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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1980 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Laura Viola Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di affetta da
“ Disturbo bipolare in trattamento farmacologico, con associato disturbo della condotta alimentare,
Soggetto con Distiroitismo” esponeva: - di avere presentato in data 29.7.2020 in considerazione delle patologie riscontrate, domanda amministrativa sia per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, sia per l'accertamento dell'handicap e di essere stata riconosciuta soggetto invalido al 75% ;
- che in seguito a visita medica di revisione tenutasi presso l'ASL di Catania, dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, definita con verbale di esito datato
19.12.2023, veniva riconosciuta quale soggetto: 'Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50% (L. 509/88, 124/98) con decorrenza dal 19.12.2023”;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale del lavoro di
Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c iscritto al N.r.g.
5652/2024;
- che veniva disposta CTU al fine di valutare al fine di valutare la sussistenza dei benefici previsti per legge per il riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore al 75 %;
- che all'esito degli accertamenti espletati il consulente riteneva “ Sulla base dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e della documentazione presente agli atti, ritengo di poter affermare che la Sig.ra è affetta da “Tiroidite iatrogena con ipotiroidismo. Disturbo Parte_1 bipolare “ Pertanto, a mio avviso, in accordo al codice tabellare nn. 2203 (decreto
05/02/1992) la Sua invalidità corrisponde al 60% con decorrenza dalla data di revisione.
Inoltre tale condizione determina uno status di Portatore di Handicap in situazione di non gravità ai sensi art 3 comma 1- L.104/92. Ritenendo di avere esaurito il compito affidatomi secondo scienza e coscienza rimango a disposizione del Sig. Giudice per eventuali chiarimenti”;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
- che, in particolare, le valutazioni del CTU erano censurabili per avere inquadrato "per analogia" le patologie sofferte dalla ricorrente in quanto nel D.M. citato non esiste un codice specifico per il Disturbo Bipolare, mentre come rilevato dal CTP l'inquadramento nosografico del disturbo bipolare deve essere ricondotto alle linee guida sulle invalidità CP_1 civili dove vengono espresse più dettagliatamente le patologie sia del disturbo bipolare che del disturbo dell'alimentazione, come indicato nelle seguenti tabelle: 296.7 - 1 DISTURBO
BIPOLARE I (TAB. CI-C2, DEFICIT LIEVE) – 51 - 60 296.7 – 2 DISTURBO BIPOLARE
ITAB. CI-C2. DEFICIT MODERATO) 61 - 80 296.7 – 3 DISTURBO BIPOLARE L{TAB.
CI-C2 DEFICIT GRAVE); - che la relazione peritale doveva, altresì, reputarsi errata per non avere tenuto conto che le patologie sofferte dalla ricorrente sono croniche non avendo possibilità di miglioramento o guarigione;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, con sentenza, contrariis rejectis, - accogliere l'odierno ricorso e accertare che lo stato patologico della sig.ra
[...]
è tale da integrare le condizioni sanitarie legittimanti il diritto a ottenere la dichiarazione Parte_1 quale invalida con riduzione della capacità lavorativa, in misura non inferiore al 75 %, con diritto a fruire dei benefici, previdenza ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi meglio argomentati in narrativa, e per l'effetto - riconoscere, la sussistenza dei predetti requisiti sanitari con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2024, primo giorno del mese in cui è stata definita la visita di revisione, avvenuta il 19.12.2023, e - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della conseguente indennità con la decorrenza richiesta o da quella eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e maturati, unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale. Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza .
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che “ 1 , nata a [...]
ON (CT) il 10 dicembre 1978, è in atto affetta da “Disturbo bipolare in trattamento farmacologico associato a disturbo alimentare, in soggetto affetto da distiroidismo”. 2 Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%, a far data dalla data della visita di revisione (dicembre
2023)”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato: “ La sig.ra presenta Parte_1 una patologia a carico del sistema psichico, “Disturbo bipolare in trattamento farmacologico associato a disturbo alimentare”, Atale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92, può essere assegnata una percentuale compresa tra il 51-60% % (codice
2203). A questo punto si ritiene di condividere il giudizio valutativo espresso dalla dr.ssa
[...] che, eseguiva C.T.U. per A.T.P. con le seguenti conclusioni: “...affetta da tiroidite Persona_1 iatrogena con ipotiroidismo. Disturbo bipolare...la sua invalidità corrisponde al 60% con decorrenza dalla data di revisione...portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi dell'art 3 comma
1- L. 104/92...”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa le spese di entrambe le fasi del giudizio possono compensarsi.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
pone a carico di parte ricorrente le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1980 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Laura Viola Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di affetta da
“ Disturbo bipolare in trattamento farmacologico, con associato disturbo della condotta alimentare,
Soggetto con Distiroitismo” esponeva: - di avere presentato in data 29.7.2020 in considerazione delle patologie riscontrate, domanda amministrativa sia per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, sia per l'accertamento dell'handicap e di essere stata riconosciuta soggetto invalido al 75% ;
- che in seguito a visita medica di revisione tenutasi presso l'ASL di Catania, dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, definita con verbale di esito datato
19.12.2023, veniva riconosciuta quale soggetto: 'Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 50% (L. 509/88, 124/98) con decorrenza dal 19.12.2023”;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale del lavoro di
Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c iscritto al N.r.g.
5652/2024;
- che veniva disposta CTU al fine di valutare al fine di valutare la sussistenza dei benefici previsti per legge per il riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore al 75 %;
- che all'esito degli accertamenti espletati il consulente riteneva “ Sulla base dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e della documentazione presente agli atti, ritengo di poter affermare che la Sig.ra è affetta da “Tiroidite iatrogena con ipotiroidismo. Disturbo Parte_1 bipolare “ Pertanto, a mio avviso, in accordo al codice tabellare nn. 2203 (decreto
05/02/1992) la Sua invalidità corrisponde al 60% con decorrenza dalla data di revisione.
Inoltre tale condizione determina uno status di Portatore di Handicap in situazione di non gravità ai sensi art 3 comma 1- L.104/92. Ritenendo di avere esaurito il compito affidatomi secondo scienza e coscienza rimango a disposizione del Sig. Giudice per eventuali chiarimenti”;
- di avere proposto avverso le conclusioni del CTU formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente;
- che, in particolare, le valutazioni del CTU erano censurabili per avere inquadrato "per analogia" le patologie sofferte dalla ricorrente in quanto nel D.M. citato non esiste un codice specifico per il Disturbo Bipolare, mentre come rilevato dal CTP l'inquadramento nosografico del disturbo bipolare deve essere ricondotto alle linee guida sulle invalidità CP_1 civili dove vengono espresse più dettagliatamente le patologie sia del disturbo bipolare che del disturbo dell'alimentazione, come indicato nelle seguenti tabelle: 296.7 - 1 DISTURBO
BIPOLARE I (TAB. CI-C2, DEFICIT LIEVE) – 51 - 60 296.7 – 2 DISTURBO BIPOLARE
ITAB. CI-C2. DEFICIT MODERATO) 61 - 80 296.7 – 3 DISTURBO BIPOLARE L{TAB.
CI-C2 DEFICIT GRAVE); - che la relazione peritale doveva, altresì, reputarsi errata per non avere tenuto conto che le patologie sofferte dalla ricorrente sono croniche non avendo possibilità di miglioramento o guarigione;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, con sentenza, contrariis rejectis, - accogliere l'odierno ricorso e accertare che lo stato patologico della sig.ra
[...]
è tale da integrare le condizioni sanitarie legittimanti il diritto a ottenere la dichiarazione Parte_1 quale invalida con riduzione della capacità lavorativa, in misura non inferiore al 75 %, con diritto a fruire dei benefici, previdenza ed agevolazioni fiscali previsti dalla legge, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi meglio argomentati in narrativa, e per l'effetto - riconoscere, la sussistenza dei predetti requisiti sanitari con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2024, primo giorno del mese in cui è stata definita la visita di revisione, avvenuta il 19.12.2023, e - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della conseguente indennità con la decorrenza richiesta o da quella eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e maturati, unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale. Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza .
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che “ 1 , nata a [...]
ON (CT) il 10 dicembre 1978, è in atto affetta da “Disturbo bipolare in trattamento farmacologico associato a disturbo alimentare, in soggetto affetto da distiroidismo”. 2 Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%, a far data dalla data della visita di revisione (dicembre
2023)”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato: “ La sig.ra presenta Parte_1 una patologia a carico del sistema psichico, “Disturbo bipolare in trattamento farmacologico associato a disturbo alimentare”, Atale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92, può essere assegnata una percentuale compresa tra il 51-60% % (codice
2203). A questo punto si ritiene di condividere il giudizio valutativo espresso dalla dr.ssa
[...] che, eseguiva C.T.U. per A.T.P. con le seguenti conclusioni: “...affetta da tiroidite Persona_1 iatrogena con ipotiroidismo. Disturbo bipolare...la sua invalidità corrisponde al 60% con decorrenza dalla data di revisione...portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi dell'art 3 comma
1- L. 104/92...”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa le spese di entrambe le fasi del giudizio possono compensarsi.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate;
pone a carico di parte ricorrente le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso