Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pasquale Parte_1 Mirizzi;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carlo Antonio Greco de Pascalis;
a seguito della trattazione scritta della causa, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione all'intimazione di pagamento n. 01420249001652220000 notificata dall' il Controparte_3 21.03.2024 ed avente ad oggetto il pagamento dei crediti CP_1 raffigurati all'interno dell'avviso di addebito n. 314.2017.0000226818000 non può ritenersi fondata.
subito all'esame del merito, non può ritenersi intervenuta la CP_4 prescrizione estintiva quinquennale in relazione alle poste contenute nell'avviso di addebito in argomento. Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento specifico alla durata del termine prescrizionale dei crediti contributivi in caso di mancata opposizione giudiziale delle relative cartelle esattoriali o dei relativi avvisi di addebito, ha condivisibilmente osservato che: <1)"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
[...]
la notifica dell'intimazione di pagamento Controparte_5 n. 01420199006294932000 avvenuta in data 24.10.2019. Orbene, in ragione di tutto quanto innanzi, le poste oggetto di causa (e le relative somme aggiuntive) non possono ritenersi prescritte. In ultimo va osservato che l'intimazione oggetto di causa è normativamente prevista dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R. 602/1973 (applicabile anche in tema di riscossione coattiva previdenziale in forza del rinvio ex art. 18 d. lgs. 46/1999) che così recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni [comma 2]. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica [comma 3]”. Con riferimento al contenuto dell'avviso di intimazione va poi osservato che la disposizione innanzi citata dispone solo che questo sia conforme “al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Trattasi, quindi, “di un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della omessa indicazione del responsabile del procedimento in quanto, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma 2, "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"; la ratio di tale norma va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009);
5.6. per analoghe ragioni non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017)” (si veda Cass. civ, Sez. Trib., 28689/2018). A fronte di tanto va osservato che alcuna delle censure sollevate dall'opponente al contenuto dell'intimazione di pagamento in questione può essere reputata fondata in quanto il relativo contenuto appare conforme al modello ministeriale approvato. In ultimo le contestazioni sollevate in senso alle note di trattazione scritta (relative ad una non meglio definita e incomprensibile “errata indicazione del titolo attestante l'azione esecutiva”) sono in ogni caso da reputare inammissibili in quanto tardivamente sollevate. Le suddette argomentazioni hanno valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dal ricorrente. In virtù di tutto quanto innanzi l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa - sono poste integralmente a carico della parte ricorrente ed in favore di tutti i soggetti convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di CP_1 lite che liquida complessivamente in Euro 6.580,00 oltre rimborso spese generali al 15% e I.V.A.;
- condanna parte ricorrente a rifondere ad Controparte_6 le spese di lite che liquida complessivamente in Euro
[...] 6.580,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a..
Bari, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro (dott. Giuseppe Craca)