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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N.R.G. 508/2020
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Valeria Gobbi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
CONTRO
) nato Albania il 05.01.1992 – contumace-; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “come da ricorso ex art. 709 c.p.c.” e, dunque: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, modificare il provvedimento presidenziale del 13/10/2023 e disporre
l'adozione della seguente modifica relativa all'affidamento del figlio minore , fermo Persona_1
per il resto il provvedimento già in essere, la seguente condizione:
1) Disporre l'affido esclusivo del figlio minore in favore della sig.ra Persona_1 [...]
con collocamento dello stesso presso l'abitazione della mamma sita in Fermo, Parte_1
Via Girardi n. 101.” Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.03.2020, ha chiesto la pronuncia di Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Albania il 05.12.2017 con esponendo che Controparte_1 dall'unione non erano nati dei figli.
A fondamento della domanda la ricorrente ha rappresentato che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza dell'abbandono ingiustificato del tetto coniugale da parte del resistente;
ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda di divorzio o, in subordine, in base all'applicazione della legge dello Stato dell'autorità giudiziaria adita, la separazione con relativa domanda di addebito della stessa al coniuge.
La parte ricorrente ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, disporre e dichiarare lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Albania il 05/12/2017, e trascritto in Romania, senza condizioni e con addebito alla parte resistente.
In subordine, nel caso il Giudice ritenga applicabile la legge dello stato in cui viene fatta la separazione, disporre la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. ”. _1
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza presidenziale dell'08.10.2020, la mancata costituzione del resistente ha impedito l'esperimento del tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, omessi i provvedimenti provvisori ed urgenti in quanto non richiesti dall'unica parte costituita, è stata disposta la prosecuzione della lite in fase istruttoria.
Su richiesta della parte ricorrente il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., ha riservato al Collegio la sola decisione sullo status, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la relativa rinuncia della ricorrente.
Con sentenza non definitiva n. 402/2021, pubblicata in data 02.09.2021, l'intestato Tribunale, previa dichiarazione della contumacia della parte resistente, in applicazione della legge italiana ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Deferito con esisto negativo l'interrogatorio formale alla parte resistente e sentiti i testi ammessi, è emerso che il figlio minore ( , nato in data [...]) della ricorrente, Persona_2 stante l'operatività della presunzione di paternità in capo al marito essendo il figlio della ricorrente nato durante il matrimonio, è anche figlio del resistente. La ricorrente ha pertanto avanzato istanza ex art. 709 c.p.c. di modifica dei provvedimenti presidenziali chiedendo l'affidamento esclusivo ed il collocamento presso la stessa del minore. Il
Giudice istruttore ha disposto alla parte ricorrente di rinnovare a la notifica del Controparte_1
ricorso ex 709 c.p.c. contenente le domande relative alla prole.
All'udienza del 16.01.2025, la parte ricorrente, richiamando il proprio ricorso ex art. 709 c.p.c. ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, modificare il provvedimento presidenziale del 13/10/2023 e disporre l'adozione della seguente modifica relativa all'affidamento del figlio minore , fermo per il resto il provvedimento già in essere, la seguente Persona_1 condizione”.
Il Giudice istruttore, all'esito, ha rimesso la decisione al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Brevemente ricostruito l'oggetto e lo svolgimento del giudizio, si osserva che, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo stato delle persone, residuano da decidere le domande accessorie alla separazione.
Dichiarazione di addebito della separazione al coniuge
La parte ricorrente ha chiesto nel proprio atto introduttivo la pronuncia della separazione con addebito della stessa al coniuge per avere il resistente abbandonato ingiustificatamente la casa coniugale.
Sul punto preme rilevare che la predetta domanda non è stata reiterata dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, essendosi la stessa limitata a chiedere il solo affidamento esclusivo del minore in suo favore.
Con riguardo al valore da imputare a tale omissione, è bene evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha precisato che: “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assume invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 1785/2018).
Ebbene, il Collegio, in applicazione di tale principio, ritiene di dover esaminare la domanda di addebito della separazione al coniuge svolta da tenuto conto delle Parte_1
istanze istruttorie formulate dalla stessa, ovvero la prova per testi ed interpello deferito al resistente, volte a dimostrare l'asserito abbandono ingiustificato della casa coniugale da parte di _1
.
[...]
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla parte ricorrente, l'art. 151 comma 2 c.c. dispone che il giudice pronunziando la separazione dichiara - ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto - a quale della parte sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri coniugali.
Come noto, la pronuncia di addebito non può, tuttavia, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, v.: Cass, civ., n.
8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale.
Detto contegno, salvo il caso in cui l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, può ritenersi ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata, il Collegio ritiene di accogliere la domanda svolta al riguardo dalla parte ricorrente.
Ed invero, i testi escussi nel corso giudizio, sentiti in ordine ai capitolati di prova della parte ricorrente, hanno confermato che, nell'anno 2018, , pochi mesi dopo il trasferimento dei Controparte_1
coniugi a Fermo, si è allontanato ingiustificatamente dalla casa familiare senza lasciare notizie di sé alla coniuge, la quale, invano, aveva tentato, più volte, di contattarlo.
Affidamento del minore
Nel giudizio è emerso che in data 29.08.2019 è nato dalla ricorrente il Persona_2
quale, essendo nato in [...] matrimonio ed in virtù della presunzione di paternità, deve ritenersi essere anche figlio del resistente. Va pertanto vagliata la domanda di affidamento esclusivo del minore svolta dalla parte ricorrente.
A tal fine, preme evidenziare che l'art. 337-ter c.c. prevede l'affidamento condiviso quale regola generale, dovendo considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli. Il Collegio, tuttavia, nel caso di specie, ritiene di accogliere la domanda di affidamento esclusivo svolta dalla ricorrente, desumendosi dalla lettura degli atti e dal contegno processuale tenuto dal resistente, rimato contumace, un disinteresse del padre in ordine al regime di affidamento, ai bisogni e alle esigenze del figlio.
Il modello di affidamento esclusivo si ritiene necessario, pertanto, in ragione delle carenze educative ed affettive manifestate dal resistente.
, infatti, nonostante la domanda di affidamento esclusivo, formulata dalla madre, ha Controparte_1
preferito non costituirsi in giudizio.
Sul punto è opportuno rilevare che “se è vero, infatti, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere
e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.” (cfr. Trib.
Fermo n. 665/2019).
Appare, pertanto, confacente all'interesse del minore prevedere la collocazione abitativa presso la madre, onde garantire allo stesso continuità nell'ambiente in cui già vive e la prosecuzione delle relazioni che tuttora coltiva.
La ricorrente sarà comunque tenuta a comunicare ogni mutamento di residenza al padre, secondo quanto previsto nell'art.337-sexies secondo comma c.c., con facoltà per l'altro di vedere e di tenere comunque con sé il minore nelle modalità che verranno nel prosieguo illustrate. La ricorrente potrà assumere, da sola, in conformità dell'art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
Questioni ulteriori ed accessorie alla domanda di separazione
La parte ricorrente in ordine alla regolamentazione delle questioni afferenti alla prole si è limitata a formulare, mediante il ricorso ex art. 709 c.p.c., la sola domanda di affidamento esclusivo in suo favore del minore, senza nulla chiedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale, alla disciplina del diritto di visita del padre con il figlio, all'entità del contributo al mantenimento in favore del minore e le spese straordinarie relative allo stesso. Al riguardo, preme rilevare che in tema di separazione personale tra i coniugi e di divorzio, ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi ultra petitum.
Ed invero, nell'ambito di tali procedimenti ex art. 337 bis c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice di poter adottare d'ufficio, in ogni stato e grado dei giudizi, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. civ. 2471/2022).
Ebbene, alla stregua di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene di pronunciarsi, anche in assenza di domande in tal senso della sola parte costituita, sulle questioni che seguono.
Regolamentazione del diritto di visita del padre con il minore
Quanto al diritto di visita, l'affidamento esclusivo non preclude al genitore non affidatario di esercitare, nel rispetto del principio della bigenitorialità, il proprio diritto di visita nei confronti del minore.
Nel caso che ci occupa, il Collegio, tenuto conto dell'età del bambino (di anni 5), considerata la necessità di favorire il graduale consolidamento dei rapporti tra il padre e il figlio, al momento inesistenti, e della distanza esistente tra i luoghi in cui gli stessi vivono ( Fermo- Sermoneta), dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il minore, recandosi presso il suo luogo di residenza, quattro pomeriggi al mese dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Tali incontri, inizialmente alla presenza della madre per facilitare la conoscenza tra padre e figlio, potranno essere ampliati o modificati in futuro dalle parti, includendo fine settimana e periodi di vacanza del minore presso il resistente, previo accordo tra loro e tenendo conto delle esigenze del minore.
Contributo al mantenimento e spese straordinarie
Passando alla domanda di mantenimento del figlio, osserva il Collegio che l'art. 316 bis c.c., in ordine alla determinazione del contributo da porre a carico di ognuno dei genitori, stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dalla citata disposizione se ne deduce che i genitori non possono ritenersi esentanti all'adempimento di detto obbligo a fronte dell'esiguità dei redditi percepiti e/o a causa della mancanza di una stabile occupazione.
Ed invero, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento della prole, per il solo fatto di averla generata, impone il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica, principio questo affermato dalle corti di merito (cfr. Trib. Roma, sent. 10190/2015, decreto Trib. Milano del
15.04.20159).
Parimenti la Suprema Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto alla responsabilità del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr.
Cass. pen. sent. n. 7273/2013; Cass pen. Sent. 5751/20109).
Ebbene, tanto premesso, tenuto conto dell'età e delle esigenze del minore, nonché del collocamento dello stesso presso la madre e dell'affidamento sopra disposto, il Collegio ritiene congruo, in assenza di elementi utili per la determinazione delle capacità reddituali del resistente, porre a carico di quest'ultimo un contributo mensile di mantenimento pari a € 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da versare alla coniuge in favore del figlio, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza, in base alla data della domanda, dal mese di aprile 2020.
Il resistente è, altresì, tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal protocollo denominato “per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, sottoscritto dalla “Conferenza distrettuale sulla Riforma
Cartabia in materia di famiglia” in Ancona in data 10.07.2024.
Spese di lite
La contumacia del resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n.
402/2021, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- addebita la separazione a;
Controparte_1 - affida il minore in via esclusiva alla madre, collocandolo Persona_2
prevalentemente presso la stessa alla quale viene attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il figlio – istruzione, educazione, salute etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso del padre, con facoltà del resistente di vedere il minore secondo quanto disposto in parte motiva;
- determina in € 200,00 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo di vita calcolati dall'ISTAT, l'importo complessivo mensile dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2020;
- pone a carico di ciascuno dei genitori la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite, nella misura della metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti