempre state prese in considerazione, valutate, fornendo gli opportuni suggerimenti”. Contestava come non veritiera l'allegazione attorea secondo cui avrebbe CP_2 affermato in due occasioni che la casa madre avrebbe provveduto a risarcire all'affiliato i sovracosti ma che poi questa promessa non venne mantenuta.”
11 Parte convenuta rilevava la confessione di di essersi approvvigionata Parte_1 in proprio poiché i prezzi delle materie prime da settembre 2022 a marzo 2023 erano aumentati in modo esponenziale, con ciò violando il contratto. Osservava inoltre che l'attrice aveva ignorato totalmente la diffida del 5 giugno 2024 (doc.37) nella quale si dava atto che aveva intrapreso una nuova attività sotto l'insegna stessi locali condotti fino a pochi mesi prima in franchising CP_4 dalla stessa affiliata, nuova attività del tutto sovrapponibile alla precedente ed in totale concorrenza, in palese violazione dell'articolo 21 pagina 11 del contratto di franchising che stabilisce l'obbligo di non svolgere neppure indirettamente per interposta persona attività in concorrenza con quella di per la durata di 12 mesi CP_1 successivi alla cessazione del rapporto. Chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della penale contrattuale di € 15.000 oltre al pagamento della fattura n. 573 del 21.05.2024 di € 5.349,86, relativa alle Royalties e pubblicità anni 2023 e 2024 (doc. 38).
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 30.9.2025.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla convenuta, atteso che l'attrice aveva promosso la mediazione ma la convenuta non aveva partecipato, senza giustificato motivo (cfr. verbale 29.2.2024concluso il procedimento di mediazione con esito negativo per la mancata presenza della parte invitata alle ore 11.30 (doc.22 attoreo). Parte convenuta ha affermato CP_1 di non avere partecipato per la genericità dell'oggetto della mediazione, ma va osservato che l'invito alla mediazione seguiva la diffida ad adempiere inviata dal legale in data 15.11.2023, che a propria volta fa seguito alla contestazione del 5.9.2023, quindi parte convenuta era a piena conoscenza delle doglianze della affiliata. Pertanto la condizione di procedibilità deve considerarsi osservata da parte dell'attrice, mentre, per contro, ai sensi dell' art. 12 bis D. Lgs 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Vanno preliminarmente rigettate, altresì le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue essendo la causa documentalmente istruita.
Come eccepito da parte convenuta, le produzioni documentali effettuate dall'attrice con la memoria n. 3 depositata il 15.11.2024 sono tardive. Anche i documenti 43 e 44 prodotti dalla parte convenuta con la nota del 25.11. 2024 sono tardivi, in quanto sin dall'atto di citazione la parte attrice aveva affermato che la propria diffida ad adempiere non aveva ricevuto risposta alcuna, quindi sarebbe stato onere della
12 convenuta allegare alla comparsa di costituzione o, al più tardi, alla seconda memoria istruttoria, oltre al testo della missiva, anche le ricevute di consegna della PEC. Va quindi ritenuto che non vi sia stata risposta alla intimazione ad adempiere, né è stata fornita prova dell'adempimento in ordine agli aspetti lamentati dalla attrice. Quest'ultima ha chiesto in sede di comparsa conclusionale, di esaminare anzitutto la domanda di risoluzione per grave inadempimento a seguito della diffida, pur avendo le eccezioni di nullità carattere logicamente preliminare. Si ritiene pertanto opportuno fare qui applicazione del principio processuale della “ragion più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. U, n. 9936 /2014 e Cass. Sez. V, 363/2019: la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.) La domanda di risoluzione per inadempimento è fondata atteso che l'attrice , per parte propria, ha documentato le proprie doglianze producendo le proprie mail o messaggi whatsapp e le risposte pervenute, spesso tardivamente e in modo non soddisfacente, dalla convenuta, la quale non ha provato di avere eseguito gli obblighi che le derivavano a mente del contratto e degli allegati, nonché delle norme di legge sul franchising. Infatti la mail attorea del 12.5.2023, che faceva notare come il tonno, fornito da CP_1 per essere impiegato crudo come ingrediente per realizzare il sushi, fosse in realtà etichettato come “da consumarsi previa cottura”(doc.7 attore) riceveva risposta solo dopo 5 giorni (doc.8: il fornitore “ per tutelarsi da possibili usi impropri da parte del fruitore finale indica nella versione italiana la dicitura “previa cottura”. Rimane valido se si adottano tutti gli standard di lavorazione e mantenimento come indicate nelle procedure haccp all'interno del vostro locale il prodotto rimanendo salubre è idoneo al consumo a crudo.” Tuttavia l'utilizzo di prodotti in contrasto con le istruzioni del fornitore avrebbe potuto comportare gravi conseguenze per l'attrice nel caso di controlli da parte degli organi preposti alla sicurezza degli alimenti. In data 12.7.2023 l'attrice segnalava l'inserimento nel menu, predisposto da CP_1 dell'ingrediente “polpa di granchio” che in realtà era l'assai meno pregiato prodotto
“surimi”, il che comportava per il locale dell'attrice due segnalazioni negative, con rischio anche di denuncia per il reato di frode in commercio(doc.10-10ter). CP_1 non rispondeva alla recensione negativa e alla segnalazione della cliente, e costituendosi nel presente giudizio, come sopra visto, ha ammesso l'addebito ma lo ha minimizzato affermando che “ dovrà essere dato prova dell'effettiva provenienza del post sul social di un cliente reale, e, senza voler invertire questo onere, e per quanto possa valere un reclamo su un social (che potrebbe essere anche fasullo), si
13 precisa che ha gestito, nei tempi e nei modi più opportuni la vicenda, non CP_1 avendo mai violato tempistiche eventualmente previste (il contratto non prevede termini da rispettare per le risposte)”. Tale atteggiamento appare gravemente inadempiente agli obblighi dell'affiliante, atteso che Yuzi, dopo avere esposto l'affiliata anche al pericolo di una denuncia penale per frode in commercio, e comunque al discredito commerciale derivante da recensioni negative, se ne è totalmente disinteressata, venendo meno agli obblighi di assistenza di cui al contratto di franchising, ma, oltre a ciò, agli obblighi di buona fede , che l'art. 6 della legge n.129 del 2004 sulla affiliazione commerciale prevede per la fase precontrattuale , e a maggior ragione vigono nell'esecuzione del contratto. Altrettanto grave è il mancato inserimento nei menu, da parte del franchisor, dell'elenco degli allergeni, obbligatorio secondo le normative in materia di alimenti, e la cui mancanza può generare gravi conseguenze a carico dei clienti eventualmente portatori di allergie e, di riflesso, a carico dell'affiliato. La segnalazione, da parte dell'attrice, della mancanza degli allergeni, veniva inviata in data 15.1.2023 (doc.11), ma la convenuta non vi provvedeva visto che in data 6.4.2023 l'attrice ne ribadiva la necessità di inserimento (doc.12). Anche in relazione a tale addebito la convenuta ha minimizzato la gravità, affermando che “la contestazione relativa all'asserita la mancata indicazione degli allergeni nei menu in fase di completamento è una circostanza certamente sopravvalutata. , dopo aver compiuto un'analisi CP_1 interna, ha risposto senza che maturassero i presupposti per alcuna sanzione.” Con la medesima tendenza a minimizzare la gravità dei propri inadempimenti la odierna convenuta ammette, circa la mancata consegna di materie prime, che può essere capitato, come capita per ogni spedizione - che nel complesso si sia verificato qualche ritardo o disguido…. rapportato ad un numero di consegne assai elevato e variegato con una percentuale di incidenza irrisoria e assolutamente priva di conseguenze sulla possibilità del negozio di lavorare” Circa l'aumento dei prezzi praticato da senza preavviso, la convenuta ha CP_1 replicato che “ Ciò è una regola di mercato, e d'impresa che, evidentemente, la Pt_1 non conosce: se aumenta il costo delle materie prime deve aumentare il costo dei prodotti realizzati con le stesse poiché diversamente, si va in perdita…”, e circa l'aumento del prezzo delle materie fornite da alla affiliata, senza preavviso, la CP_1 convenuta ha addotto il generale aumento dei prezzi e ha affermato che la attrice ne era stata resa edotta, allegando conversazioni whatsapp su altre forniture (non contestate), mentre, in realtà dal carteggio relativo alla fornitura del risulta il Per_3 contrario (doc. 26 di parte convenuta -doc.8 bis attoreo). L'assistenza per il marketing, prevista nel contratto, e che secondo le indicazioni della convenuta si sarebbe dovuta chiedere all'indirizzo Email_2
(doc.32 di parte convenuta) appare inadempiuta, tanto che era a richiedere ai CP_1 singoli affiliati il materiale fotografico, dopo averli tacciata di scarsa collaborazione (“mi dispiace molto ma la poca collaborazione denota il poco interesse nell' aiutarVi a sviluppare il lavoro” -doc. 17 attoreo).
14 Risulta dunque provato un grave inadempimento agli obblighi dell'affiliante, che devono comprendere anche l'assistenza tecnica e commerciale nel corso del rapporto, come prescritto dall'art.3 comma IV lett.f della L.129/2004 sulla affiliazione commerciale. Va ritenuto pertanto che il contratto, per effetto della mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere inviata dal legale dell'attrice, si sia risolto dopo lo scadere del termine concesso, ai sensi dell'art. 1454 c.c., per grave inadempimento della affiliante. Quest'ultima ha eccepito che l'intimazione ad adempiere contenuta nella pec del legale attoreo era generica, tuttavia la convenuta era ben consapevole delle doglianze della affiliata, che erano state ribadite anche nella precedente pec del 5.9.2023 oltre ad essere state esposte verbalmente in apposite riunioni. Pertanto la diffida del 15.11.2023 deve considerarsi sufficientemente dettagliata e il mancato adempimento entro il termine assegnato ha portato alla risoluzione del contratto. Conseguentemente la convenuta, avendo dato causa, per propria colpa, alla risoluzione del contratto, non può pretendere la corresponsione delle somme periodiche per royalties, né, tantomeno, può azionare la penale prevista dall'articolo 21 del contratto per aver l'attrice svolto, dopo la cessazione del contratto, attività in concorrenza con quella di CP_1
Nemmeno le domande restitutorie dell'attrice possono trovare accoglimento, atteso che attengono a prestazioni periodiche già eseguite (art.8 contratto-doc.1 di parte convenuta: entry fee e corrispettivo periodico annuale), sulle quali, ai sensi dell'art. 1458 c.c. non ha incidenza l'avvenuta risoluzione. Per la stessa ragione non possono essere restituite le somme versate per pagamento di forniture, che sono state comunque ricevute e consumate nello svolgimento dell'attività di ristorazione, né il mancato guadagno, che secondo l'attrice andrebbe commisurato alle “perdite maturate dall'attività nel corso degli anni 2022 e 2023”, in quanto “perdite causalmente ricollegate in via diretta agli inadempimenti ed agli illeciti della convenuta.” Tuttavia , posto che il contratto era stato concluso in data 16.5.2022, non è possibile stabilire un metro di paragone, visto che l'attività era appena iniziata e quindi non è possibile imputare la differenza, rispetto al risultato sperato, esclusivamente alle inadempienze della convenuta. In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione ex art. 1454 cc, senza ulteriori statuizioni, e vanno rigettate le domande riconvenzionali della convenuta. Il regolamento delle spese di lite, comprensivo della fase della mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite. Vista la mancata presentazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (cfr. verbale 29.2.2024), va condannata anche CP_1 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Vista la richiesta di parte attrice, ai sensi dell'art. 12 bis co. III D.Lgs. 28/2010
[...] va condannata altresì al pagamento, in favore dell'attrice, di una somma CP_1 equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del
15 giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Considerato che
la mediazione era stata promossa dall'attrice prima dell'instaurazione del presente processo, si ritiene congruo stabilire la somma dovuta in circa la metà dei compensi di cui alle spese di lite, ossia in euro 7500,00.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)dichiara il contratto per cui è causa risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per grave inadempimento della convenuta;
2)rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 15.111,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
4)visto l'art 12 bis D.Lgs.28/2010 condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
5)visto l'art 12 bis co. III D.Lgs.28/2010 condanna la parte convenuta soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento, in favore della controparte, della somma, equitativamente determinata, di euro 7500,00.
Così deciso in Vicenza il 16.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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