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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15352/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1535/2021
Oggi 10 settembre 202, all'udienza tenuta dal dott. Giuseppina Notonica, visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note di trattazione scritta depositate da entrambi i procuratori delle parti, sostitutive dell'udienza di discussione e decisione Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di LE, in composizione TI , sulle conclusioni precisate dalle pagina 1 di 6 parti con note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 15352 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
nato a [...] [...] ed ivi residente (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato in LE Via Mariano Stabile 169 presso lo studio
[...] dell'Avv. Giuseppe Incardona C.F.: – P.IVA che lo C.F._2 P.IVA_1 rappresenta e difende in virtù di giusto mandato in calce all'atto di citazione, con indirizzo di posta elettronica e numero di fax 091333433 per le Email_1 comunicazioni di cancelleria Attore nei confronti di
c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede legale ed elett.te a LE in Via Catania, 5 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gentile ( ) che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar di Torino Persona_1 del 27/4/017, il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 091 340730 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2 convenuta
E di
, residente in [...]di Roccella ( PA) in C.da Pistavecchia snc Controparte_2
Convenuto -contumace
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 il sig. e la società , nei confronti dei quali Controparte_2 Controparte_1
chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, in occasione del sinistro stradale, verificatosi il 16.5.2019 , alle ore 16:15 circa, in LE , allorquando , alla guida del proprio motociclo Tg. DX53558, mentre transitava per la Via del
Noviziato , con direzione Cattedrale di LE, giunto a pochi metri della Via Scippateste posta alla sua sinistra, vedeva improvvisamente sbucare da detta via, l'autovettura del convenuto Tg. EJ777MY che, senza fermarsi per concedergli la precedenza e dovendo effettuare la manovra di svolta a sinistra, si poneva in posizione diagonale sbarrandogli la strada e che, al fine di evitare una sicura e violenta collisione, frenava e sterzava verso destra perdendo la stabilità del mezzo che rovinava al suolo. A causa della caduta subiva sia danni al mezzo che lesioni fisiche per le quali ricorreva con il servizio del 118 alla cura dei sanitari che gli diagnosticavano “frattura bi malleolare, con lesione della sindesmosi tibio fibulare della gamba destra”.
Con comparsa di costituzione e riposta, si costituiva in giudizio la PA
[...]
, la quale contestando la dinamica dell'incidente invocava l' esclusiva Controparte_1 responsabilità dell'attore assumendo che l'evento lesivo si era verificato per avere tenuto quest'ultimo una condotta di guida contraria sia alle generiche norme di prudenza che a quelle specifiche di comportamento previste dagli artt. 140, 141 del c.d.s.; chiedeva, pertanto , il rigetto della domanda attorea.
Il convenuto , seppure ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la prova orale ( interrogatorio formale delle parti e prova per testi) , e sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate dalle parte con le note conclusive depositate in atti, la causa è stata trattenuta in decisione .
****
Ferma , in via pregiudiziale, la procedibilità della domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice garante per la RCA del veicolo convenuto, avendo parte attrice inviato regolare atto di costituzione in mora come da pec del 31.3.2021 in atti (documento 1 del pagina 3 di 6 fascicolo di parte attrice) riscontrata negativamente dalla compagnia Controparte_1
con nota del 21.06.2021.
La domanda attore risulta infondata e va pertanto rigettata alla luce delle risultanze della espletata istruttoria.
Il quadro probatorio orale e documentale acquisito non consente di ritenere provato il fatto addotto a fondamento della domanda: e cioè la condotta colposa di guida di parte convenuta.
Ed invero, l'attore sotto il profilo causale ha dedotto una turbativa alla circolazione da parte del conducente dell'automobile Opel Meriva Tg EJ777MY che, provenendo dalla Via
Scippateste, piuttosto che frenare concedendo la precedenza a destra, si immetteva nella stretta via del Noviziato, ponendosi trasversalmente rispetto alla direttrice di marcia del motociclo sbarrandogli la strada.
Tanto premesso la domanda attorea, non risultando contestato il fatto storico, va decisa sulla base della dinamica del sinistro, diversamente prospettata da entrambe le parti , ed ai soli fini dell'accertamento della responsabilità.
Va, in primo luogo, evidenziato che, la ricostruzione della dinamica relativa al sinistro per cui è causa , in assenza di intervento e rilievi da parte di agenti della Polizia di Stato , è affidata alla prova testimoniale in atti acquisita.
In sede istruttoria sono stati escussi il teste di parte attrice ed i testi di parte Testimone_1
convenuta , e . Tes_2 Testimone_3
Orbene dall'esame delle risultanze testimoniali acquisite è emerso in maniera incontrovertibile che l'autovettura Opel Meriva Tg EJ777MY, provenendo dalla Via Scippateste, giunta all'incrocio con la via Del Noviziato non si poneva trasversalmente alla direttrice di marcia del motociclo sbarrandogli la strada, bensì si fermava in prossimità di detto incrocio ,
Tali risultano le dichiarazioni rese sia dal teste il quale riferisce “..l'auto proveniva da Tes_1
Via Scippateste e giunta in prossimità dell'incrocio con via del Noviziato si è sporta dall'angolo cieco per vedere se la strada ovvero la via del Noviziato fosse o meno libera, in tale frangente proveniva il motociclo che nell' intravedere l'auto frenava bruscamente , ovvero ha inchiodava i freni scivolando a terra lateralmente…”, così pure il teste “…Confermo , l'autovettura era ferma sulla via Tes_2
Scippatesta, l'ho visto perché io mi trovavo fermo di fronte alla via Scippatesta. ADR: DD) vero è che nessuna manovra di svolta, nella via del Noviziato, effettuava detta autovettura;
Confermo l'auto era proprio ferma sulla via Scippatesta;
ADR: EE) vero è che nel momento in cui il conducente rovinava per pagina 4 di 6 terra unitamente al motociclo, l'autovettura non si era neanche immessa nell'area dello incrocio;
Confermo l'auto si trovava ferma all'interno della via Scippatesta ADR: EE) vero è che nessuna collisione vi fu tra il motociclo e l'autovettura” Confermo.(( cfr verbale udienza del 07 ottobre 2024).
Tali deposizioni valgono, prima di ogni altra considerazione, a negare la tesi della
“Turbativa”di parte attrice ( rappresentata dall'improvvisa immissione, senza frenare e senza concedere la dovuta precedenza, dell' autovettura Opel Meriva Tg EJ777MY sulla via del
Noviziato ponendosi trasversalmente alla direttrice di marcia del motociclo e che sbarrandogli la strada lo aveva costretto a porre in essere una brusca frenata onde evitare lo scontro).
Da quanto sopra emerso, infatti, appare evidente che il conducente dell'autovettura, allorché si apprestava ad effettuare la svolta a sinistra, fermandosi all'incrocio, non ha posto in essere alcuna un'azione di disturbo tale da creare una turbativa nella circolazione stradale.
Per contro il conducente del motociclo [ per come emerso anche dalle dichiarazioni del teste il quale sul punto ha riferito “ …Non posso precisare la velocità ma di certo era una velocità Tes_2
“allegra”] non ha certamente tenuto un' andatura adeguata alla prossimità dell'incrocio tale da garantire una condotta prudente e tempestivamente arrestabile.
Vale solo la pena premettere che l'art. 141 del Codice della Strada prescrive al conducente di
“regolare la velocità del veicolo in modo che (..) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione “, nonché (comma II), di “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
Ed allora, a fronte di questo compendio, una volta escluso l'urto tra i mezzi, la frenata e la perdita di equilibrio dell'attore non sono l'esito causale della turbativa creata dal conducente della controparte, dal momento che l'autovettura non avendo invaso la corsia di marcia del motociclo , essendosi fermata in prossimità dell'incrocio, non avrebbe potuto interferire con la direzione di marcia dell'attore, nel senso che non vi sarebbe stata quell'occupazione di traiettoria di cui invece ha parlato l'attore.
In definitiva, gli elementi fattuali a disposizione, e la dinamica siccome ricostruita sulla base della deposizione dei testi, provano soltanto che il conducente della moto ha innescato i freni dopo avere intravisto l'auto in prossimità dell'incrocio, e che in conseguenza della frenata ha perso l'equilibrio ed è caduto, laddove detti elementi non sono probanti del contributo causale pagina 5 di 6 della condotta di guida del conducente dell'auto allorché non ha avviato alcuna manovra di svolta a sinistra, specie considerando che quella manovra di svolta, è stata assunta teoricamente a turbativa della traiettoria della moto .
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , va rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per una causa del valore compreso nello scaglione tra € 26.000,01 e 52.000,00, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (€ 3809,0000).
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta, per la causale di cui in parte motiva, da nei confronti di e - Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Condanna parte attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano complessivamente in € 3809,00 per compensi, oltre iva, cpa, e rimborso forfettario.
Così deciso, LE 10.09.2025
Il GOT
dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1535/2021
Oggi 10 settembre 202, all'udienza tenuta dal dott. Giuseppina Notonica, visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note di trattazione scritta depositate da entrambi i procuratori delle parti, sostitutive dell'udienza di discussione e decisione Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di LE, in composizione TI , sulle conclusioni precisate dalle pagina 1 di 6 parti con note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 15352 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
nato a [...] [...] ed ivi residente (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato in LE Via Mariano Stabile 169 presso lo studio
[...] dell'Avv. Giuseppe Incardona C.F.: – P.IVA che lo C.F._2 P.IVA_1 rappresenta e difende in virtù di giusto mandato in calce all'atto di citazione, con indirizzo di posta elettronica e numero di fax 091333433 per le Email_1 comunicazioni di cancelleria Attore nei confronti di
c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede legale ed elett.te a LE in Via Catania, 5 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gentile ( ) che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar di Torino Persona_1 del 27/4/017, il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 091 340730 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2 convenuta
E di
, residente in [...]di Roccella ( PA) in C.da Pistavecchia snc Controparte_2
Convenuto -contumace
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
pagina 2 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 il sig. e la società , nei confronti dei quali Controparte_2 Controparte_1
chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, in occasione del sinistro stradale, verificatosi il 16.5.2019 , alle ore 16:15 circa, in LE , allorquando , alla guida del proprio motociclo Tg. DX53558, mentre transitava per la Via del
Noviziato , con direzione Cattedrale di LE, giunto a pochi metri della Via Scippateste posta alla sua sinistra, vedeva improvvisamente sbucare da detta via, l'autovettura del convenuto Tg. EJ777MY che, senza fermarsi per concedergli la precedenza e dovendo effettuare la manovra di svolta a sinistra, si poneva in posizione diagonale sbarrandogli la strada e che, al fine di evitare una sicura e violenta collisione, frenava e sterzava verso destra perdendo la stabilità del mezzo che rovinava al suolo. A causa della caduta subiva sia danni al mezzo che lesioni fisiche per le quali ricorreva con il servizio del 118 alla cura dei sanitari che gli diagnosticavano “frattura bi malleolare, con lesione della sindesmosi tibio fibulare della gamba destra”.
Con comparsa di costituzione e riposta, si costituiva in giudizio la PA
[...]
, la quale contestando la dinamica dell'incidente invocava l' esclusiva Controparte_1 responsabilità dell'attore assumendo che l'evento lesivo si era verificato per avere tenuto quest'ultimo una condotta di guida contraria sia alle generiche norme di prudenza che a quelle specifiche di comportamento previste dagli artt. 140, 141 del c.d.s.; chiedeva, pertanto , il rigetto della domanda attorea.
Il convenuto , seppure ritualmente evocato in giudizio, restava contumace. Controparte_2
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la prova orale ( interrogatorio formale delle parti e prova per testi) , e sulle precisazioni delle conclusioni rassegnate dalle parte con le note conclusive depositate in atti, la causa è stata trattenuta in decisione .
****
Ferma , in via pregiudiziale, la procedibilità della domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice garante per la RCA del veicolo convenuto, avendo parte attrice inviato regolare atto di costituzione in mora come da pec del 31.3.2021 in atti (documento 1 del pagina 3 di 6 fascicolo di parte attrice) riscontrata negativamente dalla compagnia Controparte_1
con nota del 21.06.2021.
La domanda attore risulta infondata e va pertanto rigettata alla luce delle risultanze della espletata istruttoria.
Il quadro probatorio orale e documentale acquisito non consente di ritenere provato il fatto addotto a fondamento della domanda: e cioè la condotta colposa di guida di parte convenuta.
Ed invero, l'attore sotto il profilo causale ha dedotto una turbativa alla circolazione da parte del conducente dell'automobile Opel Meriva Tg EJ777MY che, provenendo dalla Via
Scippateste, piuttosto che frenare concedendo la precedenza a destra, si immetteva nella stretta via del Noviziato, ponendosi trasversalmente rispetto alla direttrice di marcia del motociclo sbarrandogli la strada.
Tanto premesso la domanda attorea, non risultando contestato il fatto storico, va decisa sulla base della dinamica del sinistro, diversamente prospettata da entrambe le parti , ed ai soli fini dell'accertamento della responsabilità.
Va, in primo luogo, evidenziato che, la ricostruzione della dinamica relativa al sinistro per cui è causa , in assenza di intervento e rilievi da parte di agenti della Polizia di Stato , è affidata alla prova testimoniale in atti acquisita.
In sede istruttoria sono stati escussi il teste di parte attrice ed i testi di parte Testimone_1
convenuta , e . Tes_2 Testimone_3
Orbene dall'esame delle risultanze testimoniali acquisite è emerso in maniera incontrovertibile che l'autovettura Opel Meriva Tg EJ777MY, provenendo dalla Via Scippateste, giunta all'incrocio con la via Del Noviziato non si poneva trasversalmente alla direttrice di marcia del motociclo sbarrandogli la strada, bensì si fermava in prossimità di detto incrocio ,
Tali risultano le dichiarazioni rese sia dal teste il quale riferisce “..l'auto proveniva da Tes_1
Via Scippateste e giunta in prossimità dell'incrocio con via del Noviziato si è sporta dall'angolo cieco per vedere se la strada ovvero la via del Noviziato fosse o meno libera, in tale frangente proveniva il motociclo che nell' intravedere l'auto frenava bruscamente , ovvero ha inchiodava i freni scivolando a terra lateralmente…”, così pure il teste “…Confermo , l'autovettura era ferma sulla via Tes_2
Scippatesta, l'ho visto perché io mi trovavo fermo di fronte alla via Scippatesta. ADR: DD) vero è che nessuna manovra di svolta, nella via del Noviziato, effettuava detta autovettura;
Confermo l'auto era proprio ferma sulla via Scippatesta;
ADR: EE) vero è che nel momento in cui il conducente rovinava per pagina 4 di 6 terra unitamente al motociclo, l'autovettura non si era neanche immessa nell'area dello incrocio;
Confermo l'auto si trovava ferma all'interno della via Scippatesta ADR: EE) vero è che nessuna collisione vi fu tra il motociclo e l'autovettura” Confermo.(( cfr verbale udienza del 07 ottobre 2024).
Tali deposizioni valgono, prima di ogni altra considerazione, a negare la tesi della
“Turbativa”di parte attrice ( rappresentata dall'improvvisa immissione, senza frenare e senza concedere la dovuta precedenza, dell' autovettura Opel Meriva Tg EJ777MY sulla via del
Noviziato ponendosi trasversalmente alla direttrice di marcia del motociclo e che sbarrandogli la strada lo aveva costretto a porre in essere una brusca frenata onde evitare lo scontro).
Da quanto sopra emerso, infatti, appare evidente che il conducente dell'autovettura, allorché si apprestava ad effettuare la svolta a sinistra, fermandosi all'incrocio, non ha posto in essere alcuna un'azione di disturbo tale da creare una turbativa nella circolazione stradale.
Per contro il conducente del motociclo [ per come emerso anche dalle dichiarazioni del teste il quale sul punto ha riferito “ …Non posso precisare la velocità ma di certo era una velocità Tes_2
“allegra”] non ha certamente tenuto un' andatura adeguata alla prossimità dell'incrocio tale da garantire una condotta prudente e tempestivamente arrestabile.
Vale solo la pena premettere che l'art. 141 del Codice della Strada prescrive al conducente di
“regolare la velocità del veicolo in modo che (..) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione “, nonché (comma II), di “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile”;
Ed allora, a fronte di questo compendio, una volta escluso l'urto tra i mezzi, la frenata e la perdita di equilibrio dell'attore non sono l'esito causale della turbativa creata dal conducente della controparte, dal momento che l'autovettura non avendo invaso la corsia di marcia del motociclo , essendosi fermata in prossimità dell'incrocio, non avrebbe potuto interferire con la direzione di marcia dell'attore, nel senso che non vi sarebbe stata quell'occupazione di traiettoria di cui invece ha parlato l'attore.
In definitiva, gli elementi fattuali a disposizione, e la dinamica siccome ricostruita sulla base della deposizione dei testi, provano soltanto che il conducente della moto ha innescato i freni dopo avere intravisto l'auto in prossimità dell'incrocio, e che in conseguenza della frenata ha perso l'equilibrio ed è caduto, laddove detti elementi non sono probanti del contributo causale pagina 5 di 6 della condotta di guida del conducente dell'auto allorché non ha avviato alcuna manovra di svolta a sinistra, specie considerando che quella manovra di svolta, è stata assunta teoricamente a turbativa della traiettoria della moto .
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , va rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per una causa del valore compreso nello scaglione tra € 26.000,01 e 52.000,00, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (€ 3809,0000).
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta, per la causale di cui in parte motiva, da nei confronti di e - Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Condanna parte attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano complessivamente in € 3809,00 per compensi, oltre iva, cpa, e rimborso forfettario.
Così deciso, LE 10.09.2025
Il GOT
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