Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4348/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vicenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4348/2024 V.G. promossa da
(c.f.[...]) e (c.f. Parte_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Bertazzo;
C.F._1
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento della prole nata al di fuori del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2024, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole minore.
Esponevano di aver intrattenuto una convivenza more uxorio;
che da tale relazione era nata la figlia in data 28.03.2019; che il rapporto di convivenza era cessato per incompatibilità caratteriali;
che Per_1
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Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“ 1.La figlia minore va affidata ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre.
2. L' abitazione sita a Musile di Piave, via Croce n. 93/3, va assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi ivi esistenti, Pt_2 affinchè vi abiti con la figlia minore.
3.Dare atto che il IG. si impegna a trasferire la proprietà della suindicata abitazione alla figlia Parte_3 [...] entro il compimento del diciottesimo compleanno della figlia. Per_2
4.Dare atto che, nel caso in cui la IG.ra si trasferisca con in altra abitazione, il IG. si impegna a Pt_2 Per_1 Parte_1 mettere in affitto l'attuale casa familiare, ed una volta iniziato a percepire il canone, ad utilizzarlo per pagare il costo della locazione della nuova abitazione in cui si saranno trasferite madre e figlia, per un importo massimo pari all'importo del canone percepito.
5. In considerazione del fatto che il padre di frequente deve rimanere molte settimane fuori sede e anche fuori regione per lavoro, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo modalità che verranno concordate di volta in volta dai genitori a seconda del calendario lavorativo del IG. ed inoltre due settimane non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da Parte_1 comunicare alla madre entro il 31 maggio;
i genitori concorderanno di volta in volta la suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali, e così pure la gestione delle giornate di Natale, Pasqua, Capodanno, 6 gennaio, secondo il criterio della flessibilità, dell'alternanza e comunque nell'interesse della minore.
6.Il IG. presta consenso e autorizzazione affinchè l'assegno unico spettante per la prole venga percepito Parte_1 integralmente dalla IG.ra . Pt_2
7.Il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno di euro 800,00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 Pt_2 della figlia, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto bancario della IGnora, assegno da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
oltre a ciò i genitori divideranno, per la quota del 60% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, tutte le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, secondo il protocollo vigente presso l'adito Tribunale.
8.I genitori dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
9.Le spese legali del presente procedimento sono a carico della IG.ra ”. Parte_2
Il Pubblico Ministero depositava nota di intervento in data 09.12.2024 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
Con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il ricorso.
La causa, pertanto, con decreto del 15.01.2025 veniva trattenuta in decisione al Collegio.
**** pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra indicati, in quanto conformi alla legge e non contrari agli interessi preminenti della figlia minore.
Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della IG.ra , come da accordi Parte_2 delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 4348/2024 V.G., così dispone:
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti circa la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole minore e in punto di spese di lite come indicati nella parte motiva del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conIGlio del 25.02.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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