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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
EV IA, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 in data 15.07.1975 (C.F. )] e [nata a C.F._1 Parte_2
PA (SA) in data 11.08.1980 (C.F. )] hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 275/2025
1) di aver contratto matrimonio in CO EL (SA) in data 12.09.1998
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998, parte I, n.
2);
2) che dal matrimonio sono nati i figli (23.11.1998), Persona_1 Per_2
(06.07.2002) e IA (21.02.2017);
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- La casa coniugale sita in Bellizzi (SA) alla via E. Maiorana n.2, in proprietà della
IG.ra e riportata nel N.C.E.U. AL FG.
1 - p.lla 642 sub 3- Cat. Parte_2
A/2, è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra ; Parte_2
- Le somme versate dal IG. ai fini del pagamento/estinzione del Parte_1 mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, sono trattenute dalla
IG. e imputate a titolo di assegno alimentare/mantenimento e, Parte_2 nel contempo, il sig. rinuncia ad ogni diritto sull'immobile in Parte_1 discorso, che resterà in proprietà esclusiva della IG.ra . Parte_2
- I figli C.F.( ) e Persona_3 C.F._3 Parte_3
C.F.( ) sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
C.F._4
- AFFIDAMENTO CONDIVISO la minore C.F. Persona_4
( ) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con C.F._5 collocamento prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con se, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e per i suoi bisogni;
2 Proc. R.V.G. n. 275/2025
- MODALITA' DI VISITA. La minore C.F.( ) Persona_4 C.F._5 salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
- A fine settimana alternati dal venerdì (all'uscita da scuola indicativamente alle ore 18:00) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21:00)
- Un giorno infrasettimanale, per cena, indicativamente il lunedì dalle ore 19:00 fino alle ore 21:30
- Nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
- Metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno;
metà dei ponti estivi alternandosi con la madre.
- MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il IG. contribuirà al Parte_1 mantenimento della figlia minore C.F.( ) sino Persona_4 C.F._5 al raggiungimento della sua autonomia economica: a) versando alla madre
[...]
, in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, a favore della figlia Parte_2 minore, l'importo di euro 300,00; b) rimborsando alla IG.ra per Parte_2 il 50% delle seguenti spese per la salute, la scuola, le attività sportive, i corsi le vacanze studio;
- CONSENSO ALL'ESPATRIO. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
- I coniugi dichiarano che, alla data odierna, non vi sono beni in regime di comunione legale;
- I coniugi si impegnano altresì a revocare la contestazione di tutti i conti correnti bancari”.
Con sentenza n. 229/2024 emessa in data 19.03.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
3 Proc. R.V.G. n. 275/2025
Alla udienza del giorno 25.11.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
4 Proc. R.V.G. n. 275/2025
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] e C.F._1
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)] in data 12.09.1998 in CO EL (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
CO EL (SA) dell'anno 1998, parte I, n. 2;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO EL (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
EV IA, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 in data 15.07.1975 (C.F. )] e [nata a C.F._1 Parte_2
PA (SA) in data 11.08.1980 (C.F. )] hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 275/2025
1) di aver contratto matrimonio in CO EL (SA) in data 12.09.1998
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998, parte I, n.
2);
2) che dal matrimonio sono nati i figli (23.11.1998), Persona_1 Per_2
(06.07.2002) e IA (21.02.2017);
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- La casa coniugale sita in Bellizzi (SA) alla via E. Maiorana n.2, in proprietà della
IG.ra e riportata nel N.C.E.U. AL FG.
1 - p.lla 642 sub 3- Cat. Parte_2
A/2, è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra ; Parte_2
- Le somme versate dal IG. ai fini del pagamento/estinzione del Parte_1 mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, sono trattenute dalla
IG. e imputate a titolo di assegno alimentare/mantenimento e, Parte_2 nel contempo, il sig. rinuncia ad ogni diritto sull'immobile in Parte_1 discorso, che resterà in proprietà esclusiva della IG.ra . Parte_2
- I figli C.F.( ) e Persona_3 C.F._3 Parte_3
C.F.( ) sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
C.F._4
- AFFIDAMENTO CONDIVISO la minore C.F. Persona_4
( ) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con C.F._5 collocamento prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con se, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e per i suoi bisogni;
2 Proc. R.V.G. n. 275/2025
- MODALITA' DI VISITA. La minore C.F.( ) Persona_4 C.F._5 salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
- A fine settimana alternati dal venerdì (all'uscita da scuola indicativamente alle ore 18:00) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21:00)
- Un giorno infrasettimanale, per cena, indicativamente il lunedì dalle ore 19:00 fino alle ore 21:30
- Nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
- Metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 aprile di ogni anno;
metà dei ponti estivi alternandosi con la madre.
- MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il IG. contribuirà al Parte_1 mantenimento della figlia minore C.F.( ) sino Persona_4 C.F._5 al raggiungimento della sua autonomia economica: a) versando alla madre
[...]
, in via anticipata entro il giorno 30 di ogni mese, a favore della figlia Parte_2 minore, l'importo di euro 300,00; b) rimborsando alla IG.ra per Parte_2 il 50% delle seguenti spese per la salute, la scuola, le attività sportive, i corsi le vacanze studio;
- CONSENSO ALL'ESPATRIO. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
- I coniugi dichiarano che, alla data odierna, non vi sono beni in regime di comunione legale;
- I coniugi si impegnano altresì a revocare la contestazione di tutti i conti correnti bancari”.
Con sentenza n. 229/2024 emessa in data 19.03.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio.
3 Proc. R.V.G. n. 275/2025
Alla udienza del giorno 25.11.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
4 Proc. R.V.G. n. 275/2025
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] e C.F._1
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
)] in data 12.09.1998 in CO EL (SA) C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
CO EL (SA) dell'anno 1998, parte I, n. 2;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CO EL (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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