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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.2956/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016
TRA
, c.f.[...]rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'AVV. GALLO LEONARDO, presso il cui studio, in VIA OGLIARA n.184,
SALERNO (SA), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. BRUNELLO GRAZIELLA e l'AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO, elett.e dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in
SALERNO (SA), AL C.SO GARIBALDNI, 194
OPPOSTO
NONCHE' , p.iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del liquidatore p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'AVV. ANNA
CERRONE, ed elett.te dom.ta in PONTECAGNANO FAIANO (SA), alla VIA
TORINO, 37;
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a d.i..
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.192/2016, con il quale gli si intimava di corrispondere, in solido con il suo datore di lavoro Ing. (di Controparte_2
seguito “Società”), in persona del legale rapp.te p.t., il pagamento, in favore
(di seguito ”), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_1
dell'importo di € 18.273,06, oltre interessi e spese, per mancato rimborso delle rate del contratto di finanziamento n. 30526 del 2008 con quest'ultima stipulato, lamentando la nullità della procura alle liti in quanto non avrebbe indicato il CP_1
nominativo del proprio legale rappresentante;
la nullità dell'originario ricorso per d.i.
per mancanza del petitum e -parzialmente- della causa petendi; la nullità del contratto di finanziamento perché “non sono mai state consegnate (…) copie del contratto e del
piano di ammortamento” nonché il superamento del tasso soglia usura degli interessi applicati;
quindi concludendo per la revoca del provvedimento contestato e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Società datrice di lavoro, al fine di consentire l'esibizione delle buste paga e la domanda di manleva.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio , contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza 02.05.2023, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Società, al fine di esibire in giudizio la prova del pagamento effettivo degli importi oggetto di trattenute in busta paga;
quindi, quest'ultima si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di un obbligo legale di “conservazione” delle buste paga, decorso il termine decorrente ogni mese di “consegna” delle stesse ai sensi dell'art. 1 legge n. 4/1953 ed eccependo, in subordine, la prescrizione della domanda di manleva azionata. Dopo una serie di rinvii,
il processo proseguiva e, all'udienza del 31.10.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In ordine alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo, è sufficiente rilevare che,
come correttamente evidenziato da parte opposta, che le circostanze che l'opponente adduce a sostegno delle proprie istanze istruttorie non assumerebbero rilevanza ai fini della decisione poiché, anche ove fossero ammesse, non riuscirebbero a dimostrare la consegna delle somma a e, quindi, della destinazione delle somme CP_1
trattenute dal datore di lavoro per il pagamento del debito verso la società creditrice,
oltre a quelle indicate dalla società opposta. Per quel che concerne la eccepita nullità della procura alle liti, si osserva che il mandato conferito da agli avvocati Graziella Brunello e Alessandro Piergiovanni è stato CP_1
sottoscritto dalla dott.ssa in virtù dei poteri conferiteli con procura Persona_1
24.6.2013 rep. 386563 racc. 85639 Notaio di Milano allegata agli atti Persona_2
di causa, così come indicato nell'epigrafe del ricorso.
Tale mandato che, com'è noto, può essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare di una funzione o carica implicante la rappresentanza della società e che sia dal primo delegato, è valido ed efficace poiché contiene l'indicazione del soggetto sottoscrittore della procura, della sua funzione, nonché dell'atto pubblico con il quale sono stati concessi i relativi poteri di conferimento.
In ordine all'eccepita nullità dell'atto introduttivo del procedimento monitorio è
sufficiente rilevare che, come noto, l'indeterminatezza degli elementi di cui si compone l'editio actionis è idonea rendere nullo l'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc soltanto nei casi in cui il petitum sia formale che sostanziale, cioè
nella sua duplice accezione tanto di provvedimento richiesto al giudice quanto di bene della vita che si intende ottenere, e la causa petendi, cioè il fondamento giuridico della domanda, risultino totalmente omessi ovvero assolutamente incerti. Ne consegue,
dunque, che laddove gli elementi in questione, ancorché dedotti in maniera più o meno
(im)precisa negli atti di parte attrice possano comunque individuarsi avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o desumersi dalla complessiva situazione giuridica sostanziale dedotta o dalle precisazioni formulate durante lo svolgimento del giudizio, allora dovrà escludersene la nullità. Facendo applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, l'eccezione in analisi deve intendersi rigettata. Ed infatti, nel caso di specie, sia l'atto introduttivo del giudizio che nei successivi scritti difensivi sono stati formulati da parte attrice in maniera sufficientemente precisa, atteso che dalla lettura degli stessi può agevolmente desumersi tanto l'oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio quanto il suo fondamento giuridico: la ha indicato le ragioni alla base della propria CP_1
domanda, documentato il fatto costitutivo del diritto di credito vantato, ossia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e ha dichiarato il parziale inadempimento sia del datore di lavoro chiamato in causa, debitore ceduto, che dello stesso opponente e, in virtù di ciò, ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Per quel che concerne la intervenuta prescrizione della domanda di manleva, il
Tribunale ritiene di poter condividere le osservazioni svolte dalla difesa dell'opponente: la Ing. quale datore di lavoro, è obbligata in solido Controparte_2
per il pagamento delle somme nei confronti della parte opposta;
pertanto, quest'ultima,
interrompendo la prescrizione nei confronti dell'opponente, l'ha inevitabilmente interrotta, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti della terza chiamata. Ad ogni modo, la ha prodotto copia della diffida (cfr. doc.7 fascicolo di parte opposta), CP_1
con cui ha costituito in mora la Ing. e interrotto il termine di prescrizione, CP_2
in data 28.09.2015; dunque, è evidente che – proprio in virtù di una simile atto interruttivo pervenuto nel corso del 2015 – la terza chiamata avrebbe dovuto conservare sino alla definizione della vertenza la copia dei pagamenti e delle buste paga a tutela sua e del dipendente.
Quanto al merito, giova premettere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791). Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società
convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Nel caso di specie, , nella sua qualità di opposta e, quindi, attrice in senso CP_1
sostanziale, ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, producendo: il contratto di finanziamento con cessione di quote di stipendio e di TFR stipulato dall'opponente,
nel quale sono descritte le condizioni del prestito;
il conto definitivo del contratto con il dettaglio delle somme e degli oneri convenuti, sottoscritto dal Sig. , Parte_1
il quale costituisce, altresì, quietanza dell'erogazione delle somme da parte della opposta;
la distinta del bonifico bancario eseguito in favore dell'opponente; il piano di ammortamento con il quale viene riportato analiticamente il piano di pagamento e specificato per ogni singola rata qual è la quota versata a titolo di capitale e quella versata a titolo di interessi, nonché il debito complessivo residuo e il benestare al finanziamento del debitore ceduto (Ing. attestante l'impegno alla Controparte_2
corresponsione delle quote mensili.
A fronte di ciò, l'opponente non ha adeguatamente dimostrato i fatti posti a fondamento delle sue difese, come, ad esempio, l'avvenuto adempimento dell'obbligo di rimborso di ratei mensili ulteriori rispetto a quelli aventi ad oggetto importi che la CP_1
dichiara di aver ricevuto: egli, infatti, ha prodotto le buste paga relative alle mensilità
da gennaio 2010 ad ottobre 2010 nelle quali risulta una trattenuta per restituzione prestiti di € 255,10 (comprensiva del costo per il bollettino postale), esattamente corrispondente al numero di rate di cui la stessa ha dato atto, nel ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo, di aver incassato.
Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alle contestazioni afferenti l'usurarietà dei tassi applicati al finanziamento.
Come precisato dall'opposta, il tasso soglia di riferimento, pari al 15,10, non è mai stato superato: né il TAN, né il Teg e il Taeg applicati al finanziamento nella misura rispettivamente del 4,5%, 9,91% e 12,81% superano detta soglia. Lo stesso dicasi per gli interessi di mora indicati nella misura del 4,5%.
Correttamente, poi, la esclude la rilevanza, ai fini dell'accertamento CP_1
dell'usurarietà dei tassi applicati, di ogni sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. È ormai prevalente l'orientamento in forza del quale “nessuna norma di legge consente
di operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di
rapportarne il risultato al tasso soglia;
in sostanza, quindi, entrambe le tipologie di
interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere
valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso
di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori,
questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi”. (Cfr. tra le molte Trib. Gela, 13 giugno 2019).
Nello specifico, è noto che il tasso di mora ha una propria funzione di penalità per il fatto -eventuale- imputabile al debitore del ritardato pagamento e la sua incidenza va correlata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza;
funzione totalmente diversa da quella “remunerativa” tipica degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
È stato più volte ribadito che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, poiché detti tassi sono dovuti, tra di loro, alternativamente, e la sommatoria rappresenta “un non tasso od un tasso creativo, in quanto percentuale
relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (Cfr.
Tribunale Ravenna, 11 maggio 2018).
Dunque, l'incidenza del tasso moratorio sul costo complessivo del finanziamento non può essere determinata a priori, poiché deriva dall'ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di ritardo: gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell'accordo è possibile accertare il costo del finanziamento;
mentre, gli interessi moratori sono calcolati solo sulla parte di capitale per la quale vi è inadempimento e limitatamente al periodo di mora;
sicché soltanto dopo che si sia verificato l'inadempimento e, quindi, siano stati addebitati gli interessi di mora è possibile quantificare in che percentuale i medesimi hanno inciso sul costo complessivo del contratto (Cfr. Trib. Napoli sentenza n. 4674.2021).
In definitiva, pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e, di conseguenza, per la conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 21 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016
TRA
, c.f.[...]rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'AVV. GALLO LEONARDO, presso il cui studio, in VIA OGLIARA n.184,
SALERNO (SA), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. BRUNELLO GRAZIELLA e l'AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO, elett.e dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in
SALERNO (SA), AL C.SO GARIBALDNI, 194
OPPOSTO
NONCHE' , p.iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del liquidatore p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'AVV. ANNA
CERRONE, ed elett.te dom.ta in PONTECAGNANO FAIANO (SA), alla VIA
TORINO, 37;
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Opposizione a d.i..
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.192/2016, con il quale gli si intimava di corrispondere, in solido con il suo datore di lavoro Ing. (di Controparte_2
seguito “Società”), in persona del legale rapp.te p.t., il pagamento, in favore
(di seguito ”), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_1
dell'importo di € 18.273,06, oltre interessi e spese, per mancato rimborso delle rate del contratto di finanziamento n. 30526 del 2008 con quest'ultima stipulato, lamentando la nullità della procura alle liti in quanto non avrebbe indicato il CP_1
nominativo del proprio legale rappresentante;
la nullità dell'originario ricorso per d.i.
per mancanza del petitum e -parzialmente- della causa petendi; la nullità del contratto di finanziamento perché “non sono mai state consegnate (…) copie del contratto e del
piano di ammortamento” nonché il superamento del tasso soglia usura degli interessi applicati;
quindi concludendo per la revoca del provvedimento contestato e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Società datrice di lavoro, al fine di consentire l'esibizione delle buste paga e la domanda di manleva.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio , contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza 02.05.2023, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Società, al fine di esibire in giudizio la prova del pagamento effettivo degli importi oggetto di trattenute in busta paga;
quindi, quest'ultima si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di un obbligo legale di “conservazione” delle buste paga, decorso il termine decorrente ogni mese di “consegna” delle stesse ai sensi dell'art. 1 legge n. 4/1953 ed eccependo, in subordine, la prescrizione della domanda di manleva azionata. Dopo una serie di rinvii,
il processo proseguiva e, all'udienza del 31.10.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In ordine alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo, è sufficiente rilevare che,
come correttamente evidenziato da parte opposta, che le circostanze che l'opponente adduce a sostegno delle proprie istanze istruttorie non assumerebbero rilevanza ai fini della decisione poiché, anche ove fossero ammesse, non riuscirebbero a dimostrare la consegna delle somma a e, quindi, della destinazione delle somme CP_1
trattenute dal datore di lavoro per il pagamento del debito verso la società creditrice,
oltre a quelle indicate dalla società opposta. Per quel che concerne la eccepita nullità della procura alle liti, si osserva che il mandato conferito da agli avvocati Graziella Brunello e Alessandro Piergiovanni è stato CP_1
sottoscritto dalla dott.ssa in virtù dei poteri conferiteli con procura Persona_1
24.6.2013 rep. 386563 racc. 85639 Notaio di Milano allegata agli atti Persona_2
di causa, così come indicato nell'epigrafe del ricorso.
Tale mandato che, com'è noto, può essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare di una funzione o carica implicante la rappresentanza della società e che sia dal primo delegato, è valido ed efficace poiché contiene l'indicazione del soggetto sottoscrittore della procura, della sua funzione, nonché dell'atto pubblico con il quale sono stati concessi i relativi poteri di conferimento.
In ordine all'eccepita nullità dell'atto introduttivo del procedimento monitorio è
sufficiente rilevare che, come noto, l'indeterminatezza degli elementi di cui si compone l'editio actionis è idonea rendere nullo l'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc soltanto nei casi in cui il petitum sia formale che sostanziale, cioè
nella sua duplice accezione tanto di provvedimento richiesto al giudice quanto di bene della vita che si intende ottenere, e la causa petendi, cioè il fondamento giuridico della domanda, risultino totalmente omessi ovvero assolutamente incerti. Ne consegue,
dunque, che laddove gli elementi in questione, ancorché dedotti in maniera più o meno
(im)precisa negli atti di parte attrice possano comunque individuarsi avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni rassegnate, o desumersi dalla complessiva situazione giuridica sostanziale dedotta o dalle precisazioni formulate durante lo svolgimento del giudizio, allora dovrà escludersene la nullità. Facendo applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, l'eccezione in analisi deve intendersi rigettata. Ed infatti, nel caso di specie, sia l'atto introduttivo del giudizio che nei successivi scritti difensivi sono stati formulati da parte attrice in maniera sufficientemente precisa, atteso che dalla lettura degli stessi può agevolmente desumersi tanto l'oggetto della pretesa azionata nel presente giudizio quanto il suo fondamento giuridico: la ha indicato le ragioni alla base della propria CP_1
domanda, documentato il fatto costitutivo del diritto di credito vantato, ossia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e ha dichiarato il parziale inadempimento sia del datore di lavoro chiamato in causa, debitore ceduto, che dello stesso opponente e, in virtù di ciò, ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Per quel che concerne la intervenuta prescrizione della domanda di manleva, il
Tribunale ritiene di poter condividere le osservazioni svolte dalla difesa dell'opponente: la Ing. quale datore di lavoro, è obbligata in solido Controparte_2
per il pagamento delle somme nei confronti della parte opposta;
pertanto, quest'ultima,
interrompendo la prescrizione nei confronti dell'opponente, l'ha inevitabilmente interrotta, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti della terza chiamata. Ad ogni modo, la ha prodotto copia della diffida (cfr. doc.7 fascicolo di parte opposta), CP_1
con cui ha costituito in mora la Ing. e interrotto il termine di prescrizione, CP_2
in data 28.09.2015; dunque, è evidente che – proprio in virtù di una simile atto interruttivo pervenuto nel corso del 2015 – la terza chiamata avrebbe dovuto conservare sino alla definizione della vertenza la copia dei pagamenti e delle buste paga a tutela sua e del dipendente.
Quanto al merito, giova premettere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08
n 4791). Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società
convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Nel caso di specie, , nella sua qualità di opposta e, quindi, attrice in senso CP_1
sostanziale, ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, producendo: il contratto di finanziamento con cessione di quote di stipendio e di TFR stipulato dall'opponente,
nel quale sono descritte le condizioni del prestito;
il conto definitivo del contratto con il dettaglio delle somme e degli oneri convenuti, sottoscritto dal Sig. , Parte_1
il quale costituisce, altresì, quietanza dell'erogazione delle somme da parte della opposta;
la distinta del bonifico bancario eseguito in favore dell'opponente; il piano di ammortamento con il quale viene riportato analiticamente il piano di pagamento e specificato per ogni singola rata qual è la quota versata a titolo di capitale e quella versata a titolo di interessi, nonché il debito complessivo residuo e il benestare al finanziamento del debitore ceduto (Ing. attestante l'impegno alla Controparte_2
corresponsione delle quote mensili.
A fronte di ciò, l'opponente non ha adeguatamente dimostrato i fatti posti a fondamento delle sue difese, come, ad esempio, l'avvenuto adempimento dell'obbligo di rimborso di ratei mensili ulteriori rispetto a quelli aventi ad oggetto importi che la CP_1
dichiara di aver ricevuto: egli, infatti, ha prodotto le buste paga relative alle mensilità
da gennaio 2010 ad ottobre 2010 nelle quali risulta una trattenuta per restituzione prestiti di € 255,10 (comprensiva del costo per il bollettino postale), esattamente corrispondente al numero di rate di cui la stessa ha dato atto, nel ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo, di aver incassato.
Le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alle contestazioni afferenti l'usurarietà dei tassi applicati al finanziamento.
Come precisato dall'opposta, il tasso soglia di riferimento, pari al 15,10, non è mai stato superato: né il TAN, né il Teg e il Taeg applicati al finanziamento nella misura rispettivamente del 4,5%, 9,91% e 12,81% superano detta soglia. Lo stesso dicasi per gli interessi di mora indicati nella misura del 4,5%.
Correttamente, poi, la esclude la rilevanza, ai fini dell'accertamento CP_1
dell'usurarietà dei tassi applicati, di ogni sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. È ormai prevalente l'orientamento in forza del quale “nessuna norma di legge consente
di operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di
rapportarne il risultato al tasso soglia;
in sostanza, quindi, entrambe le tipologie di
interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere
valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso
di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori,
questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi”. (Cfr. tra le molte Trib. Gela, 13 giugno 2019).
Nello specifico, è noto che il tasso di mora ha una propria funzione di penalità per il fatto -eventuale- imputabile al debitore del ritardato pagamento e la sua incidenza va correlata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza;
funzione totalmente diversa da quella “remunerativa” tipica degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
È stato più volte ribadito che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, poiché detti tassi sono dovuti, tra di loro, alternativamente, e la sommatoria rappresenta “un non tasso od un tasso creativo, in quanto percentuale
relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (Cfr.
Tribunale Ravenna, 11 maggio 2018).
Dunque, l'incidenza del tasso moratorio sul costo complessivo del finanziamento non può essere determinata a priori, poiché deriva dall'ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di ritardo: gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell'accordo è possibile accertare il costo del finanziamento;
mentre, gli interessi moratori sono calcolati solo sulla parte di capitale per la quale vi è inadempimento e limitatamente al periodo di mora;
sicché soltanto dopo che si sia verificato l'inadempimento e, quindi, siano stati addebitati gli interessi di mora è possibile quantificare in che percentuale i medesimi hanno inciso sul costo complessivo del contratto (Cfr. Trib. Napoli sentenza n. 4674.2021).
In definitiva, pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e, di conseguenza, per la conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 21 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.