Ordinanza cautelare 4 ottobre 2018
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 27 maggio 2019
Sentenza 25 maggio 2021
Commentario • 1
- 1. Gestore uscente di concessioni demaniali: sono previsti indennizzi?Accesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/05/2021, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2021
N. 00696/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00976/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2018, proposto da
Bipark s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nive Lorenzato e Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ludovico Marco Benvenuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce n. 205, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villaggio Turistico Internazionale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel ed Emilio Caucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Acerboni, in Venezia-Mestre, via Torino n. 125, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Cestari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti 8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0021074 del 5 luglio 2018, recante rigetto delle osservazioni sull’avviso della gara per l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima, presentate dalla società ricorrente;
- dell’avviso di gara del Comune di S. Michele al Tagliamento n. 0012457 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima di un tratto di arenile in Bibione, nella parte in cui prevede l’importo dell’indennizzo che il concorrente deve impegnarsi a pagare, in caso di aggiudicazione, al concessionario uscente;
- se del caso, della nota regionale n. 426495 del 24 settembre 2012, richiamata nella nota comunale n. 0021074 del 5 luglio 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente
nonché, se del caso, per la disapplicazione
dell’art. 54 della l.r. n. 33/2002 e del relativo allegato S/3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento e di Villaggio Turistico Internazionale s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 399 del 27 aprile 2017 questo Tribunale annullava l’avviso del Comune di San Michele al Tagliamento (in seguito, il Comune) avente ad oggetto l’“ istanza di concessione demaniale marittima per un tratto di arenile di fronte al Villaggio Turistico Internazionale – Area sita in Comune di San Michele al Tagliamento (loc. Bibione) f. 49, mappali 1675-1671-1674” in quanto, ai fini della corresponsione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente ai sensi dell’art. 54 della legge regionale NE n. 33 del 2002, aveva rimesso ad una perizia dello stesso concessionario uscente la stima del valore aziendale residuo, quantificato in € 11.563.657,00.
1.1. A seguito di tale sentenza il Comune pubblicava un nuovo avviso in cui si stabiliva:
- che il concorrente, “ affinché la sua domanda possa essere oggetto della comparazione ”, è tenuto a presentare e sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla corresponsione in favore del concessionario uscente “ dell’indennizzo pari al 90% del valore aziendale stimato ”, come previsto dall’art. 54 della legge regionale n. 33 del 2002 (articolo D);
- che l’ammontare di tale indennizzo – determinato a seguito delle verifiche svolte dalla società Bureau Veritas Italia s.p.a. – è pari al “90% del valore di Euro 2.246,00 (o come eventualmente diversamente definito in via giudiziale) ”;
- che è diritto del concessionario subentrante non utilizzare le strutture posizionate dall’attuale concessionario, con conseguente sgombero e ripristino dell’area demaniale a carico del concessionario uscente, e che in conseguenza l’importo dell’indennizzo dovuto “ sarà decurtato dell’ammontare del valore dei beni sgomberati ” (articolo E).
2. Con ricorso notificato in data 3 settembre 2018 e depositato in data 17 settembre 2018, la società Bipark s.r.l. (in seguito, Bipark), operatore del settore turistico in questione ma che non ha partecipato alla procedura, impugnava tale avviso, nella parte in cui stabilisce l’importo dell’indennizzo che il concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a corrispondere al concessionario uscente, insieme all’atto di reiezione delle osservazioni presentate sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 della legge regionale n. 33 del 2002; violazione dell’art. 117 della Costituzione.
In base alla legge regionale n. 33 del 2002 la perizia di stima del valore aziendale residuo e l’indennizzo a favore del concessionario uscente sarebbero previste solo per l’ipotesi di rinnovo della concessione e non per le ipotesi di nuova concessione, come quella in esame la cui precedente concessione, comunque di minore estensione, era già scaduta.
Inoltre la Corte Costituzionale si sarebbe già espressa nel senso di escludere che una legge regionale possa prevedere un indennizzo a favore del concessionario uscente. La previsione di un indennizzo di tale tipologia attribuirebbe un vantaggio al concessionario uscente e inciderebbe sulla disciplina della concorrenza che ai sensi dell’art. 117 Cost. è materia di competenza statale.
E la legge statale non prevede tale indennizzo.
II - Violazione dei principi di trasparenza, par condicio, legalità; violazione Ordinanze Consiglio di Stato n. 4418/2017- 4434/2017; eccesso di potere.
L’importo da versare in caso di aggiudicazione al concessionario uscente sarebbe indeterminato, potendo essere aumentato laddove intervenga una pronuncia giudiziale che lo quantifica in modo differente.
Anche sotto tale profilo si determinerebbe un’illegittima restrizione della concorrenza.
III - Contraddittorietà ed illogicità; falsa applicazione dell’art. 21 del Regolamento Comunale sul Demanio; difetto di motivazione .
Il Comune avrebbe rigettato la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte in quanto “ ai concorrenti sarebbe stato possibile modificare ed integrare le domande presentate in un successivo termine di 30 giorni decorrente dal 3 settembre 2018, anche ai sensi dell’art. 21 ” del Regolamento Comunale sul Demanio.
Tuttavia nell’avviso si escludeva espressamente tale facoltà: solo la controinteressata avrebbe potuto modificare ed integrare la domanda originariamente presentata.
3. Il Comune e la controinteressata Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. (in seguito, Villaggio Turistico) si costituivano in giudizio e contestavano nel merito le censure proposte.
In via preliminare eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere in quanto la ricorrente non avrebbe partecipato alla procedura ed in quanto le prescrizioni dell’avviso non avrebbero carattere escludente e quindi non sarebbero direttamente lesive.
4. Con ordinanza n. 386 del 4 ottobre 2018 questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente sospendeva gli atti impugnati in quanto “ ad un sommario esame degli atti il ricorso appare fornito di fumus boni juris, perché, anche a voler ammettere l’applicabilità alla fattispecie dell’indennizzo a favore della concessionaria uscente, tale indennizzo non viene determinato con la necessaria chiarezza nell’avviso di gara, per come inteso dell’impugnata nota comunale del 5 luglio 2018” e infatti “in base a quanto affermato esplicitamente da detta nota, l’importo da pagare risultante dalla perizia (€ 2.246.000,00) potrà variare in dipendenza dell’esistenza di un giudizio ‘tuttora pendente, come noto e richiamato dall’avviso’: giudizio, che il riferimento alla sua attuale pendenza fa univocamente individuare nel giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 399/2017 del 27 aprile 2017”.
L’appello avverso tale provvedimento veniva respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 130 del 17 gennaio 2019.
5. Successivamente, con atto notificato in data 5 febbraio 2019 e depositato in data 7 febbraio 2019, Cestari s.r.l. (in seguito, Cestari), quale società operante nel settore turistico, interveniva in giudizio a sostegno della posizione della ricorrente, assumendo di essere interessata “ a partecipare alle gare per l’assegnazione di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative nella Località di Bibione”.
6. Con ordinanza n. 651 del 27 maggio 2019 questa Sezione sospendeva il giudizio e sollevava dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge regionale del NE 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui (commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell’aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità di determinazione del predetto indennizzo, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost..
6.1. Con sentenza n. 222 del 23 ottobre 2020 la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione NE 4 novembre 2002, n. 33.
7. Venuta meno la causa di sospensione - in accoglimento della domanda della società ricorrente depositata il 14 dicembre 2020 - veniva fissata, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza del 10 marzo 2021.
Le parti depositavano memorie e repliche in cui le resistenti, oltre a ribadire le eccezioni già proposte, eccepivano in via preliminare l’inammissibilità dell’intervento della società Cestari e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione delle proroghe delle concessioni in essere in forza delle disposizioni di cui all’art. 182, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 1, commi 246, 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In tali memorie il Comune prendeva altresì atto della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2020 e riconosceva, “ in conseguenza, che ST TA NE procederà alla disapplicazione della norma e all’annullamento degli atti impugnati divenuti illegittimi in via derivata o sopravvenuta, senza doversi procedere ad un loro auto annullamento; con doverosa, conseguente, giusta compensazione delle spese di lite”.
All’udienza del 10 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Infondate sono le eccezioni preliminari con cui le parti resistenti sostengono l’inammissibilità del ricorso sia sotto il profilo del difetto di legittimazione, in relazione alla mancata partecipazione della ricorrente alla procedura, sia sotto profilo del difetto di interesse a ricorrere, in quanto le prescrizioni dell’avviso non avrebbero carattere escludente e quindi non sarebbero direttamente lesive.
1.1. Le disposizioni della lex specialis di gara che rientrano nel genus delle “ clausole immediatamente escludenti ”, in quanto tali immediatamente impugnabili, sono state così individuate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:
a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);
b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001);
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);
f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.);
g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421)” (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).
1.2. Con riguardo al caso in esame, deve ritenersi che la prescrizione dell’avviso che subordina la partecipazione alla gara dei concorrenti alla presentazione e sottoscrizione di una dichiarazione di impegno alla corresponsione in favore del concessionario uscente di un indennizzo pari ad € 2.246.000,00 - ma in concreto indeterminato in quanto condizionato al futuro ed incerto esito del giudizio di appello pendente avverso la sentenza n. 399 del 27 aprile 2017 di questo Tribunale – avesse carattere sostanzialmente escludente perché tale da rendere incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile la partecipazione.
Non v’è dubbio, infatti, che l’imposizione – a pena di esclusione – dell’impegno di corrispondere un importo di tale entità determinasse una barriera all’accesso alla gara.
In questo senso la stessa Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 54 della legge regionale n. 33 del 2002 in quanto integrante un ostacolo all’apertura del mercato delle concessioni.
D’altra parte, l’indeterminatezza dell’importo dell’indennizzo impediva altresì alle imprese interessate di valutare in modo compiuto la convenienza tecnica ed economica della partecipazione alla gara.
1.3. Va del resto ricordato che sempre l’Adunanza Plenaria ha da tempo chiarito che in caso di impugnazione di clausole c.d. escludenti – come quelle in esame – la legittimazione a ricorrere dell’operatore economico sussiste anche qualora questi non abbia effettivamente partecipato alla procedura (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1). Sarebbe in effetti inutilmente gravoso imporre al ricorrente di partecipare alla procedura al solo fine di farsi escludere.
2. Infondata è altresì l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione delle proroghe delle concessioni demaniali di cui all’art. 182, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’art. 1, commi 246, 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Come evidenziato dalla ricorrente infatti la concessione in questione risultava scaduta già alla data del 31 dicembre 2016 ed è incontestato che “ lo stesso concessionario non si è avvalso della facoltà di proroga della concessione, quantunque attribuitagli ex lege ” (Corte cost. n. 222 del 2020).
In ogni caso per giurisprudenza costante l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa e deve essere oggetto di disapplicazione in ossequio alle pronunce del giudice eurounitario del 2016 (Corte di Giustizia UE, sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15) e del 2018 (Corte di Giustizia UE, sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser). In questo senso ex multis : Cons. Stato, Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874.
3. Fondata invece è l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum proposto dalla società Cestari.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, Sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4134; id., sez. V, 1 aprile 2019, n. 2123; C.G.A., 1 aprile 2019, n. 301), nel processo amministrativo l’intervento, ad adiuvandum o ad opponendum , può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4134; id., sez. V, 1 aprile 2019, n. 2123; C.G.A., 1 aprile 2019, n. 301). L’intervento non può infatti costituire lo strumento per eludere la perentorietà del termine di impugnazione da parte di chi aveva la possibilità di proporre in via autonoma il ricorso. Inoltre deve ritenersi precluso al cointeressato ampliare il thema decidedum mediante la proposizione di nuovi motivi.
Da un lato, la società Cestari, quale società che ha come oggetto “ la gestione di stabilimenti balneari, la gestione di bar, ristoranti, alberghi, hotels e campeggio ”, poteva proporre autonomamente ricorso avverso gli atti impugnati e, dall’altro lato, l’interesse alla affermazione del principio in diritto circa l’illegittimità dell’imposizione del pagamento dell’indennizzo al concessionario uscente, non sembra che possa essere sufficiente a consentire la domanda di intervento (Cons. Stato, Ad. Plen. 30 agosto 2018, n. 13).
Inoltre le articolate difese svolte dall’interveniente risultano andare oltre il thema decidendum delineato nel ricorso.
4. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’imposizione, ai fini della partecipazione alla procedura, della corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario uscente, è fondato.
Con la sentenza n. 222 del 2020 la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione legislativa presupposta - art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione NE 4 novembre 2002, n. 33 - sulla base delle seguenti ragioni:
- “ la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale, ma che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, «assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale» (sentenze n. 86 del 2019 e n. 40 del 2017); principi corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ”;
- sotto tale profilo un ruolo centrale è svolto dal citato art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 che per l’assegnazione dei titoli concessori “dispone che non possano essere ‘accordati vantaggi al prestatore uscente’ ”;
- l’art. 54 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 prevede “ il riconoscimento di un indennizzo, in favore del gestore uscente, al momento della cessazione delle concessioni demaniali marittime, differenziando la disciplina della Regione NE da quella prevista per il resto del territorio nazionale ”;
- la legge statale, infatti, “ non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente, in caso di definizione del rapporto; ciò vale, come si è detto, anche per il caso in cui questi abbia realizzato opere non amovibili, che in base all’art. 49 cod. nav. possono essere acquisite al demanio senza alcun compenso o rimborso, ovvero senza oneri che gravino sul subentrante” ;
- “ Con il meccanismo delineato dalle norme censurate, il subentro nel rapporto concessorio è condizionato al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente; e tale meccanismo, all’evidenza, influisce «sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento» (sentenza n. 157 del 2017).
Di qui la violazione del parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ”.
In definitiva l’imposizione della corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario uscente incide sulla possibilità di accedere al mercato delle concessioni e quindi sul principio di concorrenza. Sicché, ai sensi del richiamato parametro costituzionale, la relativa disciplina rientra in una materia che appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato.
Dalla illegittimità dell’art. 54 della legge regionale deriva l’illegittimità della prescrizione dell’avviso impugnato che impone la presentazione e la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno alla corresponsione in favore del concessionario uscente di un indennizzo.
E ciò sia che si tratti di rinnovo della concessione sia che si tratti di nuova concessione.
5. Fondato è infine anche il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l’indeterminatezza dell’indennizzo dovuto.
Per costante giurisprudenza, le condizioni di partecipazione alla procedura devono essere determinate in modo chiaro ed obiettivo nella lex specialis di gara, per consentire agli operatori economici interessati di valutare se partecipare o meno alla procedura e di formulare la propria offerta consapevolmente, potendo considerare la convenienza economica dell’operazione.
Nel caso in esame invece l’importo - significativo – dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente non risultava determinato con la necessaria chiarezza nell’avviso di gara. Sia nell’avviso che nella nota comunale del 5 luglio 2018, infatti, si affermava esplicitamente che “ l’importo da pagare risultante dalla perizia (€ 2.246.000,00) potrà variare ” in dipendenza dell’esito del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 399 del 2018.
5.1. Non condivisibile è il rilievo, avanzato dalle resistenti, secondo cui l’indennizzo sarebbe oggi determinato nel suo ammontare in ragione del fatto che la sentenza n. 399 del 27 aprile 2017 è divenuta definitiva e in ragione della rinuncia della controinteressata al “ al valore di indennizzo indicato nella prima perizia di data 18 dicembre 2015 (€ 11.563.658,00), allegata all’avviso prot. n. 18784 del 16 giugno 2016 ” nonché “ ad ogni diritto o ragione che da essa potesse ulteriormente derivare, anche in sede di giudizio civile ”.
La legittimità dell’atto va, infatti, valutata in relazione al momento della sua adozione e, come si è detto, l’importo dell’indennizzo dovuto risultava incerto al momento della pubblicazione dell’avviso.
6. In ragione della fondatezza dei primi due motivi di ricorso, devono ritenersi assorbite le censure proposte con il terzo motivo.
7. Il ricorso va pertanto essere accolto e per l’effetto va annullato l’avviso di gara in data 27 aprile 2018 nella parte in cui stabilisce l’importo dell’indennizzo che il concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a corrispondere al concessionario uscente.
Per la peculiarità della fattispecie ed in particolare in ragione del fatto che il Comune ha agito in applicazione della disciplina legislativa regionale vigente in un contesto normativo complesso anche in conseguenza della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 399 del 2018 di questo Tribunale, sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum;
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’avviso di gara in data 27 aprile 2018 nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO