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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 294/2025 R.G.
Tribunale di Siena
Sezione Unica Civile
Il Giudice, nel procedimento in epigrafe instaurato da
), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuele Pomponi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Cavour n. 134,
Siena
PARTE RICCORENTE
nei confronti di
( , rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Massimo Longarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Fratini n. 55, Terni
PARTE RESISTENTE
e di
) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.4.2025 ha emesso la seguente
1
Con ricorso ex artt. 703 e 1168 c.c. la società Parte_1 semplificata ha chiesto “1) ordinare con decreto e inaudita altera parte,
l'immediata rimozione della recinzione collocata dalla società
[...] in persona del proprio legale rappresentante, Controparte_2 signora , con sede in Rapolano Terme (SI), Via Vittorio CP_1
Veneto, (Cod. Fisc. e Part. IVA ), sul “bene comune non P.IVA_2 censibile” identificato alla particella n. 175 del Catasto Fabbricati del
Comune di Rapolano Terme, in modo tale da consentire alla società ricorrente il passaggio con automezzi fino innanzi agli accessi carrabili del fabbricato Subalterno 2 di proprietà della stessa società ricorrente;
2) autorizzare la società ricorrente – nell'ipotesi che la società resistente non vi provveda spontaneamente entro il termine che vorrà essere indicato nel provvedimento del Tribunale – alla rimozione della predetta recinzione ed al ripristino dell'originario passaggio con automezzi, fino all'ingresso nel
Subalterno 2, ponendo a carico della società Controparte_2 le spese dell'intervento necessario per ripristinare lo stato
[...] preesistente dei luoghi, così da reintegrare la ricorrente nel pieno possesso del proprio diritto di proprietà; 3) fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla società resistente;
4) condannare la società resistente in solido con la signora Controparte_2
in proprio, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP_1 giudizio, oltre ad I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
A fondamento delle domande ha dedotto che: - in data 14.5.2012 è stata iscritta a ruolo presso il Tribunale di Siena un'esecuzione immobiliare
R.G.E.I. 74/2012 nei confronti della società - nel corso CP_2 dell'esecuzione l'I.V.G. ha eseguito degli accessi presso il compendio immobiliare pignorato “SUBALTERNO 2”; la porzione immobiliare (sub. 2)
è confinante con altra porzione immobiliare, anch'essa di proprietà della
2 identificata come “SUBALTERNO 1”; - quest'ultimo ha in comune CP_2 con l'altra porzione l'accesso carrabile attraverso una porzione di terreno rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano Terme (SI) alla particella n. 175 come “bene comune non censito” ad entrambi i subalterni nn. 1 e 2 che ne hanno diritto comune indiviso (anche fisicamente); - nel corso dell'esecuzione è stato accertato che la società
senza alcuna autorizzazione, ha collocato nella predetta porzione CP_2 di terreno una recinzione, impedendo l'accesso carrabile alla porzione immobiliare oggetto dell'esecuzione; - è stato intimato alla società CP_2 di rimuovere le opere che impediscono il passaggio con automezzi fino innanzi agli accessi carrabili;
- l'odierna ricorrente è risultata aggiudicataria della vendita esperita nella procedura esecutiva in data
18.7.2023 del lotto unico “Fabbricato posto in Rapolano Terme (SI), Via
Veneto, distinto NCEU del Comune di Rapolano Terme (SI) al Foglio 41,
Particella 175 Subalterno 2, categoria C/2, mq 630 - diritto di piena proprietà su fabbricato, destinato a magazzino, facente parte di un più ampio complesso di proprietà della società esecutata”; - alla data del
20.11.2023 la recinzione non era stata rimossa;
- in data 14.2.2024 il
Custode Giudiziario ha provveduto a immettere la società aggiudicataria nel possesso del lotto unico oggetto di aggiudicazione, attraverso una passaggio pedonale pavimentato, adiacente alla porzione immobiliare sub
1 non oggetto di pignoramento;
- con provvedimento del 1.2.2025, ritenuta definitiva l'aggiudicazione, il G.E. ha trasferito alla ricorrente il diritto di proprietà del predetto lotto (“fabbricato, il tutto ubicato a
Rapolano Terme (SI), via Veneto e censito al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 41, particella 175, subalterno 2, categoria C/2 classe , consistenza mq 630 R.C. 2.179,96, oltre a diritti di proprietà indivisa sulla porzione residuale relativa sempre alla particella 175 al netto del subalterno 1”); - la recinzione, ancora esistente, impedisce di fatto l'esercizio di un diritto legittimo del proprietario della porzione immobiliare sub. 2.
3 Ritualmente integrato il contraddittorio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita soltanto CP_1 personalmente, di talché deve essere dichiarata la contumacia della società Controparte_3
Parte resistente ha eccepito: - la decadenza di controparte dall'esercizio dell'azione possessoria;
- la carenza di legittimazione passiva della convenuta poiché dal 2011 il complesso immobiliare è stato concesso in locazione alla società e contestando nel Parte_2 merito la fondatezza dell'azione possessoria, ha dedotto l'utilizzo in via esclusiva da parte della società dell'area oggetto della controversia, CP_2 che non è stata oggetto di pignoramento, chiedendo, infine, in via riconvenzionale la rimozione dell'eternit dal fabbricato di proprietà della ricorrente oltre che il risarcimento dei danni cagionati con la predetta condotta.
***
1. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti.
1.1. In ordine all'eccezione sollevata dalla ricorrente all'udienza dell'08.04.2025 si sottolinea che è la stessa ricorrente ad aver indicato in sede di ricorso quale convenuta non soltanto la società ma anche CP_2 personalmente domandando espressamente nei suoi confronti CP_1 la condanna in solido con la società al pagamento delle spese di lite dovendosi, pertanto, rigettare l'eccezione di legittimazione passiva.
Per quanto attiene, invece, all'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla resistente occorre evidenziare che è legittimato passivo, CP_1 oltre che l'autore materiale dello spoglio, anche l'autore morale dello stesso, e che l'azione può essere proposta indifferentemente contro l'uno o l'altro (Cass. 3941/1994).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha agito nei confronti della
[...] proprietaria della porzione immobiliare del cd “SUBALTERNO CP_4
1” riconosciuta, nel corso dell'esecuzione, quale autore materiale dello
4 spoglio che, senza alcuna autorizzazione, ha collocato nella predetta porzione di terreno una recinzione, e che ha ricevuto un ordine di intimazione all'eliminazione della predetta recinzione da parte del G.E.
2. Deve essere, poi, disattesa l'eccezione che ha sollevato parte resistente circa la decadenza dell'azione possessoria.
L'esercizio dell'azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., è subordinata al rispetto del termine di decadenza di un anno che decorre dal momento del sofferto spoglio, cioè dall'atto lesivo del possesso del ricorrente, ovvero dalla sua scoperta nel caso in cui si sia verificato all'insaputa del possessore, in maniera clandestina.
Qualora sia proposta la relativa eccezione di decadenza, la tempestività dell'azione possessoria deve essere provata dalla ricorrente, essendo tale presupposto necessario dell'azione (cfr. Cass. Civ n. 1146/2003).
Tanto premesso, ciò che assume rilevanza nel caso di specie non è tanto il momento in cui è stata installata la recinzione nella porzione di terreno, così impedendo l'accesso carrabile alla porzione immobiliare cd
“SUBALTERNO 2”, in quanto non è contestato che la stessa fosse già presente all'epoca dell'esecuzione (e già oggetto ordine di intimazione alla rimozione da parte del G.E.), ma il momento in cui l'odierna ricorrente è stata immessa nel possesso della predetta unità immobiliare, essendo l'azione esperita nel presente giudizio un'azione spettante al possessore.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che la società ricorrente è stata immessa nel possesso della porzione immobiliare in data 14.2.2024 ed è, pertanto, questo il dies a quo da cui decorre il termine per l'esperimento dell'azione possessoria (vd. doc. 7, fasc. ricorrente).
Considerato, quindi, che in ordine alla tempestività dell'azione possessoria, il termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 1168
c.c. deve essere determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso, che individua con certezza la reazione all'atto illecito (cfr. Cass.
Civ. n. 15971/2021), che è il 10.2.2025 nel caso di specie, l'eccezione di decadenza è infondata.
5 3. Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
3.1. A mente dell'art. 1168 c.c. “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità”.
Presupposti necessari per il riconoscimento della tutela sono: - un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res; - lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
- l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa.
Quanto al primo presupposto, deve precisarsi che l'art. 1168 c.c., così come l'art. 1170 c.c., tutela lo ius possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo ius possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Il legislatore, attraverso le norme richiamate, ha inteso tutelare il possesso in quanto tale (cioè “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale sul bene.
In altre parole, può affermarsi che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la “situazione di fatto” (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla “situazione di diritto” (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore). Corollario di ciò è che, ai fini della tutela possessoria, la situazione di diritto è irrilevante ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, occorrendo invece che sia data la prova dell'esistenza del possesso (art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso (sub specie di spoglio o molestia).
6 Considerato, inoltre, che i provvedimenti di reintegrazione nel possesso sono diretti alla restaurazione, senza dilazione, di situazioni di fatto giustificate da un preesistente possesso o detenzione e violate da atti violenti, è naturale che la situazione di possesso - asseritamente lesa - debba preesistere al compimento dell'atto di spoglio.
In applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., poi, incombe su chi agisce in reintegra la prova del possesso violato;
una volta assolto tale onere, spetta a chi ne contesta la sussistenza dimostrare che la mera detenzione derivi da atti di tolleranza del possessore.
Quanto agli ulteriori presupposti, lo spoglio consiste in un atto materiale che si risolve nella duratura privazione del possesso o, comunque, in una modifica della situazione oggettiva preesistente, che ne comprometta in modo apprezzabile l'esercizio.
Il fatto dello spoglio deve essere sorretto dall'animus spoliandi, ovvero la coscienza e volontà dell'esecuzione di atti arbitrari idonei a privare il ricorrente della disponibilità del bene;
condizione soggettiva che deve presumersi, essendo insita nel fatto stesso di sottrarre la res al godimento del possessore contro la sua volontà, senza che rilevi in contrario la convinzione di agire secondo diritto (Cass. n. 13218/2005).
Nel caso di specie, l'oggetto della tutela possessoria invocata è l'accesso carrabile alla propria porzione immobiliare attraverso una porzione di terreno rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Rapolano
Terme (SI) alla particella n. 175 come “bene comune non censito” ad i subalterni nn. 1 e 2, quest'ultimo di proprietà della ricorrente.
Innanzitutto, è incontestabile la presenza di una recinzione sulla predetta porzione di terreno, tant'è che sul punto parte resistente ha allegato la collocazione della stessa da molti anni, deducendo soltanto la circostanza che la struttura oggetto di aggiudicazione da parte della ricorrente non avrebbe alcuna destinazione tale da prefigurare un diritto al passaggio carrabile.
7 Ebbene, l'apposizione della recinzione impendendo l'accesso carrabile alla predetta porzione immobiliare integra gli estremi dello spoglio violento, che ricorre anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta dal possessore. Tale presunzione è sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sè equivoco che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza.
In particolare, con l'apposizione della recinzione parte ricorrente è impossibilitata ad accedere alla propria porzione immobiliare con automezzi ed eseguire i lavori di asporto e smaltimento dei beni mobili relitti i in attuazione dell'ordine di liberazione del 9/4/2019 del Giudice dell'Esecuzione rivolto all'esecutata CP_2
In ordine all'elemento soggettivo, è innegabile che i resistenti abbiano agito nella consapevolezza di compiere l'atto materiale che ha concretizzato lo spoglio ovvero l'apposizione della recinzione, e ciò indipendentemente dall'eventuale convinzione di operare secondo diritto, tant'è che sul punto, si ribadisce, parte resistente non ha negato di aver apposto la recinzione, ma ha soltanto dedotto che questa utilizza in via esclusiva l'area oggetto della controversia, basato sull'assunto dell'inutilizzo da oltre 20 anni dell' altra porzione immobiliare, cd. subalterno 2 (aggiudicato dalla società ricorrente).
Si ritiene, infine, raggiunta la prova del possesso dell'area per cui è causa in capo alla società ricorrente.
In particolare, dalla documentazione in atti (vd. all. 1,2,4, fasc. ricorrente) emerge che “Sulla Particella 175 insistono due fabbricati individuati da due distinti subalterni: Sub.1 non pignorato, più vicino all'ingresso da Via
Vittorio Veneto, e Sub.2 oggetto di esecuzione immobiliare. La rimanente area di sedime scoperta della Particella 175 è qualificata quale bene comune non censibile ad entrambi i subalterni, che ne hanno quindi
8 “diritto comune”: “Si fa notare che già all'epoca del primo accesso congiunto del custode giudiziario e dell'esperto stimatore, in data
05.11.2013, era presente una recinzione che non permetteva di giungere con mezzi, ma solo pedonalmente, innanzi alle aperture carrabili del fabbricato pignorato. Già in sede di perizia depositata nel Dicembre 2013 si facevano presenti le problematiche di accesso al bene esecutato
(ingresso alla proprietà chiuso e recintato). E' pacifico che tale recinzione sul fronte nel corso degli anni è stata anche ingrandita come potuto constatare dal sottoscritto CTU durante il corso di ulteriore sopralluogo, congiuntamente al custode, in data 22 febbraio 2019. Tale situazione di divisione fisica della resede P.lla 175 comporta quindi, a tutt'oggi, una criticità, creando l'impossibilità di accedere liberamente con mezzi agli accessi presenti sul fronte del fabbricato pignorato costituito dal Sub.
2. La recinzione presente impedisce di fatto l'esercizio di un diritto legittimo del
Sub.2 essendo l'area di sedime della particella 175 bene comune ad entrambi i subalterni, stante che attualmente si può liberamente accedere con mezzi al solo Sub.1 ma non al Sub.2 esecutato” (relazione CTU) e che il CTU incaricato dalla procedura esecutiva al fine di rispondere al predetto quesito “1. Accerti il C.T.U. la fruibilità o meno - per la proprietà pignorata
- del passaggio per il tramite del cancello carrabile affacciante su strada sterrata collocato a chiusura della recinzione sul retro dell'immobile pignorato”, così rispondendo “Il C.T.U. accertato lo stato di fatto, lo stato catastale e delle proprietà, ritiene non fruibile, per la proprietà pignorata, del passaggio per il tramite del cancello carrabile affacciante sulla strada sterrata collocato a chiusura della recinzione sul retro dell'immobile pignorato (Accesso n. 5) salvo che mediante la creazione di servitù di passaggio coattiva, ancorchè con minimo danno per il fondo servente costituito dalla Part.89”.
Infine, la stessa conformazione dello stato dei luoghi conferma quanto sopra detto, atteso che sulla particella insistono due fabbricati individuati
9 da due distinti subalterni e che la rimanente area della particella è una porzione di terreno che permette di accedere alle due porzioni immobiliari.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la società
[...] in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_3 della predetta società devono essere condannati all'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso del bene comune non censibile, identificato nella part. 175 al Catasto Fabbricati del Comune di
Rapolano Terme (SI), ovvero di accesso carrabile alla propria porzione immobiliare, mediante rimozione della recinzione apposta sulla predetta particella.
2.2. Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente, ovvero di rimozione da parte della ricorrente del materiale eternit presente nella porzione immobiliare di questa, oltre che il risarcimento dei danni provocati alla resistente, in quanto non avente natura possessoria non può essere trattata nella presente fase cautelare, pertanto, dovendo essere, eventualmente, coltivata in un apposito giudizio di merito.
2.3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e nel minimo per quella decisoria (valore della controversia indeterminabile, complessità bassa) stante la natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale delle parti resistenti.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1 semplificata condanna e Controparte_2 CP_1 all'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso del bene comune non censibile, identificato nella part. 175 al Catasto Fabbricati del
Comune di Rapolano Terme (SI), ovvero di accesso carrabile alla propria
10 porzione immobiliare, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione della recinzione apposta sulla predetta particella;
- condanna e in solido tra Controparte_2 CP_1 loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 2.627,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Siena, 11/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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